Con la sentenza del 29 aprile 2025 (C-453/23), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato una questione centrale per la politica economica degli Stati membri: quando un’esenzione fiscale nazionale può essere considerata un aiuto di Stato vietato?

Al centro del caso, l’articolo 107 TFUE e l’interpretazione della nozione di “vantaggio selettivo” in riferimento a una norma fiscale astratta e generale. Il contesto è quello di una controversia tra un’impresa polacca (E. sp. z o.o.) e il sindaco della città di Mielec, relativa a un’esenzione dall’imposta sui beni immobili prevista per terreni e infrastrutture ferroviarie messi a disposizione dei vettori​.

Il cuore della decisione: criteri per la selettività di una misura

La Corte ha affermato, con chiarezza, che:

“Un’esenzione generale e astratta relativa a un’imposta diretta non rientra, di norma, nella qualificazione di ‘aiuto di Stato’”.

Il ragionamento si articola in tre fasi:

  1. individuazione del “quadro di riferimento”: è il regime fiscale “normale” dello Stato membro. Se l’esenzione è parte integrante di tale quadro (e non lo devia in modo discriminatorio), essa non è selettiva;
  2. criterio della selettività: una misura è selettiva solo se favorisce imprese specifiche, per caratteristiche legate alla loro natura o attività. L’esenzione ferroviaria polacca, applicabile a un ampio spettro di soggetti (imprese e non), non rientra in questa definizione;
  3. finalità legittime e autonomia fiscale: la Corte riafferma il principio secondo cui gli Stati membri possono, tramite la fiscalità, perseguire finalità multiple (non solo tributarie, ma anche ambientali o infrastrutturali).

Un messaggio per gli Stati membri: legittimità, ma attenzione

L’insegnamento principale della sentenza è duplice:

  • non ogni agevolazione fiscale è un aiuto di Stato, ma va valutata alla luce del contesto normativo interno e dei suoi effetti sulla concorrenza;
  • anche una misura apparentemente neutra può diventare selettiva se strutturalmente destinata a una categoria specifica di imprese, in modo dissimulato o surrettizio.

La Corte pone un argine a interpretazioni eccessivamente estensive del concetto di aiuto, salvaguardando sia la certezza del diritto fiscale, sia l’autonomia fiscale degli Stati membri. Tuttavia, conferma che l’ultima parola spetta al giudice nazionale, il quale deve compiere un’analisi rigorosa e sostanziale.

Applicazioni concrete: un tema che riguarda anche l’Italia

La sentenza può avere implicazioni operative per il sistema fiscale italiano, in particolare nei seguenti ambiti:

  • crediti d’imposta e superbonus: se strutturati su base oggettiva e generale, difficilmente sono aiuti selettivi; ma l’effetto può mutare se sono di fatto accessibili solo a una ristretta tipologia di soggetti.
  • regimi speciali territoriali (ZES, ZLS): le agevolazioni devono essere concepite in modo neutro e coerente con obiettivi di sviluppo equilibrato e ambientale.
  • esenzioni per infrastrutture pubbliche o semipubbliche: la sentenza valorizza il ruolo di criteri “funzionali” (es. utilizzo da parte di vettori ferroviari), aprendo spiragli per regimi incentivanti in settori green o di pubblica utilità.

Conclusioni: il diritto UE non è contro le agevolazioni, ma contro le distorsioni

La sentenza C-453/23 chiarisce che il diritto dell’Unione non vieta gli strumenti di politica fiscale, ma ne disciplina l’uso a tutela del mercato interno. In particolare:

«Una misura fiscale non è selettiva solo perché non si applica a tutti; è selettiva se favorisce qualcuno per ragioni arbitrarie o discriminatorie.»

Un messaggio importante anche per i decisori pubblici italiani, che potranno — se ben orientati — utilizzare la leva fiscale in modo legittimo, efficace e conforme al diritto europeo.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

  • Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 aprile 2025. E. sp. z o.o. contro Prezydent Miasta Mielca. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Naczelny Sąd Administracyjny. Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati membri – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Selettività di una misura fiscale – Criteri di valutazione – Determinazione del quadro di riferimento – Imposta sui beni immobili – Esenzione per i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria. Causa C-453/23. Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2025:285

Aggiornamenti successivi e articoli collegati

Per approfondire o seguire l’evoluzione dei temi trattati, si possono consultare i seguenti articoli collegati pubblicati su Fare l’Europa:
4 luglio 2025Sovranità industriale verde: industria Net Zero e disciplina 2025 degli aiuti di Stato alle imprese
7 febbraio 2025Cumulo crediti d’imposta: regole, limiti e strategie