La questione della designazione dei “Paesi di origine sicuri” (POS) è tornata al centro del dibattito politico e giuridico in Italia, generando una frizione significativa tra l’esecutivo e il potere giudiziario. Negli ultimi mesi, diverse autorità giudiziarie italiane hanno sollevato rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), contestando l’applicazione automatica delle liste di Paesi sicuri adottate a livello nazionale. Il Governo, dal canto suo, rivendica una competenza esclusiva nella determinazione dei POS, ritenendo vincolante tale qualificazione per le autorità giudiziarie. Questo contenzioso interno si inserisce in un momento cruciale per l’evoluzione del diritto europeo in materia d’asilo: la Commissione europea ha infatti presentato, nell’aprile 2025, una proposta di regolamento [COM(2025) 186 final] che istituisce per la prima volta un elenco comune di Paesi di origine sicuri a livello dell’Unione.

1. Il quadro normativo vigente: tra diritto dell’Unione e diritto nazionale

La normativa attualmente in vigore è rappresentata, in parte, dalla Direttiva 2013/32/UE (“direttiva procedure”), ancora applicabile fino al pieno ingresso in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2024/1348, previsto per giugno 2026. Ai sensi dell’articolo 37 della Direttiva, gli Stati membri possono individuare Paesi terzi da considerarsi sicuri per i propri ordinamenti, purché ciò avvenga sulla base di una valutazione oggettiva e regolarmente aggiornata. Tuttavia, la stessa direttiva (art. 36) impone che tale designazione non comporti l’automatica inammissibilità delle domande d’asilo, bensì una presunzione “rebuttable”: il richiedente deve poter dimostrare che, nel proprio caso specifico, il Paese d’origine non è sicuro.

La giurisprudenza della CGUE ha costantemente confermato l’obbligo di una valutazione individuale della domanda, anche in presenza di designazioni nazionali. In particolare, la Corte ha affermato che il diritto dell’Unione impone un esame concreto, non meramente formale, della situazione del richiedente, alla luce degli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

2. La proposta della Commissione europea: cosa cambia?

La proposta di regolamento mira a modificare il Regolamento (UE) 2024/1348 introducendo, all’articolo 62, una nuova disposizione che istituisce un elenco comune dell’UE di Paesi di origine sicuri, elencati nell’Allegato II. I Paesi attualmente designati come sicuri a livello UE sono: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia.

La proposta si basa su analisi condotte dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), integrate da fonti internazionali come l’UNHCR, il SEAE, la Commissione e le ONG. La valutazione tiene conto della situazione politica, della tutela dei diritti fondamentali, dell’applicazione delle convenzioni internazionali e del tasso di riconoscimento delle domande di asilo (inferiore al 5% o al 20% a seconda dei casi).

Importante è notare che la proposta non elimina l’obbligo di valutazione individuale, ma anzi lo ribadisce con forza. In particolare, l’articolo 62, paragrafo 1, specifica che l’applicazione del concetto di POS è subordinata alla condizione che il richiedente non adduca elementi idonei a dimostrare che il Paese non è sicuro nel suo caso concreto. Inoltre, si prevede che particolare attenzione sia prestata a categorie vulnerabili quali minoranze religiose, persone LGBTIQ, difensori dei diritti umani e giornalisti.

In termini procedurali, la designazione di un Paese come “sicuro” consente, ai sensi degli articoli 40 e 41 del Regolamento (UE) 2024/1348, l’applicazione della procedura accelerata o della procedura di frontiera. Ciò implica che, in assenza di elementi individuali contrari, la domanda può essere respinta più rapidamente, e il rimpatrio può avvenire in tempi più brevi. Tuttavia, anche in questi casi, resta inderogabile l’obbligo di valutare ogni situazione personale alla luce degli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, e di garantire l’accesso a un rimedio giurisdizionale effettivo, compresa la possibilità di sospendere l’allontanamento qualora vi sia rischio di violazione di diritti fondamentali.

