Si iscrive nel contesto della politica dell’Unione europea in materia ambientale il regolamento sul ripristino della natura (nature restoration law), entrato in vigore il 18 agosto 2024 in tutta Europa e adottato in attuazione della strategia dell’Unione sulla biodiversità per il 2030.

Il contesto internazionale sulla biodiversità

Si tratta di un regolamento direttamente collegato alla Convenzione sulla diversità biologica, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, e, soprattutto, al Quadro globale in materia di biodiversità, approvato alla XV riunione della Conferenza delle Parti della citata Convenzione del 7-19 dicembre 2022, il quale stabilisce obiettivi operativi globali per un’azione urgente nel decennio fino al 2030, tra i quali, quelli più rilevanti per comprendere il nuovo regolamento dell’Unione europea, sono tre.

L’obiettivo 1, che consiste nel:

  • garantire che tutti i settori siano oggetto di una pianificazione territoriale partecipativa, integrata e inclusiva in termini di biodiversità e/o di processi di gestione efficaci che affrontino il cambiamento di uso del suolo e del mare;
  • portare a valori prossimi allo zero entro il 2030 la perdita di zone di elevata importanza in termini di biodiversità, compresi gli ecosistemi di elevata integrità ecologica, rispettando nel contempo i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

L’obiettivo 2 che consiste nel garantire che, entro il 2030, almeno il 30% delle zone degli ecosistemi terrestri, idrici interni, marini e costieri degradati sia oggetto di un ripristino efficace, al fine di rafforzare la biodiversità e migliorare le funzioni e i servizi ecosistemici, l’integrità ecologica e la connettività.

Non da ultimo, l’obiettivo 11 che consiste nel ripristinare, mantenere e migliorare il contributo della natura alle persone, comprese le funzioni e i servizi ecosistemici, quali la regolazione dell’aria, dell’acqua e del clima, la salute del suolo, l’impollinazione e la riduzione del rischio di malattie, nonché la protezione dai rischi e dalle catastrofi naturali, attraverso soluzioni basate sulla natura e/o approcci ecosistemici a beneficio di tutte le persone e della natura.

In proposito è da ricordare che nella risoluzione del 1° marzo 2019, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il periodo 2021-2030 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi.

Inoltre, al fine di monitorare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi operativi globali, la Commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il Sistema di contabilità economico-ambientale – Contabilità degli ecosistemi (System of Environmental Economic Accounting — Ecosystem Accounting – SEEA EA) in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. Il SEEA EA costituisce un quadro statistico integrato e completo che serve a organizzare i dati concernenti gli habitat e i paesaggi, misurare la portata, le condizioni e i servizi degli ecosistemi, monitorare l’evoluzione delle risorse degli ecosistemi e collegare tali informazioni all’attività economica e ad altre attività umane.

 

Il contesto europeo sulla biodiversità

La strategia dell’Unione europea sulla biodiversità per il 2030, per la quale rinvio a un mio precedente articolo del blog, mira a garantire che la biodiversità europea sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030, nell’interesse delle persone, del pianeta, del clima e dell’economia.

Essa stabilisce un ambizioso piano europeo di ripristino della natura, corredato di una serie di impegni fondamentali, tra cui quello di presentare una proposta di obiettivi di ripristino della natura in Europa giuridicamente vincolanti al fine di ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l’impatto delle catastrofi naturali.

 

Obiettivi giuridicamente vincolanti in Europa per la biodiversità

Il nuovo regolamento è, quindi, lo strumento attraverso il quale tali obiettivi giuridicamente vincolanti sono imposti a Stati, regioni ed enti locali e si applica nell’intero territorio degli Stati membri e nelle acque costiere, compresi i fondali marini e i sottosuoli, nonché in acque marine fino ai confini in cui tali Stati esercitano i propri diritti sovrani o altre forme di giurisdizione.

Gli obiettivi perseguiti sono quattro:

  1. recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
  2. conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
  3. una maggiore sicurezza alimentare;
  4. l’adempimento degli impegni internazionali dell’Unione.

Per raggiungere tali obiettivi gli articoli da 4 a 13 del nuovo regolamento impongono agli Stati membri l’adozione delle misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato percentuali variabili di superficie (nel caso degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce e degli ecosistemi marini) oppure impongono limiti agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e alle infrastrutture energetiche, agli spazi destinati alla difesa nazionale o, ancora, alla riduzione degli spazi verdi urbani e all’uso delle barriere artificiali nei fiumi, laghi e mari.

Inoltre, lo stesso regolamento prevede l’obbligo di adottare azioni per il ripristino della popolazione di impollinatori e, in connessione a ciò, per il ripristino degli ecosistemi agricoli e forestali.

Infine, per concludere la panoramica degli obblighi giuridicamente vincolanti, l’articolo 13 del regolamento prevede che, nella loro attuazione, “gli Stati membri mirano a contribuire all’impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell’Unione”.

 

I Piani nazionali di ripristino

Ciascuno Stato membro preparerà un piano nazionale di ripristino (national restoration plan) ed effettuerà il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi stabiliti dal regolamento e contribuire ai suoi obiettivi, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.

Il piano nazionale di ripristino – i cui contenuti sono definiti dal regolamento stesso – coprirà il periodo fino al 2050 e prevederà scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi imposti dal regolamento.

Ogni Stato membro dovrà presentare alla Commissione europea un progetto di piano nazionale di ripristino entro il 1° settembre 2026. Dopo la valutazione effettuata dalla Commissione europea, potrà adottare il piano nella versione definitiva.

 

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:


Aggiornamenti successivi e articoli collegati

Per approfondire o seguire l’evoluzione dei temi trattati, si possono consultare i seguenti articoli collegati pubblicati su Fare l’Europa:
29 agosto 2025Patto per gli Oceani: la nuova strategia dell’UE del 2025
15 luglio 2022Ripristino ecosistemi UE: riduzione pesticidi chimici nel pacchetto legislativo 2022
5 giugno 2020Riportare la natura nella nostra vita: strategia UE per la biodiversità del 2020
5 maggio 2017Riconciliare natura, cittadini ed economia: il piano europeo per la biodiversità del 2017
13 ottobre 2015La biodiversità è la nostra assicurazione sulla vita: la strategia 2015 dell’UE