La riforma della coesione 2021-2027 dopo la conversione del DL 60/2024: governance, STEP e nuovo intervento straordinario per il Mezzogiorno

Introduzione

La riforma per accelerare l’attuazione della politica di coesione – inserita dal Governo italiano nella modifica al PNRR “Italia Domani”, approvata dall’Unione europea l’8 dicembre 2023 – è stata realizzata con il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito in legge, con modificazioni, al termine dell’esame parlamentare.

La legge definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l’attuazione e a incrementare l’efficienza della politica di coesione europea nel periodo di programmazione 2021-2027, secondo un approccio orientato al risultato, con l’obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi cofinanziati dall’Unione europea.

Completamento del ciclo di riforma delle politiche di sviluppo e coesione

La legge di conversione del DL 60/2024 conferma e completa il pacchetto legislativo con cui il Governo ha riformato in modo organico le politiche di sviluppo e coesione, che comprende:

  • il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sulla governance del PNRR e del PNC;
  • il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che ha riformato il Fondo per lo sviluppo e la coesione, introdotto gli Accordi per la coesione, istituito il Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI) e la ZES unica del Mezzogiorno.

La legge di conversione mantiene il coordinamento stretto con tali fonti, consolidando un disegno riformatore unitario.

I quattro scenari e le quattro sfide in cui nasce la riforma

Tuttavia, per cogliere il significato e la portata specifici della riforma dei meccanismi nazionali di attuazione della politica di coesione dell’Unione europea, occorre avere presenti gli scenari in cui essa si colloca e le sfide che intende affrontare.

L’analisi dei quattro scenari – sinergie tra strumenti, nuova governance economica europea, mutamento geopolitico-tecnologico e contesto di allargamento dell’UE/autonomia differenziata – resta pienamente valida anche alla luce della legge di conversione, che non ne modifica l’impostazione di fondo.

Questo quadro evidenzia come la riforma della coesione non sia isolata, ma si inserisca in una profonda trasformazione delle politiche economiche e industriali europee.

Sono, in particolare, quattro gli elementi di contesto alla luce dei quali va letto il decreto-legge. 

Sinergie e complementarietà tra politiche e strumenti di sviluppo e coesione

Il primo elemento di contesto è costituito dall’esigenza di attuare in maniera coordinata e integrata le diverse politiche e i numerosi interventi di sviluppo e coesione che interessano l’Italia in questo periodo: la politica di coesione europea 2021-2027 con i fondi FESR e FSE+ (75 miliardi di euro, di cui 43 dell’UE e la quota rimanente a carico di Stato e Regioni); il PNRR “Italia Domani”, finanziato dal Dispositivo per la ripresa e resilienza (194,4 miliardi di euro dell’UE); il Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR (30,6 miliardi di euro statali fino al 2026); infine, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 (75 miliardi di euro statali).

Lo stesso Governo italiano aveva espressamente richiesto alla Commissione europea di stabilire dei meccanismi di sinergia e di complementarietà tra tali strumenti finanziari, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e di agevolare una maggiore efficacia nella spesa di risorse tanto ingenti, anche aprendo alla possibilità di trasferire i progetti in corso tra i diversi fondi, che hanno tempi di spesa diversi (il PNRR si esaurirà nel 2026; i fondi della politica di coesione nel 2029).

Nelle Raccomandazioni del 14 luglio 2023, indirizzate all’Italia nel quadro del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali dell’Unione europea, per la prima volta il Consiglio dell’Unione europea raccomanda all’Italia di “procedere alla rapida attuazione dei programmi della politica di coesione in stretta complementarità e sinergia con il piano per la ripresa e la resilienza”. 

Nuove governance economica e europea e flessibilità

Il secondo elemento di contesto è legato alla recente riforma della governance economica europea, in particolare, alle nuove regole del Patto di stabilità e crescita e alla ormai prossima presentazione, anche da parte del Governo italiano, del primo Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, il nuovo strumento attraverso il quale l’Italia, al pari di tutti gli altri Stati membri, dovrà indicare il percorso che intende intraprendere per rientrare nei parametri di Maastricht (deficit del 3% rispetto al PIL e rapporto debito pubblico/PIL del 60%), nell’arco dei prossimi quattro anni.

