La politica di concorrenza dell’Unione europea è uno dei pilastri fondamentali per garantire un mercato interno equo, innovativo e competitivo.

Tra gli strumenti più rilevanti per stimolare la crescita e l’innovazione tecnologica figurano gli accordi di trasferimento tecnologico, il cui regolamento ho presentato in un precedente articolo del blog.

Che cosa sono gli accordi di trasferimento tecnologico?

Un accordo di trasferimento tecnologico è un contratto con cui un’impresa (il licenziante) consente a un’altra (il licenziatario) di utilizzare determinati diritti tecnologici, come brevetti, know-how, copyright di software o design industriale.

In pratica, l’impresa che detiene la tecnologia concede a un’altra l’accesso a innovazioni che altrimenti sarebbero rimaste protette.

Sono importanti per le imprese per diversi motivi, tra i quali:

  • promozione dell’innovazione: permettono di diffondere nuove tecnologie sul mercato, incentivando lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi;
  • risparmio sui costi: le imprese possono evitare duplicazioni negli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) accedendo a tecnologie già sviluppate;
  • competitività: favoriscono l’ingresso in nuovi mercati e settori, offrendo alle imprese strumenti per affrontare la concorrenza.

Tuttavia, non tutti gli accordi di trasferimento tecnologico sono intrinsecamente positivi. Alcuni potrebbero avere effetti anticoncorrenziali, a esempio limitando l’accesso di altre imprese a una tecnologia essenziale o restringendo artificiosamente il mercato.

Il regolamento TTBER e le Linee guida del 2014

Per bilanciare i vantaggi degli accordi di trasferimento tecnologico con la necessità di tutelare la concorrenza, l’Unione europea ha introdotto il Regolamento TTBER (Technology Transfer Block Exemption Regulation) e le relative Linee guida.

Il TTBER esenta alcune categorie di accordi di trasferimento tecnologico dal divieto generale di accordi anticoncorrenziali previsto dall’articolo 101(1) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

In sostanza, definisce un “porto sicuro” per gli accordi che rispettano determinate condizioni, quali, a esempio:

  • il rispetto di soglie di quote di mercato;
  • l’assenza di restrizioni fondamentali alla concorrenza (a esempio, fissazione dei prezzi o limitazioni alla produzione).

Le Linee guida, invece, offrono indicazioni pratiche per:

  • interpretare il TTBER: spiegano in dettaglio quali accordi rientrano nelle esenzioni e quali no;
  • valutare gli accordi non esenti: forniscono criteri per l’autovalutazione degli accordi che non rientrano nel TTBER, ma che potrebbero comunque rispettare l’articolo 101(3) del TFUE.

I primi 10 Anni di applicazione del TTBER: successi e limiti

Dopo quasi un decennio di applicazione, la Commissione europea ha condotto una valutazione del TTBER e delle Linee guida per capire cosa ha funzionato, cosa può essere migliorato e come adattarle ai cambiamenti del mercato.

L’esercizio di valutazione ha individuato i seguenti elementi positivi nei primi dieci anni di applicazione:

  • certezza giuridica: il TTBER ha aiutato le imprese a stipulare accordi di trasferimento tecnologico in modo conforme alle norme sulla concorrenza;
  • supporto all’innovazione: gli accordi esentati hanno promosso la diffusione di tecnologie in molti settori, favorendo la competitività europea.

Diversi, tuttavia, sono stati i limiti, quali:

  • difficoltà nell’applicazione delle soglie di mercato: le imprese hanno segnalato problemi pratici nel calcolo delle quote di mercato nei cosiddetti “mercati tecnologici”, dove è complesso valutare la sostituibilità tra diverse tecnologie;
  • esclusione di dati e diritti sui dati: con l’evoluzione dell’economia digitale, i dati sono diventati una risorsa strategica. Tuttavia, il TTBER non include esplicitamente i dati o i diritti sui dati, lasciando un vuoto normativo;
  • porto sicuro per i pool tecnologici (accordi tra più titolari di diritti di proprietà intellettuale per concedere in licenza un pacchetto di brevetti o tecnologie a terze parti): pur funzionando generalmente bene, alcuni stakeholder hanno evidenziato che le condizioni del porto sicuro non sempre garantiscono che solo i pool conformi ne beneficino;
  • assenza di orientamenti per i gruppi di negoziazione delle licenze: i gruppi di implementatori che negoziano collettivamente licenze tecnologiche non sono coperti dalle attuali Linee guida, lasciando un’area grigia per le imprese coinvolte.

Prospettive future: come migliorare il TTBER

Alla luce della valutazione, la Commissione europea ha individuato alcune aree di miglioramento, gettando le basi per una modifica del regolamento nel 2026, alla sua scadenza naturale.

In particolare, la Commissione inaugura una fase di discussione con imprese, associazioni di categoria e altri stakeholder, con l’obiettivo di garantire che le future norme riflettano le necessità di un’economia digitale e globale, focalizzando l’attenzione sui seguenti aspetti:

  • maggiore chiarezza sulle soglie di mercato: fornire orientamenti pratici su come calcolare le quote di mercato nei mercati tecnologici;
  • integrazione dei dati e dei diritti sui dati: ampliare l’ambito del TTBER per includere gli accordi relativi ai dati o fornire indicazioni nelle Linee guida;
  • rafforzamento del porto sicuro per i pool tecnologici: raffinare le condizioni per garantire che solo i pool conformi ne beneficino;
  • nuove Linee guida per i gruppi di negoziazione delle licenze: fornire orientamenti chiari per bilanciare i benefici e i rischi di questi gruppi.

Una proposta di revisione del regolamento sarà presentata nel 2026: nel frattempo, la Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare contributi e una consultazione pubblica per raccogliere riscontri su eventuali revisioni del regolamento e delle relative linee guida. Tutte le parti interessate possono presentare le loro osservazioni in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE sul portale “Di’ la tua ” della Commissione fino al 25 aprile 2025.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:


Aggiornamenti successivi e articoli collegati

Per approfondire o seguire l’evoluzione dei temi trattati, si possono consultare i seguenti articoli collegati pubblicati su Fare l’Europa:

31 marzo 2014La disciplina 2014 degli accordi di trasferimento tecnologico