Analisi della sentenza CGUE 2024 (cause C‑112/22 e C‑223/22) sul requisito di residenza decennale e sulla discriminazione indiretta verso i soggiornanti di lungo periodo.
Introduzione
La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha di recente pronunciato una importante sentenza che riguarda l’accesso dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia alle prestazioni sociali, all’assistenza sociale o, più in generale, alla protezione sociale.
Questa sentenza della CGUE è di grande importanza giuridica perché determina l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione europea in relazione ai diritti alle prestazioni sociali dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e ininterrottamente per almeno cinque anni nel territorio di uno Stato membro (cosiddetti soggiornanti di lungo periodo).
Contesto della sentenza
La sentenza della CGUE (Grande Sezione), emessa il 29 luglio 2024, relativa a una questione pregiudiziale riguardante il trattamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo nell’Unione europea, riguarda specificamente la normativa italiana sul “reddito di cittadinanza”, ma stabilisce dei principi e delle norme applicabili a tutte le prestazioni sociali, ad esempio, anche l’assegno unico per i figli e simili.
La questione affrontata riguarda la conformità della normativa italiana con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2003/109/CE. Questa direttiva – recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (che ha modificato il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – garantisce parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nell’Unione, in vari settori, tra cui le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale.
Normativa italiana contestata
La normativa italiana, come stabilito dal decreto-legge n. 4/2019, richiede ai beneficiari del reddito di cittadinanza di essere residenti in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Questa condizione si applica a tutti i cittadini, inclusi i cittadini italiani e quelli di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Tuttavia, la Corte di Giustizia ha ritenuto che tale requisito possa costituire una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi, poiché essi sono più probabilmente soggetti a periodi di assenza dal territorio rispetto ai cittadini italiani.
Discriminazione indiretta e giustificazioni
La Corte ha stabilito che il requisito di residenza per dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, crea una disparità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini nazionali, configurandosi, appunto, come una discriminazione indiretta. La discriminazione indiretta si verifica quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutra, mettono in una posizione di svantaggio particolari gruppi di persone rispetto ad altri, senza che vi sia una giustificazione obiettiva.
La Corte ha sottolineato che, mentre le disparità di trattamento possono essere giustificate da obiettivi legittimi, esse devono essere appropriate e non eccedere quanto necessario per raggiungere tali obiettivi. In questo caso, la Corte ha ritenuto che il requisito di residenza imposto dalla normativa italiana non fosse giustificato, poiché esiste già un requisito minimo di residenza legale e ininterrotta di cinque anni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo.
Decisione della Corte
La Corte ha concluso che la normativa italiana è incompatibile con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2003/109/CE. Pertanto, la normativa che richiede un requisito di residenza di dieci anni per i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo per accedere al reddito di cittadinanza, e che impone sanzioni penali per dichiarazioni false relative a tale requisito, è contraria al diritto dell’Unione Europea.
Implicazioni della sentenza
È noto che una sentenza della CGUE ha un alto valore giuridico nell’ordinamento dell’Unione europea e negli ordinamenti nazionali degli Stati membri poiché ha i seguenti effetti diretti:
- è vincolante per le parti coinvolte nel procedimento in cui è pronunciata;
- quando interpreta il diritto dell’Unione europea ha un effetto vincolante su tutti gli Stati membri. Di conseguenza non solo l’Italia, Paese interessato in questo caso, ma anche gli altri Stati membri devono adeguare le loro normative nazionali per garantire la conformità con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte;
- costituisce un precedente giuridico per casi simili futuri. Altri giudici nazionali negli Stati membri devono tener conto di questa interpretazione quando si trovano ad affrontare casi analoghi;
- impone un obbligo agli Stati membri, in questo caso all’Italia, di modificare la propria legislazione nazionale per conformarsi al diritto dell’Unione così come interpretato dalla Corte.
Oltre a tali effetti giuridici diretti, la sentenza può influenzare le politiche nazionali e dell’Unione europea. Gli Stati membri potrebbero dover rivedere le loro politiche in materia di immigrazione, residenza e assistenza sociale per assicurarsi che siano conformi al diritto dell’Unione.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
- Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024. Procedimento penale a carico di Procura della Repubblica Tribunale di Napoli e a. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Tribunale di Napoli. Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) – Parità di trattamento – Misure riguardanti le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale – Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo – Discriminazione indiretta. Cause riunite C-112/22 e C-223/22
- Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, versione consolidata, pubblicata, in GU UE L 16 del 23/01/2004
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