Il nuovo regolamento UE 2026/1739 rafforza gli agricoltori con cooperazione, contratti e tutele, senza creare cartelli nel mercato agricolo.
Introduzione
L’adozione del regolamento (UE) 2026/1739 sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare ha riaperto un dibattito che accompagna, fin dalle origini della politica agricola comune, ogni riforma del settore: l’Unione europea sta allentando le regole della concorrenza per consentire agli agricoltori di ottenere prezzi più remunerativi?
Una lettura superficiale potrebbe indurre a rispondere affermativamente. In effetti, il nuovo regolamento amplia gli strumenti di cooperazione tra produttori, rafforza la contrattazione lungo la filiera agroalimentare, attribuisce maggiore rilievo alle organizzazioni di produttori e introduce nuovi meccanismi volti a migliorare la posizione economica degli agricoltori.
La risposta è più articolata.
Il regolamento (UE) 2026/1739 non introduce un’esenzione generale dal diritto della concorrenza e non attribuisce agli agricoltori una libertà generalizzata di concordare prezzi, quantità o strategie commerciali. Amplia però, in modo mirato e condizionato, le situazioni nelle quali organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, cooperative e altri produttori organizzati possono negoziare collettivamente elementi essenziali dei contratti, compreso il prezzo, senza che tale cooperazione ricada nel divieto dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
La riforma si comprende, quindi, soltanto se inserita nel quadro più ampio dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e del particolare rapporto che lega agricoltura e concorrenza.
A differenza degli altri settori economici, infatti, l’agricoltura è disciplinata da un sistema nel quale il diritto della concorrenza continua ad applicarsi, ma viene adattato alle caratteristiche della produzione agricola e agli obiettivi della politica agricola comune. Il regolamento (UE) 2026/1739 non sovverte questa impostazione: ne rappresenta l’evoluzione più recente, ampliando lo spazio della cooperazione economica ammessa e rafforzando gli strumenti attraverso i quali gli agricoltori possono organizzare l’offerta e negoziare lungo la filiera.
Questo contributo porta a compimento un percorso di approfondimento sviluppato negli ultimi anni su Fare l’Europa e dedicato al rapporto tra politica agricola comune, organizzazione dei mercati e disciplina della concorrenza. Il quadro generale era stato ricostruito nell’articolo L’applicazione delle norme UE in materia di concorrenza al settore Agrifood; la tutela del contraente debole era stata affrontata in La tutela delle piccole imprese agricole nella filiera alimentare. Nel 2025 l’attenzione si è poi concentrata sulla proposta legislativa destinata a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera, sui limiti posti dal diritto dell’Unione alle politiche nazionali di sovranità alimentare e sulla valutazione europea delle pratiche commerciali sleali.
L’entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/1739 consente ora di ricomporre questi temi in una lettura unitaria, chiarendo come si sia evoluto il diritto europeo della concorrenza applicabile all’agricoltura e quale sia l’equilibrio tra libertà di mercato e tutela degli agricoltori.
Il regolamento (UE) 2026/1739 costituisce, al tempo stesso, un ponte normativo verso la PAC post-2027. Il regolamento (UE) n. 1308/2013, infatti, non cesserà di applicarsi al termine dell’attuale periodo di programmazione, ma continuerà a costituire l’atto di base dell’OCM anche dopo il 2027: nel nuovo periodo opererà con le modifiche già introdotte dal regolamento (UE) 2026/1739 – alcune delle quali diverranno applicabili proprio nel 2028 e nel 2029 – e con le ulteriori modifiche prospettate dalla Commissione nella proposta COM(2025) 553 del 16 luglio 2025, nel quadro del pacchetto sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034, qualora approvate dal legislatore dell’Unione.
L’obiettivo non è proporre un commento sistematico di tutte le disposizioni del regolamento. L’analisi si concentra sulle modifiche che incidono più direttamente sulla cooperazione tra produttori, sulla negoziazione collettiva e sui rapporti contrattuali lungo la filiera, lasciando sullo sfondo le modifiche riguardanti le norme di commercializzazione e gli strumenti finanziari della PAC.
Quando si applicano le nuove disposizioni?
Il regolamento (UE) 2026/1739 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 18 agosto 2026. Per alcune disposizioni il legislatore ha però previsto un’applicazione differita:
- dal 18 agosto 2026 si applicano le disposizioni non espressamente differite, comprese le modifiche agli articoli 149 e 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM) relative alla negoziazione collettiva, gran parte delle nuove regole sulle organizzazioni di produttori, l’ampliamento degli obiettivi dell’articolo 210-bis e la modifica dell’articolo 222 del medesimo regolamento;
- dal 19 agosto 2028 si applicheranno le disposizioni sulle indicazioni «giusto», «equo» e «filiera corta», le nuove regole contrattuali nel settore lattiero-caseario e negli altri settori agricoli, le modifiche ai contratti per la fornitura di barbabietole da zucchero e l’estensione al settore lattiero-caseario delle regole statutarie previste dall’articolo 153 del regolamento OCM;
- dal 19 agosto 2028 sarà inoltre possibile chiedere alla Commissione un parere sugli accordi di sostenibilità diretti a perseguire i nuovi obiettivi economici e sociali introdotti nell’articolo 210-bis del regolamento OCM;
- dal 19 agosto 2029 si applicheranno le nuove disposizioni sulle designazioni riservate alle carni e ai prodotti a base di carne.
La distinzione tra entrata in vigore del regolamento e applicazione delle singole disposizioni è essenziale. Alcune delle innovazioni più direttamente collegate al diritto della concorrenza sono già applicabili; la nuova disciplina generale dei contratti scritti diventerà, invece, operativa nel 2028.
La tesi che guiderà l’intero contributo è la seguente: il regolamento (UE) 2026/1739 non segna il superamento del diritto della concorrenza nel settore agricolo, ma ne amplia l’adattamento alle peculiarità dell’agricoltura europea.
In altre parole, l’Unione non rafforza gli agricoltori eliminando il mercato: li rafforza organizzandolo.
1. Perché l’agricoltura segue regole diverse dagli altri settori economici
Per comprendere la portata del regolamento (UE) 2026/1739 è necessario partire da una domanda fondamentale: perché il settore agricolo è soggetto a regole sulla concorrenza diverse da quelle applicabili agli altri comparti economici?
La risposta non risiede in un privilegio riconosciuto agli agricoltori, né nell’esistenza di un’esenzione generale dal diritto della concorrenza. Essa deriva da una scelta compiuta fin dalle origini dell’integrazione europea.
I Trattati hanno riconosciuto che l’agricoltura presenta caratteristiche economiche, sociali e produttive tali da giustificare una disciplina specifica, capace di conciliare il corretto funzionamento del mercato con gli obiettivi della politica agricola comune.
A differenza della maggior parte delle attività economiche, la produzione agricola dipende da fattori biologici, climatici e naturali che sfuggono in larga misura al controllo degli operatori. I cicli produttivi sono spesso lunghi e non consentono di adeguare rapidamente l’offerta alle oscillazioni della domanda. Molti prodotti sono inoltre deperibili e non possono essere immagazzinati a lungo in attesa di condizioni di mercato più favorevoli.
A ciò si aggiunge un elemento strutturale della filiera agroalimentare europea: il settore agricolo è composto da una moltitudine di aziende, spesso di piccole o medie dimensioni, che operano in filiere nelle quali i mercati a monte e a valle sono spesso più concentrati.
