Il TTBER 2026 aggiorna le regole UE sul trasferimento tecnologico: più chiarezza operativa, ma restano nodi su dati e mercati tecnologici.

Introduzione

La disciplina europea degli accordi di trasferimento di tecnologia entra in una nuova fase. Con la pubblicazione del regolamento (UE) 2026/877, la Commissione europea rinnova il quadro normativo applicabile alle licenze di tecnologia tra imprese, a oltre dieci anni dall’adozione del TTBER del 2014.

Il nuovo regolamento, che entra in vigore il 1° maggio 2026, non nasce in discontinuità con il passato. Al contrario, si colloca in una traiettoria evolutiva ben definita: da un lato, conferma l’impianto dell’esenzione per categoria quale strumento centrale per conciliare innovazione e concorrenza; dall’altro, interviene su alcuni nodi emersi nell’esperienza applicativa, come evidenziato nella valutazione condotta dalla Commissione nel 2024.

In questo senso, il TTBER 2026 rappresenta una riforma selettiva. Esso mira a rafforzare la certezza giuridica per le imprese e a rendere più agevole l’applicazione delle regole, in particolare nei mercati tecnologici, senza però modificare i principi fondamentali del sistema. Restano infatti invariati i pilastri della disciplina: le soglie di quota di mercato, la distinzione tra imprese concorrenti e non concorrenti e la struttura delle restrizioni fondamentali.

Allo stesso tempo, il nuovo regolamento si confronta con un contesto economico profondamente mutato rispetto al 2014. La crescente rilevanza dei dati, l’evoluzione dei modelli di innovazione e la complessità dei mercati tecnologici pongono interrogativi che la revisione affronta solo in parte, lasciando aperte alcune questioni centrali per il futuro della politica di concorrenza.

Questo articolo, terzo di una serie dedicata al tema, analizza il nuovo TTBER 2026 alla luce della disciplina previgente e della valutazione della Commissione, per comprendere che cosa cambia realmente, quali problemi vengono affrontati e quali, invece, restano ancora irrisolti.

Che cos’è oggi il TTBER

Il regolamento TTBER (Technology Transfer Block Exemption Regulation) è lo strumento con cui la Commissione europea applica l’articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia.

Come nella versione del 2014, anche il regolamento 2026 si fonda su una logica ben definita: individuare una categoria di accordi che, pur potendo rientrare nel divieto generale di intese restrittive della concorrenza, sono considerati presuntivamente compatibili con il mercato interno quando soddisfano determinate condizioni.

In questo senso, il TTBER continua a svolgere una funzione centrale nel diritto della concorrenza europea: offre alle imprese un “porto sicuro” (safe harbour), consentendo loro di stipulare accordi di licenza tecnologica senza dover procedere a una valutazione individuale caso per caso, a condizione che siano rispettati alcuni criteri chiave.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli accordi conclusi tra due imprese con cui una parte concede all’altra il diritto di utilizzare determinate tecnologie — quali brevetti, know-how o software — per la produzione di beni o servizi.

Resta quindi confermata l’impostazione tradizionale:

  • il TTBER riguarda accordi bilaterali di licensing;
  • copre le tecnologie utilizzate nei processi produttivi;
  • include anche clausole accessorie direttamente connesse alla produzione o alla vendita dei prodotti realizzati sotto licenza.

Al tempo stesso, il regolamento mantiene alcune esclusioni rilevanti, che delimitano il suo perimetro:

  • gli accordi di pura distribuzione (in particolare nel settore software);
  • i pool tecnologici;
  • le forme di negoziazione collettiva delle licenze.

Queste esclusioni confermano che il TTBER non è uno strumento generale per tutte le forme di sfruttamento della tecnologia, ma resta circoscritto al trasferimento diretto tra imprese.

La logica del “porto sicuro”

Il cuore del regolamento è rappresentato dal meccanismo di esenzione per categoria.

Un accordo di trasferimento tecnologico beneficia automaticamente dell’esenzione quando:

  • le parti non superano determinate soglie di quota di mercato;
  • l’accordo non contiene restrizioni fondamentali della concorrenza (come la fissazione dei prezzi o la ripartizione dei mercati).

