La nuova disciplina degli accordi di trasferimento tecnologico

31 marzo 2014 di Mauro Varotto

Il trasferimento tecnologico tra imprese favorisce, di norma, un più efficiente uso delle risorse e promuove la concorrenza, poiché può ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, può offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziali, stimolare l’innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato dei prodotti che incorporano la tecnologia.

Per questo motivo, la Commissione europea, in un nuovo regolamento del 21 marzo 2014, che sostituisce il primo del 2004, ha stabilito le condizioni alle quali gli accordi tra due imprese, che hanno ad oggetto il trasferimento di tecnologia, sono esentati, di diritto e automaticamente, dalla applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di libera concorrenza.

Dal punto di vista oggettivo, l’esenzione si applica a tutti gli accordi di licenza di brevetto, di licenza di know-how e di licenza di diritti d’autore sul software tra due imprese.

Dal punto di vista soggettivo, invece, l’esenzione si applica:

  • quando parti dell’accordo sono imprese concorrenti, a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20% sui “mercati rilevanti”, cioè nell’area nella quale le due imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o concedono licenze per tecnologia;
  • quando parti dell’accordo non sono due imprese concorrenti, a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30% sui medesimi “mercati rilevanti”.

Le condizioni alle quali le imprese possono legittimamente stipulare accordi nel campo del trasferimento tecnologico, senza chiedere una preventiva autorizzazione alla Commissione europea, sono stabilite dagli articoli 4 e 5 del regolamento: solo per fare un esempio, si tratta di accordi che non devono contenere clausole che restringono la libertà di una delle parti dell’accordo di stabilire i prezzi dei prodotti, oppure limiti alla produzione o, peggio, una ripartizione dei mercati e della clientela.

Il nuovo regolamento si applica agli accordi conclusi dal 1 maggio 2014, data della sua entrata in vigore.

Invece, gli accordi di trasferimento tecnologico tra imprese, che non hanno i requisiti per avvalersi della esenzione per categoria, dovranno essere preventivamente notificati alla Commissione europea, per una valutazione di compatibilità con il diritto dell’Unione europea: i criteri con i quali la Commissione valuterà tali accordi, sono stati resi noti in un’apposita comunicazione del 28 marzo 2014.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI:

Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione del 21 marzo 2014 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia [GU UE L 93 del 28.3.2014, p. 17]

Comunicazione della Commissione. Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia [GU UE C 89 del 28.3.2014, p. 3]

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