Da un lato, gli agricoltori acquistano sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, mangimi, energia, macchinari e altri mezzi di produzione da un numero relativamente limitato di imprese, frequentemente attive su scala internazionale. Dall’altro, vendono i propri prodotti a trasformatori, industrie alimentari, centrali di acquisto e catene della distribuzione dotati, in molti casi, di una capacità negoziale superiore.
Questa duplice asimmetria rende difficile trasferire sui prezzi di vendita l’aumento dei costi di produzione e può indebolire la capacità degli agricoltori di ottenere una remunerazione proporzionata al valore economico dei loro prodotti.
Sono queste caratteristiche strutturali, e non una presunta eccezionalità politica dell’agricoltura, a spiegare la disciplina prevista dai Trattati.
L’articolo 39 TFUE individua cinque obiettivi fondamentali della politica agricola comune (PAC):
- incrementare la produttività dell’agricoltura;
- assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola;
- stabilizzare i mercati;
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
Il collegamento tra la politica agricola comune e il diritto della concorrenza è stabilito dall’articolo 42 TFUE. La disposizione prevede che le norme europee sulla concorrenza si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, tenendo conto degli obiettivi della PAC.
Il Trattato non sottrae, quindi, l’agricoltura al diritto della concorrenza. Affida al legislatore dell’Unione il compito di stabilire come tale diritto debba applicarsi al settore, in modo coerente con gli obiettivi dell’articolo 39 TFUE.
Su questa base è stata costruita l’organizzazione comune dei mercati agricoli, oggi disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013. L’OCM rappresenta il punto di equilibrio tra due esigenze solo apparentemente contrapposte: preservare la concorrenza nel mercato interno e consentire agli agricoltori di organizzarsi, concentrare l’offerta e rafforzare il proprio potere negoziale.
L’esistenza di una disciplina specifica non comporta, tuttavia, un’immunità antitrust. Gli articoli 101 e 102 TFUE continuano ad applicarsi anche al settore agricolo. Le esclusioni previste dall’OCM riguardano situazioni determinate e sono subordinate alle condizioni stabilite dal legislatore europeo.
È all’interno di questo equilibrio che si colloca, appunto, il regolamento (UE) 2026/1739.
2. La regola generale: anche l’agricoltura è soggetta al diritto della concorrenza
L’articolo 206 del regolamento OCM stabilisce che, salvo diversa disposizione dello stesso regolamento e conformemente all’articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE si applicano agli accordi, alle decisioni e alle pratiche riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti agricoli.
La regola generale è, dunque, l’applicazione del diritto della concorrenza. Le disposizioni speciali dell’OCM ne delimitano o escludono l’applicazione in situazioni espressamente disciplinate.
L’articolo 101 TFUE: quali comportamenti sono vietati
L’articolo 101 TFUE vieta gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano incidere sugli scambi tra Stati membri e abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.
In termini concreti, produttori agricoli che continuano a operare autonomamente non possono, al di fuori delle forme di cooperazione ammesse dall’OCM:
- concordare prezzi di vendita;
- ripartirsi clienti o territori;
- limitare artificialmente la produzione;
- coordinare le strategie commerciali;
- scambiarsi sistematicamente informazioni individuali e sensibili sulle future politiche di prezzo, sulle quantità da immettere sul mercato o sulle condizioni di vendita.
La casistica applicativa dimostra che questi divieti non riguardano soltanto gli accordi conclusi tra agricoltori. Nel 2019 l’autorità spagnola garante della concorrenza ha sanzionato dieci importanti società e associazioni lattiero-casearie per un cartello operante tra il 2000 e il 2013. Gli acquirenti si scambiavano informazioni sui prezzi di acquisto del latte vaccino crudo, sui volumi acquistati e sulle eccedenze disponibili. Secondo la relazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza al settore agricolo del 2026 [COM(2026) 353], tale coordinamento aveva privato i produttori della possibilità di negoziare liberamente il prezzo del latte, indebolendone ulteriormente il potere contrattuale.
Il divieto opera anche quando sono gli stessi produttori a coordinare l’offerta. Nel 2021 l’autorità rumena garante della concorrenza ha accertato un’intesa tra cinque produttori di uova e un’associazione di produttori diretta a controllare o limitare l’offerta sul mercato nazionale, rendendo nel contempo meno convenienti le importazioni. L’obiettivo era evitare una diminuzione dei prezzi delle uova.
Tuttavia, non ogni collaborazione tra imprese è vietata. Il diritto della concorrenza non impedisce agli operatori di cooperare quando la collaborazione produce efficienze, migliora la produzione o la distribuzione e non elimina il confronto competitivo.
La distinzione fondamentale riguarda il contesto nel quale avviene il coordinamento.
Un conto è la negoziazione effettuata da un’organizzazione di produttori nell’esercizio delle funzioni riconosciute dall’OCM; altro è l’accordo sui prezzi concluso tra produttori autonomi che non conferiscono all’organizzazione l’effettivo esercizio delle attività necessarie a concentrare l’offerta e commercializzare i prodotti. Come si scriverà più avanti, il nuovo regolamento (UE) 2026/1739 amplia il primo spazio ma non legittima il secondo.
Infine, è da segnalare che il divieto può riguardare anche indicazioni o raccomandazioni di prezzo formulate da associazioni di operatori. Il loro carattere formalmente non vincolante non basta a sottrarle all’articolo 101 TFUE quando, al di fuori delle ipotesi consentite dall’OCM, esse sono dirette a coordinare il comportamento commerciale degli aderenti.
Lo dimostra il caso dell’associazione dei viticoltori delle Côtes du Rhône, sanzionata nel 2018 dall’autorità francese garante della concorrenza. Tra il 2010 e il 2017 l’associazione aveva diffuso presso gli aderenti, attraverso pubblicazioni, newsletter e riunioni, dapprima istruzioni sui prezzi minimi e successivamente raccomandazioni di prezzo relative a diverse categorie e qualità di vino. Secondo l’autorità, tali indicazioni avevano favorito l’applicazione di prezzi uniformi nelle trattative di vendita, senza tenere conto dei costi individuali dei produttori.
L’articolo 102 TFUE: la dimensione non è vietata, l’abuso sì
Accanto all’articolo 101 opera l’articolo 102 TFUE, che vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante.
La disposizione non impedisce a un’impresa, a una cooperativa o a un’organizzazione di produttori di raggiungere dimensioni rilevanti. Il diritto dell’Unione non sanziona la crescita economica o la concentrazione dell’offerta in quanto tali.
Ciò che vieta è l’uso abusivo del potere di mercato, per esempio attraverso comportamenti escludenti, discriminazioni o l’imposizione di condizioni commerciali ingiustificate.
Le esclusioni previste dall’OCM riguardano principalmente l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e non comportano, di regola, un’esenzione dall’articolo 102.
Un caso richiamato dalla Commissione nella citata relazione sull’’applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza al settore agricolo del 2026 [COM(2026) 353] mostra concretamente questa distinzione. Nel 2022 l’autorità cipriota garante della concorrenza ha accertato che la Pancyprian Organisation of Cattle Farmers aveva abusato della propria posizione dominante imponendo prezzi eccessivi alle industrie lattiero-casearie operanti nella fase successiva della filiera. L’esempio conferma che un’organizzazione di produttori può legittimamente concentrare l’offerta e acquisire un rilevante potere negoziale, ma rimane soggetta all’articolo 102 TFUE quanto alle modalità con le quali esercita tale potere.