3. Il nodo italiano: tra potere politico e potere giudiziario

Nel contesto italiano, il dibattito si è polarizzato attorno alla legge n. 50/2023 (cosiddetto “Decreto Cutro”), che ha introdotto una lista nazionale di Paesi di origine sicuri, tra cui Tunisia, Nigeria e Albania. Il Governo ha interpretato tale elenco come vincolante anche per i giudici, sostenendo l’automatismo dell’applicazione del concetto.

I tribunali italiani, per contro, hanno ritenuto che l’elencazione normativa non possa esonerare il giudice dall’effettuare una verifica individuale, come richiesto dal diritto UE. Ne sono derivati diversi rinvii pregiudiziali alla CGUE, volti a chiarire se l’autorità giudiziaria nazionale debba sempre poter disapplicare una designazione nazionale qualora vi siano elementi individuali contrari.

Inoltre, nelle Conclusioni rese il 10 aprile 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia, Richard de la Tour, ha confermato che uno Stato membro può designare un Paese di origine sicuro tramite atto legislativo. Tuttavia, tale atto non può sottrarsi al controllo giurisdizionale, pena la perdita di efficacia delle garanzie previste dal diritto dell’Unione. Il giudice nazionale deve poter verificare le fonti informative su cui si basa la designazione. In mancanza di trasparenza da parte del legislatore, è ammesso il ricorso a fonti autonome tra quelle riconosciute dalla direttiva 2013/32/UE.

Queste osservazioni rafforzano ulteriormente il ruolo delle autorità giudiziarie nazionali quali garanti della legalità sostanziale e procedurale anche rispetto ad atti normativi adottati dal potere legislativo.

4. Le “regole del gioco” dopo la proposta della Commissione

La proposta COM(2025) 186 final della Commissione fornisce un quadro normativo armonizzato, ma non centralizza la competenza in capo alla Commissione. Essa stabilisce una base comune vincolante per tutti gli Stati membri, rafforzando la coerenza e l’efficacia delle politiche d’asilo, ma mantiene in capo alle autorità giurisdizionali e amministrative il compito di garantire una valutazione individuale e imparziale delle domande.

Le principali “regole del gioco” che emergono sono:

  • la designazione di un POS (sia a livello UE sia nazionale) non ha valore assoluto;
  • il richiedente deve poter fornire elementi individuali contrari alla presunzione di sicurezza;
  • le autorità giudiziarie hanno il dovere di considerare tali elementi nel decidere sulla protezione internazionale;
  • le disposizioni UE prevalgono, in caso di conflitto, sulle norme nazionali;
  • la valutazione individuale è un principio di diritto dell’Unione di rango primario, fondato sulla Carta e ribadito dalla giurisprudenza della CGUE.

5. Considerazioni finali

La proposta della Commissione europea rappresenta un passo importante verso l’armonizzazione delle procedure d’asilo, contribuendo a ridurre le disparità tra Stati membri e a garantire una maggiore coerenza nell’applicazione del concetto di POS. Tuttavia, essa non altera il principio cardine del diritto dell’Unione: la protezione internazionale è un diritto fondamentale che richiede un esame individuale, imparziale e basato su fatti concreti.

Nel contesto italiano, l’approvazione di questa proposta potrebbe contribuire a chiarire le competenze reciproche tra Governo e magistratura, rafforzando l’idea che l’efficienza procedurale non può andare a scapito dei diritti fondamentali. In tal senso, la magistratura si conferma presidio di legalità e garanzia di giustizia sostanziale anche nell’era della velocizzazione amministrativa e delle soluzioni automatizzate.

Il dibattito in corso rappresenta quindi un’opportunità per riaffermare le basi costituzionali e sovranazionali del nostro ordinamento, nel rispetto del principio di legalità, della separazione dei poteri e della tutela effettiva del diritto d’asilo.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

  • Commissione europea, Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l’istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, doc.COM(2025) 186 del 16/04/2025
  • Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-758/24 | [Alace] e C-759/24 | [Canpelli] presentate il 10 aprile 2025
  • SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) nelle cause riunite C‑758/24 [Alace] e C‑759/24 [Canpelli] del 1° agosto 2025

Aggiornamenti successivi e articoli collegati

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