Rispetto al passato, il nuovo Patto prevede importanti meccanismi di flessibilità, come ho scritto nel precedente articolo del blog, rivolti soprattutto agli Stati membri più indebitati e che potranno essere attivati dall’Unione europea “tenendo debitamente conto anche delle riforme e degli investimenti a titolo di fondi europei per la coesione”, poiché questi costituiscono la strategia di investimento a lungo termine del bilancio dell’Unione.

Quindi, la dimostrazione da parte di uno Stato membro di impegnarsi ad adottare le riforme e gli investimenti necessari a soddisfare le “condizioni abilitanti”, propedeutiche per l’utilizzo dei fondi europei per la coesione, è un elemento centrale per ottenere condizioni di rientro dal deficit e dal debito più favorevoli, quali, ad esempio, la proroga di tre anni del Piano nazionale strutturale e del percorso di aggiustamento dei conti pubblici: come ho avuto modo di osservare, tale proroga consentirebbe tagli di spesa pubblica meno traumatici per l’Italia. 

Nuovi scenari geopolitici, economici e tecnologici

Il terzo elemento di contesto è collegato al rapido mutamento dello scenario geopolitico, economico e tecnologico che si è verificato subito dopo l’avvio della programmazione 2021-2027 della politica di coesione e che ha modificato le priorità politiche di intervento sia dell’Unione europea che dei suoi strumenti finanziari.

“L’elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, l’aumento dei tassi di interesse, l’aumento dei costi dell’energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell’industria dell’Unione e hanno messo in evidenza l’importanza, per l’Unione, di garantire la propria autonomia strategica e ridurre la propria dipendenza strategica dai paesi terzi in diversi settori”

si trova scritto nelle premesse del regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 che ha istituito la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEPStrategic Technologies for Europe Platform), a sostegno dello sviluppo o della fabbricazione di tecnologie strategiche critiche ed emergenti e delle rispettive catene di approvvigionamento, nei seguenti tre settori: tecnologie digitali; tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette; biotecnologie, compresi i medicinali.

Si tratta di tecnologie “essenziali per ridurre le dipendenze strategiche dell’Unione, cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, garantendo così la sovranità e l’autonomia strategica dell’Unione, nonché promuovendo la competitività e la sostenibilità dell’industria dell’Unione”.

Poiché il sostegno finanziario per l’attuazione della STEP è fornito attraverso le risorse dei programmi già esistenti dell’Unione, compresi i programmi della politica di coesione, questi ultimi potranno essere modificati per rispondere alle nuove priorità e sfide europee, nazionali e regionali.

Anche questa possibilità di modificare e di aggiornare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione, approvati dalla Commissione europea nel 2022, era stata espressamente richiesta dal Governo italiano alla Commissione europea e la Piattaforma STEP è il meccanismo predisposto dall’Unione europea per realizzarla, ma nell’ottica di priorità definite a livello europeo e non meramente nazionale. 

Allargamento dell’Unione europea e autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario

Infine, il quarto elemento di contesto è legato, da un lato, ai prossimi allargamenti dell’Unione europea e, dall’altro, all’attuazione, in Italia, dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

È noto che sono in corso negoziati per l’adesione di nuovi Stati membri, alcuni dei quali giunti a uno stadio avanzato. Sono dieci i nuovi Stati candidati all’adesione all’Unione europea: Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Turchia, Ucraina, Repubblica di Moldova e Georgia. In una recente comunicazione dedicata alle riforme e alle revisioni strategiche pre-allargamento, la Commissione europea sottolinea che “L’allargamento avrà un impatto considerevole sulla politica di coesione dell’UE” e che, “Come in occasione dei precedenti allargamenti, sarà necessario svolgere una riflessione complessiva sul futuro della politica di coesione nell’UE.”