La crisi del settore non giustifica autonomamente un’intesa
Le difficoltà economiche del settore agricolo, anche quando sono gravi, non autorizzano gli operatori a sospendere autonomamente il rispetto delle regole sulla concorrenza. L’esigenza di sostenere i redditi agricoli o di fronteggiare una crisi di mercato non rende automaticamente leciti accordi che, in condizioni ordinarie, sarebbero vietati.
Quando il diritto dell’Unione consente forme eccezionali di coordinamento, ne stabilisce espressamente la base giuridica, i soggetti ammessi, le condizioni e i limiti.
Lo dimostra il meccanismo proposto dall’associazione spagnola Cooperativas agro-alimentarias per stabilizzare il mercato dell’olio di oliva. Nel 2020 la Commissione ha espresso, ai sensi dell’articolo 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013, un parere favorevole sull’ammasso volontario e temporaneo di una parte delle eccedenze prodotte dalle cooperative aderenti. Il meccanismo mirava a fronteggiare le forti oscillazioni dell’offerta derivanti dai cicli biologici degli olivi e dalle condizioni meteorologiche. La sua compatibilità con il diritto dell’Unione non discendeva, tuttavia, dalla sola volatilità del mercato: la partecipazione era volontaria, l’accordo risultava compatibile con gli obiettivi della PAC e non comportava l’esclusione della concorrenza.
Per i periodi di grave squilibrio del mercato, l’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un diverso meccanismo, la cui attivazione richiede un apposito atto di esecuzione della Commissione. Non è dunque la crisi, da sola, a legittimare il coordinamento, ma la ricorrenza delle condizioni e l’utilizzazione degli strumenti previsti dal diritto dell’Unione.
3. Perché il legislatore favorisce l’organizzazione economica degli agricoltori
La frammentazione della produzione riduce la capacità degli agricoltori di negoziare con operatori della trasformazione e della distribuzione dotati di dimensioni e risorse economiche maggiori.
Il singolo produttore dispone normalmente di un volume di offerta limitato. Può avere difficoltà a sostenere i costi di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione e, soprattutto nel caso di prodotti deperibili, può non essere in grado di attendere condizioni di mercato più favorevoli.
L’organizzazione collettiva consente invece di:
- concentrare l’offerta;
- programmare la produzione;
- ridurre i costi;
- organizzare stoccaggio, trasformazione e commercializzazione;
- migliorare la qualità dei prodotti;
- accedere a mercati altrimenti difficilmente raggiungibili;
- negoziare condizioni contrattuali più equilibrate.
Per questa ragione l’OCM attribuisce un ruolo centrale alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni. In determinati casi esse possono esercitare attività che, se fossero realizzate attraverso un semplice coordinamento tra imprese autonome, potrebbero ricadere nel divieto dell’articolo 101 TFUE.
La differenza risiede nell’effettiva integrazione delle attività economiche.
Il diritto dell’Unione non protegge un’organizzazione che costituisca soltanto la copertura formale di un cartello. Protegge, invece, la cooperazione realmente funzionale alla concentrazione dell’offerta, alla pianificazione della produzione, all’ottimizzazione dei costi e all’immissione dei prodotti sul mercato.
4. Quali forme di cooperazione ammette l’OCM
L’organizzazione comune dei mercati prevede più strumenti, ciascuno dotato di finalità e condizioni proprie. Non esiste un’unica “deroga agricola” applicabile indistintamente a qualsiasi accordo.
Le organizzazioni di produttori
Le organizzazioni di produttori (OP) costituiscono il principale strumento di aggregazione economica degli agricoltori.
Esse possono perseguire obiettivi quali la pianificazione della produzione, la concentrazione dell’offerta, l’immissione sul mercato dei prodotti dei soci, l’ottimizzazione dei costi e lo sviluppo di iniziative relative alla qualità e alla sostenibilità.
L’articolo 152, paragrafo 1-bis del regolamento OCM, stabilisce che, in deroga all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un’organizzazione di produttori può pianificare la produzione, ottimizzare i costi, immettere sul mercato e negoziare contratti per la fornitura dei prodotti agricoli per conto degli aderenti, relativamente alla totalità o a una parte della loro produzione.
La negoziazione può comprendere anche il prezzo, purché siano rispettate le condizioni previste dall’OCM.
Non si tratta, quindi, di un’autorizzazione generale agli agricoltori a concordare prezzi. Si tratta della possibilità attribuita a un soggetto organizzato, sottoposto alle regole dell’OCM, di commercializzare e negoziare collettivamente per conto dei propri aderenti.
Le associazioni di organizzazioni di produttori
Le associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) consentono di sviluppare attività comuni su scala più ampia.
Con il regolamento (UE) 2026/1739, determinate AOP riconosciute possono negoziare termini contrattuali, compreso il prezzo, anche quando non esercitano direttamente un’attività economica, purché siano rispettate specifiche condizioni.
In particolare:
- gli aderenti devono essere organizzazioni di produttori riconosciute;
- gli aderenti non possono appartenere contemporaneamente a un’altra AOP riconosciuta per i prodotti interessati;
- il volume dei prodotti oggetto delle attività non può superare il 36% della produzione nazionale complessiva del prodotto nello Stato membro interessato.
L’ampliamento è significativo, ma rimane circoscritto a strutture organizzate e a soglie determinate.
Le cooperative
Le cooperative agricole perseguono spesso finalità analoghe a quelle delle organizzazioni di produttori: aggregazione dell’offerta, trasformazione, commercializzazione, riduzione dei costi e valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci.
Cooperative e OP non coincidono necessariamente. Una cooperativa può però ottenere il riconoscimento come organizzazione di produttori quando soddisfa le condizioni previste dall’OCM.
Il regolamento (UE) 2026/1739 attribuisce alle cooperative un rilievo diretto. Il nuovo testo dell’articolo 152, paragrafo 1-bis, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 menziona espressamente le cooperative e le altre forme giuridiche equivalenti riconosciute dal diritto nazionale che abbiano chiesto il riconoscimento come organizzazioni di produttori e soddisfino i requisiti sostanziali previsti dagli articoli 152, paragrafo 1, e 154 del medesimo regolamento.
Resta fermo che la natura cooperativa, da sola, non comporta un’esenzione dal diritto della concorrenza.
Le due esclusioni previste dall’articolo 209
L’articolo 209 del regolamento OCM contiene due distinte ipotesi di inapplicabilità dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
La prima riguarda gli accordi, le decisioni e le pratiche necessari per conseguire gli obiettivi della PAC indicati dall’articolo 39 TFUE.
La seconda riguarda determinati accordi di agricoltori, associazioni di agricoltori, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute relativi:
- alla produzione o alla vendita di prodotti agricoli;
- all’utilizzo comune di impianti per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione dei prodotti.
Questa seconda esclusione opera a condizione che non siano compromessi gli obiettivi della politica agricola comune.
In entrambi i casi non beneficiano dell’esclusione gli accordi che comportano l’obbligo di applicare prezzi identici o attraverso i quali la concorrenza viene eliminata.
Gli accordi conformi alle condizioni dell’articolo 209 non sono vietati senza che occorra una previa decisione della Commissione. L’esclusione opera quindi per effetto della legge, ma richiede una corretta autovalutazione.
