Lo standard ESG UE 2025 per le PMI introduce un modello volontario semplice e interoperabile, con modulo base e avanzato, riducendo oneri, questionari e costi di rendicontazione.
Introduzione
La Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione europea propone un principio (standard) volontario di rendicontazione di sostenibilità per le microimprese e le PMI non quotate. È uno strumento pratico, proporzionato e interoperabile con le esigenze di banche, investitori e grandi clienti, concepito per domare la frammentazione dei questionari ESG e contenere i costi amministrativi.
Il modello si articola in un modulo base (B1–B11) e in un modulo onnicomprensivo (C1–C9), con linee guida a supporto. In prospettiva, la misura si inserisce nel cantiere di “semplificazione” della CSRD, offrendo un percorso pronto all’uso per filiere e fornitori.
In questo articolo presento contesto, finalità, contenuti e implicazioni operative per le PMI italiane.
1. Il contesto: tra CSRD, ESRS e “effetti a cascata” sulle PMI
La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (conosciuta con l’acronimo di CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Essa impone alle grandi imprese, alle imprese madri di un grande gruppo e alle imprese quotate nell’Unione (a eccezione delle microimprese) di comunicare le informazioni sulla sostenibilità, in base ai principi di rendicontazione di sostenibilità (in cosiddetti ESRS – European Sustainability Reporting Standards), che assicurano comparabilità delle informazioni.
In questo contesto, le piccole e medie imprese (PMI) quotate sono soggette a un obbligo di comunicazione semplificato.
Tutte le PMI non quotate, invece, non hanno obblighi diretti di rendicontazione di sostenibilità.
Tuttavia, anche le PMI non quotate si trovano a subire i cosiddetti “effetti a cascata” della direttiva CSRD: negli ultimi due anni, migliaia di micro, piccole e medie imprese hanno sperimentato una pressione crescente dovuta alla richiesta di compilazione di questionari ESG (Environmental, Social e Governance) eterogenei inviati da grandi clienti, da banche e investitori per valutarne la sostenibilità, audit su aspetti ambientali, sociali e di governance.
Questo fenomeno ha creato costi di transazione elevati (in particolare, ricorso a consulenze esterne), duplicazioni informative e incertezza su che cosa conti davvero fornire.
Pertanto, la Commissione europea, nell’ambito del pacchetto di aiuti per le PMI, che ho presentato in un precedente articolo al quale rinvio, già nel 2023 si era impegnata a garantire che le PMI dispongano di un quadro semplice e standardizzato per riferire in merito alle questioni ambientali, sociali e di governance, creando così migliori opportunità per le PMI di ottenere finanziamenti verdi e facilitando in tal modo la transizione verso un’economia sostenibile. Tale quadro standardizzato per le PMI avrebbe dovuto avere anche l’obiettivo di limitare il rischio che gli obblighi di informativa abbiano ripercussioni a cascata sulle PMI non quotate che fanno parte della catena del valore di grandi imprese o imprese quotate.
La recente Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione europea del 30 luglio 2025 su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese, interviene esattamente su questo punto: mettere ordine, offrendo un linguaggio comune riconoscibile da chi domanda i dati e sostenibile per chi li produce.
2. Finalità: meno oneri, più interoperabilità, migliore bancabilità
La Commissione definisce tre obiettivi chiave.
Primo, ridurre gli oneri amministrativi introducendo uno standard volontario che eviti la giungla dei modelli proprietari; la PMI compila una volta, riutilizza molte volte.
Secondo, facilitare l’accesso alla finanza: dati affidabili, anche se proporzionati, permettono a banche e investitori di integrare il profilo ESG nelle decisioni di credito e di investimento, con potenziali vantaggi di costo del capitale e condizioni contrattuali.
Terzo, rafforzare la gestione interna: una base dati essenziale consente di misurare consumi energetici, emissioni, indicatori di sicurezza e capitale umano, migliorando controllo di gestione e resilienza.
3. L’architettura del principio: due moduli, un approccio proporzionato
Lo standard tecnico, denominato VSME (voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs), è stato proposto da EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e fatto proprio dalla Commissione europea.
Si articola in due moduli complementari: un modulo base (Basic Module) e un modulo omnicomprensivo (Comprehensive Module).
Il modulo base è da considerare come “approccio ottimale” per le microimprese. Ciò significa che le microimprese non sono tenute ad applicarlo nella sua interezza e possono utilizzarne soltanto alcune parti. Per le piccole e medie imprese, invece, il modulo base è considerato come “requisito minimo obbligatorio” se vogliono essere in linea con lo standard europeo di rendicontazione volontaria di sostenibilità.
Il modulo base è propedeutico al modulo omnicomprensivo, il quale fornisce informative aggiuntive rispetto a quelle incluse nel modulo base, allo scopo di rispondere in modo esaustivo alle eventuali esigenze di informazione dei partner commerciali dell’impresa, quali investitori, banche e clienti aziendali.
