Un diritto esplicito introdotto dal Trattato di Lisbona
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, l’Unione europea ha compiuto una scelta giuridica e politica di grande rilievo: riconoscere espressamente agli Stati membri la possibilità di recedere dall’Unione.
Per la prima volta nella storia dell’integrazione europea, un trattato istitutivo prevede in modo chiaro e disciplinato l’uscita volontaria di uno Stato membro. Tale previsione è contenuta nell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE).
Si tratta di una novità di portata costituzionale, che rompe con la tradizione originaria delle Comunità europee, i cui trattati erano conclusi per una durata illimitata e non contemplavano alcuna clausola di recesso.
Prima di Lisbona: l’assenza di un diritto di recesso
Nella versione originaria dei trattati istitutivi della CEE e dell’EURATOM, l’assenza di una clausola di recesso era esplicita. Solo il Trattato CECA prevedeva una durata limitata nel tempo, e infatti si è estinto nel 2002.
Secondo l’interpretazione prevalente, tale assetto escludeva la possibilità di una denuncia unilaterale dei trattati da parte di uno Stato membro. Questa conclusione era rafforzata anche dall’articolo 54 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, che consente l’estinzione di un trattato solo se prevista dal trattato stesso o concordata tra tutte le parti.
L’integrazione europea era concepita come un processo irreversibile.
L’articolo 50 TUE: uscire è possibile, ma non selettivamente
Con Lisbona, questa impostazione cambia radicalmente. L’articolo 50 TUE stabilisce che:
«Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione».
Il recesso è dunque:
- unilaterale nella decisione;
- proceduralizzato nella realizzazione.
Elemento fondamentale: non è possibile recedere solo da una parte dell’Unione.
Non esiste, nei Trattati, una base giuridica che consenta l’uscita selettiva, ad esempio dall’unione economica e monetaria o dall’euro.
L’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 TUE, è anche un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro. Uscire dall’euro significa, giuridicamente, uscire dall’Unione.
Euro, deroghe e opt-out: cosa è davvero possibile
Gli Stati membri che non adottano l’euro rientrano in tre categorie:
- Stati con deroga temporanea;
- Stati che non soddisfano ancora i criteri;
- Stati con opt-out formalmente riconosciuto (Regno Unito e Danimarca).
Queste situazioni non configurano un’“uscita parziale”, ma regimi transitori o speciali interni all’Unione. Nel quadro attuale dei Trattati, non è giuridicamente possibile “restare nell’UE senza l’UEM” per scelta politica unilaterale.
La procedura di recesso
La procedura delineata dall’articolo 50 TUE è rigorosa:
- lo Stato notifica la volontà di recedere al Consiglio europeo;
- il Consiglio europeo definisce gli orientamenti politici;
- la Commissione negozia un accordo di recesso;
- il Consiglio conclude l’accordo a maggioranza qualificata;
- il Parlamento europeo deve approvarlo.
In mancanza di accordo, il recesso diventa automatico dopo due anni dalla notifica.
Il caso italiano: competenze interne e nodo costituzionale
Nel diritto italiano, la denuncia dei trattati internazionali è generalmente considerata una prerogativa del Governo. La dottrina prevalente ritiene che non sia necessaria un’autorizzazione parlamentare formale, né un referendum (cfr. W. Leisner, La funzione governativa di politica estera, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1960, p. 344).
Tuttavia, nel caso dell’Unione europea, questa impostazione solleva interrogativi di rilievo costituzionale e democratico, dato l’impatto sistemico dell’uscita sull’ordinamento interno, sui diritti dei cittadini e sulla stessa architettura costituzionale.
Il tema non è solo giuridico, ma eminentemente politico e istituzionale.
Una clausola di libertà, non un incentivo all’uscita
L’articolo 50 TUE non è un invito a uscire dall’Unione, ma una clausola di libertà: serve a ribadire che l’Unione europea è un progetto volontario, non coercitivo.
La sua esistenza rafforza, paradossalmente, la legittimità dell’integrazione europea, perché chiarisce che la partecipazione è una scelta consapevole e reversibile, non una gabbia giuridica.
Conclusione
Nessuno è costretto a rimanere nell’Unione europea.
Ma uscire dall’Unione non è né semplice, né indolore, né neutro.
La vera alternativa non è tra “dentro” o “fuori”, ma tra:
- partecipare attivamente a un progetto di integrazione;
- oppure rinunciare, con piena consapevolezza, ai diritti, alle opportunità e alle responsabilità che ne derivano.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
Sul tema della suddivisione dei poteri nel campo della politica estera nell’ordinamento italiano, segnalo l’importante contributo di:
- Laura Lai, Il controllo parlamentare sul potere estero del Governo: l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali in prospettiva comparata, in Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, apparati, Roma, Camera dei Deputati, 2013. – Vol. 3, p. 999-1088. – (Serie delle verifiche di professionalità dei consiglieri parlamentari ; 14)
Aggiornamenti successivi e articoli collegati
Per approfondire o seguire il tema del recesso dall’Unione europea e il primo caso della Brexit, si possono consultare i seguenti articoli collegati pubblicati su Fare l’Europa:
18 dicembre 2020. Conseguenze pratiche dal 1° gennaio 2021 di un mancato accordo di partenariato tra Unione europea e Regno Unito
7 febbraio 2020. Il futuro delle relazioni tra Unione europea e Regno Unito dopo la Brexit
20 luglio 2018. Prepararsi alla Brexit: i tre possibili scenari e le conseguenze
1° luglio 2016. BREXIT: una settimana dopo
21 giugno 2016. Il Regno Unito è compatibile con il progetto di integrazione europea?
