Nessuno è costretto a rimanere nell’Unione europea

20 febbraio 2015 di Mauro Varotto

Per la prima volta, il trattato di Lisbona, entrato in vigore dal 1° dicembre 2009, dopo diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale delle Comunità europee, riconosce espressamente agli Stati membri la possibilità di uscire dall’Unione europea.

I trattati comunitari, nella versione originaria, non prevedevano la possibilità di “denuncia” (o, meglio, di “recesso”, come si dice nel caso di trattati multilaterali o che istituiscono organizzazioni internazionali) da parte degli Stati membri: anzi, sia il trattato istitutivo della CEE che quello dell’EURATOM disponevano, espressamente, di essere conclusi per una durata illimitata (il trattato CECA, invece, prevedeva una durata di cinquant’anni e, infatti, la CECA si è estinta il 23 luglio del 2002).

Si trattava di disposizioni talmente esplicite da cui si traeva la conclusione che nessuno Stato membro aveva la possibilità di denunciare un trattato comunitario, cioè, non poteva, mediante un atto unilaterale, manifestare la volontà di recedere dalle Comunità europee. Deponeva a favore di questa tesi anche la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, il cui articolo 54 prevede che l’estinzione di un trattato internazionale è possibile solo quando è da questo espressamente prevista oppure è decisa di comune accordo tra le Parti.

Invece, dal 1° dicembre 2009, l’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea, dispone, esplicitamente, che: “Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione” e ne disciplina la procedura.

Non si può, quindi, recedere solo da una parte dei trattati, a esempio, dall’unione economica e monetaria e dall’euro: o si resta o si esce dall’Unione europea.

Per inciso, a proposito di euro, evidenzio che poiché l’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea stabilisce che l’Unione europea è anche “un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro”, i nove Stati membri che attualmente non adottano l’euro – o per una deroga o perché non hanno ancora i necessari requisiti – prima o poi dovranno decidere se rimanere dentro o se uscire dall’Unione europea: pertanto, anche Regno Unito e Danimarca dovranno, quanto prima, decidere che cosa fare, perché, nell’attuale sistema dei Trattati, non è possibile rimanere con un piede fuori e uno dentro l’Unione.

Tornando al discorso iniziale, lo Stato membro che liberamente decide di recedere dall’Unione europea non deve fare altro che notificare tale volontà al Consiglio europeo, che, come è noto, riunisce i capi di Stato e di governo dei Paesi membri.

Il Consiglio europeo ha il compito di formulare gli orientamenti politici, sulla cui base la Commissione europea avvia un negoziato con lo Stato che chiede di uscire, per giungere alla formulazione di uno specifico “accordo di recesso”, cioè un nuovo trattato che disciplina le modalità di recesso e anche i futuri rapporti tra tale Stato e l’Unione europea.

L’accordo è concluso, a nome dell’Unione, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, ma solo dopo la formale approvazione del Parlamento europeo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, qualora tale accordo non fosse stipulato, automaticamente due anni dopo la notifica della volontà di recedere, i trattati dell’Unione europea cessano di essere applicabili allo Stato interessato.

In Italia, poiché nè la Costituzione né altre fonti normative disciplinano il potere e le procedure di denuncia/recesso dai trattati internazionali di cui il nostro Paese è parte, la maggior parte della dottrina concorda sul fatto che la denuncia dei trattati competa al Governo, senza necessità di alcuna autorizzazione parlamentare e senza nemmeno l’obbligo di comunicare al Parlamento l’avvenuta denuncia:

Il Governo è, secondo il diritto interno, interamente libero di mantenere in vigore il trattato ratificato, può denunciarlo ad ogni momento in virtù del – forse più spettacolare – potere inerente alla sua funzione estera: il suo atto unilaterale mette fine all’efficacia normativa in diritto interno. La parte governativa nella conclusione del trattato si dimostra assolutamente predominante su quella parlamentare: precisamente la prerogativa che non spetta alle camere – l’actus contrarius dopo la ratifica – rimane al Governo, legislatore negativo generale in materia estera.

(W. Leisner, La funzione governativa di politica estera, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1960, p. 344).

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007

Sul tema della suddivisione dei poteri nel campo della politica estera nell’ordinamento italiano, segnalo l’importante contributo di: Laura Lai, Il controllo parlamentare sul potere estero del Governo: l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali in prospettiva comparata, in Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, apparati, Roma, Camera dei Deputati, 2013. – Vol. 3, p. 999-1088. – (Serie delle verifiche di professionalità dei consiglieri parlamentari ; 14)

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