In presenza di queste condizioni, si presume che l’accordo:

  • contribuisca all’innovazione e all’efficienza economica;
  • non produca effetti anticoncorrenziali rilevanti;
  • rispetti i criteri dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Oltre il TTBER: il ruolo delle linee guida

Come già nel 2014, il regolamento non esaurisce la disciplina.

Le linee direttrici della Commissione restano essenziali per:

  • interpretare il campo di applicazione del TTBER;
  • guidare l’autovalutazione degli accordi che non rientrano nel “porto sicuro”;
  • analizzare situazioni più complesse, come i pool tecnologici o le licenze in contesti innovativi.

Questo doppio livello – regolamento e linee guida – continua a essere una caratteristica strutturale del sistema europeo: il primo fornisce certezza giuridica, le seconde garantiscono flessibilità interpretativa.

Perché è stato necessario riformare il TTBER

A oltre dieci anni dalla sua adozione, il regolamento (UE) n. 316/2014 è stato oggetto di una valutazione approfondita da parte della Commissione europea, conclusa nel 2024. L’esercizio, condotto secondo il principio “evaluate first”, aveva l’obiettivo di verificare se la disciplina fosse ancora adeguata rispetto all’evoluzione dei mercati tecnologici.

Il risultato è, per certi aspetti, sorprendente: il TTBER è stato giudicato complessivamente efficace, efficiente e coerente con il quadro del diritto della concorrenza dell’Unione.

In particolare, la Commissione ha riconosciuto che:

  • il regolamento ha correttamente individuato gli accordi meritevoli di esenzione;
  • ha garantito un elevato livello di certezza giuridica per le imprese;
  • ha contribuito a ridurre i costi di conformità, facilitando la diffusione delle tecnologie nel mercato interno.

Questa valutazione positiva spiega perché il nuovo TTBER 2026 non modifica l’impianto di fondo della disciplina. Tuttavia, l’analisi ha anche evidenziato una serie di criticità che hanno reso necessario un intervento di aggiornamento.

Le difficoltà applicative nei mercati tecnologici

Il problema più frequentemente segnalato dagli operatori riguarda l’applicazione delle soglie di quota di mercato, soprattutto nei mercati delle tecnologie.

A differenza dei mercati dei prodotti, nei mercati tecnologici:

  • è spesso difficile identificare tecnologie realmente sostituibili;
  • mancano dati affidabili e trasparenti;
  • la misurazione delle quote richiede valutazioni complesse.

Di conseguenza, molte imprese incontrano difficoltà pratiche nell’utilizzare il “porto sicuro” previsto dal regolamento.

I limiti degli strumenti di autovalutazione

Anche gli strumenti di supporto previsti dalle linee direttrici, come il cosiddetto “4+ test” (basato sulla presenza di almeno quattro tecnologie concorrenti), si sono rivelati utili ma non sempre agevoli da applicare.

In particolare, la mancanza di informazioni sulle tecnologie concorrenti rende difficile verificare in concreto le condizioni richieste, riducendo l’effettiva portata del safe harbour.

L’evoluzione dei modelli di cooperazione tecnologica

Negli ultimi dieci anni sono cambiati anche i modelli attraverso cui le imprese sviluppano e condividono tecnologia.

I pool tecnologici, ad esempio, hanno assunto forme più complesse e meno trasparenti, sollevando interrogativi sulla loro compatibilità con le regole di concorrenza. Analogamente, sono emerse nuove pratiche di negoziazione collettiva delle licenze, non pienamente considerate dalla disciplina del 2014.

Questi sviluppi hanno evidenziato la necessità di chiarire meglio i confini del regolamento, pur senza includere tali fenomeni nel suo ambito di applicazione.

Il nodo irrisolto dei dati

La criticità più rilevante riguarda però l’evoluzione dell’economia digitale.

La valutazione ha messo in luce che il TTBER non copre esplicitamente accordi relativi a:

  • dati;
  • diritti sui dati;
  • nuove forme di asset immateriali tipiche della digital economy.

Si tratta di una lacuna significativa, poiché i dati rappresentano oggi una risorsa centrale nei processi di innovazione e nei modelli di business tecnologici.

Un’esigenza di aggiornamento, non di rifondazione

Nel complesso, la valutazione della Commissione restituisce l’immagine di un sistema che funziona, ma che presenta frizioni applicative e limiti di adattamento rispetto ai cambiamenti economici e tecnologici.

