Il quadro temporaneo della Commissione europea per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia COVID-19

23 marzo 2020 di Mauro Varotto

Lo scorso 13 marzo la Commissione europea ha proposto una risposta economica coordinata dell’Unione europea all’epidemia da COVID-19. Come ho avuto modo di scrivere in un precedente articolol’Unione europea può e deve soprattutto occuparsi di limitare l’impatto dell’epidemia sull’economia europea: non ha, infatti, nessun potere o competenza per intervenire direttamente sulla situazione sanitaria.

Pertanto, la Commissione ha posto in essere un quadro di riferimento attraverso il quali i 27 Stati membri possono coordinare le rispettive risposte economiche alla crisi: ad esempio, essa vigila perché sia assicurata la libera circolazione delle merci – soprattutto dei beni essenziali per la salute e l’alimentazione – in tutta Europa, senza barriere; ha adottato un piano di sostegno per il turismo e misure per le imprese del trasporto aereo, entrambi settori le cui attività sono state completamente fermate dall’epidemia; ha stanziato 8 miliardi di euro per le piccole e medie imprese; ha proposto una modifica dei regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 che consente agli Stati e alle Regioni di dirottare le risorse residue dei programmi operativi (in tutto 37 miliardi di euro) verso interventi collegati alla risposta urgente alla epidemia; non da ultimo, ha consentito deroghe al patto di stabilità e crescita per dare la libertà agli Stati di ampliare la spesa pubblica per far fronte a ogni necessità.

Poiché l’Unione europea ha un bilancio pari all’1 per cento del PIL dell’Unione – rispetto a una spesa pubblica statale che sfiora il 60% del medesimo PIL, è chiaro che la maggior risposta alla crisi innescata dal Coronavirus spetta ai singoli Stati membri.

In questo contesto, assume una importanza fondamentale il sostegno pubblico alle imprese e, quindi, ai posti di lavoro da esse generati.

E’ noto che alla Commissione europea i Trattati istitutivi assegnano il potere di autorizzare o meno gli aiuti di Stato alle imprese concessi sia a livello nazionale, che regionale o locale. Diverse norme europee, infatti, disciplinano tutti i possibili campi di intervento pubblico a sostegno delle imprese, indicando alle autorità pubbliche ciò che è permesso e ciò che è vietato: la logica di tali norme è di assicurare che le imprese europee operino nel mercato unico in condizioni di parità, senza che le imprese di un paese possano fruire di aiuti pubblici a scapito delle imprese di altri paesi.

Pertanto, per aiutare gli Stati membri a selezionare misure di aiuto che, da un lato, siano efficaci nell’aiutare le imprese interessate durante l’epidemia COVID-19; dall’altro, siano misure che consentano alle imprese di riprendersi dalla situazione attuale, tenendo presente anche l’importanza di favorire la transizione verde e la transizione digitale, in linea con la strategia europea del Green Deal, la Commissione europea il 19 marzo scorso ha adottato il “Quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia COVID-19”.

Attraverso di esso, la Commissione intende fissare anche alcuni paletti, in modo tale da assicurare che gli interventi statali di sostegno alle imprese non abbiano l’effetto di frammentare il mercato interno dell’Unione e che le condizioni di parità di concorrenza tra le imprese rimangano intatte: sono in ogni caso da evitare dannose corse ai sussidi statali, nelle quali gli Stati membri con maggiori disponibilità finanziarie possono superare altri Stati a scapito della coesione all’interno dell’Unione.

Già nella comunicazione del 13 marzo sul coordinamento europeo della risposta economica all’epidemia, la Commissione aveva indicato agli Stati le varie opzioni disponibili in base alla legislazione vigente e al di fuori del campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato dell’Unione europea.

Per fare alcuni esempi, provvedimenti statali a favore delle imprese volti a differire le tasse o a sovvenzionare il lavoro a breve termine in tutti i settori; i risarcimenti alle imprese per i danni direttamente causati dall’epidemia di Coronavirus; i sostegni finanziari diretti ai consumatori; tutte queste misure possono essere poste in essere dagli Stati senza nemmeno coinvolgere la Commissione, poiché non si tratta di aiuti di Stato.

Gli Stati membri, inoltre, possono elaborare misure di sostegno conformi con il regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, sempre senza il coinvolgimento della Commissione.

Inoltre, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE – e come ulteriormente specificato negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione -, gli Stati membri possono notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle esigenze di liquidità acuta e sostenere le imprese che si trovano di fronte a difficoltà di finanziamenti, dovute o aggravate dall’epidemia COVID-199.

Infine, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono anche compensare le imprese in settori particolarmente colpiti dall’epidemia (ad esempio: trasporti, turismo, cultura, ospitalità e vendita al dettaglio) e/o organizzatori di eventi annullati per danni subiti a causa e direttamente causati dall’epidemia.

