🇪🇺 Punti chiave

• Il regolamento (UE) n. 316/2014 (TTBER) disciplina gli accordi di trasferimento di tecnologia tra imprese.
• L’esenzione antitrust si applica automaticamente se le quote di mercato restano entro il 20 % (concorrenti) o il 30 % (non concorrenti).
• Sono escluse le clausole che limitano prezzi, produzione o libertà di ricerca e innovazione.
• In vigore dal 1° maggio 2014, sostituisce il regolamento del 2004 e garantisce maggiore certezza giuridica alle imprese.

Ne parlo nell’articolo dedicato alla nuova disciplina europea sul trasferimento di tecnologia.

La disciplina europea degli accordi di trasferimento di tecnologia

Gli accordi di trasferimento di tecnologia sono strumenti centrali per la diffusione dell’innovazione nell’Unione europea. Consentono a un’impresa di concedere in licenza a un’altra i propri brevetti, il know-how o i diritti d’autore sul software, per produrre beni o servizi che incorporano quella tecnologia.

Quando sono ben progettati, questi accordi riducono la duplicazione delle attività di ricerca, stimolano l’innovazione incrementale e favoriscono la concorrenza sui mercati in cui i prodotti tecnologici vengono distribuiti.

Il regolamento di esenzione per categoria

Con il regolamento (UE) n. 316/2014 del 21 marzo 2014 (TTBER), la Commissione europea ha adottato una nuova disciplina sugli accordi di trasferimento di tecnologia.
Il regolamento sostituisce il precedente del 2004 e stabilisce le condizioni alle quali gli accordi tra due imprese che hanno per oggetto il trasferimento di tecnologia sono automaticamente esentati dal divieto previsto dall’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’obiettivo è duplice: garantire che tali accordi non restringano indebitamente la concorrenza e, al tempo stesso, offrire alle imprese un quadro di certezza giuridica.

Ambito di applicazione

L’esenzione si applica a tutti gli accordi di licenza di brevetto, di know-how e di diritti d’autore sul software conclusi tra due imprese.

Dal punto di vista oggettivo, il regolamento copre le licenze necessarie alla produzione di beni o servizi che incorporano la tecnologia trasferita.
Dal punto di vista soggettivo, distingue fra accordi tra imprese concorrenti e non concorrenti, fissando soglie di mercato oltre le quali l’esenzione non si applica.

Quote di mercato e condizioni di esenzione

L’esenzione vale quando:

  • le parti sono imprese concorrenti e la loro quota di mercato congiunta non supera il 20% sui mercati rilevanti;
  • le parti non sono concorrenti e la quota detenuta da ciascuna non supera il 30%.

Per “mercato rilevante” si intende l’area in cui le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o concedono licenze di tecnologia comparabili.

Clausole vietate

Gli accordi che contengono determinate restrizioni non possono beneficiare dell’esenzione per categoria.
Sono escluse in particolare le clausole che:

  • fissano i prezzi dei prodotti risultanti dalla tecnologia concessa in licenza;
  • limitano la produzione o le vendite delle parti;
  • ripartiscono i mercati o la clientela;
  • impediscono la ricerca e sviluppo indipendente;
  • impongono al licenziatario di trasferire automaticamente al licenziante le proprie innovazioni o miglioramenti.

In questi casi l’accordo dovrà essere notificato alla Commissione europea per una valutazione individuale di compatibilità con le norme di concorrenza.

Entrata in vigore

Il regolamento (UE) n. 316/2014 si applica agli accordi conclusi dal 1º maggio 2014, data della sua entrata in vigore.
Da quella data, il precedente regolamento del 2004 cessa di avere efficacia.

 

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Aggiornamenti successivi e articoli collegati

Per approfondire o seguire l’evoluzione della disciplina europea degli accordi di trasferimento tecnologico, si possono consultare i seguenti articoli collegati pubblicati su Fare l’Europa:

21 marzo 2025. Politica di concorrenza UE e trasferimento tecnologico: valutazione 2025 del TTBER