L’allargamento rappresenta, quindi, un’opportunità, anche se non l’elemento scatenante, per una revisione della sostenibilità finanziaria e una modernizzazione di tutti i principali settori politici/di spesa dell’Unione europea (agricoltura e sviluppo rurale, coesione, connettività, migrazione e gestione delle frontiere, ecc.).

In vista del Quadro finanziario pluriennale (QFP) post-2027, conclude la Commissione, “potrebbe essere necessario ridefinire le politiche e i programmi dell’Unione europea, anche indipendentemente dal contesto dell’allargamento”.

È chiaro che l’Italia, che è uno dei maggiori beneficiari delle risorse europee della politica di coesione, è di vitale importanza riuscire a dimostrare un impiego efficiente ed efficace di tali fondi.

Sul piano dell’efficienza e, quindi, della capacità di spesa, nel 2024 il livello degli impegni e delle spese nell’ambito dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 è quasi pari a zero, come dimostra il più recente bollettino di monitoraggio delle politiche di coesione del MEF, a fronte di un obbligo, imposto dal regolamento comune sui fondi della politica di coesione 2021-2027 dell’Unione europea, di raggiungimento, per ciascun programma nazionale e regionale cofinanziato, di un livello di spesa pari almeno al 20% del contributo assegnato entro il 31 dicembre 2025, pena il disimpegno automatico dello stesso.

Sul fronte dell’efficacia della politica di coesione nelle regioni italiane meno sviluppate, le ultime relazioni della Commissione sulla politica di coesione confermano che, nei trent’anni dalla creazione di una politica europea sulla coesione economica, sociale e territoriale tra le regioni europee, in Italia non vi è stata nessuna crescita economica e sociale di tali territori, ma, addirittura una riduzione del PIL pro capite; nessuna riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali, che anzi sono aumentate; in definitiva, nessuna convergenza con le regioni più prospere dell’Italia e dell’Europa, ma una progressiva divergenza.

La IX Relazione sulla coesione, presentata dalla Commissione europea il 27 marzo scorso, da un lato, può vantarsi del successo di tale politica europea nei dieci nuovi Stati dell’Europa centrale e orientale che hanno aderito all’Unione europea nel 2004. Scrive la Commissione europea che:

“Vent’anni dopo, il PIL medio pro capite negli Stati membri che hanno aderito all’UE è passato da circa il 52% della media dell’UE nel 2004 a quasi l’80% nel 2023. I tassi di disoccupazione in tali Stati membri sono diminuiti, passando da una media del 13% al 4% in tale periodo”.

Tuttavia, osserva sempre la Commissione, la convergenza è stata disomogenea all’interno dell’Unione europea, il che rispecchia le differenze in termini di produttività e competitività e molte altre regioni hanno riportato una graduale divergenza, senza riuscire a raggiungere la media dell’Unione:

“Dall’inizio del secolo il PIL reale pro capite è addirittura diminuito in diverse regioni degli Stati membri meridionali, rispecchiando l’impatto degli shock economici e delle sfide strutturali persistenti: la crescita della produttività, la qualità delle istituzioni e il buon funzionamento dei mercati del lavoro”.

Questo vale, soprattutto, per il Mezzogiorno d’Italia.

D’altro canto, a livello nazionale, sono in corso i lavori parlamentari volti a dare attuazione all’articolo 116, comma terzo della Costituzione, riformato nel 2001 dal Parlamento e confermato da un referendum popolare.

Il progetto di legge, approvato dal Senato il 24 gennaio 2024 e ora all’esame della Camera, provvede alla definizione dei principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

Si tratta di una riforma importante che non sottrae risorse al Mezzogiorno, ma anzi assicura “il rispetto dell’unità nazionale e il fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale”.

Tuttavia, non è al momento prevedibile il suo impatto sulle attuali disuguaglianze tra le regioni italiane: pertanto, il decreto-legge di riforma della politica di coesione mira a creare le condizioni di base perché il Mezzogiorno disponga degli strumenti e delle risorse necessari per uscire dalla trappola dello sviluppo in cui si trova. 

Le risposte della riforma alle sfide individuate

La legge di conversione conferma la struttura del decreto, articolata in due Titoli:

  • Misure di riforma della politica di coesione;
  • Ulteriori misure in materia di PNRR.

