Tirocini di qualità in tutta Europa per i giovani

28 marzo 2014 di Mauro Varotto

La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 10 marzo 2014 istituisce un quadro di riferimento europeo per determinare gli standard minimi di qualità dei tirocini di formazione e lavoro nell’Unione europea, al fine di evitare sia abusi dello strumento, sia tirocini di scarsa qualità. La Raccomandazione cade alla vigilia dell’ormai imminente attivazione del programma europeo denominato “Garanzia per i Giovani” (Youth Guarantee), creato  per favorire l’occupabilità e l’avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro. Istituita dal Consiglio europeo il 22 aprile 2013, la “Garanzia per i giovani” intende assicurare, a tutti i giovani di età inferiore a 25 anni, di ricevere un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale. Questo programma, in Italia, interesserà poco più di 900.000 giovani inoccupati o disoccupati, tra i 15 e i 29 anni (il Governo italiano ha deciso di allargare la fascia di età). La dotazione finanziaria complessiva, sempre in Italia, sarà di oltre 1,5 miliardi di euro (di cui 1,1 dal bilancio dell’Unione europea e circa 400 milioni stanziati dal bilancio nazionale). Poiché l’offerta di un tirocinio sarà una delle principali misure previste dal programma “Garanzia per i giovani”, la Raccomandazione in esame fornisce agli Stati membri una serie di “indicazioni” (non obbligatorie, ma delle quali ogni Stato dovrà rendere conto alla Commissione europea, soprattutto quando chiederà le risorse del bilancio dell’Unione), che riguardano diversi profili del tirocinio: la necessità che sia concluso un contratto scritto; obiettivi di formazione e di apprendimento il cui conseguimento deve essere verificato al termine del tirocinio; condizioni di lavoro per i tirocinanti assimilabili a quelle previste dai contratti nazionali di lavoro, compresi orari settimanali, riposi, ferie ed eventuali indennità; definizione di diritti e obblighi del tirocinante e del datore di lavoro; durata ragionevole del tirocinio, di regola non superiore ai sei mesi e non rinnovabile; adeguate valutazioni e certificazioni del tirocinio svolto; procedure che assicurino trasparenza nella selezione dei tirocinanti; infine, la possibilità di effettuare tirocini in tutta Europa.   ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI:

Raccomandazione del Consiglio 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini [GU UE C 88 del 27.3.2014, p. 1]

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