Sanzioni USA all’Iran: l’Europa si dissocia e tutela le imprese

11 agosto 2018 di Mauro Varotto

Come è noto, lo scorso 8 maggio il presidente Donald Trump ha deciso, unilateralmente, di ritirare gli Stati Uniti d’America dal piano d’azione congiunta generale (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA), meglio conosciuto come “Accordo sul nucleare iraniano”, e di ripristinare tutte le sanzioni economiche contro l’Iran.

Le prime sanzioni USA sono entrate in vigore il 6 agosto 2018; altre entreranno in vigore il 4 novembre 2018. Il presidente Donald Trump ha altresì minacciato di applicare sanzioni a tutte le imprese, di qualsiasi Stato, che intratterranno rapporti commerciali con l’Iran.

In questo contesto, su richiesta dall’Iran, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e vicepresidente della Commissione europea, Federica Mogherini, il 6 luglio scorso ha convocato a Vienna una riunione a livello ministeriale della commissione mista incaricata di applicare l’accordo sul nucleare iraniano, cui hanno partecipato tutte le parti dell’accordo, tranne gli USA: oltre all’Unione europea, il gruppo “E3” (Francia, Germania e Regno Unito), Russia, Cina e Iran.

Le parti rimanenti dell’accordo hanno ribadito l’impegno per la piena e continua attuazione dell’accordo sul nucleare iraniano.

Inoltre, hanno confermato gli sforzi in atto per normalizzare le relazioni economiche e commerciali con l’Iran.

Infine, l’Unione europea ha comunicato di avere aggiornato gli strumenti necessari a salvaguardare gli interessi delle imprese europee che investono in Iran (molte sono italiane) e a consentire alla Banca europea per gli investimenti (BEI) di finanziare investimenti in Iran.

 

Lo strumento di tutela delle imprese europee

Lo strumento per tutelare le imprese dalle sanzioni USA si chiama “statuto di blocco” (“Blocking Statute”): fu introdotto dall’Unione europea nel 1996, in risposta alla normativa extraterritoriale adottata dagli USA per imporre sanzioni contro Cuba, Iran e Libia.

Esso rappresenta, quindi, un risultato importante dell’azione congiunta dei Paesi dell’Unione contro gli effetti illegittimi prodotti da atti normativi extraterritoriali adottati da paesi terzi: si tratta di un regolamento che si applica immediatamente agli operatori economici e deve essere applicato dalle tutte le autorità amministrative e dai tribunali nazionali.

In termini tecnici, lo statuto di blocco mira a proteggere l’ordine giuridico stabilito, gli interessi dell’Unione europea e gli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i diritti derivanti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contro gli effetti illegittimi dell’applicazione extraterritoriale di una legislazione di un paese terzo.

Il principio di base del regolamento di blocco, infatti, è che gli operatori dell’Unione europea non devono rispettare gli atti normativi extraterritoriali, o le decisioni, le sentenze o le decisioni arbitrali basate su di essi, dato che l’Unione non ne riconosce l’applicabilità agli operatori europei o gli effetti su di essi: quindi, nel caso delle sanzioni USA all’Iran, nessun operatore economico europeo è tenuto a rispettarle.

 

Come funziona il regolamento di blocco?

Innanzitutto, il regolamento neutralizza l’effetto nell’Unione europea delle decisioni straniere, tra cui sentenze e decisioni arbitrali, basate su un preciso elenco di atti normativi extraterritoriali che lo stesso regolamento individua, quali, nel caso in esame, l’Iran Sanctions Act del 1996, l’Iran Freedom and Counter-Proliferation Act del 2012 e altri.

Pertanto, l’Unione non riconosce le decisioni, siano esse di natura amministrativa, giudiziaria, arbitrale o di altra natura, adottate dalle autorità dei paesi terzi sulla base delle disposizioni extraterritoriali considerate. Analogamente, non hanno esecuzione nell’Unione le decisioni che impongono, ad esempio, il sequestro o sanzioni economiche nei confronti degli operatori europei basate sui predetti atti.

Di conseguenza, le autorità nazionali, gli organi giurisdizionali e gli arbitri, applicano e attuano il regolamento di blocco e, in particolare, assicurano il pieno rispetto del predetto obbligo che ne deriva direttamente.

In secondo luogo, il regolamento consente agli operatori dell’Unione europea di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’applicazione degli atti normativi extraterritoriali presi in considerazione da parte di persone fisiche o giuridiche o di altre entità che li hanno causati. Ciò significa che gli operatori dell’Unione hanno il diritto di chiedere il risarcimento per le perdite subite a chiunque le abbia causate.

Infine, lo stesso regolamento consente agli operatori economici dell’Unione di chiedere l’autorizzazione a rispettare gli atti normativi extraterritoriali, nel caso in cui l’inosservanza causerebbe un grave danno ai loro interessi o agli interessi dell’Unione. Ciò significa che in casi specifici e debitamente motivati, in deroga alla norma generale, gli operatori dell’UE possono essere autorizzati dalla Commissione a rispettare gli atti normativi extraterritoriali elencati.

 

A chi possono rivolgersi le imprese italiane che investono in Iran?

Per concludere, resta da dire che il regolamento di blocco prevede anche che gli operatori economici dell’Unione informino la Commissione europea, entro 30 giorni dal verificarsi dei fatti, di azioni o circostanze che ledono, direttamente o indirettamente, i loro interessi economici o finanziari.

Possono farlo direttamente al seguente indirizzo: relex-sanctions@ec.europa.eu; oppure tramite le autorità competenti degli Stati membri.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Commissione europea, Nota di orientamento – Domande e risposte: adozione dell’aggiornamento dello statuto di blocco, in GU UE n. C 277 del 7.8.2018

L’elenco degli atti normativi di Paesi terzi che producono effetti extraterritoriali ai danni delle imprese europee è riportato in allegato al seguente regolamento:

Regolamento delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

 

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