La risposta europea coordinata per contrastare le conseguenze economiche dell’aggressione russa all’Ucraina: il quadro temporaneo di crisi per sostenere le imprese
1 aprile 2022 di Mauro Varotto
In analogia a quanto ha già sperimentato per contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria causata dalla pandemia da Covid-19, la Commissione europea ha adottato un nuovo “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
In aggiunta alle misure di emergenza già adottate nelle scorse settimane – e di cui ho riferito in un precedente articolo – la comunicazione permette agli Stati membri dell’Unione europea di erogare aiuti alle imprese, in deroga alle ordinarie regola sugli aiuti di Stato alle imprese.
Le imprese dell’Unione europea, infatti, possono essere colpite dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina, delle sanzioni imposte e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia e/o dalla Cina, in diversi modi, sia direttamente che indirettamente.
Ad esempio, tali conseguenze possono assumere la forma di una contrazione della domanda, di interruzione di contratti e progetti esistenti, con la conseguente perdita di fatturato, e di perturbazioni nelle catene di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le materie prime e i pre-prodotti, oppure possono consistere nella mancata disponibilità o insostenibilità dal punto di vista economico di altri fattori produttivi.
Più in particolare, l’aggressione militare russa contro l’Ucraina ha comportato una perturbazione delle catene di approvvigionamento per le importazioni verso l’Unione europea di alcuni prodotti dell’Ucraina, in particolare cereali e oli vegetali, nonché per le esportazioni di prodotti dall’Unione verso l’Ucraina. Il mercato dell’energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas nell’intera Unione.
La crisi geopolitica provocata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina sta facendo registrare ripercussioni particolarmente gravi anche sui settori agricolo, della trasformazione alimentare, della pesca e dell’acquacoltura. Secondo la Commissione europea, gli elevati prezzi dell’energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti.
Anche le forniture di fertilizzanti risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia. Quindi, è probabile che la crisi abbia serie conseguenze per l’approvvigionamento nell’Unione di cereali (in particolare, granturco e frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di amidi e fecole provenienti dall’Ucraina e dalla Russia, determinando un forte aumento dei prezzi degli alimenti per animali. L’impatto combinato degli aumenti dei costi per l’energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera più forte sul settore dell’allevamento. Infine, l’Ucraina è anche un importante produttore ed esportatore di oli vegetali (soprattutto di girasole): gli aumenti di prezzo di tali prodotti hanno un impatto sugli operatori del settore della trasformazione alimentare costringendoli a cercare alternative.
I prezzi dell’energia molto elevati stanno danneggiando l’economia e il potere d’acquisto dei cittadini dell’Unione, in particolare dei più vulnerabili.
Alla luce di tale quadro, la Commissione europea ritiene essenziale una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione europea per attenuare le ripercussioni negative immediate nell’UE sul piano sociale ed economico, preservare le attività economiche e i posti di lavoro e agevolare gli adeguamenti strutturali necessari in risposta alla nuova situazione economica creata dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina.
La comunicazione illustra, pertanto, le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell’attuale crisi.
Misure che non costituiscono aiuti di Stato
Le misure a favore dei consumatori di energia non commerciali non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che non vadano indirettamente a beneficio di un settore o di un’impresa specifici. Gli Stati membri possono, ad esempio, erogare prestazioni sociali specifiche ai soggetti più a rischio per aiutarli a pagare le bollette energetiche, a breve termine, o fornire sostegno per migliorare l’efficienza energetica, garantendo nel contempo un efficace funzionamento del mercato.
Anche le misure destinate ai consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che tali misure siano di natura generale. Tali misure non selettive possono, ad esempio, assumere la forma di sgravi generali da imposte o prelievi, di un’aliquota ridotta per la fornitura di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento o di costi di rete ridotti. In questo contesto, la Commissione richiede agli Stati membri di considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento, quali, ad esempio, la richiesta al beneficiario degli aiuti pubblici di soddisfare una determinata quota del fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili; di effettuare investimenti in misure di efficienza energetica; di effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale e simili.
Sono esempio di tali interventi di sostegno, ad esempio, quelli adottati in via di urgenza dal Governo italiano con il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” tra le quali, ad esempio, la riduzione generalizzata delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, i contributi, sotto forma di credito d’imposta, a favore di tutte le imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, il bonus sociale elettricità e gas, la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici delle imprese fino a 24 mesi, l’attivazione della clausola sulla revisione prezzi per i contratti pubblici in corso e altre.
Misure che costituiscono aiuti di Stato
La Commissione europea ritiene anche che un’ampia gamma di settori economici di tutti gli Stati membri sia colpita da un grave turbamento dell’economia: pertanto, le misure di aiuto adottate dagli Stati membri a favore delle imprese, saranno valutate in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), secondo il quale la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati “a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”.
Gli aiuti che la Commissione riterrà compatibili, previa notifica da parte dello Stato membro, rientreranno nelle seguenti categorie:
- Aiuti di importo limitato: gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a 35.000 euro per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400.000 euro per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori. Non è necessario che tale aiuto sia collegato a un aumento dei prezzi dell’energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l’economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.
- Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati: gli Stati membri potranno fornire i) garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi; e ii) prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati. In particolare, gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. Tali garanzie e regimi beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le altre imprese. Inoltre, gli stessi Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d’interesse agevolati. Tali prestiti devono essere concessi a un tasso d’interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI e alle altre imprese. Per entrambi i tipi di sostegno sono previsti limiti all’importo massimo dei prestiti, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese, determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità. I prestiti possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio.
- Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia: Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro in un dato momento. Quando l’impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un’attività economica. A tal fine gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di euro per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni di euro per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.
Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
Comunicazione della Commissione europea, Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, in GU UE C 131I del 24.3.2022