La Raccomandazione include le Appendici A–C con definizioni, temi di sostenibilità e riconciliazione con SFDR, EBA, Benchmark Regulation: risorse utili per chi vuole approfondire.
Infine, segnalo che la Raccomandazione è chiara nell’introdurre un limite esplicito alle richieste di dati ESG da parte di grandi imprese e banche: non si può chiedere più di quanto previsto dal modulo base e completo.
3.1 Modulo base (B1–B11): il “pavimento comune”
È il cuore del modello, pensato per tutte le PMI. Comprende:
- B1–B2 (criteri e quadro gestionale): come è redatta la rendicontazione; pratiche, politiche e obiettivi rilevanti;
- B3–B7 (Ambiente): energia ed emissioni GHG (Scope 1 e 2, con indicatore di intensità); inquinamento; biodiversità (con attenzione ai siti in aree sensibili); acqua (prelievi, consumo); rifiuti ed economia circolare;
- B8–B10 (Sociale): composizione e dinamica della forza lavoro; salute e sicurezza (frequenza infortuni, gravità, eventuale mortalità); retribuzioni, contrattazione e formazione (con indicazioni sul divario retributivo di genere ove applicabile);
- B11 (Governance): episodi sanzionatori per corruzione (condanne o ammende).
Il modulo base è il set informativo minimo che le controparti dovrebbero accettare quando interagiscono con una PMI non quotata.
3.2 Modulo onnicomprensivo (C1–C9): la “cassetta degli attrezzi” per richieste avanzate
Per filiere più esposte o per esigenze finanziarie specifiche, sono previsti ulteriori blocchi volontari rivolti alle PMI e non alle microimprese:
- strategia e modello di business, obiettivi di riduzione (eventuale copertura Scope 3), valutazione dei rischi climatici;
- diritti umani (politiche, incidenti, rimedi);
- ricavi e attività sensibili ai fini della finanza sostenibile (allineamenti informativi con indicatori richiesti da attori finanziari);
- diversità di genere nell’organo di amministrazione e indicatori di governo societario.
L’adozione è modulare: la PMI può aggiungere, di volta in volta, solo ciò che il mercato le richiede o che ritiene strategico.
3.3 Semplificazioni e frequenza
La relazione sulla sostenibilità da parte di una microimpresa o di una PMI non quotata è volontaria e preferibilmente annuale, in coerenza con il proprio bilancio. Non è richiesta una certificazione esterna: l’impresa autodichiara. Sono ammessi rinvii a informazioni già pubblicate e, per i gruppi di PMI, si favorisce la rendicontazione consolidata.
4. Interoperabilità: la chiave per ridurre la frammentazione
Uno degli elementi più innovativi è la riconciliazione con i fabbisogni informativi di chi utilizza i dati sulla sostenibilità: partecipanti ai mercati finanziari (tenuti al rispetto della direttiva SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation e al calcolo degli indicatori PAI – Principali Impatti Negativi), indici climatici UE, vigilanza bancaria (Terzo Pilastro). In pratica, i dati richiesti dai due moduli volontari si riusano in più contesti, limitando le richieste “fuori standard”. Per le PMI significa meno duplicazioni, per banche e investitori maggior comparabilità.
5. Una soluzione ponte verso la semplificazione della CSRD
La Raccomandazione dialoga con la proposta di “semplificazione omnibus” che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe ridurre il perimetro soggettivo della CSRD e introdurre – con atto delegato – un principio volontario per chi resta sotto una certa soglia dimensionale. Ne ho scritto in un precedente articolo, dedicato alle novità 2025 sulla finanza sostenibile, e, in attesa dell’esito legislativo, la recente Raccomandazione per le PMI non quotate fornisce una risposta immediata alle esigenze di filiera, prevenendo la proliferazione di standard proprietari e favorendo l’armonizzazione dal basso.
6. Che cosa cambia per una PMI: un percorso pratico in cinque mosse
Come utilizzare la Raccomandazione della Commissione europea e dottare la propria microimpresa o PMI non quotata di una informativa sulla sostenibilità utilizzabile con i propri partner o con le banche?
