Nella proposta di QFP 2028–2034 lo sviluppo locale diventa leva strategica dei PNR, con strumenti integrati per territori, partenariati e capacità amministrativa.

Introduzione

Con l’undicesimo articolo della serie speciale QFP 2028–2034, il nostro percorso tra i nuovi regolamenti e strumenti finanziari dell’Unione europea si concentra su un tema decisivo: il futuro dello sviluppo locale partecipativo nella politica di coesione. Dopo il 2027, infatti, le iniziative di sviluppo locale non scompaiono, ma trovano una collocazione più organica e strutturata all’interno dei Piani di partenariato nazionali e regionali (Piani PNR/NRP).

Dalle proposte di regolamento della Commissione europea emerge un approccio che integra esperienze consolidate – CLLD, LEADER, strategie urbane e rurali, smart villages, EIP-AGRI, schemi di qualità, organizzazioni di produttori, cooperazione intergenerazionale – collocandole in un quadro nazionale unitario, orientato a risultati concreti e al valore aggiunto europeo.

1. Contesto normativo: PNR e sviluppo locale

La proposta di regolamento PNR/NRP del 16 luglio 2025 [COM(2025) 565] è il testo “ombrello” di tutto il sistema di coesione, PAC, pesca, sicurezza e immigrazione, almeno sul piano procedurale. Il nuovo pilastro della politica di sviluppo territoriale è rappresentato dal Piano unico che ogni Stato membro dovrà presentare e dentro al quale confluiscono tutte le politiche di investimento cofinanziate dai Fondi.

Lo sviluppo locale non è più gestito come un mosaico di iniziative parallele, ma come parte integrante di questo quadro unitario. L’articolo 74 della proposta di regolamento PNR elenca le tipologie di cooperazione ammissibili, fissando otto aree di intervento.

2. Le otto iniziative di cooperazione territoriale e locale (art. 74 PNR)

  1. Sviluppo territoriale e urbano integrato – amplia l’esperienza degli ITI, includendo strategie per aree urbane, rurali, isole, zone costiere e territori in transizione, oltre a strategie di decarbonizzazione e just transition, nonché strategie di specializzazione intelligente;
  2. Sviluppo locale partecipativo (CLLD), incluso LEADER e iniziative guidate dai cittadini – lo strumento bottom-up per eccellenza, basato sui GAL e sulla governance inclusiva;
  3. Strategie smart village – modernizzazione dei piccoli centri rurali tramite digitalizzazione, servizi essenziali, sostenibilità e innovazione sociale;
  4. Progetti dei gruppi operativi EIP-AGRI – innovazione agricola e agroalimentare tramite cooperazione tra agricoltori, imprese e ricerca, in sinergia con la PAC;
  5. Schemi di qualità riconosciuti dall’UE o dagli Stati membri – sostegno a produzioni certificate (DOP, IGP, biologico), per rafforzare competitività e filiere;
  6. Sostegno a gruppi di produttori e organizzazioni interprofessionali – promozione di cooperazione economica, resilienza e potere contrattuale delle filiere;
  7. Cooperazione intergenerazionale e successione agricola – affronta ricambio generazionale e trasmissione di competenze, cruciale per le aree rurali;
  8. Altre forme di cooperazione – una clausola aperta che permette di finanziare nuove forme, purché coerenti con gli obiettivi specifici del Piano.

Le iniziative di cooperazione dell’art. 74 non sono uno strumento autonomo, ma un insieme di tipologie di cooperazione che possono essere utilizzate a supporto:

  • delle strategie territoriali integrate di cui all’art. 75;
  • dello sviluppo locale partecipativo disciplinato dall’art. 76.

Questo ventaglio conferma che lo sviluppo locale non si riduce al solo CLLD/LEADER, ma comprende strumenti territoriali, agricoli, settoriali e sociali. L’innovazione chiave sta nel fatto che tutti dovranno trovare collocazione dentro i PNR, essere collegati alle sfide territoriali dell’Allegato VII e riportati nel Template ufficiale dei PNR (paragrafi 1.5 e 1.9).

3. Sviluppo urbano sostenibile e collegamenti urbano–rurali

Accanto al regolamento PNR, la proposta di regolamento FESR/Interreg e Fondo di coesione [COM(2025) 552] per il periodo 2028–2034 dedica un articolo specifico allo sviluppo urbano sostenibile.