È proprio questa combinazione – solidità dell’impianto e criticità puntuali – ad aver guidato la riforma del 2026.

Il nuovo regolamento, infatti, non mira a sostituire il modello del TTBER, ma a:

  • migliorare la chiarezza operativa delle regole;
  • rafforzare la coerenza con altri strumenti di concorrenza;
  • adattare la disciplina, almeno in parte, alla realtà dei mercati tecnologici contemporanei.

Le innovazioni del TTBER 2026

Il regolamento (UE) 2026/877 si colloca in una linea di continuità con la disciplina del 2014, ma introduce una serie di innovazioni mirate, che incidono soprattutto sulle modalità di applicazione delle regole più che sui loro presupposti.

L’obiettivo della Commissione non è stato quello di riformare l’impianto del TTBER, bensì di renderlo più chiaro, coerente e adattabile ai mutamenti intervenuti nei mercati tecnologici.

Ambito di applicazione: una delimitazione più precisa

Il nuovo regolamento conferma che l’esenzione per categoria riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra due imprese, aventi per oggetto la produzione di beni o servizi mediante l’utilizzo di diritti tecnologici.

Rispetto al 2014, tuttavia, emerge una maggiore attenzione alla delimitazione del perimetro applicativo. In particolare, viene chiarito che il TTBER copre anche clausole accessorie, purché direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali, mentre restano esclusi gli accordi che hanno come finalità principale la mera distribuzione, soprattutto nel settore del software.

Allo stesso tempo, il regolamento conferma l’esclusione dei pool tecnologici e precisa in modo più esplicito che non rientrano nel suo ambito gli accordi di negoziazione congiunta delle licenze, segnalando così una crescente rilevanza di tali fenomeni senza però ricondurli al “porto sicuro”.

Coordinamento con la disciplina degli accordi verticali

Un elemento di novità, meno evidente ma significativo, riguarda il rafforzamento del coordinamento con le regole sugli accordi verticali.

Il regolamento riconosce che gli accordi di licenza possono contenere disposizioni relative alla distribuzione dei prodotti realizzati sotto licenza, ma chiarisce che tali disposizioni devono essere valutate alla luce della disciplina specifica applicabile agli accordi di fornitura e distribuzione.

Ne deriva una più netta distinzione tra la dimensione del trasferimento tecnologico e quella della commercializzazione dei prodotti, che vengono ricondotte a strumenti normativi distinti.

Quote di mercato: chiarimenti metodologici

Le soglie di quota di mercato, pari al 20% per gli accordi tra concorrenti e al 30% per quelli tra non concorrenti, restano invariate.

La novità principale riguarda invece i criteri di calcolo. Il regolamento fornisce indicazioni più dettagliate su come determinare le quote nei mercati rilevanti, in particolare nei mercati tecnologici, dove la misurazione risulta più complessa.

Tra gli elementi più rilevanti:

  • la possibilità di utilizzare la media dei tre anni civili precedenti quando i dati più recenti non sono rappresentativi;
  • il riferimento al valore delle vendite dei prodotti che incorporano la tecnologia;
  • la considerazione, ai fini del calcolo, delle vendite effettuate anche dai licenziatari;
  • la qualificazione delle tecnologie non ancora sfruttate commercialmente come aventi quota pari a zero.

Si tratta di precisazioni che rispondono direttamente alle difficoltà applicative emerse nella prassi.

Superamento delle soglie: un periodo di adattamento più ampio

Il nuovo regolamento estende il periodo durante il quale l’esenzione continua ad applicarsi dopo il superamento delle soglie di mercato.

Se nel regime del 2014 tale periodo era limitato a due anni civili, il TTBER 2026 lo porta a tre anni. La modifica, pur circoscritta, ha un impatto pratico significativo, in quanto offre alle imprese un margine temporale più ampio per adeguare i propri accordi.

Vendite attive e passive: aggiornamento al contesto digitale

Un ulteriore intervento riguarda le definizioni di vendite attive e passive, che vengono aggiornate per tenere conto delle modalità di commercializzazione tipiche dell’economia digitale.

