Nuove norme europee sulla protezione dei segreti commerciali per incentivare la collaborazione tra imprese e organismi di ricerca

15 giugno 2018 di Mauro Varotto

Le imprese investono in ricerca e sviluppo per essere più competitive e per incrementare la propria capacità innovativa sul mercato: per questi motivi si aspettano di realizzare un ritorno dagli investimenti effettuati, appropriandosi dei risultati delle proprie attività innovative.

Come è noto, vi sono due modi attraverso i quali un’impresa può assicurarsi il diritto esclusivo di sfruttare tali risultati: il primo consiste nell’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, quali brevetti, diritti su disegni e modelli o diritti d’autore; il secondo mezzo, alternativo oppure complementare al primo, consiste nel proteggere l’accesso e l’utilizzo delle nuove conoscenze prodotte mantenendole segrete.

Il capitale intellettuale di un’impresa che non viene divulgato e che è destinato a rimanere riservato si definisce segreto commerciale.

Un segreto commerciale, quindi, è costituito da conoscenze tecnologiche (know-how) e informazioni commerciali (dati sui clienti e fornitori, piani aziendali, ricerche e strategie di mercato) che hanno un valore economico proprio perché vengono mantenute segrete: da un lato, forniscono un vantaggio competitivo a chi le detiene; dall’altro, nell’economia della conoscenza, costituiscono una vera e propria moneta di scambio.

I segreti commerciali sono la forma di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più comunemente usata dalle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni: essi presentano lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritti di proprietà intellettuale.

Tuttavia, mentre, ad esempio, il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di realizzare l’invenzione, di utilizzarla e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati, i segreti commerciali non creano alcun diritto esclusivo: chiunque, in maniera indipendente, può scoprire e, quindi, utilizzare in maniera legittima lo stesso know-how o le stesse informazioni commerciali.

Inoltre, le imprese innovative che hanno sviluppato nuove conoscenze sono sempre più esposte a pratiche fraudolente, finalizzate ad appropriarsi illecitamente dei segreti commerciali: furti, copie non autorizzate, spionaggio economico o violazione degli obblighi di riservatezza, sono all’ordine del giorno nella vita di un’impresa.

Gli sviluppi recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all’esternalizzazione (outsourcing), catene di approvvigionamento sempre più lunghe e la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche illecite.

Ciò scoraggia la collaborazione tra imprese e tra queste e gli organismi di ricerca, quali università, enti nazionali di ricerca, frenando il progresso scientifico e tecnologico.

Per questo motivo, la più recente legislazione europea e nazionale mira a rafforzare la difesa dei segreti commerciali contro l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi.

Dal 21 giugno 2018 anche il Italia, attraverso il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63, entrano in vigore le norme della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali).

Finalmente, in tutta Europa, norme omogenee tutelano i segreti commerciali delle imprese, le quali possono sviluppare partnership transfrontaliere potendo contare su equivalenti livelli di protezione giuridica in ogni Paese membro dell’Unione.

Le differenze di tutela dei segreti commerciali a livello nazionale

Non sono mancati sforzi a livello internazionale per proteggere i segreti commerciali: nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’Accordo TRIPs, adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, contiene, tra le altre, disposizioni riguardanti la protezione dei segreti commerciali contro l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi, le quali costituiscono norme internazionali comuni.

L’Italia e tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ma anche l’Unione stessa, sono vincolati da tale accordo, che è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio e ratificato dall’Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Tuttavia, nonostante l’accordo TRIPs, tra le legislazioni degli Stati membri dell’Unione europea sussistevano ancora importanti differenze in tema di protezione dei segreti commerciali.

Ad esempio, in ogni Stato membro la nozione di segreto commerciale era diversa, così come differivano i concetti di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale.

In secondo luogo, non vi era nessuna omogeneità per quanto riguardava gli strumenti di tutela disponibili in sede civile in caso di violazione illecita dei segreti commerciali.

Esistevano, inoltre, differenze tra gli Stati membri anche per quanto riguardava il trattamento di un terzo che avesse acquisito il segreto commerciale in buona fede ma venisse successivamente a conoscenza, al momento dell’utilizzo, che l’acquisizione faceva seguito a una precedente acquisizione illecita da parte di un altro soggetto.

Le norme nazionali differivano anche rispetto alla facoltà, per i legittimi detentori dei segreti commerciali, di chiedere la distruzione delle merci prodotte da terzi che avessero utilizzato illecitamente tali segreti oppure la restituzione o la distruzione dei documenti, file o materiali che contenessero o incorporassero il segreto commerciale acquisito o utilizzato illecitamente.

Infine, le regole nazionali non fornivano un’adeguata protezione della riservatezza di un segreto commerciale qualora il suo detentore presentasse una denuncia per presunti acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte di terzi: in sede giudiziaria, i segreti venivano resi pubblici.

Tutte queste differenze nella protezione giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri hanno fino ad oggi scoraggiato le imprese più innovative dall’intraprendere attività di ricerca e sviluppo oltre confine e dal cooperare con altre imprese e/o organismi di ricerca in tali ambiti, iniziative il cui successo è spesso legato all’utilizzo di informazioni protette da segreto.

Questo il motivo per cui l’Unione europea ha deciso di intervenire, definendo a livello europeo, una serie di norme intese ad avvicinare le legislazioni degli Stati membri, in modo da garantire ad ogni impresa la possibilità di intraprendere azioni riparatorie e risarcitorie, in sede civile, contro coloro che acquisiscono, utilizzano o divulgano in maniera fraudolenta e illecita un segreto commerciale.

Si tratta di norme minime di protezione che lasciano la facoltà a ogni Stato membro di fornire un livello di protezione più ampio.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti

Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”

 

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