L’onere di dimostrare che le condizioni dell’esclusione sono soddisfatte ricade sulla parte che intende beneficiarne.
Gli accordi delle organizzazioni interprofessionali riconosciute
La disciplina è contenuta nell’articolo 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ai sensi del paragrafo 1, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell’articolo 157 del medesimo regolamento, quando siano necessari al conseguimento degli obiettivi elencati nell’articolo 157, paragrafo 1, lettera c). Per i settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco rilevano anche gli obiettivi previsti dall’articolo 162.
L’articolo 210 non costituisce, pertanto, una base generale per qualsiasi accordo verticale tra operatori della filiera. L’esclusione dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE riguarda soltanto gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate:
- adottati da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta;
- necessari al conseguimento degli obiettivi attribuiti a tali organizzazioni dal regolamento OCM;
- compatibili con i limiti stabiliti dall’articolo 210, paragrafo 4.
Ai sensi dell’articolo 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono in ogni caso incompatibili con il diritto dell’Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
- possono compartimentare i mercati all’interno dell’Unione;
- possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione dei mercati;
- possono creare distorsioni della concorrenza non indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PAC perseguiti dall’organizzazione interprofessionale;
- comportano la fissazione di prezzi o quote;
- possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti interessati.
Quando ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 210, paragrafo 1, l’esclusione opera senza che sia necessaria una previa decisione della Commissione.
L’articolo 210, paragrafo 2, consente tuttavia alle organizzazioni interprofessionali riconosciute di chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità dei propri accordi, decisioni o pratiche concordate con le condizioni stabilite dal paragrafo 1. La Commissione deve pronunciarsi entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.
Gli accordi di sostenibilità
Il regolamento (UE) 2026/1739 non modifica l’articolo 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo agli accordi delle organizzazioni interprofessionali riconosciute. Interviene, invece, sull’articolo 210-bis del medesimo regolamento, dedicato alle iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilità.
Ai sensi dell’articolo 210-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che riguardano la produzione e il commercio di tali prodotti e mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie secondo il diritto dell’Unione o nazionale. L’esclusione opera soltanto se le restrizioni della concorrenza imposte dall’accordo sono indispensabili per applicare la norma di sostenibilità.
L’articolo 210-bis, paragrafo 2, precisa quali soggetti possono partecipare all’accordo. Esso può essere concluso tra più produttori oppure tra uno o più produttori e uno o più operatori attivi nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, compresa la distribuzione.
Il perseguimento di una finalità genericamente ambientale, economica o sociale non è, quindi, sufficiente. Gli operatori devono dimostrare:
- che l’accordo applica una norma di sostenibilità riconducibile a uno degli obiettivi elencati nell’articolo 210-bis, paragrafo 3;
- che tale norma è più rigorosa di quella obbligatoria secondo il diritto dell’Unione o nazionale;
- che l’accordo è necessario per applicarla;
- che ogni restrizione della concorrenza prevista dall’accordo non eccede quanto indispensabile a tale scopo.
Prima della riforma, l’articolo 210-bis, paragrafo 3, comprendeva tre categorie di obiettivi:
- gli obiettivi ambientali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi, la protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli, l’economia circolare, la riduzione dell’inquinamento e la tutela della biodiversità;
- la riduzione dell’uso dei pesticidi e dei rischi derivanti da tale uso, nonché del pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;
- la salute e il benessere degli animali.
L’articolo 1, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) 2026/1739 amplia sensibilmente questo elenco.
La componente ambientale prevista dall’articolo 210-bis, paragrafo 3, lettera a), viene precisata includendo l’impiego di sistemi di irrigazione nell’uso sostenibile e nella protezione delle acque e dei suoli, nonché il riciclaggio dei nutrienti provenienti dagli effluenti di allevamento per produrre concimi organici o energia.
Al paragrafo 3 vengono inoltre aggiunte le nuove lettere d), e) e f), che comprendono:
- il sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole che dipendono prevalentemente da manodopera familiare e presentano una produzione standard non superiore a 100.000 euro, calcolata secondo la definizione contenuta nell’articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1217/2009;
- l’attrazione e il sostegno dei giovani produttori di prodotti agricoli;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza nelle attività agricole o di trasformazione.
La riforma porta così l’articolo 210-bis oltre la sostenibilità strettamente ambientale, includendo obiettivi economici e sociali direttamente collegati alla continuità dell’attività agricola e al ricambio generazionale.
Le modifiche al paragrafo 3 si applicano dal 18 agosto 2026, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/1739. Una disciplina temporale particolare riguarda però la richiesta di parere alla Commissione. In base al nuovo articolo 210-bis, paragrafo 6, per gli accordi diretti agli obiettivi ambientali, fitosanitari e di salute e benessere animale, indicati nelle lettere a), b) e c), il parere può già essere richiesto. Per i nuovi obiettivi economici e sociali previsti dalle lettere d), e) e f), la richiesta potrà invece essere presentata soltanto dal 19 agosto 2028.
L’esclusione può riguardare anche restrizioni particolarmente incisive, quali la fissazione del prezzo o la riduzione della produzione, ma soltanto quando esse risultino indispensabili per applicare la norma di sostenibilità. Non si tratta, pertanto, di una generale autorizzazione a concordare i prezzi.
Gli orientamenti adottati dalla Commissione nel 2023 chiariscono che anche una restrizione relativa al prezzo può beneficiare dell’articolo 210-bis, ma deve superare una duplice verifica: l’accordo deve essere necessario per applicare la norma di sostenibilità e la specifica restrizione di prezzo deve costituire il mezzo meno restrittivo ragionevolmente disponibile.
Un’applicazione concreta è offerta dal primo parere adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 210-bis, nel luglio 2025. L’accordo riguardava il settore vitivinicolo dell’Occitania e mirava a mantenere la produzione biologica e quella certificata ad alto valore ambientale, evitando che la crisi del mercato inducesse i produttori a tornare alla produzione convenzionale o ad abbandonare il settore. L’accordo prevedeva un prezzo di orientamento non vincolante per l’acquisto di vino sfuso, calcolato in modo da coprire i costi e assicurare un margine fino al 20%. La Commissione lo ha ritenuto compatibile con l’articolo 210-bis.
Il caso dimostra che un elemento relativo al prezzo può essere inserito in un accordo di sostenibilità, ma non che qualsiasi raccomandazione di prezzo sia lecita. La compatibilità dipende dalla norma di sostenibilità perseguita, dalla necessità della cooperazione e dall’indispensabilità della restrizione.
Ai sensi dell’articolo 210-bis, paragrafo 4, gli accordi che soddisfano tutte le condizioni previste dalla disposizione beneficiano dell’esclusione senza necessità di una previa decisione della Commissione. La valutazione iniziale spetta quindi agli operatori.
Rimane inoltre possibile un controllo successivo. In base all’articolo 210-bis, paragrafo 7, l’autorità nazionale garante della concorrenza – oppure la Commissione, quando l’accordo riguarda più Stati membri – può imporre la modifica o l’interruzione dell’accordo quando ciò sia necessario per evitare l’eliminazione della concorrenza o la compromissione degli obiettivi della politica agricola comune.
Le misure eccezionali durante le crisi di mercato
L’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013 disciplina specificamente il coordinamento tra operatori durante i periodi di grave squilibrio dei mercati.