Il regolamento fa riferimento esplicito a strumenti quali la pubblicità online mirata, i comparatori di prezzo, la promozione attraverso motori di ricerca e l’uso di domini o opzioni linguistiche per raggiungere determinati mercati.

Queste precisazioni contribuiscono a rendere più chiara l’applicazione delle regole in contesti caratterizzati da canali di vendita digitali.

Dati e diritti sui dati: una questione ancora aperta

Nonostante le indicazioni emerse nella valutazione del 2024, il nuovo regolamento non introduce una disciplina esplicita relativa ai dati o ai diritti sui dati.

La nozione di diritti tecnologici resta ancorata alle categorie tradizionali della proprietà intellettuale, quali brevetti, know-how e software. Ne deriva che una parte crescente delle dinamiche dell’innovazione, legate alla data economy, continua a collocarsi ai margini del perimetro del TTBER.

Durata e regime transitorio

Il regolamento si applica a partire dal 1° maggio 2026 e avrà validità fino al 30 aprile 2038.

È previsto un periodo transitorio di un anno per gli accordi già in essere alla data di entrata in vigore e conformi al precedente regolamento, al fine di consentire un adeguamento graduale al nuovo quadro normativo.

Continuità e discontinuità rispetto al 2014

Il confronto tra il regolamento (UE) n. 316/2014 e il nuovo TTBER 2026 mostra con chiarezza che la Commissione ha scelto un approccio evolutivo. La riforma non altera la struttura della disciplina, ma interviene per chiarirne l’applicazione e adattarla, almeno in parte, ai cambiamenti dei mercati tecnologici.

Gli elementi di continuità

I pilastri del sistema restano invariati.

In primo luogo, è confermata la logica dell’esenzione per categoria: il TTBER continua a individuare una tipologia di accordi che, in presenza di determinate condizioni, sono considerati compatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE senza necessità di una valutazione individuale.

In secondo luogo, rimane centrale il meccanismo delle soglie di quota di mercato, con la distinzione tra:

  • accordi tra imprese concorrenti, soggetti alla soglia del 20%;
  • accordi tra imprese non concorrenti, soggetti alla soglia del 30%.

Anche la struttura delle restrizioni è sostanzialmente immutata:

  • le restrizioni fondamentali continuano a escludere l’intero accordo dal beneficio dell’esenzione;
  • le restrizioni escluse incidono solo sulle singole clausole.

Infine, resta confermata la delimitazione dell’ambito di applicazione:

  • il TTBER si applica agli accordi bilaterali di licenza;
  • non si estende ai pool tecnologici né ad altre forme più complesse di cooperazione.

Nel complesso, questi elementi dimostrano che la Commissione ha ritenuto ancora valido l’impianto costruito nel 2014.

Gli elementi di discontinuità

Accanto a questa forte continuità, il TTBER 2026 introduce alcune innovazioni significative, che riflettono le criticità emerse nell’esperienza applicativa.

Il primo elemento riguarda il maggiore dettaglio operativo. Il nuovo regolamento fornisce indicazioni più precise sul calcolo delle quote di mercato, in particolare nei mercati tecnologici, e introduce un periodo più lungo di applicazione dell’esenzione in caso di superamento delle soglie. Si tratta di interventi che mirano a ridurre l’incertezza per le imprese.

Un secondo elemento è rappresentato dal rafforzamento del coordinamento con altre discipline, in particolare con il diritto degli accordi verticali. La distinzione tra trasferimento tecnologico e distribuzione dei prodotti risulta oggi più netta rispetto al passato.

Un terzo profilo di discontinuità riguarda l’aggiornamento al contesto digitale. Le definizioni relative alle vendite attive e passive tengono conto delle modalità di commercializzazione online, segnalando un adattamento del quadro normativo alle nuove pratiche di mercato.

Infine, emerge una discontinuità più sottile ma rilevante: il regolamento esplicita meglio alcune aree escluse, come la negoziazione collettiva delle licenze, riconoscendo implicitamente la crescente importanza di tali fenomeni.

Una continuità che segnala anche i limiti

Il confronto tra 2014 e 2026 mette in luce anche un aspetto più problematico.

Alcune delle criticità individuate nella valutazione della Commissione — in particolare quelle relative ai dati e ai diritti sui dati, nonché all’evoluzione dei modelli di cooperazione tecnologica — non trovano una risposta piena nel nuovo regolamento.