L’articolo 5 prevede che, nel contesto del loro sviluppo territoriale, gli Stati membri sostengano strategie di sviluppo urbano integrato:

  • incentrate sullo sviluppo sostenibile;
  • volte ad affrontare sfide ambientali, energetiche e climatiche, in particolare la transizione giusta verso un’economia pulita e climaticamente neutra entro il 2050;
  • con attenzione a alloggi, povertà urbana, patrimonio culturale, sfruttamento del potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione ed efficienza energetica;
  • orientate allo sviluppo di aree urbane funzionali e ai collegamenti tra zone urbane e rurali.

Queste strategie urbane integrano e rafforzano quanto previsto dall’art. 75 PNR sulle strategie di sviluppo territoriale e urbano integrato, e dovranno essere descritte nel PNR:

  • al punto 1.5 (lettera dedicata alle zone urbane);
  • al punto 1.9, che chiede una panoramica esaustiva dello sviluppo territoriale integrato nelle città e nelle aree urbane e rurali.

4. LEADER e sviluppo rurale nel quadro PAC/PNR

Sul versante rurale interviene la proposta di regolamento PAC 2028–2034 [COM(2025) 560], che dedica l’articolo 18 a LEADER, del quale ho scritto in un precedente articolo dedicato alla PAC.

Gli Stati membri sono tenuti a:

  • fornire sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale alle condizioni stabilite dall’art. 76 del regolamento PNR e come specificato nei PNR stessi;
  • garantire sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici, definite dagli Stati membri all’interno dei PNR;
  • utilizzare LEADER per progetti attuati dai GAL relativi a:
    • start-up rurali;
    • valore aggiunto nella trasformazione;
    • diversificazione delle attività agricole (agriturismo, vendita diretta, servizi);
    • innovazione.

Il sostegno si concentra sulla trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, sul miglioramento del benessere dei cittadini rurali e sul rafforzamento del capitale sociale.

L’articolo 77 del regolamento PNR introduce inoltre un regime di semplificazione radicale per LEADER:

  • uso obbligatorio di opzioni di costo semplificate per i costi di funzionamento e animazione dei GAL;
  • progetti conformi alle strategie LEADER con costo ≤ 20.000 euro finanziati tramite importi forfettari (lump sum);
  • lump sum fino a 100.000 euro per l’avvio di nuove imprese rurali non agricole;
  • incoraggiamento all’uso di opzioni di costo semplificato anche per gli altri progetti.

Ne risulta un LEADER più integrato nei PNR, obbligatorio nei territori rurali più fragili e dotato di strumenti concreti per ridurre gli oneri amministrativi.

4. Valutazioni critiche e prospettive di riforma

L’esperienza con Leader e CLLD offre un bilancio ambivalente. La Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 10/2022, ha evidenziato criticità, che ho già analizzato in altre sedi:

  • benefici non sempre dimostrabili rispetto ai costi;
  • iter lenti e complessi;
  • spese amministrative elevate (fino al 24%);
  • duplicazioni con altri strumenti;
  • inclusione sociale insufficiente (giovani e donne sottorappresentati).

L’approccio multifondo, pensato per rafforzare l’impatto, ha spesso aumentato la complessità senza vantaggi chiari.

La Commissione europea, pur riconoscendo i limiti, ha difeso il valore politico e sociale dello sviluppo locale partecipativo, unico strumento bottom-up dell’UE. Non va valutato solo in termini di efficienza, ma anche per il contributo a:

  • capitale sociale;
  • governance inclusiva;
  • capacità amministrativa locale.

Nella recente valutazione di impatto su LEADER, la Commissione si impegna a introdurre:

  • maggiori semplificazioni (uso sistematico di lump sums e costi standard);
  • criteri più chiari di selezione delle strategie e dei progetti;
  • indicatori più robusti;
  • una collocazione più razionale degli strumenti territoriali dentro i PNR.

Il futuro post-2027 vedrà quindi una maggiore enfasi su:

  • risultati misurabili,
  • trasparenza,
  • integrazione nei PNR,

per dimostrare l’effettivo valore aggiunto europeo dello sviluppo locale.

