Articolo aggiornato alla data dell’11 giugno 2026.

Transizione 5.0: perché l’iperammortamento 2026 non configura un aiuto di Stato e quali regole si applicano al cumulo con incentivi nazionali, fondi UE e divieto di doppio finanziamento.

Introduzione

Negli ultimi anni, il rapporto tra politiche industriali nazionali e diritto dell’Unione europea è entrato in una fase di forte tensione.

Il combinato disposto di PNRR, disciplina sugli aiuti di Stato, divieto di doppio finanziamento e incentivi a sportello finanziati con risorse limitate ha prodotto un sistema fragile, esposto a overbooking amministrativo, incertezza giuridica e aspettative spesso disattese.

Il caso italiano di Transizione 5.0 – con risorse annunciate e poi ridimensionate, sportelli rimasti aperti nonostante l’esaurimento dei fondi e migliaia di domande “in coda” – rappresenta uno stress test emblematico di questo modello.

Non si tratta solo di un problema gestionale o comunicativo, ma di un limite strutturale degli incentivi selettivi finanziati ex ante, soprattutto quando tali misure sono innestate su risorse europee e sottoposte a vincoli stringenti di compatibilità.

In questo contesto, la scelta compiuta dal legislatore italiano con la legge di bilancio 2026 di reintrodurre l’iperammortamento (articolo 1, commi 427-436, legge 30 dicembre 2025, n. 199) merita di essere letta non come un semplice “ritorno al passato” (fu istituito dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2016), ma come un tentativo consapevole di riallineamento della politica industriale nazionale ai vincoli del diritto UE.

L’iperammortamento non si fonda su graduatorie, bandi competitivi o assegnazioni discrezionali di risorse. Pur essendo soggetto a una procedura amministrativa di monitoraggio gestita dal GSE, continua a operare come misura fiscale generale, fondata sulla realizzazione degli investimenti e non sulla selezione preventiva dei beneficiari.

1. Aiuti di Stato, selettività e misure fiscali generali

Il primo nodo da sciogliere, in una prospettiva europea, riguarda la qualificazione dell’iperammortamento ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

Come ho discusso in un precedente articolo dedicato alla sentenza CGUE C-453/23 del 29 aprile 2025 (Esenzioni fiscali e aiuti di Stato), la Corte di giustizia ha ribadito un principio chiave: un’agevolazione fiscale costituisce aiuto di Stato solo se conferisce un vantaggio selettivo.

La selettività si valuta:

  • individuando il quadro di riferimento del sistema fiscale nazionale;
  • verificando se la misura deroga in modo discriminatorio a tale quadro;
  • accertando se favorisca alcune imprese rispetto ad altre in situazione comparabile.

Le misure fiscali generali e astratte, fondate su criteri oggettivi e applicabili a una platea ampia e indifferenziata di imprese, tendono a collocarsi fuori dal perimetro degli aiuti di Stato.

L’iperammortamento 2026 rientra in questa categoria:

  • agisce sulla determinazione del reddito imponibile;
  • non attribuisce contributi diretti né crediti d’imposta;
  • non seleziona beneficiari in base a dimensione, settore o territorio;
  • è legato a caratteristiche tecniche degli investimenti.

Questa impostazione contribuisce a spiegare perché il legislatore abbia configurato l’iperammortamento come misura fiscale generale e non come regime di aiuto selettivo. La disciplina non richiama infatti il quadro europeo degli aiuti di Stato, né prevede meccanismi tipici dei regimi autorizzati o esentati ai sensi dell’articolo 107 TFUE, quali intensità differenziate di aiuto, plafond territoriali o selezione dei beneficiari. La gestione affidata al GSE si concentra sul monitoraggio e sulla verifica dei requisiti degli investimenti, piuttosto che sull’assegnazione discrezionale di risorse.

Naturalmente, la qualificazione definitiva di una misura nazionale ai fini dell’articolo 107 TFUE spetta, in ultima istanza, alla Commissione europea e alla Corte di giustizia. Le considerazioni che seguono si fondano sull’analisi della struttura normativa della misura e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza europea in materia di selettività fiscale.

2. Che cosa prevede l’iperammortamento 2026 (in sintesi)

Ai sensi dei commi 427-429 della legge n. 199/2025, l’iperammortamento consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni strumentali, limitatamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La maggiorazione è riconosciuta nella misura del:

  • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota di investimenti eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota di investimenti eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Sono agevolabili:

  • i beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, inclusi negli Allegati IV e V della legge;
  • i beni materiali nuovi strumentali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo.

