La politica commerciale UE si rafforza: accordi di libero scambio, strumenti antidumping e Anti-Coercion Instrument contro la coercizione economica.

Introduzione

Secondo l’ultima relazione annuale della Commissione europea sull’attuazione e sull’applicazione della politica commerciale dell’Unione europea, pubblicata il 15 novembre 2023, il valore degli scambi commerciali dell’Unione europea, nell’ambito di accordi di libero scambio con partner di tutto il mondo, ha per la prima volta superato, nel 2022, i 2.000 miliardi di euro.

Di questi, 901 miliardi di euro (il 46%) provengono dalla rete dei 42 accordi commerciali preferenziali che l’Unione ha stipulato con altrettanti Paesi terzi, ai quali la relazione della Commissione dedica una specifica attenzione.

Questi accordi preferenziali, infatti, da un lato, aprono mercati e opportunità alle imprese europee, in particolare alle 670.000 piccole e medie imprese (PMI) che esportano al di fuori dell’Unione.

Al tempo stesso, però, tali accordi commerciali preferenziali contribuiscono ad aumentare la resilienza delle esportazioni europee agli shock geopolitici (come la guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina o le tensioni commerciali con la Cina), aiutando le imprese europee a diversificare e trovare nuovi mercati.

Lo dimostra il fatto che, tra il 2021 e il 2022, le esportazioni dell’Unione verso la Russia di merci oggetto di sanzioni sono diminuite di 27 miliardi di euro, ma le esportazioni dell’Unione delle stesse merci verso i partner con cui ha stipulato accordi preferenziali sono aumentate di 174 miliardi di euro.

Un esempio concreto è il settore delle macchine e degli apparecchi meccanici, nel quale le esportazioni dell’Unione verso la Russia, nel 2022, sono diminuite del 53%, pari a un valore di 14 miliardi di euro. Tale perdita di mercato, tuttavia, è stata assorbita da un aumento delle esportazioni dell’Unione verso partner preferenziali (+15%, pari a 34 miliardi di euro), in particolare Messico (+32%), Turchia (+27%) e Canada (+28%).

Pertanto, gli accordi commerciali preferenziali riducono l’eccessiva dipendenza da una singola destinazione per i prodotti critici e strategici.

La riforma della politica commerciale dell’Unione europea

La politica commerciale è una competenza esclusiva dell’Unione europea: questo significa che spetta all’Unione, e non agli Stati membri, legiferare su questioni commerciali e concludere accordi commerciali internazionali.

In particolare, sono due gli articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che disciplinano l’esercizio di tale competenza esclusiva:

  • l’articolo 206, che definisce i principi della politica commerciale comune: “L’Unione (…) contribuisce nell’interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale‚ alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo”;
  • l’articolo 207, che stabilisce strumenti e procedure relative alla negoziazione e conclusione degli accordi commerciali internazionali.

L’Unione europea vuole garantire scambi commerciali leali ed equi con tutti i Paesi terzi e, quindi, con tutto il mondo e intende altresì garantire che i prodotti importati in Europa siano venduti a un prezzo giusto ed equo, indipendentemente dalla loro provenienza.

L’Unione europea, in qualità di leader e punto di riferimento mondiale, intende accelerare l’adozione di un’agenda commerciale aperta ed equa orientata alla competitività, alla resilienza e alla sostenibilità e continuerà a lavorare per rafforzare la cooperazione e le relazioni commerciali con i partner, anche guidando gli sforzi globali per riformare l’Organizzazione mondiale del commercio.

Tuttavia, la pandemia da COVID-19, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le crescenti tensioni geopolitiche hanno messo in luce le vulnerabilità delle economie europee. Alla complessità delle sfide in materia di sicurezza, si aggiungono, inoltre, i profondi cambiamenti tecnologici.

Questo è il motivo per cui negli ultimi anni l’Unione ha intrapreso una riforma globale delle norme chiave relative al commercio internazionale, principalmente nei seguenti settori:

  • investimenti esteri diretti;
  • antidumping;
  • strumenti di difesa commerciale.

La strategia commerciale riveduta dell’Unione europea promuove una politica aperta, sostenibile e assertiva, in grado di sostenere le trasformazioni verde e digitale, e ha come obiettivo la protezione dei produttori e delle imprese in Europa dai potenziali danni provocati da talune pratiche commerciali messe in atto da soggetti stranieri.

