Il Fondo sociale per il clima, previsto dal pacchetto Fit for 55, mostra ritardi attuativi mentre le nuove regole UE rafforzano piani nazionali, target sociali e investimenti per famiglie e territori.

1. Dalla proposta alla fase di attuazione

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/955, il Fondo sociale per il clima (Social Climate Fund – SCF) è diventato il principale strumento dell’Unione europea per accompagnare la transizione ecologica con misure di equità sociale.

Come già illustrato nei miei articoli del 2021 (la proposta della Commissione nel pacchetto Fit for 55) e del 2023 (il regolamento approvato e la definizione aggiornata di povertà energetica), il Fondo nasce per sostenere le famiglie, le microimprese e gli utenti vulnerabili dei trasporti nell’affrontare gli effetti del nuovo sistema ETS2 sui costi di energia e mobilità.

La tabella di marcia prevedeva che gli Stati membri presentassero i propri Piani sociali per il clima (SCP) entro il 30 giugno 2025, in vista dell’avvio operativo del Fondo il 1° gennaio 2026.

2. Pochi piani presentati, molti interrogativi

A oggi, ottobre 2025, solo due Stati membri – Svezia e Lettonia – hanno formalmente presentato i propri piani alla Commissione europea. Più della metà dei Paesi ha inviato bozze o versioni preliminari, ma senza la trasmissione ufficiale richiesta per la valutazione. E’ possibile seguire lo stato di approvazione dei Piani nazionali attraverso la pagina web della Commissione europea dedicata al Social Climate Fund.

In Italia, l’autorità responsabile del fondo è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che a giugno 2025 ha concluso la terza fase della consultazione pubblica sul Piano sociale per il clima.

Le ragioni di questo ritardo sono molteplici:

  • complessità tecnica dei piani e delle condizionalità ETS2;
  • difficoltà amministrative nella designazione delle autorità di gestione;
  • incertezza politica sul coordinamento con la futura programmazione di coesione 2028-2034.

Il risultato è una fase di stallo che rischia di ritardare l’attivazione effettiva dei sostegni destinati alle famiglie vulnerabili e alle comunità più esposte alla transizione climatica.

3. Le nuove linee guida della Commissione europea

Il 9 ottobre 2025, la Commissione ha pubblicato un pacchetto di orientamenti operativi per aiutare gli Stati membri a completare i propri Piani e a prepararne l’attuazione.
Il documento chiarisce principi, procedure e tempistiche del Fondo, introducendo alcuni elementi chiave:

Principi di attuazione

  • Pagamenti legati ai risultati (performance-based payments): ogni misura avrà un valore predefinito (payout value), erogato solo al raggiungimento di milestone e target.
  • Riuso delle strutture esistenti: gli Stati potranno affidare la gestione e il controllo del Fondo alle stesse autorità già operative per la Politica di coesione (CPR) o il Recovery and Resilience Facility (RRF), semplificando le procedure.
  • Governance inclusiva: obbligo di coinvolgere regioni, parti sociali e società civile nella programmazione.
  • Trasparenza e tracciabilità: uso di un sistema digitale unico (SFC2021) per monitorare misure e beneficiari, con pubblicazione dei dati in formato aperto.
  • Tutela degli interessi finanziari dell’UE: controlli antifrode e anticorruzione rafforzati, obbligo di audit indipendente.

Dotazione finanziaria e tempistiche

Il Fondo mobiliterà almeno 86,7 miliardi di euro nel periodo 2026-2032, combinando i ricavi ETS2 e il cofinanziamento nazionale (minimo 25%).
La quota massima spettante all’Italia è di 10,8 miliardi di euro: si tratta di una stima legata alla data di entrata in vigore del sistema di scambio di quote di emissioni. Il piano preparato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è di 8,75 miliardi di euro e include una quota addizionale nazionali par al 25% dell’importo del Piano.
Gli Stati potranno presentare fino a due richieste di pagamento all’anno, rispettivamente entro 31 luglio e 31 dicembre, ma solo dopo la verifica del raggiungimento dei risultati.

4. Il nodo ETS2 e le precondizioni

Un punto cruciale delle nuove linee guida è il legame tra trasposizione del nuovo sistema ETS2 e ammissibilità dei Piani sociali per il clima.
Se un Paese non ha ancora recepito nel proprio ordinamento le norme ETS2, la Commissione considera il relativo piano “non rilevante” e ne respinge la valutazione.

Questa regola, di natura tecnica ma dagli effetti politici rilevanti, spiega parte dei ritardi: alcuni Stati non hanno ancora adottato la legislazione nazionale che attiva il sistema ETS per edifici e trasporti, e quindi non possono dimostrare l’impatto sociale necessario per accedere al Fondo.