Ai sensi del paragrafo 1, la Commissione può adottare atti di esecuzione affinché l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi temporaneamente a determinati accordi e decisioni degli agricoltori, delle loro associazioni, delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute.
Gli accordi e le decisioni devono:
- non compromettere il corretto funzionamento del mercato interno;
- essere diretti esclusivamente a stabilizzare il settore interessato;
- rientrare in una o più delle categorie tassativamente indicate dalla disposizione.
Essi possono riguardare:
- il ritiro dal mercato o la distribuzione gratuita dei prodotti;
- la trasformazione e il trattamento;
- l’ammasso da parte di operatori privati;
- misure comuni di promozione;
- accordi sui requisiti di qualità;
- l’acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a contrastare organismi nocivi e malattie degli animali e delle piante oppure a fronteggiare le conseguenze di calamità naturali nell’Unione;
- la pianificazione temporanea della produzione, tenuto conto della natura specifica del ciclo produttivo.
L’articolo 222, quindi, non introduce un’esclusione permanente né una deroga direttamente attivabile dagli operatori. Spetta alla Commissione adottare l’atto di esecuzione e specificare l’ambito di applicazione della deroga e il periodo durante il quale essa opera.
Ai sensi dell’articolo 222, paragrafo 3, gli accordi e le decisioni possono essere autorizzati per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione può prorogarne l’applicazione per un ulteriore periodo massimo di sei mesi.
Il regolamento (UE) 2026/1739 introduce, inoltre, una novità importante. Contestualmente all’attivazione dell’articolo 222, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati risorse della riserva agricola prevista dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Il sostegno è destinato a fornire i mezzi necessari per consentire agli operatori interessati di attuare senza ritardo gli accordi e le decisioni diretti a stabilizzare il settore.
La distinzione rispetto all’articolo 209 è netta: quest’ultimo prevede un’esclusione applicabile dagli operatori quando ne ricorrono le condizioni, salva la possibilità di chiedere un parere alla Commissione; l’articolo 222, invece, può operare soltanto dopo l’adozione di uno specifico atto di esecuzione della Commissione.
5. La sentenza APVE e il confine tra cooperazione e cartello
Il rapporto tra politica agricola comune e diritto della concorrenza trova la propria base primaria nell’articolo 42 TFUE. La disposizione stabilisce che le regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura prevista dall’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e tenendo conto degli obiettivi della PAC enunciati nell’articolo 39 TFUE.
Nel diritto derivato, il principio generale è oggi espresso dall’articolo 206 del regolamento (UE) n. 1308/2013, secondo il quale, salvo diversa disposizione del medesimo regolamento, gli articoli da 101 a 106 TFUE si applicano agli accordi, alle decisioni e alle pratiche riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti agricoli.
Su queste basi, la Corte di giustizia ha precisato il confine tra cooperazione lecita e intesa anticoncorrenziale nella sentenza del 14 novembre 2017, Association des producteurs vendeurs d’endives e altri, C-671/15, nota come sentenza APVE.
La controversia riguardava alcune pratiche adottate nel settore francese delle indivie: fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita, concertazione sulle quantità immesse sul mercato e scambio di informazioni strategiche. Poiché i comportamenti contestati si erano protratti dal 1998, la Corte li ha esaminati alla luce della normativa succedutasi nel tempo, in particolare:
- dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
- degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 26 e degli articoli 1-bis e 2 del regolamento (CE) n. 1184/2006, relativi all’applicazione delle regole di concorrenza ai prodotti agricoli;
- dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, relativi agli obiettivi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo;
- degli articoli 122, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 175 e 176 del regolamento (CE) n. 1234/2007, allora vigente.
La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 42 TFUE, il legislatore dell’Unione può stabilire in quale misura le regole della concorrenza si applichino al settore agricolo, attribuendo prevalenza agli obiettivi della PAC quando ciò sia necessario. Questo non significa, tuttavia, che i mercati agricoli costituiscano uno spazio privo di concorrenza. Le esclusioni dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretate restrittivamente e possono operare soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell’OCM (punti 35-49 della sentenza).
Il punto decisivo non consiste, quindi, nello stabilire se il comportamento sia posto in essere da agricoltori, ma nel verificare se costituisca l’esercizio effettivo di una funzione attribuita dalla normativa agricola a un’organizzazione di produttori o a una loro associazione.
Dalla sentenza emergono tre condizioni essenziali.
In primo luogo, secondo la disciplina allora applicabile, le pratiche dovevano essere adottate all’interno della medesima OP o AOP riconosciuta dallo Stato membro. La Corte ha infatti affermato che gli accordi conclusi tra OP o AOP distinte, oppure con organizzazioni professionali prive del necessario riconoscimento, eccedevano quanto richiesto per l’esercizio delle funzioni attribuite a ciascuna organizzazione (punti 51-60).
In secondo luogo, le pratiche dovevano rientrare effettivamente e rigorosamente nel perseguimento degli obiettivi assegnati all’organizzazione dalla normativa sull’OCM. Nel settore ortofrutticolo tali obiettivi comprendevano, in particolare, la pianificazione e l’adeguamento della produzione alla domanda, la concentrazione dell’offerta, l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti, l’ottimizzazione dei costi e la stabilizzazione dei prezzi alla produzione (punti 42-44 e 61-65).
In terzo luogo, secondo il principio di proporzionalità, le pratiche non potevano eccedere quanto strettamente necessario per conseguire tali obiettivi. La Corte ha riconosciuto, per esempio, che la programmazione della produzione e la concentrazione dell’offerta possono rendere necessari determinati scambi di informazioni strategiche o forme di coordinamento sui quantitativi. Questi comportamenti sono però protetti soltanto se funzionali alle attività dell’organizzazione e limitati alle informazioni e alle restrizioni indispensabili (punti 49 e 63-65).
La Corte ha inoltre precisato che la fissazione collettiva di prezzi minimi non è proporzionata quando impedisce ai soci autorizzati a commercializzare autonomamente la propria produzione di praticare prezzi inferiori. In tale situazione il produttore continua ad agire come operatore indipendente e deve conservare la propria autonomia commerciale (punto 66).
L’effetto della riforma del 2026
La sentenza APVE deve essere letta tenendo conto della disciplina allora vigente, che attribuiva particolare rilievo al riconoscimento già perfezionato dell’OP o dell’AOP.
Su questo specifico punto interviene l’articolo 1, punto 6, lettera b), del regolamento (UE) 2026/1739, che sostituisce il primo comma dell’articolo 152, paragrafo 1-bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
La nuova disposizione estende, a determinate condizioni, l’esclusione dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE anche a un’organizzazione di produttori non ancora formalmente riconosciuta, compresa una cooperativa o un’altra forma giuridica equivalente riconosciuta dal diritto nazionale, quando essa:
- abbia presentato domanda di riconoscimento come OP;
- soddisfi i requisiti sostanziali previsti dall’articolo 152, paragrafo 1, e dall’articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- non abbia ancora ricevuto una decisione definitiva dello Stato membro;
- eserciti le attività e rispetti le ulteriori condizioni stabilite dall’articolo 152, paragrafo 1-bis, comprese la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato dei prodotti degli aderenti.
L’organizzazione può avvalersi dell’esclusione durante il termine di quattro mesi entro il quale lo Stato membro deve decidere sulla domanda, stabilito dall’articolo 154, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se lo Stato membro non adotta alcuna decisione entro tale termine, l’esclusione può continuare a operare fino a cinque anni dalla presentazione della domanda, salvo che il riconoscimento venga nel frattempo rifiutato.