4. Dalle sfide territoriali agli strumenti locali

L’Allegato VII del regolamento PNR identifica le principali categorie territoriali e i relativi criteri:

  • regioni meno sviluppate, in transizione, più sviluppate;
  • isole, regioni ultraperiferiche, regioni di confine orientale;
  • regioni scarsamente popolate del Nord;
  • aree rurali con deficit strutturali;
  • aree in transizione industriale;
  • aree urbane.

L’Allegato VII non individua “priorità di spesa”, ma territori che richiedono una trattazione specifica nel PNR secondo la logica place-based, attraverso il “ricorso pianificato agli investimenti territoriali integrati,
allo sviluppo locale di tipo partecipativo o ad altri strumenti territoriali, tra cui la transizione giusta e le
strategie di specializzazione intelligente”.

A ciascuna categoria corrispondono sfide specifiche:

  • spopolamento giovanile;
  • disoccupazione e debolezza del mercato del lavoro;
  • carenze infrastrutturali e di connettività fisica e digitale;
  • transizione climatica e industriale.

Gli strumenti di sviluppo locale – ITI, CLLD, LEADER, smart villages, EIP-AGRI – diventano le leve operative per affrontare tali sfide.

Il regolamento crea così un ponte strutturale tra:

  • analisi (sfide territoriali, da riportare al punto 1.5 del Template);
  • risposte operative (iniziative e strumenti locali, da documentare al punto 1.9).

5. Il ruolo dello sviluppo locale partecipativo

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) rimane uno strumento centrale della politica di sviluppo territoriale post-2027.

Il regolamento PNR ne definisce i compiti esclusivi:

  • preparazione delle strategie di sviluppo locale;
  • sviluppo della capacità degli attori locali;
  • definizione di procedure e criteri di selezione trasparenti e non discriminatori;
  • selezione delle operazioni;
  • monitoraggio e valutazione;
  • comunicazione sulla strategia e sul ruolo dell’UE.

I GAL possono essere anche beneficiari diretti, purché sia rispettata la separazione delle funzioni (chi seleziona non controlla l’esecuzione).

CLLD e LEADER (a quest’ultimo ho dedicato un focus nel precedente articolo sulla PAC 2028-2034) sono, quindi, confermati come strumenti cardine di una politica dal basso, ma connessi a milestone e target misurabili. In questo modo, la partecipazione locale diventa parte integrante della logica di performance dei PNR.

Un punto giuridico cruciale è che l’articolo 76 precisa che le strategie CLLD sono strategie territoriali ai sensi dell’articolo 75. Non possono quindi essere concepite come iniziative isolate: devono inserirsi in un quadro di sviluppo territoriale integrato, coerente con le altre strategie urbane e rurali.

6. Il Template dei PNR: come documentare lo sviluppo locale

Il Template per i PNR (Allegato V) definisce un linguaggio comune per tutti gli Stati membri.

In particolare:

  • al punto 1.5 richiede una panoramica esaustiva del sostegno ai territori dell’Allegato VII, con:
    • analisi dei bisogni e delle sfide;
    • individuazione dei capitoli e delle misure che rispondono a tali bisogni;
    • indicazione delle risorse finanziarie.
  • al punto 1.9 chiede una sintesi dell’uso degli strumenti territoriali, specificando:
    • sviluppo territoriale integrato nelle città, aree urbane e rurali;
    • uso di ITI, CLLD/LEADER, altri strumenti territoriali;
    • collegamento con just transition, smart specialisation (S3) e strategie di decarbonizzazione.

Le misure vanno inserite in tabelle standard con:

  • area geografica e tipologia di territorio;
  • target e gruppi destinatari;
  • strumenti utilizzati;
  • risultati e traguardi attesi.

Questo garantisce comparabilità, trasparenza e tracciabilità.

L’art. 75 richiede che ogni strategia territoriale (urbana, rurale, integrata) sia dotata di target qualitativi e quantitativi, rafforzando la logica di risultati e performance: una novità che incide direttamente su come concepire le strategie locali.

7. Una logica unitaria e place-based

Il nuovo assetto segna un’evoluzione importante: gli strumenti locali non saranno più “paralleli”, ma parti costitutive dei PNR. Ogni iniziativa dovrà:

  • essere giustificata rispetto alle sfide territoriali individuate;
  • essere collegata a indicatori e target verificabili;
  • rispettare i principi di governance e partenariato;
  • contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della coesione e delle altre politiche interessate.

