Le nuove direttive dell’Unione europea in materia di appalti pubblici

4 aprile 2014 di Mauro Varotto

Il pacchetto legislativo che riforma le norme in materia di appalti pubblici è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: ora gli Stati membri devono recepire nel proprio ordinamento le nuove norme entro il 18 aprile 2016.

Si tratta di tre direttive che disciplinano, rispettivamente, gli appalti di lavori, servizi e forniture, i medesimi appalti nei cosiddetti “settori speciali” (ex-settori esclusi: acqua, energia, trasporti e servizi postali) e, per la prima volta in maniera organica, le concessioni di lavori e di servizi.

Tra le novità più rilevanti, nella disciplina generale degli appalti pubblici, si evidenziano le norme relative agli “appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici”, agli appalti per “servizi di ricerca e sviluppo” e agli appalti nei settori della “difesa o sicurezza”, tutti ambiti in cui la precedente direttiva non si applicava, se non a determinate condizioni.

Inoltre, viene introdotta una nuova procedura di aggiudicazione: il partenariato per l’innovazione, che può essere utilizzato quando una amministrazione aggiudicatrice identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Il partenariato per l’innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, qualificandosi come un importante strumento per stimolare la ricerca e l’innovazione puntando sulla domanda.

Più delicata è la nuova disciplina delle concessioni di lavori e di servizi di valore pari o superiore a 5.186.000 euro, calcolato in termini di fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto.

La direttiva, innanzitutto, riconosce il “principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche”, in base al quale le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi, in conformità al diritto nazionale e dell’Unione e hanno la libertà di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi, per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Infatti, tali autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.

In secondo luogo, la direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

Infine, vi sono dei casi in cui, a determinate condizioni, la direttiva sulle concessioni non si applica: ad esempio, nei settori della difesa e della sicurezza interna, della gestione delle reti pubbliche per le comunicazioni elettroniche, del trasporto aereo, dei servizi legali e di conciliazione e arbitrato, della produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile, dei servizi sociali.

In tutti gli altri ambiti, le amministrazioni pubbliche dovranno ricorrere, in via ordinaria, a bandi di concessione, di norma, di durata quinquennale, salvo casi particolari.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI:

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione [GU UE L 94 del 28.3.2014, p. 1]

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE [GU UE L 94 del 28.3.2014, p. 65]

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE [GU UE L 94 del 28.3.2014, p. 65]

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