Poiché la modifica dell’articolo 152 non rientra tra quelle sottoposte a un’applicazione differita dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2026/1739, essa si applica dal 18 agosto 2026, data di entrata in vigore del regolamento.
La riforma non elimina, dunque, il requisito organizzativo né legittima accordi conclusi tra imprese che continuano a operare autonomamente. Attenua soltanto, in via condizionata e temporanea, la necessità che il riconoscimento sia già stato formalmente concesso, evitando che il ritardo dell’amministrazione impedisca a un’organizzazione conforme ai requisiti dell’OCM di iniziare a esercitare le attività economiche per le quali ha chiesto il riconoscimento.
L’insegnamento centrale della sentenza APVE rimane pertanto valido: la cooperazione è protetta quando costituisce l’esercizio effettivo, interno e proporzionato delle funzioni attribuite dall’OCM; cessa di esserlo quando diventa uno strumento per coordinare il comportamento commerciale di imprese che continuano ad agire autonomamente o quando eccede quanto necessario per svolgere quelle funzioni.
6. Perché l’Unione europea ha riformato l’OCM
Nonostante il progressivo sviluppo degli strumenti dell’OCM, gli agricoltori continuano a occupare, in numerose filiere, una posizione economicamente debole.
Le organizzazioni di produttori hanno contribuito a concentrare l’offerta e a migliorare il potere negoziale in molti comparti. La direttiva (UE) 2019/633 ha introdotto una tutela specifica contro determinate pratiche commerciali sleali. Questi strumenti non hanno, però, eliminato gli squilibri strutturali della filiera.
Nei considerando del regolamento (UE) 2026/1739 il legislatore europeo richiama diversi fattori:
- la persistente frammentazione dell’offerta agricola;
- la maggiore concentrazione dei settori della trasformazione e della distribuzione;
- l’aumento dei costi di produzione;
- la volatilità dei prezzi;
- la crescente frequenza degli eventi climatici estremi;
- la difficoltà degli agricoltori di trasferire lungo la filiera l’incremento dei costi sostenuti;
- la necessità di assicurare una distribuzione più equilibrata del valore.
La risposta dell’Unione non consiste nella sospensione delle regole della concorrenza né nell’introduzione di un sistema generalizzato di prezzi amministrati.
Il nuovo regolamento interviene sugli strumenti di organizzazione economica della filiera: rafforza le OP e le AOP, amplia la negoziazione collettiva, disciplina più puntualmente i contratti, valorizza l’utilizzo di indicatori oggettivi e introduce strumenti diretti a migliorare la trasmissione dei prezzi e la ripartizione dei rischi.
L’architettura generale rimane quella delineata dagli articoli 39 e 42 TFUE. Cambia, però, l’ampiezza di alcune esclusioni dall’articolo 101, paragrafo 1, e la capacità degli agricoltori organizzati di negoziare collettivamente.
7. Che cosa cambia con il regolamento (UE) 2026/1739
Le innovazioni più direttamente collegate alla concorrenza e al potere negoziale degli agricoltori possono essere ricondotte a cinque ambiti:
- organizzazioni di produttori più flessibili e più solide;
- soglie più elevate per la negoziazione collettiva nel settore lattiero-caseario;
- nuove regole sui contratti agricoli;
- ampliamento degli accordi di sostenibilità;
- sostegno finanziario alle azioni collettive durante le crisi.
Salvo le disposizioni per le quali è prevista una decorrenza differita, le modifiche si applicano dal 18 agosto 2026, data di entrata in vigore del regolamento. Le nuove discipline contrattuali degli articoli 148 e 168 del regolamento OCM si applicheranno invece dal 19 agosto 2028.
Organizzazioni di produttori più flessibili e più solide
L’articolo 1, punto 6, lettera a), del regolamento (UE) 2026/1739 modifica l’articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, precisando la composizione, il controllo e l’iniziativa necessaria per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.
Le OP devono essere costituite su iniziativa di agricoltori che realizzano prodotti agricoli del suolo o dell’allevamento. Devono, inoltre, essere controllate dagli agricoltori aderenti secondo le regole di controllo democratico previste dall’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM.
Gli Stati membri possono consentire che tale controllo sia esercitato attraverso associazioni di agricoltori, comprese quelle costituite in forma cooperativa, purché tali associazioni siano a loro volta controllate dagli agricoltori.
Il nuovo articolo 152, paragrafo 1, lettera a) consente, inoltre, di riconoscere una OP per uno o più settori tra quelli elencati nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento OCM, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti per ciascun settore. Come chiarisce il considerando 10 del regolamento (UE) 2026/1739, il riconoscimento può essere richiesto mediante un’unica domanda riguardante più settori o prodotti.
Per le OP del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia, le nuove regole statutarie dell’articolo 153 non sono ancora applicabili. Fino al 18 agosto 2028 resta in vigore il paragrafo 3 del medesimo articolo, che esclude tali OP dall’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 2-bis. L’estensione diverrà operativa il 19 agosto 2028, quando si applicherà la soppressione del paragrafo 3 prevista dall’articolo 1, punto 7, lettera d), del regolamento (UE) 2026/1739.
L’adesione a una sola OP si valuta prodotto per prodotto
L’articolo 1, punto 7, lettera a), del regolamento (UE) 2026/1739 sostituisce l’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM.
Lo statuto deve imporre a ciascun aderente di appartenere, per un determinato prodotto della propria azienda, a una sola OP. L’esclusività non riguarda quindi tutte le attività dell’azienda, ma ciascun prodotto considerato separatamente.
Lo stesso produttore può aderire a OP diverse quando i prodotti risultano sufficientemente distinti, in particolare per le loro caratteristiche o per gli usi finali cui sono destinati. Non può invece, di regola, ripartire il medesimo prodotto tra più OP.
Gli Stati membri possono derogare a quest’ultima regola in casi debitamente giustificati, quando il produttore possiede due unità produttive distinte situate in aree geografiche diverse.
I contatti diretti tra soci e acquirenti
Il nuovo articolo 153, paragrafo 2-bis, del regolamento OCM consente allo statuto della OP di autorizzare i contatti diretti tra gli aderenti e gli acquirenti.
Tali contatti non devono però compromettere gli obiettivi dell’organizzazione, in particolare la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione dei soci. Queste funzioni rimangono attribuite alla OP soltanto se gli elementi essenziali delle vendite, quali prezzo, qualità e volume, sono negoziati e determinati dall’organizzazione.
Lo statuto può prevedere appositi meccanismi interni di controllo e prevenzione, diretti a impedire che i rapporti diretti tra soci e acquirenti siano utilizzati per eludere la strategia commerciale comune.
Le organizzazioni in attesa di riconoscimento e le AOP
L’articolo 1, punto 6, lettera b), del regolamento (UE) 2026/1739 sostituisce il primo comma dell’articolo 152, paragrafo 1-bis, del regolamento OCM.
L’esclusione dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può ora applicarsi, a determinate condizioni, anche a un’organizzazione non ancora formalmente riconosciuta, compresa una cooperativa o un’altra forma giuridica equivalente prevista dal diritto nazionale.
