Analisi della sentenza CGUE C‑128/21: i notai possono essere imprese soggette alle norme UE sulla concorrenza e ai divieti di intese restrittive.
Introduzione
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha di recente pronunciato una sentenza che, per la prima volta nella sua giurisprudenza, risponde alla seguente domanda: le funzioni notarili costituiscono un’attività economica, come tale assoggettata al diritto della concorrenza dell’Unione europea, oppure sono funzioni pubbliche, che si ricollegano all’esercizio di prerogative proprie dei pubblici poteri e, quindi, non presentano carattere economico?
Il caso
La questione è stata posta dalla Corte amministrativa suprema di Lituania, attraverso una domanda di pronuncia pregiudiziale, nell’ambito di una controversia sorta tra il Consiglio del Notariato di Lituania e alcuni notai lituani, da un lato, e il Consiglio per la concorrenza della Repubblica di Lituania, dall’altro lato.
Quest’ultimo, infatti, aveva inflitto una pena pecuniaria a tale Consiglio del Notariato e a tali notai, perché il Presidium (organo direttivo) dello stesso Consiglio del Notariato aveva adottato norme volte a chiarire, nell’ambito della tariffa provvisoria fissata dal Ministero della giustizia lituano, i metodi di calcolo delle tariffe esigibili dai notai per alcuni atti tipici della loro professione, quali l’approvazione delle operazioni ipotecarie e l’apposizione di formule esecutive, la preparazione degli atti notarili, la elaborazione dei progetti di operazioni, consultazioni e servizi tecnici e, infine, la convalida dei contratti di permuta.
In particolare, il Consiglio per la concorrenza lituano ha considerato che, adottando tali norme, il Consiglio del Notariato aveva, in realtà, stabilito un meccanismo di calcolo dell’importo degli onorari fatturati dai notai, il quale fissava, peraltro, in tutti i casi, tali onorari all’importo più elevato autorizzato dalla tariffa provvisoria, determinando, quindi, indirettamente, gli importi di detti onorari per tutti i notai dell’intero territorio lituano. Così facendo, il Consiglio del Notariato avrebbe violato il diritto della concorrenza lituano e dell’Unione europea.
Il Consiglio del Notariato lituano, per contro, aveva impugnato tale decisione del Consiglio per la concorrenza sostenendo, da un lato, che un notaio è essenzialmente un operatore di funzioni pubbliche, un agente o un rappresentante pubblico; dall’altro lato, che le norme da esso adottate miravano ad attuare le competenze di cui dispone il Consiglio del Notariato stesso per uniformare la prassi notarile e fornire pareri ai notai, nonché a colmare una lacuna nella normativa nazionale, a tutelare gli interessi dei consumatori, a garantire i principi di parità di trattamento e di proporzionalità e, infine, a proteggere i notai da una responsabilità civile ingiustificata.
La pronuncia della Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronuncia sul caso il 18 gennaio 2024, fornendo risposte puntuali a ciascuna delle sette questioni pregiudiziali a essa poste dalla Corte amministrativa suprema di Lituania.
Non è questa la sede per entrare nello specifico delle motivazioni e dei ragionamenti giuridici che sono alla base dell’interpretazione del diritto dell’Unione europea fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione alla Corte amministrativa suprema di Lituania (i cultori della materia troveranno, a piè di pagina, il link a tutti gli atti del procedimento), tuttavia, in estrema sintesi, le principali novità sono le seguenti:
- per quanto riguarda i notai, la Corte ha richiamato la sua costante giurisprudenza: nei limiti in cui esercitano una libera professione che implica, in quanto attività principale, la prestazione di più servizi distinti dietro corrispettivo, essi esercitano, in linea di principio, un’attività economica. Ne consegue che i notai stabiliti nel territorio di uno Stato membro devono essere considerati “imprese”, ai sensi delle norme dell’Unione europea sulla concorrenza (articolo 101.1 TFUE);
- norme che uniformano il modo in cui i notai di uno Stato membro calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune delle loro attività, adottate da un’organizzazione professionale, quale il Consiglio del Notariato di tale Stato membro, costituiscono decisioni di un’associazione di imprese, ai sensi del diritto unionale della concorrenza (articolo 101.2 TFUE);
- decisioni di un’associazione di imprese, quale è quella del Consiglio del Notariato, che uniformano il modo in cui i notai calcolano l’importo degli onorari fatturati per il compimento di talune loro attività, presentano un grado di perniciosità per la concorrenza, all’interno del mercato unico europeo, sufficiente per essere qualificate come restrizioni della concorrenza “per oggetto”, senza che occorra neppure valutarne gli “effetti”. Tali decisioni sono vietate dal diritto dell’Unione europea (articolo 101.1 TFUE);
- circa l’autore della violazione del diritto dell’Unione europea, al quale le Autorità nazionali della concorrenza “devono” imporre un’ammenda sufficientemente dissuasiva e proporzionata, la Corte di Giustizia dell’Unione europea chiarisce che un’associazione di imprese, quale il Consiglio del Notariato lituano, può essere, in quanto tale, autore di un’infrazione al diritto dell’Unione europea;
- infine, per determinare l’ammontare della sanzione (in questo caso, di importo massimo del 10% della somma totale del fatturato totale realizzato da ciascun membro dell’associazione), quando le norme interne di un’associazione di imprese consentono a quest’ultima di impegnare i suoi membri (e le norme del Consiglio del Notariato lituano si applicano a tutti i notai lituani), l’ammenda da infliggere a tale associazione deve essere calcolata, al fine di determinare una sanzione dissuasiva, in relazione al volume d’affari realizzato dal complesso delle imprese che sono membri della detta associazione, anche qualora queste ultime non abbiano effettivamente partecipato all’infrazione. In aggiunta, la Corte ricorda al giudice lituano che “qualora sia irrogata un’ammenda a un’associazione di imprese che tenga conto del fatturato dei suoi membri e l’associazione non sia solvibile, l’associazione è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell’importo dell’ammenda” e che la Commissione europea può, a determinate condizioni, “esigere il pagamento dell’ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell’associazione e, successivamente, da qualsiasi membro dell’associazione che era attivo nel mercato in cui è stata commessa l’infrazione”.
Conclusioni
Resta solo da ricordare che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea vincolano non solo il giudice nazionale al quale sono indirizzate, ma vincolano, ugualmente, tutti gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta un’identica questione, costituendo, per essi, un precedente, cioè una fonte di diritto che ha efficacia vincolante, diretta e prevalente sugli ordinamenti giuridici nazionali.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
- Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 gennaio 2024. Lietuvos notarų rūmai e a. contro Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Causa C-128/21
Aggiornamenti successivi e articoli collegati
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7 febbraio 2025. Cumulo crediti d’imposta: regole, limiti e strategie
4 ottobre 2024. Concorrenza UE: strumenti giuridici e sfide del mercato
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9 dicembre 2018. L’applicazione delle norme UE in materia di concorrenza al settore Agrifood
