L’applicazione delle norme UE in materia di concorrenza al settore Agrifood

9 novembre 2018 di Mauro Varotto

Da sempre i Trattati dell’Unione europea riconoscono uno status speciale al settore agricolo. Ciò vale anche per quel che riguarda l’applicazione a tale settore delle norme che assicurano la libera concorrenza tra le imprese, in particolare:

  • l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il quale vieta gli accordi fra due o più operatori del mercato indipendenti che limitano il gioco della concorrenza. Questi riguardano, in particolare, gli accordi di fissazione dei prezzi, che rimuovono gli incentivi al miglioramento della produzione e costituiscono gravi infrazioni;
  • l’articolo 102 del TFUE, che proibisce alle imprese che detengono una posizione dominante su un particolare mercato lo sfruttamento abusivo di tale posizione, ad esempio attraverso l’imposizione di prezzi non equi o la limitazione della produzione.

 

Rispetto a tali norme, che si applicano a tutte le imprese che operano in Europa, l’articolo 42 del TFUE stabilisce che esse si applicano alla produzione e al commercio di prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, i quali devono sempre tenere presenti i cinque obiettivi che l’articolo 39 del TFUE assegna all’agricoltura europea: incrementare la produttività; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; infine, assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori.

Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea , in diverse pronunce, ha avuto modo di riconoscere la prevalenza della politica agricola comune rispetto agli obiettivi dei Trattati europei nel settore della concorrenza: tuttavia, essa afferma, nel contempo, che il mantenimento di un’effettiva concorrenza tra imprese agricole – e agroalimentari – fa parte degli obiettivi della politica agricola comune e dell’organizzazione comune dei mercati.

Pertanto, oggi, le norme dell’Unione europea in materia di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli nei limiti stabiliti dai regolamenti sulla politica agricola comune: deroghe alla applicazione di esse, infatti, sono contenute sia nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli [articolo 206]; sia nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [articolo 80, che rinvia al precedente regolamento].

Tali deroghe si applicano a tutti o ad alcuni settori agricoli o riguardano situazioni specifiche.

Il grafico seguente descrive il quadro delle norme sulla concorrenza e delle deroghe.

 

Molte di queste deroghe si applicano alle attività delle organizzazioni di produttori (OP) riconosciute dell’Unione europea; altre ai singoli agricoltori e alle associazioni di agricoltori; altre ancora alla cooperazione verticale tra le imprese della filiera delle organizzazioni interprofessionali riconosciute.

 

Gli accordi tra gli agricoltori

Ad esempio, i regolamenti dell’Unione autorizzano accordi tra agricoltori e loro associazioni, purché tali accordi: i) non compromettano gli obiettivi di cui all’articolo 39 del TFUE, ii) non comportino l’obbligo di applicare prezzi identici e iii) non escludano escludere la concorrenza.

Un caso interessante, in proposito, è stato quello affrontato dalla Autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi in una indagine del 2012, al termine della quale ha inflitto ammende a un gruppo di produttori agricoli, grossisti e trasformatori, per un accordo che limitava la produzione di cipolle argentate. Le parti dell’accordo avevano anche condiviso informazioni sui prezzi per allinearli e ottenere il livello di prezzo più alto possibile. Infine, al fine di sostenere tale accordo, esse avevano anche acquisito diversi produttori di cipolle concorrenti che, in seguito all’acquisizione, non avrebbero più potuto produrre cipolle argentate.

Le stesse parti avevano cercato di sostenere che l’accordo poteva essere contemplato dalla deroga consentita dai regolamenti dell’Unione europea sulla PAC, poiché esso era necessario per aumentare la produttività e la resa della produzione, nonché per ottenere prezzi ragionevoli.

Tuttavia, l’Autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi concluse che tale deroga non era applicabile dal momento che: 1) le parti non appartenevano a un’organizzazione nazionale di mercato; 2) le quote di produzione annuale erano intese ad aumentare i prezzi al di sopra del livello della concorrenza e l’accordo non contribuiva a garantire che le forniture assicurassero prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; 3) gli accordi prevedevano l’applicazione di prezzi identici.

 

Gli accordi tra operatori della filiera Agrifood

Nell’ambito degli accordi di cooperazione verticale – cioè accordi tra soggetti che operano a livelli diversi della filiera (produzione, trasformazione, vendita) – che si concludono nell’ambito delle cosiddette organizzazioni interprofessionali (attualmente sono 128 quelle riconosciute in nove Stati membri dell’Unione europea, gran parte delle quali si trova in Francia e in Spagna e operano nel settore vitivinicolo e in quello ortofrutticolo)

Ai sensi dell’articolo 210 del citato regolamento OCM, le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono avvalersi di una deroga all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, purché notifichino i loro accordi alla Commissione e se la Commissione non li giudica incompatibili con la normativa dell’Unione. Tali accordi non possono comportare né la fissazione di prezzi o quote, né causare una compartimentazione dei mercati o creare altre distorsioni di concorrenza.

Nel gennaio 2015, ad esempio, la Commissione europea non ha sollevato alcune obiezione a un accordo del Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL) che stabiliva griglie di prezzo per talune caratteristiche del latte. Dal momento che il prezzo del latte dipende dalla sua composizione e qualità, le organizzazioni regionali del CNIEL pubblicano valori per varie specifiche tecniche del latte basate su differenti parametri del latte (ad esempio, il contenuto di grassi, l’origine del latte sulla base del tipo di bestiame, criteri per la salute e l’igiene) che generano utili o perdite in relazione al prezzo base. I produttori del settore lattiero-caseario e gli acquirenti possono, su base volontaria, fare riferimento nei loro contratti alle griglie pubblicate per convenire su utili o perdite in relazione al prezzo di base del latte.

Nel giugno del 2017, la stessa Commissione non ha sollevato obiezioni riguardo all’accordo dell’organizzazione interprofessionale francese Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) che stabiliva un indicatore di prezzo per le patate. L’indicatore di prezzo è basato su dati aggregati riguardanti le modalità con cui gli agricoltori in passato sono stati remunerati per certe varietà di patate. La pubblicazione di queste informazioni ha l’obiettivo di aumentare le conoscenze della filiera. I produttori di patate e gli acquirenti possono, su base volontaria, fare riferimento all’indicatore di prezzo nei loro contratti individuali.

 

La relazione della Commissione europea

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione europea ha di recente presentato al Parlamento europeo e al Consiglio europeo la relazione sull’applicazione delle norme sulla concorrenza al settore agricolo, il cui link è riportato in appendice al presenta articolo: nella relazione sono analizzati numerosi casi di accordi tra le imprese della filiera dell’Agrifood – dalla produzione, alla trasformazione, fino alla commercializzazione – che possono fornire utili indicazioni agli operatori di settore.

La relazione, in particolare, esamina le attività condotte dalle Autorità europee garanti della concorrenza nel periodo intercorrente tra il 2012 e il 2017: in tale periodo, esse hanno portato a termine 126 indagini e 41 sono tuttora in corso. Il numero più elevato di indagini è stato condotto dalle Autorità nazionali in Austria (24), Danimarca (22) e Grecia (21) nonché dalla stessa Commissione europea.

 

 

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, Applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza al settore agricolo, doc. COM(2018) 706 del 26 ottobre 2018

 

 

 

 

 

 

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