La scelta è stata quella di non ampliare in modo significativo il perimetro del TTBER, lasciando tali questioni alla valutazione individuale o alle linee guida.

Ne deriva un quadro in cui:

  • la disciplina è più chiara e più facilmente applicabile;
  • ma resta parzialmente ancorata a una concezione tradizionale dei diritti tecnologici.

Una riforma incrementale

Nel suo insieme, il TTBER 2026 si configura quindi come una riforma incrementale.

La Commissione:

  • conferma la validità del modello di esenzione per categoria;
  • interviene per migliorarne il funzionamento pratico;
  • evita, tuttavia, di affrontare in modo sistematico le trasformazioni più profonde dell’economia digitale.

Questo equilibrio tra continuità e adattamento rappresenta il tratto distintivo della nuova disciplina.

Implicazioni pratiche e valutazione complessiva

Il nuovo TTBER 2026 non introduce una discontinuità radicale, ma produce effetti concreti per le imprese e per gli operatori del diritto.

Dal punto di vista operativo, la riforma richiede innanzitutto una revisione degli accordi esistenti. Le imprese dovranno verificare:

  • la corretta applicazione dei criteri di calcolo delle quote di mercato;
  • la conformità delle clausole contrattuali alla luce delle definizioni aggiornate;
  • il coordinamento con la disciplina degli accordi verticali, soprattutto nei modelli di distribuzione dei prodotti realizzati sotto licenza.

Il periodo transitorio previsto dal regolamento attenua l’impatto immediato della riforma, ma non elimina la necessità di un adeguamento, che diventa particolarmente rilevante nei settori tecnologicamente più dinamici.

Per i consulenti e gli operatori giuridici, il TTBER 2026 conferma una tendenza già evidente: l’applicazione delle regole di concorrenza richiede un livello crescente di analisi economica e conoscenza dei mercati tecnologici, soprattutto nella definizione del mercato rilevante e nella valutazione della sostituibilità tra tecnologie.

Una valutazione di insieme

Nel complesso, il nuovo regolamento può essere letto come un intervento di consolidamento.

Da un lato, esso rafforza la funzione del TTBER come strumento di certezza giuridica, migliorando la chiarezza delle regole e la loro applicabilità pratica. In questo senso, la riforma risponde alle criticità emerse nella valutazione del 2024, in particolare per quanto riguarda le difficoltà operative nei mercati tecnologici.

Dall’altro lato, la revisione appare più prudente rispetto alle trasformazioni più profonde dell’economia digitale. Questioni centrali come il ruolo dei dati, le nuove forme di cooperazione tecnologica e l’evoluzione dei modelli di innovazione restano solo parzialmente affrontate.

Ne deriva un quadro in cui la disciplina risulta più precisa e meglio coordinata con gli altri strumenti del diritto della concorrenza, ma non completamente allineata alle dinamiche emergenti dei mercati.

Conclusione

Il TTBER 2026 conferma la centralità della politica di concorrenza europea nel favorire la diffusione dell’innovazione, mantenendo l’equilibrio tra apertura dei mercati e tutela degli incentivi a investire in tecnologia.

Allo stesso tempo, evidenzia i limiti di un approccio che, pur aggiornato, resta ancorato a categorie giuridiche tradizionali in un contesto economico sempre più dominato dai dati e dalle piattaforme digitali.

La nuova disciplina rappresenta quindi un passo in avanti sul piano della chiarezza e dell’applicazione, ma lascia aperta una questione più ampia: se e in che misura il diritto della concorrenza dell’Unione sarà in grado, nei prossimi anni, di adattarsi pienamente alle trasformazioni dell’economia tecnologica.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

  • Regolamento (UE) 2026/877 della Commissione, del 16 aprile 2026, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in GU UE L, 2026/877, 21.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/877/oj 

Approfondimenti sulle norme dell’Unione europea sulla concorrenza

21 marzo 2025 – Politica di concorrenza UE e trasferimento tecnologico: valutazione 2025 del TTBER
15 giugno 2018 – Nuove norme europee sulla protezione dei segreti commerciali – 2018
31 marzo 2014 – La disciplina 2014 degli accordi di trasferimento tecnologico