L’organizzazione deve:
- avere presentato domanda di riconoscimento come OP;
- soddisfare i requisiti sostanziali stabiliti dagli articoli 152, paragrafo 1, e 154 del regolamento OCM;
- esercitare le attività e rispettare le ulteriori condizioni previste dall’articolo 152, paragrafo 1-bis.
In presenza di tali condizioni, l’organizzazione può pianificare la produzione, ottimizzare i costi, concentrare l’offerta, immettere sul mercato i prodotti e negoziare i contratti per conto degli aderenti.
L’esclusione può essere utilizzata durante il termine di quattro mesi entro il quale lo Stato membro deve decidere sulla domanda di riconoscimento. Se lo Stato membro non adotta alcuna decisione entro tale termine, essa può continuare a operare fino a cinque anni dalla presentazione della domanda, salvo che il riconoscimento venga nel frattempo rifiutato.
L’articolo 1, punto 6, lettera c) amplia inoltre le possibilità di negoziazione da parte delle AOP riconosciute. Una AOP può svolgere le attività previste dall’articolo 152, paragrafo 1-bis, anche quando non esercita direttamente le attività economiche o non concentra direttamente l’offerta, purché:
- le OP aderenti siano riconosciute e soddisfino tali condizioni;
- le OP interessate non aderiscano a un’altra AOP per i medesimi prodotti;
- il volume dei prodotti interessati non superi il 36% della produzione nazionale complessiva del prodotto nello Stato membro interessato.
Soglie più elevate nel settore lattiero-caseario
L’articolo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2026/1739 modifica l’articolo 149, paragrafo 2, lettera c), del regolamento OCM, aumentando le soglie entro le quali una OP può negoziare collettivamente i contratti per la consegna di latte crudo.
Per ciascuna OP, il volume oggetto delle trattative non può superare:
- il 7% della produzione complessiva dell’Unione, rispetto al precedente 4%;
- per il latte prodotto in un determinato Stato membro, il 36% della produzione nazionale complessiva di tale Stato, rispetto al precedente 33%;
- per il latte consegnato in un determinato Stato membro, il 36% della produzione nazionale complessiva di tale Stato, rispetto al precedente 33%.
L’innalzamento delle soglie amplia la capacità negoziale delle organizzazioni di produttori, ma non elimina i limiti quantitativi posti a tutela della concorrenza.
Le nuove regole sui contratti agricoli
Dal 19 agosto 2028 si applicheranno i nuovi testi degli articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013, introdotti rispettivamente dall’articolo 1, punti 4 e 9, del regolamento (UE) 2026/1739.
L’articolo 148 disciplina le consegne di latte e prodotti lattiero-caseari effettuate dagli agricoltori, dalle associazioni di agricoltori, dalle OP o dalle AOP verso collettori, trasformatori, distributori e rivenditori al minuto.
L’articolo 168 riguarda gli altri settori agricoli, con esclusione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero. Quest’ultimo resta soggetto alla disciplina specifica dell’articolo 125 e dell’allegato X del regolamento OCM.
In entrambi i casi l’obbligo non riguarda indistintamente ogni operatore agricolo: esso si applica agli agricoltori che producono o trasformano prodotti ottenuti nella propria azienda e alle associazioni, OP o AOP che trasformano o commercializzano tali prodotti, nei termini specificati dai rispettivi paragrafi 1.
Nei casi contemplati dagli articoli 148 e 168, il contratto deve essere concluso prima della consegna e redatto per iscritto, anche in formato elettronico. Deve indicare, tra l’altro:
- il prezzo;
- la quantità e la qualità dei prodotti;
- il calendario delle consegne;
- la durata del contratto e le eventuali clausole di risoluzione;
- le scadenze e le procedure di pagamento;
- le modalità di raccolta o consegna;
- le regole applicabili in caso di forza maggiore.
La determinazione del prezzo
Ai sensi degli articoli 148, paragrafo 4, lettera c), punto i), e 168, paragrafo 4, lettera c), punto i), il prezzo può essere:
- fisso e stabilito direttamente nel contratto;
- calcolato combinando diversi fattori stabiliti nel contratto.
Nel secondo caso, la formula deve comprendere indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale facilmente accessibili e comprensibili. Tali elementi devono riflettere i cambiamenti delle condizioni di mercato e dei costi di produzione rilevanti per la remunerazione degli agricoltori, nonché la quantità, la qualità o la composizione dei prodotti consegnati.
Gli Stati membri possono elaborare e pubblicare propri indicatori, basati su criteri e dati oggettivi. Le parti restano libere di utilizzare tali riferimenti oppure altri indicatori ritenuti pertinenti.
Nel settore lattiero-caseario, l’articolo 148 consente tuttavia agli Stati membri, previa consultazione dei rappresentanti interessati e in presenza di specifiche giustificazioni, di escludere per determinati prodotti l’obbligo di inserire gli indicatori o la clausola di revisione.
Le clausole di revisione
Quando il contratto prevede una durata minima superiore a sei mesi nel settore lattiero-caseario, deve contenere una clausola di revisione attivabile dall’agricoltore, da un’associazione di agricoltori, da una OP o da una AOP.
Negli altri settori agricoli la clausola è richiesta quando la durata minima del contratto supera dodici mesi.
La revisione non comporta l’applicazione automatica di un nuovo prezzo. La disposizione consente alla parte agricola di attivare il meccanismo di revisione previsto dal contratto. Il regolamento non predetermina, però, né il nuovo prezzo né l’esito della revisione, che dipenderanno dal contenuto della clausola e dalla successiva interlocuzione tra le parti.
Libertà negoziale e possibili interventi nazionali
Gli articoli 148, paragrafo 8, e 168, paragrafo 8, stabiliscono che gli elementi del contratto sono liberamente negoziati tra le parti. La riforma non introduce, quindi, prezzi minimi determinati per legge.
La libertà contrattuale si esercita, tuttavia, entro il quadro obbligatorio stabilito dal regolamento.
Per i contratti scritti obbligatori gli Stati membri possono imporre un rapporto tra quantità consegnata e prezzo e una durata minima di almeno sei mesi. Per le offerte scritte possono imporre una durata minima alle medesime condizioni. La parte agricola può rifiutare per iscritto la durata minima stabilita a livello nazionale.
L’agricoltore, l’associazione di agricoltori, la OP o la AOP può rifiutare per iscritto la durata minima stabilita dallo Stato membro.
Gli articoli 148, paragrafo 3, e 168, paragrafo 3, impongono inoltre agli Stati membri di rendere disponibili meccanismi facoltativi e imparziali di mediazione per i casi in cui non sia possibile raggiungere un accordo o sia necessario rivedere un contratto esistente.
Ai sensi dei rispettivi paragrafi 9, gli Stati membri possono anche imporre agli acquirenti la registrazione dei contratti.
Le deroghe all’obbligo di contratto o di offerta scritta
Occorre distinguere le esenzioni previste direttamente dal regolamento da quelle rimesse alla scelta degli Stati membri.
In base agli articoli 148 e 168, paragrafo 5, non è necessario un contratto scritto quando:
- il prodotto è conferito dal socio alla propria OP o cooperativa e lo statuto o le regole interne prevedono metodi trasparenti, democraticamente definiti e comunicati in anticipo per determinare il prezzo e i pagamenti;
- la consegna è effettuata gratuitamente o riguarda lo smaltimento di prodotti non più idonei alla vendita.