La politica di coesione post-2027 rafforza dunque l’approccio place-based, riconoscendo ai territori un ruolo da protagonisti, ma dentro una cornice europea più coerente, integrata e orientata ai risultati.

Conclusioni

Alla domanda “che ne sarà dello sviluppo locale partecipativo dopo il 2027?”, la risposta è netta: non solo continuerà, ma sarà rafforzato.

Integrato nei PNR, legato alle sfide territoriali dell’Allegato VII e monitorato attraverso template comuni, lo sviluppo locale sarà chiamato a dimostrare:

  • efficacia nel rispondere ai bisogni dei territori;
  • inclusività nella partecipazione di cittadini, giovani e donne;
  • capacità di innovazione sociale, ambientale e digitale.

Per amministrazioni, GAL, autorità locali e stakeholder si apre una stagione di opportunità e responsabilità:

  • maggiore spazio di iniziativa e di sperimentazione territoriale;
  • regole più chiare su governance, selezione e monitoraggio;
  • obblighi stringenti di trasparenza, rendicontazione e risultati.

È, in fondo, la maturità dello sviluppo locale come politica europea:
ancora dal basso, ma saldamente inserito in un disegno comune di coesione, transizione giusta e resilienza.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Tutti i documenti ufficiali citati in questo articolo sono disponibili nella sezione Speciale QFP 2028–2034.


Aggiornamenti successivi e articoli collegati

Tutti gli articoli della serie speciale dedicata al quadro finanziario pluriennale 2028-2034 sono disponibili nella pagina del blog “Analisi“, articolati nelle tre fasi del processo di approvazione del QFP 2028-2034 (analisi tecnica delle proposte, negoziazione, adozione degli atti).

I primi 15 articoli relativi alla Fase 1 – Proposte e architettura del QFP 2028–2034 (luglio – dicembre 2025) sono i seguenti, in ordine cronologico:

8 luglio 2025. QFP 2028–2034 | Verso il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE
1° agosto 2025. QFP 2028–2034 | Il pacchetto legislativo: struttura, strumenti e prospettive
5 settembre 2025. QFP 2028-2034 | Riforme e innovazioni nel prossimo quadro finanziario pluriennale UE
19 settembre 2025. QFP 2028-2034 | Da 52 a 16 programmi, verso un bilancio integrato
8 ottobre 2025. QFP 2028-2034 | Piani di partenariato e Fondo PNR: governance e bilancio
17 ottobre 2025. QFP 2028–2034 | EU Facility: governance, dotazione e azioni UE
31 ottobre 2025. QFP 2028-2034 | PAC nei PNR e il nuovo ruolo di LEADER
7 novembre 2025. QFP 2028-2034 | L’Europa vista dai territori
14 novembre 2025. QFP 2028–2034 | INTERREG: il futuro della cooperazione UE
18 novembre 2025. QFP 2028-2034 | La nuova mappa della coesione per le regioni italiane
21 novembre 2025. QFP 2028–2034 | Sviluppo locale nei PNR: strumenti e regole UE
28 novembre 2025. QFP 2028–2034 | Fondo per la competitività e Orizzonte Europa
5 dicembre 2025. QFP 2028-2034 | Il futuro delle strategie di specializzazione intelligente
12 dicembre 2025. QFP 2028–2034 | Europa globale: obiettivi, pilastri e risorse UE
19 dicembre 2025. QFP 2028-2034 | Dopo il Consiglio europeo di dicembre 2025

Per approfondire o seguire l’evoluzione di LEADER e dello sviluppo locale, si possono consultare i seguenti articoli collegati pubblicati su Fare l’Europa:

27 settembre 2024Programma LEADER: impatto e prospettive future
14 giugno 2024. Governance multilivello UE: ruolo degli enti locali
12 agosto 2022Leader e sviluppo locale: valutazione 2022 della Corte dei Conti UE
16 luglio 2021Il futuro delle zone rurali dell’Europa: una visione, un patto e un piano di azione 2021-2027
16 settembre 2016. Cork 2.0 e il futuro dello sviluppo rurale europeo