I primi articoli restano il fulcro della riforma dei meccanismi di attuazione della coesione 2021-2027.

La Cabina di regia della politica di coesione 2021-2027

La risposta alla prima sfida – il coordinamento tra politiche e strumenti per lo sviluppo e la coesione– è data dall’articolo 3: la Cabina di regia – già istituita con il DPCM del 25 febbraio 2016 per la gestione del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – opportunamente integrata nei suoi componenti, diventa la sede unica di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un’efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027 e assume le seguenti nuove funzioni:

  • coordinamento tra gli interventi della politica di coesione europea attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;
  • promozione della complementarietà e della sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;
  • verifica dei risultati delle attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari, condotte dal Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • definizione delle priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP). 

La legge di conversione conferma integralmente l’impianto dell’articolo 3: la Cabina di regia diventa la sede unica di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome per l’attuazione della politica di coesione europea 2021-2027.

Individuazione degli investimenti prioritari 2021-2027

La risposta alla seconda sfida – l’impegno a riforme e investimenti in funzione del Semestre europeo di governance economica e delle nuove regole – si trova nell’articolo 4.

I Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell’ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei seguenti sei settori, i primi cinque dei quali corrispondono a “condizioni abilitanti” dei regolamenti europei sulla coesione, mentre l’ultima intercetta le due priorità della politica industriale dell’Unione europea:

  • risorse idriche;
  • infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente;
  • rifiuti;
  • trasporti e mobilità sostenibile;
  • energia;
  • sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

I settori strategici individuati riguardano, da un lato, quelli caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese per i quali si registrano ancora condizioni di arretratezza strutturale in diverse regioni, in particolare al Sud; dall’altro, i settori considerati fondamentali per accrescere la competitività del Paese e del Mezzogiorno e per incentivare la transizione verde e digitale (quali l’energia e il sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese).

Una volta individuati tali interventi prioritari, per i quali il decreto-legge detta precisi criteri di selezione, questi, da un lato, saranno oggetto di un “monitoraggio rafforzato” da parte della Cabina di regia di cui sopra (articolo 5), anche finalizzato ad evitare sovrapposizione e duplicazioni di interventi a livello nazionale e regionale, e di specifiche azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e di supporto tecnico-specialistico (articolo 6), anche affidate alla società in house Eutalia srl; dall’altro lato, saranno la base per attivare una premialità a favore delle regioni e province autonome più virtuose (articolo 7): in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali fissati nei cronoprogrammi dei singoli interventi, le Regioni potranno utilizzare le eventuali economie delle risorse dell’FSC assegnate agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione e regolarmente conclusi, per coprire la quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE+, liberando così risorse dei bilanci regionali per nuovi investimenti.

L’articolo 4, come convertito, non altera la logica degli investimenti prioritari nei sei settori strategici, confermando il collegamento:

  • con le condizioni abilitanti europee;
  • con il Semestre europeo e le nuove regole di governance economica;
  • con gli obiettivi di competitività, transizione verde e digitale.

Restano invariati:

  • il meccanismo premiale a favore delle amministrazioni più virtuose (art. 7).
  • il monitoraggio rafforzato (art. 5);
  • il supporto tecnico-amministrativo (art. 6).

La modifica dei programmi nazionali e regionali 2021-2027

La risposta alla terza sfida – il mutamento degli scenari politici ed economici intervenuto dopo l’approvazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione – è nell’articolo 8 del decreto-legge dedicato all’attuazione della Piattaforma “STEP” in Italia, attraverso i programmi e le risorse 2021-2027 della politica di coesione dell’Unione europea.

Sempre la Cabina di regia di cui sopra individuerà priorità e progetti sia per attuare gli obiettivi del regolamento “STEP”, sia per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese.