Controllo degli investimenti esteri diretti

Il 10 aprile 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione. Esso si applica integralmente dall’ottobre 2020: questa normativa consente all’Unione di coordinare il controllo degli investimenti provenienti da paesi terzi in settori strategici, al fine di accertarsi che non minaccino la sicurezza o l’ordine pubblico.

Misure di salvaguardia bilaterali orizzontali

Il 14 marzo 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio che consente l’applicazione di misure di salvaguardia negli accordi commerciali.

Le misure di salvaguardia bilaterali legate ad accordi commerciali (che consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie) intendono tutelare una specifica industria nazionale dall’aumento delle importazioni di un qualsiasi prodotto che arrechi, o rischi di arrecare, un grave pregiudizio a quell’industria.

Modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale dell’Unione europea

Misure e metodologia antidumping

L’8 giugno 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento (UE) 2016/1036 sull’ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale dell’Unione europea: l’obiettivo è migliorare l’efficacia e l’adeguatezza degli strumenti anti-dumping e anti-sovvenzioni al fine di proteggere i produttori dell’Unione dalle pratiche sleali di imprese straniere e da eventuali rischi di ritorsioni.

Lo strumento di contrasto alla coercizione economica

Infine, per completare il quadro, sulla base della Strategia europea sulla sicurezza economica, adottata congiuntamente dalla Commissione europea e dell’Alto rappresentante, il 22 novembre 2023, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/2675 che istituisce uno strumento di lotta alla coercizione economica da parte di Paesi terzi (ACI – Anti-Coercion Instrument), entrato in vigore il 27 dicembre scorso, per aiutare l’Unione e i suoi Stati membri a proteggersi dalla coercizione economica da parte di paesi terzi.

La coercizione economica è definita come una situazione in cui un paese terzo tenta di fare pressione sull’Unione europea o su uno Stato membro affinché faccia una scelta particolare applicando, o minacciando di applicare, misure che incidono sul commercio o sugli investimenti contro l’Unione stessa o uno Stato membro.

Esistono molti tipi di pratica coercitiva. A esempio, un partner commerciale dell’Unione può tentare di modellare le future iniziative legislative europee o dissuadere l’Unione dal mettere in atto una misura, introducendo (o minacciando di introdurre) dazi all’importazione aggiuntivi e discriminatori, ritardi intenzionali o rifiutando (o minacciando di rifiutare) l’autorizzazione necessaria per svolgere l’attività. Potrebbero anche imporre controlli discriminatori e selettivi alle frontiere o controlli di sicurezza sulle merci provenienti da un determinato Stato membro dell’Unione od organizzare boicottaggi sponsorizzati dallo Stato contro merci o investitori provenienti da quel Paese.

L’Unione utilizzerà questo strumento sia come deterrente che come contromisura di ultima istanza, se necessario, per dissuadere i paesi terzi dall’attaccare l’Unione o un suo paese membro.

Lo strumento riguarda un comportamento specifico, vale a dire la coercizione economica, che non è disciplinato dall’Accordo sull’organizzazione mondiale del commercio (OMC/WTO). Pertanto, lo strumento non risponde ad una violazione del diritto dell’OMC, rispetto alla quale continuerà ad applicarsi lo strumento di risoluzione delle controversie istituito da tale accordo commerciale internazionale, ma piuttosto a una violazione del diritto internazionale.

L’ACI consente di imporre restrizioni all’importazione e all’esportazione di beni e servizi, ma anche sui diritti di proprietà intellettuale e sugli investimenti diretti esteri. Inoltre, l’ACI consente l’imposizione di varie restrizioni all’accesso al mercato dell’Unione, in particolare agli appalti pubblici, nonché all’immissione sul mercato di prodotti soggetti a norme chimiche e sanitarie.

Le imprese dell’Unione e altre parti interessate private colpite dalla coercizione possono contattare la Commissione europea per quanto riguarda l’assistenza nel contesto della coercizione economica attraverso il punto unico di contatto.

Il nuovo strumento è in linea con le dichiarazioni del G7 – il forum intergovernativo che riunisce i sette Stati economicamente avanzati del pianeta (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America) – sulla coercizione economica: in particolare, il vertice di Hiroshima del 20 maggio 2023 è stato caratterizzato da un comunicato dei leader  e da una dichiarazione sulla resilienza economica e sulla sicurezza economica, che ha dato vita alla “Piattaforma di coordinamento sulla coercizione economica”.