5. Monitoraggio, indicatori e rendicontazione

Gli orientamenti introducono una griglia comune di indicatori per energia, edilizia, mobilità e sostegno diretto al reddito.
Ogni Stato dovrà fissare target misurabili e riportare i progressi attraverso un rapporto biennale di monitoraggio, il primo dei quali è previsto per il 15 marzo 2027, insieme all’aggiornamento dei Piani nazionali per energia e clima (NECP).

La Commissione incoraggia inoltre l’uso di dati disaggregati per genere, età, disabilità e territorio, con particolare attenzione alle regioni rurali, insulari, montane o ultraperiferiche, spesso più vulnerabili agli aumenti di prezzo dell’energia e dei trasporti.

6. Prospettive 2028-2034: l’integrazione nei Piani di partenariato

La proposta di regolamento sulla politica di coesione economica, sociale e territoriale 2028-2034, presentata dalla Commissione europea nel luglio 2025, apre un nuovo scenario di coordinamento tra il Fondo sociale per il clima e la politica di coesione.

A partire dal 2028, i Piani sociali per il clima (SCP) dovrebbero essere integrati nei Piani di partenariato nazionali e regionali (NRP). La proposta offre agli Stati membri due opzioni operative:

  1. integrare il Piano sociale per il clima all’interno dei Piani NRP, con la possibilità di trasferire parte delle dotazioni SCF relative al 2026 e 2027;
  2. mantenere una gestione separata, continuando ad applicare le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/955.

Il testo prevede inoltre che 50,1 miliardi di euro provenienti dalle dotazioni del Fondo sociale per il clima, alimentate dai proventi del sistema ETS2, siano attuati nell’ambito dei nuovi Piani di partenariato, secondo la ripartizione già stabilita nell’allegato II del regolamento del 2023.

Si tratta dunque non di risorse aggiuntive, ma di una riorganizzazione finanziaria e amministrativa volta a integrare il Fondo sociale per il clima nel futuro quadro pluriennale dell’Unione.

7. Una doppia incertezza

L’integrazione proposta per il periodo post-2027, unita ai ritardi nelle presentazioni nazionali, genera oggi una duplice incertezza:

  • giuridica, per la sovrapposizione tra due regimi normativi (SCF e NRP);
  • operativa, per la mancanza di piani approvati in vista del 2026.

Molti Stati preferiscono attendere chiarimenti sul coordinamento tra Fondo sociale per il clima e nuovo quadro di coesione, determinando un ulteriore slittamento della fase applicativa.

8. La posizione della Commissione

Con la Comunicazione del 9 ottobre 2025 sugli Orientamenti per l’attuazione del Fondo sociale per il clima, la Commissione europea ha consolidato l’interpretazione sistematica del Regolamento (UE) 2023/955, fornendo chiarimenti vincolanti per la fase applicativa.

Il documento specifica che la presentazione dei Piani sociali per il clima (SCP) costituisce condizione necessaria per l’accesso alle risorse e che la valutazione positiva della Commissione è subordinata alla trasposizione nel diritto nazionale del sistema ETS2. In assenza di tale recepimento, il Piano è considerato “non rilevante” ai fini della decisione di esecuzione e non può essere approvato.

La Comunicazione ribadisce inoltre il principio di pagamenti basati sui risultati (performance-based approach): gli Stati membri potranno presentare fino a due richieste di pagamento annuali, ma solo a seguito del pieno conseguimento dei milestone e dei target concordati. La prima finestra utile per la presentazione delle domande di pagamento è fissata al 31 luglio 2026.

Infine, la Commissione invita gli Stati membri a completare la fase di designazione delle autorità competenti, assicurando la piena operatività dei sistemi di gestione e controllo entro l’entrata in vigore del Fondo, e a garantire la coerenza tra i Piani sociali per il clima e gli strumenti di pianificazione energetica e di coesione, in vista della futura integrazione nel quadro finanziario 2028-2034.

9. Conclusione

A quattro anni dalla proposta originaria e due dall’adozione del regolamento, il Fondo sociale per il clima entra nella fase più delicata: quella dell’attuazione.
Mentre il quadro politico e finanziario post-2027 introduce nuove possibilità di integrazione con la politica di coesione, l’urgenza sociale resta immutata: rendere la transizione climatica non solo verde, ma anche giusta.

Il 2026 sarà l’anno della verità: o il Fondo diventerà uno strumento concreto di solidarietà europea, oppure rischierà di restare – come nel 2021 – una promessa incompiuta.

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Aggiornamenti successivi e articoli collegati

Per approfondire o seguire l’evoluzione del Fondo sociale per il clima, si possono consultare i seguenti articoli collegati pubblicati su Fare l’Europa:

28 luglio 2023Fondo sociale per il clima 2026-2032: transizione climatica equa
24 settembre 2021Transizione verde socialmente sostenibile: la proposta di Fondo sociale per il clima 2025-2032
23 luglio 2021Pacchetto “Fit for 55” del 2021: l’Unione europea accelera la transizione verde