Quindi, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 potranno essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025 (in quest’ultimo caso, previa approvazione della Commissione europea) per inserire nuovi interventi relativi ai due obiettivi della piattaforma STEP:

  1. sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l’Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti tre settori:

a.1. le tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i relativi progetti multinazionali e l’innovazione delle tecnologie deep tech;

a.2. le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull’industria a zero emissioni nette;

a.3. le biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici, e i loro componenti;

2. affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell’obiettivo precedente, in particolare attraverso progetti di apprendimento permanente, di istruzione e formazione, comprese le accademie europee dell’industria a zero emissioni nette, istituite a norma del relativo regolamento europeo, e in stretta cooperazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e formazione già esistenti.

Al tema della modifica dei programmi della coesione 2021-2027 dedicherò il prossimo articolo del blog: tuttavia, anticipo che inizia il Governo, riprogrammando, già nel decreto-legge, tra gli altri, il Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027 e destinando la somma di 300 milioni di euro ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, su tutto il territorio nazionale e rispondenti alle finalità e i tre ambiti tecnologici della piattaforma STEP (cosiddetti “mini contratti di sviluppo”). 

L’articolo 8, come convertito, consolida il ruolo della piattaforma STEP quale strumento europeo per l’aggiornamento delle priorità della politica di coesione 2021-2027.

È confermata la possibilità di:

  • riprogrammare i programmi entro i termini stabiliti;
  • finanziare interventi nei tre ambiti tecnologici strategici;
  • sostenere lo sviluppo delle competenze e del capitale umano.

Resta significativa la scelta, già operata dal Governo nel testo originario e confermata dalla legge, di avviare una prima riprogrammazione del Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027, con lo stanziamento di 300 milioni di euro per programmi di investimento produttivo (i cosiddetti mini contratti di sviluppo).

Uno sforzo straordinario per il Mezzogiorno

Infine, la risposta del decreto-legge alla quarta sfida, lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, si trova nei rimanenti articoli del decreto-legge contenuti nel Capo III “Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale”: nel Capo IV “Disposizioni in materia di lavoro”; nel Capo V “Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca”; nel Capo VI “Disposizioni in materia di investimenti”; nel Capo VII “Disposizioni in materia di cultura” e infine, nel Capo VIII “Disposizioni in materia di sicurezza”.

Si tratta di 25 articoli che delineano un nuovo intervento straordinario per il Mezzogiorno e che mira a creare le condizioni di contesto per fare uscire tale area da una condizione di sotto-sviluppo, prima dei futuri allargamenti dell’Unione europea, che prevederanno una diversa allocazione delle risorse per la coesione, e nuove regole per il sostegno alle imprese più restrittive delle attuali.

Tali articoli del decreto-legge, innanzitutto, elevano dal 34 al 40% la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato devono destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno (oggi sono 3 fondi con una dotazione complessiva, fino al 2034, di circa 112 miliardi di euro, di cui 45 per il Mezzogiorno).

In secondo luogo, finanziano e/o rifinanziano una serie di importanti interventi dedicati esclusivamente alle Regioni del Mezzogiorno nell’ambito delle infrastrutture, del lavoro (autoimpiego, Resto al SUD 2.0; bonus giovani e donne, ecc.), dell’istruzione e della ricerca (dispersione scolastica e povertà educativa; il nuovo Piano di azione “RicercaSud 2021-2027), della rigenerazione urbana e del disagio abitativo, del recupero di siti industriali, della cultura e della sicurezza (fanno eccezione per alcune di norme: l’articolo 13, sulle Zone logistiche semplificate, che estende il credito di imposta della ZES Unica del Mezzogiorno anche ad alcune aree del centro-nord ammissibili alla deroga per gli aiuti a finalità regionale; l’articolo 17 sull’incentivo all’auto-impiego nel Centro-Nord; l’articolo 21 per l’esonero contributivo delle imprese di giovani e disoccupati).

Gran parte degli interventi saranno realizzati nell’ambito del piano strategico della zona economica speciale (ZES) unica del Mezzogiorno, che dovrebbe essere adottato entro il 31 luglio 2024 (comma 7 dell’articolo 4 del decreto-legge).

