Il nuovo iperammortamento 2026 (Transizione 5.0) alla prova del diritto UE: perché non è aiuto di Stato e come funziona il cumulo.

Introduzione

Negli ultimi anni, il rapporto tra politiche industriali nazionali e diritto dell’Unione europea è entrato in una fase di forte tensione.

Il combinato disposto di PNRR, disciplina sugli aiuti di Stato, divieto di doppio finanziamento e incentivi a sportello finanziati con risorse limitate ha prodotto un sistema fragile, esposto a overbooking amministrativo, incertezza giuridica e aspettative spesso disattese.

Il caso italiano di Transizione 5.0 – con risorse annunciate e poi ridimensionate, sportelli rimasti aperti nonostante l’esaurimento dei fondi e migliaia di domande “in coda” – rappresenta uno stress test emblematico di questo modello.

Non si tratta solo di un problema gestionale o comunicativo, ma di un limite strutturale degli incentivi selettivi finanziati ex ante, soprattutto quando tali misure sono innestate su risorse europee e sottoposte a vincoli stringenti di compatibilità.

In questo contesto, la scelta compiuta dal legislatore italiano con la legge di bilancio 2026 di reintrodurre l’iperammortamento (articolo 1, commi 427-436, legge 30 dicembre 2025, n. 199) merita di essere letta non come un semplice “ritorno al passato” (fu istituito dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2016), ma come un tentativo consapevole di riallineamento della politica industriale nazionale ai vincoli del diritto UE.

L’iperammortamento non promette risorse, non apre sportelli e non assegna fondi fino a esaurimento.
Promette, piuttosto, stabilità regolatoria, prevedibilità e una maggiore compatibilità con il quadro europeo.

1. Aiuti di Stato, selettività e misure fiscali generali

Il primo nodo da sciogliere, in una prospettiva europea, riguarda la qualificazione dell’iperammortamento ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

Come ho discusso in un precedente articolo dedicato alla sentenza CGUE C-453/23 del 29 aprile 2025 (Esenzioni fiscali e aiuti di Stato), la Corte di giustizia ha ribadito un principio chiave: un’agevolazione fiscale costituisce aiuto di Stato solo se conferisce un vantaggio selettivo.

La selettività si valuta:

  • individuando il quadro di riferimento del sistema fiscale nazionale;
  • verificando se la misura deroga in modo discriminatorio a tale quadro;
  • accertando se favorisca alcune imprese rispetto ad altre in situazione comparabile.

Le misure fiscali generali e astratte, fondate su criteri oggettivi e applicabili a una platea ampia e indifferenziata di imprese, tendono a collocarsi fuori dal perimetro degli aiuti di Stato.

L’iperammortamento 2026 rientra in questa categoria:

  • agisce sulla determinazione del reddito imponibile;
  • non attribuisce contributi diretti né crediti d’imposta;
  • non seleziona beneficiari in base a dimensione, settore o territorio;
  • è legato a caratteristiche tecniche degli investimenti.

Questa impostazione spiega perché la misura non sia stata notificata alla Commissione europea e perché il legislatore abbia scelto un modello fondato su monitoraggio ex post, anziché su autorizzazione ex ante o su plafond predeterminati.

2. Che cosa prevede l’iperammortamento 2026 (in sintesi)

Ai sensi dei commi 427-429, l’iperammortamento consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni strumentali, limitatamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Le aliquote di maggiorazione sono articolate per scaglioni:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota eccedente fino a 10 milioni;
  • 50% per la quota eccedente fino a 20 milioni.

Sono agevolabili:

  • beni materiali e immateriali 4.0, nuovi e interconnessi, inclusi negli Allegati IV e V della legge;
  • beni strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo.

Un elemento spesso trascurato, ma rilevante in chiave UE, è che i beni devono essere prodotti in Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Si tratta di una clausola che rafforza la compatibilità con il mercato interno senza configurare forme di protezionismo selettivo.

3. Il vero cuore europeo della norma: il comma 431

Il passaggio più delicato, e più propriamente “europeo”, dell’intera disciplina è il comma 431, che regola il rapporto tra iperammortamento e altre agevolazioni.

Qui il legislatore recepisce in modo esplicito due principi cardine del diritto UE:

  • il cumulo delle agevolazioni;
  • il divieto di doppio finanziamento (no double funding).

È fondamentale distinguere i due concetti.

Il cumulo riguarda la possibilità di sommare più strumenti di sostegno sullo stesso investimento, a condizione che:

  • il totale delle agevolazioni non superi il costo sostenuto;
  • siano rispettati, quando applicabili, i limiti di intensità di aiuto previsti dal diritto UE.

Il divieto di doppio finanziamento, invece, impedisce che la stessa voce di spesa sia coperta due volte, in particolare combinando fondi europei e misure nazionali.

La distinzione tra cumulo delle agevolazioni e divieto di doppio finanziamento è stata analizzata in modo sistematico nel mio precedente articolo sulle regole del cumulo dei crediti d’imposta, che resta un riferimento utile per la lettura coordinata delle misure fiscali e degli incentivi selettivi.

Il comma 431, infatti, tiene distinti i due piani:

  • ammette il cumulo con agevolazioni nazionali ed europee;
  • vieta che il sostegno copra le medesime quote di costo;
  • impone che la base di calcolo dell’iperammortamento sia assunta al netto di sovvenzioni o contributi già ricevuti sugli stessi costi.

Questa formulazione è coerente con quanto ho analizzato nel post “Cumulo crediti d’imposta: regole, limiti e strategie” (link interno), ma con una differenza cruciale: l’iperammortamento non è un credito d’imposta e non è un aiuto di Stato, mentre molti degli strumenti con cui può interagire lo sono.