Al di fuori di tali casi, e per integrare le possibilità fino ad ora descritte, la Commissione europea offre la possibilità agli Stati membri, fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe), di usufruire di alcune deroghe alle vigenti regole europee sugli aiuti di Stato alle imprese, basate sulla applicazione, a seconda dei casi, dell’art. 107.3.b e 107.3.c del TFUE: queste deroghe sono consentite per assicurare liquidità e l’accesso al credito da parte delle imprese, in particolare PMI.

Il quadro temporaneo prevede cinque tipi di aiuti che potranno essere concessi dagli Stati membri alle attività economiche in questo particolare frangente e fino al 31 dicembre 2020:

I. Agevolazioni sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuto per concedere fino a 800.000 euro a impresa per far fronte a urgenti esigenze di liquidità delle imprese.

La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107.3.b del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • l’aiuto non supera 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamento, calcolati al lordo, cioè prima di qualsiasi detrazione di tasse o altri oneri;
  • l’aiuto è concesso sulla base di un regime che definisce l’importo delle risorse pubbliche stanziate;
  • l’aiuto può essere concesso alle imprese che non erano classificate come “impresa in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019; può essere concesso a tutte le imprese che non sono in difficoltà e/o alle imprese che non erano in difficoltà il 31 dicembre 2019, ma che hanno incontrato difficoltà o sono entrate in difficoltà a seguito dell’epidemia di COVID-19;
  • l’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2020;
  • l’aiuto concesso alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e non essere fissato sulla base del prezzo o della quantità di prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Condizioni specifiche sono previste per i settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, nei quali l’aiuto non può superare 120.000 euro per impresa della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per impresa della produzione primaria di prodotti agricoli.

II. Agevolazioni in forma di garanzie statali per i prestiti assunti da società bancarie

Gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per un periodo limitato alle imprese con carenze di liquidità, perché possano accedere ai prestiti delle banche.

Il documento della Commissione europea fissa dei limiti temporali e anche sull’ammontare dei prestiti che possono essere garantiti: non devono, cioè, superare il 25% del fatturato 2019 dell’impresa beneficiaria.

III. Contributi in conto interessi

Gli Stati membri potranno concedere contributi in conto interesse sui prestiti accesi dalle imprese per coprire esigenze di liquidità.

Anche in questo caso, vi sono limiti temporali e di importo analoghi a quelli previsti per le garanzie pubbliche, Inoltre, sul medesimo capitale sottostante, non possono essere cumulate le due agevolazioni, tasso agevolato e garanzia pubblica.

IV. Misure di salvaguardia per le banche che convogliano gli aiuti di Stato all’economia reale

Alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese. La Commissione chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti ai clienti delle banche, non alle stesse banche, e fornisce indicazioni su come garantire una distorsione minima della concorrenza tra banche.

V. Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

Il quadro temporaneo introduce ulteriore flessibilità nella individuazione dei Paesi terzi verso i quali può essere autorizzata l’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine da parte dello Stato.

Cumulo con aiuti in regime de minimis

Le misure di aiuto temporaneo previste dal quadro temporaneo della Commissione possono essere cumulate anche con aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento della Commissione n. 1407/2013 (de minimis).

 

I regimi di aiuto francese e danese

Le misure temporanee di aiuto qui descritte sono compatibili “de jure”, ma devono essere preventivamente notificate dagli Stati alla Commissione europea, la quale si impegna ad esaminarle e ad approvarle in tempi accelerati.

Infatti, il 21 marzo successivo, quindi, a solo 48 ore dalla adozione del quadro temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia COVID-19, la Commissione europea ha approvato i primi regimi di aiuto proposti da Francia e Danimarca.

In particolare, si tratta di:

  • tre regimi di aiuti di Stato francesi, che fanno parte di un piano che intende mobilitare oltre 300 miliardi di euro a sostegno della liquidità per le aziende colpite dall’impatto economico dell’epidemia di Coronavirus. Due regimi consentono alla banca di investimento pubblica francese Bpifrance di fornire garanzie statali su prestiti commerciali e linee di credito per le imprese con un massimo di 5.000 dipendenti; il terzo regime istituisce un sistema per fornire garanzie statali alle banche sui portafogli di nuovi prestiti per tutti i tipi di imprese. E’ un aiuto diretto alle società che consentirà alle banche di fornire rapidamente liquidità a qualsiasi azienda che ne abbia bisogno;
  • un sistema di garanzia istituito dalla Danimarca per un valore di 1 miliardo di corone danesi (circa 130 milioni di euro) per le piccole e medie imprese (PMI) colpite dall’epidemia di Coronavirus.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Commissione europea, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia di COVID-19, doc. C(2020) 1863 del 19 marzo 2020

Comunicato stampa della Commissione europea del 21 marzo 2020 sulla approvazione dei regimi di aiuto alle imprese per fronteggiare l’epidemia da Coronavirus in Francia e Danimarca.

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