Con la Comunicazione del 30 dicembre 2025, la Commissione UE chiarisce l’applicazione della finanza sostenibile alla difesa, tra SFDR, tassonomia e CSDDD.

Il 2026 e la fine dell’illusione della “pace perpetua”

L’anno si apre con una svolta che definire storica non è eccessivo. Con la Comunicazione del 30 dicembre 2025 sull’applicazione del quadro della finanza sostenibile al settore della difesa, la Commissione europea ha messo nero su bianco ciò che fino a poco tempo fa appariva un ossimoro: investire nell’industria degli armamenti può essere compatibile con la finanza sostenibile.

Non si tratta di una modifica marginale, né di un chiarimento per soli addetti ai lavori. È un passaggio concettuale che incide sul significato stesso di ESG, sul perimetro del Green Deal europeo e, più in generale, sul modo in cui l’Unione intende finanziare la propria resilienza in un contesto geopolitico mutato.

Il punto è giuridicamente delicato e politicamente sensibile. Per anni, l’architettura europea della finanza sostenibile ha evitato di affrontarlo in modo esplicito, lasciando spazio a interpretazioni divergenti e a prassi di esclusione automatica del settore da parte di operatori e investitori.

La Comunicazione non riscrive norme: nessun regolamento viene modificato, nessuna direttiva viene emendata. L’impatto è diverso e, proprio per questo, rilevante: la Commissione propone una lettura sistematica e coerente dell’architettura della finanza sostenibile europea, chiarendo come applicarla al settore della difesa. Per operatori finanziari, imprese – in particolare lungo la filiera industriale – e professionisti della consulenza e della compliance ESG, il documento diventa così un riferimento interpretativo centrale, destinato a orientare politiche di investimento, rendicontazione e gestione del rischio nel 2026 e negli anni successivi.

Per comprenderne la portata, conviene però ricostruire prima i tre pilastri logici e giuridici su cui poggia l’impostazione della Commissione.

1) Sicurezza come precondizione della sostenibilità

Il primo pilastro è anche il più dirompente. La Commissione scardina un tabù che ha accompagnato a lungo il discorso europeo: l’idea che l’industria della difesa sia intrinsecamente e inevitabilmente “socialmente dannosa”.

Il ragionamento proposto è lineare:

senza sicurezza non c’è sostenibilità.

I diritti fondamentali, la libertà, la dignità della persona, il benessere economico e sociale – obiettivi richiamati dall’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea – non esistono nel vuoto. Presuppongono un ambiente stabile, protetto, difendibile. La sostenibilità, in questa prospettiva, non è solo riduzione delle emissioni o inclusione sociale: è anche condizione di possibilità dell’ordine politico che rende tali obiettivi perseguibili.

Da qui la riqualificazione concettuale dell’industria della difesa: non più (o non solo) settore problematico, ma fornitore di una funzione di resilienza. Se la sicurezza è un bene pubblico essenziale, chi produce strumenti per garantirla può contribuire – indirettamente ma in modo strutturale – alla sostenibilità sociale dell’Unione.

2) Conciliazione con i valori UE e con il diritto internazionale

La domanda più delicata resta evidente: come conciliare questa impostazione con l’identità europea costruita attorno alla pace?

La Comunicazione risponde attraverso un equilibrio giuridico che richiama, da un lato, il diritto all’autodifesa (articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite) e, dall’altro, la stabilità delle istituzioni come condizione per diritti e sviluppo. In questa cornice, l’etica non viene abbandonata, ma ridefinita in chiave funzionale: la pace non è soltanto assenza di guerra, ma anche presenza di istituzioni in grado di difendersi.

Restano comunque alcuni confini invalicabili, che la Commissione tratta come elementi qualificanti della compatibilità ESG del settore. In sintesi: non c’è un “liberi tutti”. L’accesso alla finanza sostenibile diventa possibile soltanto a condizioni precise e sempre secondo una valutazione caso per caso. E soprattutto resta fermo un principio: alcune categorie di armamenti non sono conciliabili con il quadro europeo, perché il danno umanitario è considerato strutturalmente prevalente.

3) Addio a Kant: la fine dell’illusione europea

Il richiamo alla Pace perpetua di Immanuel Kant descrive bene la svolta. Per decenni, l’integrazione europea ha coltivato l’idea – esplicita o implicita – che interdipendenza economica, regole comuni e mercati integrati avrebbero reso la guerra non solo impensabile, ma strutturalmente impossibile nel continente.

Quell’illusione è finita. Il 2026 segna l’assunzione di un realismo geopolitico che l’Unione aveva a lungo rimosso: la pace non è un dato acquisito, ma un bene fragile che va pianificato, finanziato e sostenuto anche sul piano industriale. In questo senso, l’ingresso della difesa nel perimetro della finanza sostenibile non è una contraddizione del Green Deal, ma un suo adattamento a un mondo radicalmente cambiato.