I leader del G7 si sono impegnati ad aumentare la valutazione collettiva, la preparazione, la deterrenza e la risposta alla coercizione economica e a promuovere ulteriormente la cooperazione con i partner al di fuori del G7.

Le procedure di attivazione dello strumento anti-coercizione

Il regolamento (UE) 2023/2675 prevede una procedura di attivazione articolata e garantista, che combina rapidità d’azione e controllo politico. La Commissione europea può avviare un esame della misura adottata da un paese terzo, di propria iniziativa o su richiesta motivata di uno Stato membro, al fine di verificare se ricorrano gli estremi della coercizione economica, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi relativi all’intensità, alla gravità e agli effetti della misura. Qualora l’esame confermi l’esistenza di una coercizione, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione per l’accertamento formale della coercizione. Spetta quindi al Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adottare la decisione entro termini stringenti. Solo in una fase successiva, e qualora il dialogo con il paese terzo non porti alla cessazione della coercizione o alla riparazione del pregiudizio, la Commissione può adottare misure di risposta proporzionate, selezionate in funzione dell’interesse dell’Unione, con possibilità di sospensione o revoca qualora la coercizione venga meno.

L’eventuale attivazione dello strumento anti-coercizione segnerebbe, quindi, un passaggio di paradigma: la politica commerciale dell’Unione non sarebbe più soltanto uno strumento di apertura dei mercati, ma diventerebbe esplicitamente una leva di tutela della sovranità economica europea, a beneficio delle imprese, delle catene del valore e della credibilità internazionale dell’UE.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

  • Commissione europea, Relazione sull’attuazione e sull’applicazione della politica commerciale dell’UE, doc. COM(2023) 740 del 15.11.2023
  • Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Strategia europea per la sicurezza economica, doc. JOIN(2023) 20 del 20 giugno 2023
  • Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, in GU UE L 79I del 21.3.2019
  • Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l’Unione europea e paesi terzi, in GU UE L 53 del 22.2.2019
  • Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea, in GU UE L 143 del 7.6.2018
  • Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi, in GU UE L, 2023/2675, 07.12.2023
    • AGGIORNAMENTO: il 18 gennaio 2026 la Francia ha formalmente chiesto alla Commissione europea di valutare l’attivazione del regolamento (UE) 2023/2675, che istituisce lo strumento di contrasto alla coercizione economica, sostenendo che alcune misure adottate da un paese terzo integrerebbero gli estremi di una pressione economica finalizzata a influenzare scelte sovrane dell’Unione o di uno Stato membro. Pur senza anticipare l’esito dell’istruttoria, la richiesta francese è politicamente significativa perché mette alla prova, per la prima volta, l’architettura procedurale dell’ACI:
      • il ruolo centrale della Commissione nell’esame dei fatti;
      • la competenza del Consiglio nell’accertamento della coercizione;
      • la possibile adozione di misure di risposta proporzionate, fino a restrizioni su commercio, investimenti, appalti pubblici o diritti di proprietà intellettuale.

Aggiornamenti successivi e articoli collegati

Per approfondire o seguire l’evoluzione della politica commerciale UE, si possono consultare i seguenti articoli collegati pubblicati su Fare l’Europa:

23 gennaio 2026. Sovvenzioni estere UE: orientamenti 2026 che cambiano la concorrenza  
29 novembre 2024. Trend e sfide degli investimenti esteri diretti UE nel 2023
2 febbraio 2024. Rafforzare la sicurezza economica in Europa: cinque nuove iniziative dell’UE nel 2024
29 luglio 2022Partenariati commerciali UE: sostenibilità e benefici globali
15 aprile 2022. Gli investimenti russi nell’UE nel 2020 e i meccanismi di controllo per la sicurezza
18 dicembre 2020.
Conseguenze pratiche dal 1° gennaio 2021 di un mancato accordo di partenariato tra Unione europea e Regno Unito
14 febbraio 2020La lotta alla contraffazione e alla pirateria nei Paesi extra-UE
6 luglio 2018. 50 anni di unione doganale in Europa: quale futuro?
1° maggio 2014Che cosa è il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP 2013)?
21 ottobre 2016. Stop alle pratiche commerciali internazionali sleali: le proposte della Commissione del 2016