La formulazione originaria della legge subordinava l’agevolazione agli investimenti in beni prodotti negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tale requisito è stato tuttavia soppresso dall’articolo 7 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, con effetto retroattivo per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

La disciplina vigente non prevede pertanto alcun vincolo relativo all’origine geografica dei beni agevolati. La misura si caratterizza per un’impostazione tecnologicamente neutrale e fondata sulle caratteristiche oggettive degli investimenti, elemento che assume particolare rilievo anche nell’analisi della sua compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

3. Il vero cuore europeo della norma: il comma 431

Il passaggio più delicato, e più propriamente europeo, dell’intera disciplina è il comma 431, che regola il rapporto tra iperammortamento e altre agevolazioni.

La disposizione stabilisce che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non comporti il superamento del costo effettivamente sostenuto.

Il legislatore recepisce così due principi ormai centrali nell’ordinamento dell’Unione europea e introduce una regola di determinazione del beneficio fondata sulla “nettizzazione” preventiva della base di calcolo:

  • il cumulo delle agevolazioni;
  • il divieto di doppio finanziamento (no double funding).

È importante distinguere i due concetti.

Il cumulo riguarda la possibilità di combinare più strumenti di sostegno sul medesimo investimento, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa applicabile e non si determini una sovracompensazione dei costi sostenuti.

Il divieto di doppio finanziamento, invece, impedisce che la medesima spesa sia finanziata due volte attraverso fonti pubbliche differenti, in particolare mediante la combinazione di fondi europei e misure nazionali.

La distinzione tra cumulo delle agevolazioni e doppio finanziamento è stata analizzata in modo più ampio nel mio precedente articolo dedicato alle regole del cumulo dei crediti d’imposta, che costituisce un utile riferimento per la lettura coordinata delle misure fiscali e degli incentivi selettivi.

Il comma 431 mantiene nettamente separati i due piani. Da un lato, ammette espressamente il cumulo con agevolazioni nazionali ed europee; dall’altro, impone che la base di calcolo dell’iperammortamento sia determinata al netto delle sovvenzioni e dei contributi ricevuti sui medesimi costi ammissibili.

La disposizione assume particolare rilievo in chiave europea perché consente l’interazione tra una misura fiscale di carattere generale e strumenti che, in molti casi, costituiscono invece aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La logica sottesa è quella di favorire la complementarità tra gli strumenti di sostegno, evitando al tempo stesso fenomeni di sovracompensazione o di doppio finanziamento.

4. Perché il legislatore sceglie il monitoraggio ex post (comma 436)

Un altro elemento chiave, spesso letto soltanto in ottica di finanza pubblica nazionale, presenta una rilevante dimensione europea e si inserisce nel contesto della nuova governance economica dell’Unione e del piano strutturale di bilancio concordato dall’Italia per il periodo 2025-2029.

Il comma 436 affida al Ministero dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri derivanti dalla misura, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

A differenza di molti incentivi finanziati mediante risorse predeterminate e assegnate attraverso bandi o procedure competitive, l’iperammortamento opera come una misura fiscale generale il cui impatto viene monitorato progressivamente attraverso l’andamento effettivo degli investimenti e del minor gettito tributario.

Ciò non significa assenza di controlli preventivi. Il decreto attuativo ha, infatti, introdotto una procedura amministrativa articolata, gestita dal GSE, fondata su comunicazioni preventive, conferme degli investimenti, verifiche documentali e monitoraggio periodico. Tuttavia, tali controlli non sono finalizzati a selezionare i beneficiari o ad assegnare risorse entro un plafond predeterminato, bensì a verificare la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

In questa prospettiva, il controllo pubblico si concentra principalmente sulla verifica dei requisiti degli investimenti e sul monitoraggio degli effetti finanziari della misura, piuttosto che sulla gestione di graduatorie o contingenti di spesa.

Si tratta di una scelta che riduce alcuni dei problemi tipici degli incentivi selettivi finanziati ex ante e che appare coerente con l’esigenza, sempre più avvertita nel contesto europeo, di conciliare sostegno agli investimenti, sostenibilità della finanza pubblica e certezza regolatoria.