Non è questa la sede per condurre un’analisi specifica per ciascun articolo e per ciascuna misura di sostegno al Mezzogiorno ma, per esemplificarne la portata, segnalo:

  • il nuovo Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno per promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno e le altre aree geografiche del territorio nazionale che, al momento attuale, dispone di circa 700 milioni di euro fino dal 2027 al 2033;
  • il nuovo Piano di azione, denominato “RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027” (articolo 31), che parte con una dotazione iniziale di 1,2 miliardi di euro, che potrà essere integrata, specificatamente finalizzato a sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno; favorire la mobilità, anche dall’estero, verso le aree del Mezzogiorno; rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca; promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno; favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l’imprenditorialità e, infine, la collaborazione tra ricerca e imprese;
  • la somma di 1 miliardo di euro destinata a finanziare investimenti nelle aree industriali produttive ed artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti e ubicati nel territorio del Mezzogiorno (articolo 33), finalizzati alla produzione di energia da FER, anche termiche, destinata alle imprese ovvero all’autoconsumo anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia, ovvero degli investimenti sulla rete di distribuzione e di trasmissione e diretti allo sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti;
  • nell’ambito del Programma nazionale “Cultura” (che interessa 7 regioni del Mezzogiorno) è adottato un piano d’azione specifico da 488 milioni di euro (articolo 34), per finanziare iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative.

La legge di conversione conferma e rafforza l’impianto degli articoli dedicati allo sviluppo del Mezzogiorno, che delineano un intervento straordinario e integrato.

In particolare:

  • è stabilizzata l’elevazione al 40% della quota di risorse ordinarie in conto capitale destinate al Mezzogiorno;
  • sono confermati gli interventi in materia di infrastrutture, lavoro, istruzione, ricerca, rigenerazione urbana, cultura e sicurezza;
  • la ZES unica del Mezzogiorno resta il perno territoriale di attuazione di molte misure.

Tra gli interventi più rilevanti, la legge conferma:

  • il piano d’azione del Programma nazionale “Cultura”.
  • il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno;
  • il Piano “RicercaSud 2021-2027”;
  • il miliardo di euro per investimenti energetici nelle aree produttive;

Conclusione

Con la conversione in legge del decreto-legge n. 60/2024, la riforma dei meccanismi di attuazione della politica di coesione 2021-2027 entra nella fase pienamente operativa.

La legge consolida un disegno riformatore che punta su:

  • governance unitaria;
  • concentrazione degli interventi;
  • orientamento ai risultati;
  • forte integrazione tra politiche europee e nazionali.

La sua attuazione concreta, in particolare nel Mezzogiorno, rappresenterà un passaggio decisivo non solo per evitare il disimpegno automatico delle risorse europee, ma per dimostrare, anche in vista dei futuri allargamenti dell’Unione europea e del nuovo quadro finanziario post-2027, la capacità dell’Italia di utilizzare in modo efficace la politica di coesione.

La sfida, ora, non è più normativa ma attuativa, e riguarderà la capacità delle amministrazioni centrali e territoriali di tradurre questa riforma in risultati misurabili entro le scadenze europee.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:


Aggiornamenti successivi e articoli collegati

Per seguire l’evoluzione della politica di coesione dell’Italia nei diversi cicli di programmazione, si possono consultare i seguenti articoli pubblicati su Fare l’Europa:

21 aprile 2023 – DEF 2023: la nuova governance dei fondi dell’Unione europea
2 settembre 2022 – Politica di coesione 2021-2027: 75 miliardi di investimenti
12 febbraio 2021  La ripartizione delle risorse UE tra i programmi di spesa 2021-2027
28 febbraio 2020 – La politica di coesione 2021-2027 parte dal Sud
6 settembre 2019 – Politica di coesione: priorità di investimento dei programmi operativi 2021-2027 dell’Italia
6 novembre 2015 – Il “Masterplan 2015” per il Mezzogiorno del Governo italiano e i nuovi “Patti per il Sud”
19 settembre 2014 – L’Italia e i finanziamenti dell’Unione europea: molte risorse, poco utilizzate
116 giugno 2024.
Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: priorità di investimento in Italia