Finanza sostenibile e difesa: i chiarimenti operativi della Commissione

Dopo i pilastri concettuali, la Comunicazione produce effetti concreti perché chiarisce come applicare, in modo coerente, gli strumenti dell’architettura UE: SFDR, tassonomia, MiFID II, CSRD e CSDDD.

Nessuna esclusione settoriale automatica

Il primo chiarimento operativo riguarda un punto spesso trascurato nel dibattito pubblico: il quadro UE della finanza sostenibile non prevede esclusioni settoriali automatiche.

SFDR, tassonomia UE, MiFID II, CSRD e CSDDD non contengono divieti generalizzati di finanziamento per singoli settori economici. L’esclusione della difesa “in quanto tale” non trova quindi fondamento nel diritto dell’Unione. La Commissione sottolinea che le valutazioni devono essere condotte caso per caso, sulla base delle attività svolte, dei processi aziendali e dei sistemi di governance, come avviene per altri settori ad alto rischio.

Conseguenza pratica: le politiche ESG fondate su black list settoriali diventano difficili da giustificare come derivazione della normativa UE. Se un operatore decide di escludere comunque il settore, deve farlo su basi valoriali proprie e dichiarate, non attribuendo l’esclusione a un obbligo regolatorio europeo.

Difesa e armi controverse: la distinzione che regge tutto

La Comunicazione opera una distinzione netta tra industria della difesa e armi controverse. Solo queste ultime determinano un’incompatibilità strutturale con il quadro della finanza sostenibile.

Rientrano tra le armi controverse – secondo un elenco chiuso derivante da obblighi internazionali – mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e biologiche. Per tali categorie, il danno umanitario è considerato superiore a qualsiasi possibile beneficio difensivo.

La conseguenza operativa è rilevante: la produzione di armamenti convenzionali non costituisce di per sé un impatto negativo automatico ai sensi dell’SFDR. Anche l’esposizione al settore difesa non equivale automaticamente a esposizione alle armi vietate. Questo punto è decisivo per indici ESG, rating e classificazione dei prodotti finanziari.

La sostenibilità sociale può includere la sicurezza

Un altro passaggio chiave riguarda la nozione di “contributo a obiettivi sociali” in SFDR. La Commissione chiarisce che il regolamento non contiene un elenco chiuso di attività socialmente sostenibili.

In questo quadro, attività della difesa possono, a certe condizioni, essere considerate contributive alla sostenibilità sociale, in quanto funzionali a pace, sicurezza e stabilità istituzionale. Non esiste però alcuna presunzione automatica: la qualificazione richiede una valutazione rigorosa e documentata, fondata su tre condizioni cumulative: assenza di danno significativo ad altri obiettivi (DNSH), rispetto delle garanzie minime e pratiche di buona governance.

Governance come perno dell’analisi ESG

Nel settore della difesa, la Comunicazione sposta in modo netto il baricentro dell’analisi sulla governance. Non è il prodotto finale a determinare la sostenibilità, ma la capacità dell’impresa di gestire i rischi connessi alla propria attività.

Assumono rilievo particolare i sistemi di controllo interno, la conformità alle norme sul controllo delle esportazioni, la tracciabilità e la due diligence in materia di diritti umani. In termini operativi, ciò significa che un’impresa della difesa con governance debole presenta un rischio ESG elevato anche se opera formalmente nel rispetto della legge.

CSDDD: perimetro definito, non illimitato

La Comunicazione chiarisce anche l’applicazione della CSDDD al settore della difesa. Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione sono soggette agli obblighi di due diligence come gli altri operatori economici. Viene però precisato un limite fondamentale: la responsabilità dell’impresa non si estende alle attività a valle dopo l’autorizzazione all’esportazione.

Questo chiarimento evita una responsabilità potenzialmente illimitata e rende la due diligence applicabile in modo realistico e giuridicamente sostenibile.

Tassonomia UE e difesa: neutralità confermata

La Commissione ribadisce che la tassonomia UE identifica attività ambientalmente sostenibili, non settori economici ammissibili o non ammissibili. Il fatto che la difesa non sia inclusa non implica una valutazione negativa in termini ESG. Le imprese possono comunque dichiarare l’allineamento per attività orizzontali (edifici, infrastrutture, energia, trasporti, soluzioni digitali). L’assenza di allineamento tassonomico non può quindi essere usata come criterio di esclusione ESG.

MiFID II e preferenze di sostenibilità

Infine, la Comunicazione chiarisce che investimenti nella difesa non sono incompatibili in via automatica con le preferenze di sostenibilità dei clienti ai sensi della MiFID II. Poiché la direttiva rinvia a SFDR e tassonomia, e poiché nessuno di questi strumenti esclude la difesa come settore, la valutazione deve concentrarsi su coerenza del prodotto, trasparenza informativa e rispetto delle garanzie minime. In altre parole: la difesa non può essere esclusa per default dalla consulenza finanziaria “sostenibile”.

Conclusioni: una nuova normalità operativa

La Comunicazione della Commissione europea non trasforma l’industria della difesa in un settore “verde” o socialmente virtuoso per definizione. Né rappresenta un abbandono dei principi ESG.