5. Indicazioni operative: come utilizzare l’iperammortamento nel rispetto delle regole europee

Dal punto di vista operativo, il comma 431 richiede particolare attenzione nella gestione del rapporto tra iperammortamento e altri strumenti di sostegno pubblico.

a) Iperammortamento e contributi a fondo perduto

L’iperammortamento può essere cumulato con contributi a fondo perduto nazionali o regionali.

Occorre tuttavia considerare che, ai sensi del comma 431, la base di calcolo della maggiorazione deve essere determinata al netto delle sovvenzioni e dei contributi ricevuti sui medesimi costi ammissibili.

È, quindi, essenziale mantenere una chiara tracciabilità delle spese finanziate e della quota di investimento effettivamente assunta a base dell’agevolazione.

b) Iperammortamento e fondi europei

La cumulabilità con strumenti finanziati dall’Unione europea è espressamente ammessa dalla norma.

Occorre, tuttavia, rispettare il principio del divieto di doppio finanziamento. In particolare, l’iperammortamento non può essere applicato alla medesima quota di costo già coperta da un contributo europeo.

Il rischio principale, in questi casi, non riguarda tanto la disciplina degli aiuti di Stato quanto il rispetto delle regole europee sul no double funding e la corretta individuazione dei costi imputati ai diversi strumenti di sostegno.

c) Iperammortamento e altri incentivi fiscali

Il comma 431 prevede una specifica limitazione, stabilendo che la maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (credito di imposta beni strumentali).

Al di fuori di tale esclusione espressa, la verifica della compatibilità tra l’iperammortamento e altri incentivi fiscali deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della natura delle singole misure e delle regole applicabili in materia di cumulo.

In tutti i casi, la documentazione trasmessa attraverso la piattaforma del GSE e la relativa tracciabilità contabile assumono un ruolo centrale per dimostrare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale ed europea.

6. Due simulazioni operative: dal cumulo con fondi UE al coordinamento con altri incentivi fiscali

Caso 1 – Iperammortamento e contributo FESR regionale

Il caso

Una PMI realizza un investimento di 2 milioni di euro in beni strumentali 4.0 destinati alla digitalizzazione dei processi produttivi.

Il progetto beneficia di un contributo a fondo perduto finanziato dal Programma regionale FESR per un importo di 500.000 euro.

L’investimento rientra, inoltre, tra quelli agevolabili ai fini dell’iperammortamento previsto dalla legge n. 199/2025.

Applicazione del comma 431

In questo caso trova applicazione diretta la regola prevista dal comma 431, secondo cui la base di calcolo dell’iperammortamento deve essere assunta al netto delle sovvenzioni o dei contributi ricevuti sui medesimi costi ammissibili.

La disposizione non si limita a vietare la sovracompensazione finale, ma introduce una vera e propria regola di determinazione del beneficio.

Il calcolo

DescrizioneImporto
Investimento agevolabile€ 2.000.000
Contributo FESR€ 500.000
Base di calcolo dell’iperammortamento€ 1.500.000

Poiché l’investimento rientra interamente nel primo scaglione, la maggiorazione del 180% si applica a 1,5 milioni di euro.

La maggiorazione extracontabile sarà, quindi, pari a:

€ 1.500.000 × 180% = € 2.700.000

Tale importo verrà dedotto ai fini fiscali attraverso le quote di ammortamento lungo la vita utile del bene.

Perché non c’è doppio finanziamento

Il contributo FESR riduce la base di calcolo dell’iperammortamento prima della determinazione del beneficio fiscale.

La stessa quota di costo non viene quindi agevolata due volte e il progetto rispetta sia il comma 431 sia il principio europeo del no double funding.

Caso 2 – Iperammortamento e credito d’imposta ZES unica

Il caso

Una grande impresa realizza nel 2026 un investimento di 1 milione di euro in un bene strumentale 4.0 destinato a una struttura produttiva ubicata in Campania.

L’investimento risulta potenzialmente agevolabile sia ai fini dell’iperammortamento sia del credito d’imposta ZES unica.

Il problema

A differenza del contributo FESR, il credito ZES non costituisce una sovvenzione diretta ma un’agevolazione fiscale configurata come aiuto di Stato a finalità regionale.

La questione riguarda, quindi, l’applicazione della regola di “nettizzazione” prevista dal comma 431.

L’orientamento applicativo

La formulazione normativa fa riferimento alle “sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti”.