4. Perché il legislatore sceglie il monitoraggio ex post (comma 436)

Un altro elemento chiave, spesso letto solo in ottica di finanza pubblica nazionale, ha una chiara dimensione europea e si collega direttamente alla riforma della governance economica UE del 2024 e ai vincoli che l’Italia ha concordato con l’Unione nel piano strutturale di bilancio 2025-2029.

Il comma 436 affida al Ministero dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri derivanti dalla misura, con la possibilità di interventi correttivi in caso di scostamenti significativi.

In termini UE, questo significa:

  • nessun plafond di spesa ex ante;
  • nessun incentivo “a sportello”;
  • assenza di overbooking amministrativo;
  • nessuna necessità di bloccare domande o rinegoziare risorse con Bruxelles.

Il controllo non avviene prima, selezionando beneficiari, ma dopo, osservando l’andamento effettivo del minor gettito.

È una forma di governance che riduce il rischio di conflitto con il diritto UE e che risponde direttamente alle criticità emerse nella gestione delle misure PNRR.

5. Indicazioni operative: come usare l’iperammortamento senza errori UE

Dal punto di vista operativo, alcune regole sono essenziali.

a) Iperammortamento e contributi a fondo perduto

È possibile combinarli, ma:

  • la quota di investimento coperta dal contributo deve essere esclusa dalla base di calcolo;
  • è necessaria una chiara tracciabilità delle spese.

b) Iperammortamento e fondi UE

È ammesso solo se:

  • i fondi UE finanziano alcune voci del progetto;
  • l’iperammortamento si applica a voci diverse o a quote non già finanziate.

Qui il rischio principale non è la violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, ma il no double funding.

c) Iperammortamento e altri incentivi fiscali

La norma esclude espressamente la cumulabilità con alcune misure precedenti (richiamo all’art. 1, comma 446, L. 207/2024), evitando sovrapposizioni di regime.

6. Simulazione operativa: iperammortamento e credito d’imposta ZES unica

Per chiarire il funzionamento concreto del comma 431, è utile una simulazione.

Il caso

Una grande impresa realizza nel 2026 un investimento in un bene strumentale 4.0 del valore di 1.000.000 euro, destinato a una struttura produttiva situata in Campania, quindi, all’interno della ZES unica.

L’investimento:

  • rientra tra i beni agevolabili con l’iperammortamento;
  • è ammissibile al credito d’imposta ZES unica.

Credito d’imposta ZES

In Campania, il credito ZES è pari al 40% dei costi ammissibili.

Credito spettante:

  • 40% di 1.000.000 € = 400.000 €

Questo credito:

  • costituisce un aiuto di Stato;
  • è soggetto ai limiti della Carta degli aiuti a finalità regionale;
  • rileva ai fini del cumulo e del no double funding.

Applicazione dell’iperammortamento

Ai sensi del comma 431, la base di calcolo dell’iperammortamento deve essere assunta al netto del contributo ricevuto sugli stessi costi.

Base residua:

  • 1.000.000 € – 400.000 € = 600.000 €

Supponendo che l’investimento rientri nel primo scaglione, la maggiorazione è pari al 180%.

Maggiorazione del costo:

  • 180% di 600.000 € = 1.080.000 €

Questa maggiorazione:

  • non costituisce aiuto di Stato;
  • incide esclusivamente sulle quote di ammortamento;
  • produce un minor gettito fiscale distribuito nel tempo.

Perché non c’è doppio finanziamento

  • il credito ZES copre una quota del costo;
  • l’iperammortamento si applica solo sulla quota residua;
  • la stessa spesa non è finanziata due volte.

Il progetto rispetta, quindi, sia la disciplina nazionale sia i principi UE.

7. Una lezione europea dopo il 2025

Letto in chiave UE, l’iperammortamento 2026 non è un semplice incentivo fiscale.

È una risposta politica e giuridica a tre problemi emersi con forza negli ultimi anni:

  • la fragilità degli incentivi selettivi a sportello;
  • la complessità crescente delle regole sugli aiuti di Stato;
  • l’impatto del divieto di doppio finanziamento sui progetti cofinanziati.

Il messaggio è chiaro: meno promesse di risorse, più regole stabili; meno negoziazione ex ante con Bruxelles, più coerenza strutturale con il diritto UE.

Per le imprese, questo significa minore incertezza.

Per il decisore pubblico, una politica industriale meno spettacolare ma più governabile.

Per l’Unione europea, la conferma che il diritto non è un ostacolo alle politiche economiche, ma la cornice entro cui esse possono funzionare meglio.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, in GURI Serie Generale n. 301 del 30-12-2025 – Suppl. Ordinario n. 42 ELI: https://www.normattiva.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/ORIGINAL


Aggiornamenti successivi e articoli collegati

Per approfondire o seguire l’evoluzione del tema della libera concorrenza nell’UE, si possono consultare i seguenti articoli collegati pubblicati su Fare l’Europa:

16 maggio 2025. Esenzioni fiscali e aiuti di Stato: sentenza CGUE 2025
7 febbraio 2025. Cumulo crediti d’imposta: regole, limiti e strategie
4 ottobre 2024. Concorrenza UE: strumenti giuridici e sfide del mercato
23 febbraio 2024.
I notai sono imprese soggetti alle norme UE sulla concorrenza. Sentenza CGUE 2024
31 dicembre 2021.
La revisione 2021 della politica di concorrenza dell’Unione europea