Fa qualcosa di diverso e più strutturale: integra la difesa nel perimetro regolato della finanza sostenibile, sottraendola sia all’esclusione ideologica sia all’opacità. Nel quadro UE, il criterio è ormai chiaro: la difesa non è sostenibile in sé, ma è finanziabile in chiave ESG se è lecita, governata, controllata e trasparente.

È in questo senso che il Green Deal europeo viene adattato alla geopolitica della guerra: non come rinuncia ai valori fondativi dell’Unione, ma come loro traduzione operativa in un contesto più rischioso e meno illusorio.


Appendice. Criteri operativi: la “Checklist Difesa” per l’analista ESG

Dalla lettura sistematica della Comunicazione del 30 dicembre 2025 è possibile ricavare una griglia di criteri minimi che operatori finanziari, analisti ESG e imprese della filiera dovrebbero applicare per valutare la compatibilità di un investimento con il quadro europeo (in particolare SFDR e CSDDD). Non è una certificazione né uno standard formale: è una checklist interpretativa che riduce il rischio di incoerenza normativa e di contestazioni regolatorie.

1) Filtro di esclusione assoluta (hard red flag)

Il primo passaggio è un controllo binario: l’attività economica è coinvolta nella fabbricazione o commercializzazione di armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche o biologiche)?

Se sì, l’investimento è strutturalmente incompatibile. Se no, si procede alla valutazione caso per caso.

2) Test di contributo sociale (SFDR, articolo 2, punto 17)

Per qualificare un investimento come “sostenibile” ai sensi della SFDR non basta l’assenza di esclusioni: occorre documentare il contributo positivo a un obiettivo sociale. La Comunicazione suggerisce, in modo coerente, due assi di lettura: il riferimento alla stabilità istituzionale e alla pace come condizioni per diritti e sviluppo, e la funzione di resilienza dell’Unione intesa come capacità di difesa collettiva, deterrenza e stabilità.

In pratica, il contributo sociale deve essere argomentato, coerente con il quadro UE e non presunto automaticamente per il solo fatto di operare nel settore.

3) Analisi della governance (la “G” come perno)

Nel settore della difesa, la “G” è l’elemento decisivo. Anche in presenza di armamenti convenzionali e di un potenziale contributo sociale, l’investimento non è compatibile con la finanza sostenibile se l’impresa non dimostra un livello elevato di controllo e responsabilità.

Devono risultare verificabili: compliance ai regimi di export control, tracciabilità dei trasferimenti, e due diligence sui diritti umani nella catena di fornitura almeno fino al punto dell’autorizzazione governativa all’esportazione.

4) Clausola DNSH (non arrecare danno significativo)

Anche quando un’attività è valutata come contributiva sul piano sociale, resta applicabile la clausola DNSH. Un impianto di produzione può essere funzionale alla sicurezza collettiva, ma deve comunque rispettare criteri ambientali rigorosi (emissioni, acque, rifiuti, circolarità). In caso contrario, la qualificazione complessiva diventa incoerente.

Nota per i lettori: che cosa cambia nei report ESG nel 2026

Chi aggiorna informativa di sostenibilità, prospetti SFDR o documentazione di prodotto nel 2026 dovrebbe tenere presenti tre conseguenze operative.

Primo: le esclusioni generalizzate del settore difesa non sono più sostenibili come “derivazione” dell’interpretazione UE. Possono restare come scelta etica interna, ma vanno motivate come tali.

Secondo: occorre una rivalutazione degli indicatori PAI e, più in generale, dell’idea di “impatto negativo automatico” associato al settore. L’eccezione resta il perimetro delle armi controverse.

Terzo: governance ed export control sono riconosciuti come strumenti di mitigazione del rischio sociale e vanno valorizzati nella valutazione ESG, anziché trattati come elementi accessori.

Chiusura tecnica

La Commissione non chiede di promuovere la difesa né di rinunciare ai criteri ESG. Chiede qualcosa di più esigente: smettere di semplificare. Nel quadro UE aggiornato, la compatibilità tra finanza sostenibile e difesa non si decide con una scelta ideologica, ma con analisi giuridiche, governance verificabile e trasparenza operativa. È su questo terreno – tecnico, non retorico – che si giocherà la credibilità dell’ESG europeo nei prossimi anni.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull’applicazione del quadro della finanza sostenibile e della direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità al settore della difesa [C/2025/3800], in GU UE C, C/2025/4950, 30.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4950/oj 


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25 luglio 2025Tassonomia UE 2025: chiarimenti della Commissione e nuove semplificazioni operative per le imprese
18 aprile 2025Finanza sostenibile: novità normative 2025
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21 maggio 2021Transizione ecologica e finanza sostenibile: il pacchetto legislativo UE 2021
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13 settembre 2019Programmazione UE 2021-2027: il ruolo della finanza sostenibile
9 marzo 2018Finanza sostenibile: la strategia di sviluppo della Commissione europea del 2018

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6 febbraio 2026. Dalla CED a ReArm Europe: la difesa UE senza cambiare i Trattati