La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 10 marzo 2014 istituisce un quadro di riferimento europeo per la qualità dei tirocini di formazione e lavoro, con l’obiettivo di contrastare sia l’abuso dello strumento sia la diffusione di esperienze di scarsa qualità, prive di reale valore formativo e professionale.

L’iniziativa si colloca in un contesto ben preciso: quello di una crisi occupazionale che ha colpito in modo particolarmente severo i giovani, rendendo più difficile e incerto il passaggio dal sistema dell’istruzione al mercato del lavoro. Proprio per questo, negli ultimi anni i tirocini si sono progressivamente affermati come uno dei principali strumenti di ingresso nel mondo del lavoro, ma anche come una delle aree più esposte a distorsioni e pratiche elusive.

Il contesto europeo: crisi, transizione scuola-lavoro e Youth Guarantee

La Raccomandazione del 2014 viene adottata alla vigilia dell’attivazione della “Garanzia per i giovani” (Youth Guarantee), istituita dal Consiglio europeo il 22 aprile 2013.
Tale iniziativa mira ad assicurare che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni ricevano, entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale, un’offerta qualitativamente valida di:

  • lavoro,
  • proseguimento degli studi,
  • apprendistato,
  • tirocinio.

In Italia, il programma interesserà oltre 900.000 giovani tra i 15 e i 29 anni — fascia di età ampliata rispetto a quella prevista a livello europeo — con una dotazione finanziaria complessiva superiore a 1,5 miliardi di euro, di cui circa 1,1 miliardi provenienti dal bilancio dell’Unione europea e circa 400 milioni dal bilancio nazionale.

In questo quadro, è evidente come il tirocinio rappresenti una delle misure cardine della Youth Guarantee. Da qui l’esigenza, avvertita a livello europeo, di definire criteri comuni in grado di distinguere i tirocini realmente formativi da quelli utilizzati come semplice manodopera a basso costo.

La natura giuridica della Raccomandazione: soft law, ma non irrilevante

Dal punto di vista giuridico, la Raccomandazione si fonda sull’articolo 292 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente al Consiglio di adottare atti non vincolanti.
Si tratta quindi di uno strumento di soft law: non obbligatorio, ma tutt’altro che privo di effetti.

Gli Stati membri, pur non essendo formalmente vincolati, sono infatti chiamati a:

  • tenere conto delle indicazioni contenute nella Raccomandazione;
  • rendere conto alla Commissione europea delle misure adottate, in particolare quando richiedono l’utilizzo di risorse del bilancio dell’Unione europea.

In questo senso, il quadro di qualità per i tirocini si inserisce in una logica di coordinamento e orientamento delle politiche nazionali, rafforzata dal collegamento con i programmi europei per l’occupazione giovanile e con il finanziamento attraverso i fondi UE.

Gli elementi centrali del quadro di qualità per i tirocini

La Raccomandazione individua una serie di principi e standard minimi che dovrebbero caratterizzare un tirocinio di qualità. Tali indicazioni riguardano diversi profili fondamentali.

1. Un contratto scritto

Il tirocinio dovrebbe essere regolato da un contratto scritto, che chiarisca fin dall’inizio:

  • obiettivi formativi,
  • durata,
  • diritti e obblighi delle parti,
  • condizioni di svolgimento.

2. Obiettivi di apprendimento verificabili

Il tirocinio deve avere una chiara finalità formativa.
Gli obiettivi di apprendimento dovrebbero essere definiti in modo esplicito e il loro conseguimento verificato al termine dell’esperienza.

3. Condizioni di lavoro adeguate

Le condizioni di lavoro dei tirocinanti dovrebbero essere assimilabili a quelle previste dai contratti nazionali di lavoro, in particolare per quanto riguarda:

  • orario settimanale,
  • periodi di riposo,
  • ferie,
  • eventuali indennità.

4. Diritti e obblighi delle parti

Il quadro di qualità insiste sulla necessità di una chiara definizione dei diritti e degli obblighi sia del tirocinante sia del soggetto ospitante, al fine di evitare ambiguità giuridiche e squilibri contrattuali.

5. Durata ragionevole

La durata del tirocinio dovrebbe essere ragionevole e limitata, di norma non superiore ai sei mesi e non rinnovabile, salvo eccezioni motivate.

6. Valutazione e certificazione

Al termine del tirocinio, dovrebbero essere previste adeguate valutazioni e forme di certificazione, utili a valorizzare l’esperienza svolta nel percorso professionale del giovane.

7. Trasparenza e mobilità

La Raccomandazione sottolinea inoltre l’importanza di:

  • procedure trasparenti di selezione dei tirocinanti;
  • possibilità di svolgere tirocini in tutta Europa, favorendo la mobilità transnazionale.

Un primo passo verso standard comuni

Nel complesso, la Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 rappresenta un primo tentativo organico di definire standard europei comuni per i tirocini, in un settore fino ad allora caratterizzato da forte eterogeneità normativa e da un elevato rischio di pratiche elusive.

Molto dipenderà ora dalla capacità degli Stati membri di tradurre queste indicazioni in regole e prassi concrete, evitando che il tirocinio resti una zona grigia tra formazione e lavoro e assicurando che esso costituisca realmente uno strumento di transizione verso un’occupazione stabile e di qualità.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

  • Raccomandazione del Consiglio 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini, in GU UE C 88 del 27.3.2014
  • AGGIORNAMENTO:
    • Il 20 marzo 2024 la Commissione europea ha presentato due nuove proposte normative in materia di tirocini, attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, volte a rafforzare e aggiornare il quadro europeo delineato dalla Raccomandazione del 2014:
      • Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (“direttiva sui tirocini”), doc. COM(2024) 132 del 20.03.2024
      • Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini, doc. COM(2024) 133 del 20.03.2024