A differenza del contributo FESR, il credito d’imposta ZES unica non rientra espressamente tra le “sovvenzioni o contributi” richiamati dal comma 431. L’applicazione della regola di nettizzazione ai crediti d’imposta non emerge, pertanto, in modo univoco dal dato letterale della norma. Una lettura prudenziale potrebbe indurre ad estendere il meccanismo anche a tale fattispecie, in coerenza con la finalità di evitare fenomeni di sovracompensazione.

La simulazione che segue è costruita secondo questa impostazione prudenziale, ferma restando la necessità di eventuali chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, del MIMIT o del GSE.

Simulazione prudenziale

Ipotizzando un’aliquota ZES del 40%:

DescrizioneImporto
Investimento agevolabile€ 1.000.000
Credito d’imposta ZES€ 400.000
Base di calcolo dell’iperammortamento€ 600.000

La maggiorazione del 180% verrebbe quindi applicata a 600.000 euro, generando una maggiorazione fiscale pari a:

€ 600.000 × 180% = € 1.080.000

Una precisazione necessaria

A differenza del caso FESR, la soluzione illustrata non deriva direttamente dal dato letterale della legge ma da un’interpretazione prudenziale della disciplina, finalizzata a prevenire possibili fenomeni di sovracompensazione.

La dicitura del richiamato comma 431 secondo cui “La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.” non include agevolazioni diverse da “sovvenzioni” e contibuti”: resta, pertanto, opportuno verificare, come già scritto, eventuali ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, del MIMIT e del GSE.

7. Una lezione europea dopo il 2025

Letto in chiave europea, l’iperammortamento 2026 non rappresenta soltanto un nuovo incentivo agli investimenti.

La misura può essere letta come una risposta normativa ad alcune criticità emerse negli ultimi anni nell’interazione tra politiche industriali nazionali, disciplina degli aiuti di Stato e gestione dei fondi europei.

Tra queste:

  • la complessità crescente dei regimi di aiuto selettivi;
  • le difficoltà operative derivanti dal coordinamento tra incentivi nazionali e finanziamenti europei;
  • la necessità di prevenire fenomeni di doppio finanziamento e di sovracompensazione;
  • l’esigenza di garantire maggiore prevedibilità agli investimenti delle imprese.

L’iperammortamento si colloca in una logica diversa rispetto a molti strumenti agevolativi degli ultimi anni. Pur essendo soggetto a una procedura amministrativa di monitoraggio e controllo gestita dal GSE, opera come una misura fiscale generale fondata su requisiti oggettivi e su regole di accesso predeterminate.

La disciplina del cumulo prevista dal comma 431 e il sistema di monitoraggio introdotto dai decreti attuativi mostrano inoltre un tentativo di integrazione più ordinata tra agevolazioni nazionali e strumenti finanziati dall’Unione europea.

Per le imprese, ciò può tradursi in un quadro regolatorio più stabile e prevedibile.

Per le amministrazioni pubbliche, in una gestione maggiormente orientata al controllo degli effetti finanziari e al rispetto delle regole europee.

Più che un semplice incentivo fiscale, l’iperammortamento 2026 rappresenta un interessante laboratorio giuridico nel quale politica industriale nazionale, disciplina degli aiuti di Stato, fondi europei e regole sul cumulo vengono ricondotti all’interno di una cornice unitaria. È probabilmente questo, più ancora dell’entità dell’agevolazione, l’elemento che merita di essere osservato nei prossimi anni.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:


Approfondimenti sulle norme dell’Unione europea su concorrenza e aiuti di Stato

Aiuti di Stato:
8 maggio 2026 – Dalla PMI alla scale-up: le definizioni UE di impresa tra diritto e applicazione
27 marzo 2026 – La finanza per le imprese nel quadro UE: dal grant al rischio condiviso
6 marzo 2026 – Organismi di ricerca nel diritto UE: finanziamenti e aiuti di Stato
27 febbraio 2026 – Organismi di ricerca nel diritto UE: definizione e criteri giuridici
4 luglio 2025 – Sovranità industriale verde: industria Net Zero e disciplina 2025 degli aiuti di Stato alle imprese
16 maggio 2025 – Esenzioni fiscali e aiuti di Stato: sentenza CGUE 2025
7 febbraio 2025 – Cumulo crediti d’imposta: regole, limiti e strategie
22 dicembre 2023 – Economia sociale e regole UE sugli aiuti di Stato alle imprese
25 gennaio 2019 – Le politiche di sostegno alle imprese negli Stati dell’Unione europea nel 2018