La tutela delle piccole imprese agricole nella filiera alimentare

13 aprile 2018 di Mauro Varotto

La filiera alimentare in Europa è formata da oltre quindici milioni di imprese che offrono lavoro a quarantaquattro milioni di persone.

Sulla base degli ultimi dati statistici disponibili (Eurostat, 2010), nei ventotto Paesi membri dell’Unione europea sono circa undici milioni le aziende agricole che producono prodotti agricoli destinati a essere lavorati da parte di altre trecentomila imprese che operano nel settore alimentare e delle bevande. A loro volta, i trasformatori alimentari vendono i prodotti attraverso due milioni e ottocentomila imprese nel settore della distribuzione alimentare e dei servizi alimentari, che forniscono cibo ai cinquecento milioni di consumatori europei.

La maggior parte delle oltre quindici milioni di aziende che operano nel settore alimentare è di dimensioni piccole o medie. Nel comparto agricolo, il 70% delle aziende agricole è di dimensioni inferiori ai cinque ettari e solo il 2,7% ha più di cento ettari.

Questi ultimi dati dimostrano da soli come il soggetto debole della filiera alimentare sia, nella maggior parte dei casi, l’agricoltore.

Di fronte alle industrie di trasformazione e alla grande distribuzione organizzata, l’impresa agricola che fornisce la materia prima ha scarso o nullo potere contrattuale, a volte anche quando riesce ad aggregarsi in associazioni o consorzi di produttori o cooperative.

 

Le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare

Questa debolezza strutturale della posizione dell’agricoltore nella filiera alimentare è aggravata dal fatto che spesso l’impresa agricola è oggetto di pratiche commerciali sleali da parte degli attori più forti della filiera.

Le pratiche commerciali sleali sono relazioni tra imprese fornitrici e acquirenti che si discostano dalle regole di buona condotta commerciale, sono in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e si basano solitamente su imposizioni unilaterali dell’impresa più forte sulla più debole.

Per fare degli esempi, sono pratiche commerciali sleali nel settore alimentare pagare in ritardo i prodotti alimentari deperibili; cancellare gli ordini all’ultimo minuto; modificare unilateralmente o retroattivamente i contratti; obbligare il fornitore a pagare per gli sprechi.

Si tratta, quindi, di veri e propri soprusi che i soggetti forti della filiera, sfruttando la propria posizione di predominio sul mercato, possono compiere nei confronti dei fornitori che spesso, come nel caso degli agricoltori, sono soggetti deboli e privi di tutele.

 

I codici volontari di condotta non sono più sufficienti

Per contrastare questi abusi la Commissione europea, nel corso degli ultimi anni, ha adottato diverse iniziative che sono culminate, nel 2013, nell’adozione di un codice privato di buone pratiche commerciali, denominato Supply Chain Initiative (SCI). E’ un codice di comportamento volontario, adottato da sette associazioni a livello europeo, che comprendono il settore degli alimenti e delle bevande, i fabbricanti di prodotti di marca, il commercio al dettaglio, le piccole e medie imprese e gli operatori commerciali del settore agricolo.

Il codice è stato elaborato dal forum ad alto livello per un miglior funzionamento della filiera alimentare, istituito nel 2010 dalla stessa Commissione europea per aiutare a elaborare una strategia nel settore alimentare e delle bevande e contribuire a un miglior funzionamento della filiera alimentare.

Questa iniziativa inizialmente ha prodotto alcuni risultati positivi, come ha evidenziato una specifica analisi condotta dalla Commissione europea nel 2016.

Nel medesimo anno, tuttavia, la stessa Commissione ha istituito una task force di esperti indipendenti di alto livello per i mercati agricoli (AMTF), alla quale ha affidato il compito specifico di esaminare il ruolo degli agricoltori nel contesto più ampio della filiera alimentare e formulare raccomandazioni su come rafforzarlo.

Le conclusioni alle quali è pervenuta tale task force, dopo un anno di lavoro, hanno evidenziato che gli iniziali e promettenti sviluppi della Supply Chain Initiative avevano subito una battuta d’arresto: da un lato, diversi Stati membri non avevano adottato nessuna azione per rafforzare il ruolo degli agricoltori nella filiera alimentare, né avevano inserito nelle rispettive legislazioni nazionali strumenti per contrastare le pratiche commerciali sleali tra gli attori della filiera; dall’altro, sempre a livello nazionale, le associazioni rappresentative degli attori della filiera non risultavano applicare in misura adeguata la Supply Chain Initiative, anche a causa di una struttura gestionale debole.