Suggerisco un percorso semplice, articolato in cinque step:
- definire il perimetro: adottare il modulo base come minimo, valutando se alcuni elementi del modulo onnicomprensivo servano per clienti “anchor”, gare o linee di credito. Per gruppi, privilegiare la rendicontazione consolidata;
- organizzare i dati: stimare consumi energetici ed emissioni Scope 1–2 (anche con fattori standard), predisporre indicatori su acqua, rifiuti, inquinamento e verificare se esistono siti in aree sensibili per la biodiversità. Sul versante sociale, aggiornare i dati su organico, infortuni, formazione, politiche retributive e relazioni industriali;
- rendere esplicite pratiche e obiettivi: molte PMI hanno già iniziative su efficienza energetica, sicurezza, qualità, parità; il principio chiede di dichiararle e, quando possibile, associarvi obiettivi misurabili e responsabilità;
- digitalizzare i flussi: la Commissione incoraggia formati machine-readable e l’uso di soluzioni digitali che attingano anche a basi dati amministrative (come la fatturazione elettronica) per ridurre gli oneri di compilazione, con l’orizzonte futuro di un accesso centralizzato su ESAP (European Single Access Point), la piattaforma europea sulle informazioni finanziarie e di sostenibilità, che dovrebbe essere operativo da metà 2027;
- allineare il dialogo con le controparti: chiedere a banche, investitori e grandi clienti di attenersi al principio quando richiedono informazioni. La Raccomandazione invita espressamente a limitare le domande a quanto previsto dal modello, salvo casi giustificati.
7. Implicazioni per catene del valore e credito
Per le filiere manifatturiere e agroalimentari – dove la PMI è spesso un fornitore critico – l’adozione del modulo base crea un vocabolario comune che semplifica audit e vendor rating. Nel credito, un set di indicatori ambientali e sociali coerente e stabile consente valutazioni del rischio più robuste e, in prospettiva, prodotti finanziari che premino investimenti in efficienza energetica, sicurezza, formazione e innovazione.
La tracciabilità dei progressi nel tempo (intensità emissiva, infortuni, formazione) rende inoltre più credibili i piani industriali e aiuta a negoziare condizioni migliori con partner e assicurazioni.
8. Rischi, limiti e cautele applicative
Tre punti meritano attenzione:
- proporzionalità effettiva: il principio definito dalla Raccomandazione è modulare, ma serve disciplina nel mantenerlo “leggero” per le microimprese, evitando di reintrodurre complessità tramite richieste accessorie;
- qualità dei dati: pur senza assurance, l’impresa deve garantire coerenza e tracciabilità delle fonti; procedure semplici, ruoli chiari e una breve nota metodologica fanno la differenza;
- ambito di materialità: non tutto è rilevante per tutti. Meglio concentrare gli sforzi su temi materialmente significativi per il settore e la dimensione dell’impresa, integrando informazioni aggiuntive solo quando creano valore.
9. Che cosa dovrebbe fare l’ecosistema italiano
Per accompagnare l’adozione servono strumenti pratici: schede dati precompilate, modelli di calcolo per emissioni e infortuni, piccole librerie di fattori standard aggiornati, guide settoriali. Le associazioni d’impresa possono essere veicolo di formazione e condivisione di buone pratiche. Le banche possono allineare i questionari e premiare la trasparenza con prodotti ad hoc. Le amministrazioni pubbliche possono integrare il principio in bandi e appalti in modo non burocratico, promuovendo formati digitali e interoperabili.
Conclusioni: dal dovere percepito all’opportunità concreta
La Raccomandazione europea non crea nuovi obblighi, ma ricompone la frammentazione e costruisce un ponte tra esigenze informative e capacità operative delle PMI. Il messaggio è pragmatico: adottate il modulo base, mettete ordine nei dati essenziali, fissate pochi obiettivi realistici e verificate ogni anno i progressi. È il passo più rapido per trasformare l’ESG da adempimento percepito a vantaggio competitivo: nella relazione con i clienti, nel dialogo con le banche, nella capacità di attrarre talenti e innovazione.
Per chi lavora sulle politiche pubbliche, questa è anche una lezione di metodo: standardizzare dove serve, semplificare dove si può, accompagnare dove è necessario.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE
- Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025, su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese, inGUUE L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj
Aggiornamenti successivi e articoli collegati
Per approfondire o seguire l’evoluzione del tema della finanza sostenibile nell’UE, si possono consultare i seguenti articoli collegati pubblicati su Fare l’Europa:
13 febbraio 2026. Finanza sostenibile e difesa: i criteri UE dopo la Comunicazione 2025
25 luglio 2025 – Tassonomia UE 2025: chiarimenti della Commissione e nuove semplificazioni operative per le imprese
18 aprile 2025 – Finanza sostenibile: novità normative 2025
6 ottobre 2023 – Il passaggio del sistema finanziario europeo alla finanza sostenibile: avanzamento al 2023
21 maggio 2021 – Transizione ecologica e finanza sostenibile: il pacchetto legislativo UE 2021
30 ottobre 2020 – Il successo delle obbligazioni sociali dell’Unione europea: prima emissione 2020
15 novembre 2019 – La trasformazione della BEI in banca climatica europea
13 settembre 2019 – Programmazione UE 2021-2027: il ruolo della finanza sostenibile
9 marzo 2018 – Finanza sostenibile: la strategia di sviluppo della Commissione europea del 2018