Pertanto, lo strumento del codice di condotta volontario non è risultato più sufficiente per tutelare le imprese agricole e la stessa task force ha raccomandato alla Commissione europea di intervenire con più appropriati, e cogenti, strumenti legislativi.

 

La proposta legislativa europea

Sulla scorta di tali raccomandazioni, nel 2017 la Commissione ha avviato una valutazione del possibile impatto di un intervento legislativo nel settore e una consultazione pubblica sul miglioramento della filiera alimentare: queste iniziative, peraltro, sono state utili per individuare una serie di pratiche commerciali sleali specifiche del settore.

Confortata anche dai risultati di un vasto sondaggio d’opinione a livello europeo, pubblicato nel febbraio 2018, nel quale la grande maggioranza dei partecipanti (88%) si è espressa a favore di un rafforzamento del ruolo degli agricoltori nella filiera alimentare, sempre all’inizio del 2018 la Commissione ha fatto il punto della situazione, concludendo che:

“(…) ancora oggi le sostanziali differenze nel potere contrattuale fra i diversi operatori della filiera alimentare determinano situazioni in cui l’anello più debole, molto spesso rappresentato dai produttori agricoli, si trova in una condizione di vulnerabilità e subisce indebite pressioni economiche.”

In questo contesto nasce la proposta di direttiva della Commissione europea, presentata in questi giorni, un atto legislativo finalizzato a combattere le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, fornendo maggiori strumenti di tutela ai partner più deboli con basso potere contrattuale.

Le imprese tutelate dalla proposta legislativa sono le piccole e medie imprese della filiera, in particolare, le imprese agricole di piccole dimensioni. Aspetto interessante della proposta è la tutela dei piccoli fornitori non solo dell’Unione europea ma anche di Paesi terzi, per evitare che i grandi acquirenti siano incentivati ad acquistare fuori dall’Unione, contando sulla libertà di imporre pratiche commerciali sleali.

La proposta di direttiva europea interessa prodotti alimentari quali i prodotti agricoli, inclusi i prodotti della pesca, e quelli risultanti dalla loro trasformazione e si applica a tutti i soggetti che fanno parte della filiera alimentare: venditori al dettaglio, trasformatori di prodotti alimentari, grossisti, cooperative o organizzazioni di produttori o singoli produttori.

La proposta integra, senza sostituirlo, il codice di condotta volontario del settore privato Supply Chain Initiative; inoltre, non si sostituisce nemmeno a eventuali norme più restrittive nella lotta alle pratiche commerciali sleali già adottate dagli Stati membri, ma anzi ne rafforza l’operato.

L’articolo 3 della proposta di direttiva elenca le quattro pratiche commerciali sleali che saranno proibite nell’Unione europea dal momento della sua entrata in vigore:

  1. un acquirente paga un fornitore di prodotti alimentari deperibili oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti alimentari deperibili o oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura del fornitore;
  2. un acquirente annulla gli ordini di prodotti alimentari deperibili con tale preavviso che un fornitore non può ragionevolmente aspettarsi di trovare un’alternativa per commercializzare o utilizzare questi prodotti;
  3. un acquirente modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni del contratto di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, agli standard di qualità o ai prezzi dei prodotti alimentari;
  4. un fornitore paga lo spreco di prodotti alimentari che si verifica nei locali dell’acquirente e che non è causato da negligenza o colpa del fornitore.

Altre quattro pratiche sono vietate, a meno che non siano concordate tra le imprese, in termini chiari e inequivocabili, al momento della conclusione dell’accordo di fornitura:

  1. un acquirente restituisce prodotti alimentari invenduti a un fornitore;
  2. un acquirente addebita un pagamento al fornitore come condizione per lo stoccaggio, la visualizzazione o la quotazione di prodotti alimentari del fornitore;
  3. un fornitore paga per la promozione di prodotti alimentari venduti dall’acquirente;
  4. un fornitore paga per la commercializzazione di prodotti alimentari da parte dell’acquirente.

 

Infine, sono previste sanzioni in caso di non rispetto delle norme europee. La proposta di direttiva prevede, infatti, che gli Stati membri designino un’autorità pubblica incaricata di far rispettare il divieto di pratiche commerciali sleali che possa svolgere indagini, sia su richiesta che di propria iniziativa, comminare sanzioni e pubblicare le proprie decisioni nonché i nomi dei trasgressori.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese, doc. COM(2016) 32 final del 29 gennaio 2016

Improving Market Outcomes. Enhancing the position of farmers in the supply Chain. Report of the Agricultural Markets Task Force, Brussels, November 2016

European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain, doc. COM(2018) 173 del 12 aprile 2018

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