Ai sensi del paragrafo 6 dei medesimi articoli, gli Stati membri possono inoltre esentare:
- le consegne effettuate a microimprese o piccole imprese;
- le consegne il cui valore complessivo non superi una soglia nazionale, comunque non superiore a 10.000 euro;
- nel settore lattiero-caseario, le consegne per le quali contratto e pagamento coincidono con la consegna;
- negli altri settori, le consegne accompagnate dal pagamento contestuale o, per motivi giustificati, effettuato entro tre giorni lavorativi;
- i prodotti soggetti a fluttuazioni stagionali o a deperibilità;
- le vendite regolate da pratiche tradizionali o abituali;
- negli altri settori, i prodotti per i quali l’obbligo sia ritenuto inappropriato o sproporzionato per motivate ragioni.
Quando l’esenzione deriva dalla gratuità o dallo smaltimento del prodotto oppure da una delle opzioni nazionali previste dal paragrafo 6, la parte agricola conserva il diritto di esigere un contratto scritto o un’offerta scritta. Questo diritto non è invece previsto per i conferimenti del socio alla propria OP o cooperativa conformi alle regole interne indicate dal paragrafo 5, lettera a).
La riforma introduce dunque un quadro contrattuale comune, ma non un modello uniforme applicabile senza eccezioni a tutte le consegne agricole.
L’ampliamento degli accordi di sostenibilità
L’articolo 1, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) 2026/1739 modifica l’articolo 210-bis, paragrafo 3, del regolamento OCM, ampliando gli obiettivi che possono giustificare l’esclusione dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Accanto agli obiettivi ambientali, alla riduzione dell’uso dei pesticidi e del rischio di resistenza antimicrobica e alla tutela della salute e del benessere degli animali, vengono inclusi:
- il sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole che dipendono prevalentemente dalla manodopera familiare e presentano una produzione standard non superiore a 100.000 euro;
- l’attrazione e il sostegno dei giovani produttori;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza nelle attività agricole o di trasformazione.
La componente ambientale viene inoltre precisata includendo i sistemi di irrigazione nell’uso sostenibile e nella protezione delle acque e dei suoli, nonché il riciclaggio dei nutrienti provenienti dagli effluenti di allevamento per produrre concimi organici o energia.
L’ampliamento porta l’articolo 210-bis oltre la sostenibilità strettamente ambientale, riconoscendo che la vitalità delle piccole aziende familiari, il ricambio generazionale e le condizioni di lavoro concorrono alla sostenibilità complessiva della filiera agricola.
L’esclusione dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE continua però a richiedere il rispetto di tutte le condizioni stabilite dall’articolo 210-bis. In particolare, lo standard perseguito deve essere più rigoroso di quello obbligatorio secondo il diritto dell’Unione o nazionale e le restrizioni della concorrenza non devono eccedere quanto indispensabile per applicarlo.
Per gli accordi relativi ai nuovi obiettivi economici e sociali, la richiesta di parere alla Commissione prevista dall’articolo 210-bis, paragrafo 6, potrà essere presentata soltanto dal 19 agosto 2028.
Il sostegno finanziario alle azioni collettive durante le crisi
L’articolo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2026/1739 sostituisce l’articolo 222, paragrafo 1, del regolamento OCM.
Durante i periodi di grave squilibrio del mercato, la Commissione può adottare atti di esecuzione che rendano temporaneamente inapplicabile l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE a determinate categorie di accordi e decisioni diretti esclusivamente a stabilizzare il settore interessato.
La riforma aggiunge la possibilità per la Commissione, contestualmente all’attivazione dell’articolo 222, di mettere a disposizione degli Stati membri interessati risorse della riserva agricola prevista dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116.
Il sostegno finanziario deve fornire agli operatori i mezzi necessari per attuare senza ritardo gli accordi e le decisioni autorizzati. L’atto di esecuzione della Commissione deve specificare l’ambito e la durata della deroga e, quando la riserva venga utilizzata, l’importo assegnato allo Stato membro interessato.
La novità non trasforma l’articolo 222 in una deroga direttamente attivabile dagli operatori. La cooperazione durante una crisi rimane subordinata a un’apposita decisione della Commissione e alle condizioni da essa stabilite; può però essere accompagnata, per la prima volta, da un sostegno finanziario dell’Unione.
8. Che cosa il regolamento (UE) 2026/1739 non cambia
Il regolamento (UE) 2026/1739 amplia gli strumenti attraverso i quali gli agricoltori possono organizzarsi, negoziare collettivamente e riequilibrare i rapporti con gli acquirenti. Non modifica, tuttavia, il principio generale stabilito dall’articolo 206 del regolamento (UE) n. 1308/2013: salvo le specifiche disposizioni dell’OCM, le regole europee della concorrenza continuano ad applicarsi alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.
Non autorizza accordi generalizzati sui prezzi
La riforma non consente agli agricoltori che continuano a vendere autonomamente i propri prodotti di concordare liberamente tra loro prezzi, quantità, clienti o altre strategie commerciali.
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE rimane applicabile agli accordi tra imprese che restringono la concorrenza, salvo che ricorra una delle specifiche esclusioni previste dal regolamento OCM.
È quindi necessario distinguere tra due situazioni.
Da un lato, una OP o una AOP può, alle condizioni stabilite dagli articoli 152 e 156 del regolamento OCM, concentrare l’offerta e negoziare collettivamente i contratti per conto degli aderenti, compreso il prezzo. In questo caso, la negoziazione costituisce l’esercizio di una funzione economica attribuita all’organizzazione dal diritto dell’Unione.
Dall’altro lato, rimane vietato utilizzare una OP, una AOP o un accordo tra agricoltori come semplice copertura per coordinare il comportamento commerciale di imprese che continuano a determinare e gestire autonomamente le proprie vendite.
La riforma rafforza, dunque, la vendita organizzata e la negoziazione collettiva previste dall’OCM; non introduce una libertà generale di fissare congiuntamente i prezzi.
Non introduce prezzi minimi europei
Il regolamento non istituisce prezzi minimi obbligatori, margini di profitto garantiti o un sistema generale di determinazione amministrativa dei prezzi agricoli.
I nuovi articoli 148 e 168 del regolamento OCM impongono che il contratto indichi un prezzo fisso oppure criteri oggettivi per determinarlo. Quando il prezzo è calcolato mediante una formula, questa deve utilizzare indicatori, indici o metodi di calcolo accessibili e comprensibili, capaci di riflettere l’andamento del mercato e i costi di produzione rilevanti.
Questi strumenti rendono più trasparente la formazione del prezzo e consentono di adeguare i contratti di lunga durata al mutamento delle condizioni economiche. Non stabiliscono, però, quale debba essere il prezzo finale.
Anche quando una OP o una AOP negozia per conto degli aderenti, il prezzo deriva dalla contrattazione con l’acquirente. Non è fissato dall’Unione europea.
Ciò non impedisce agli Stati membri di adottare discipline nazionali più protettive nei limiti consentiti dal diritto dell’Unione. Si tratta, tuttavia, di eventuali interventi nazionali, non di prezzi minimi introdotti dal regolamento (UE) 2026/1739.
Non elimina il controllo antitrust
Le esclusioni agricole non operano come autorizzazioni generali e irrevocabili. La Commissione europea, le autorità nazionali garanti della concorrenza e i giudici continuano a verificare se gli accordi rispettino effettivamente le condizioni previste dal diritto dell’Unione.
Gli articoli 209, 210 e 210-bis del regolamento OCM stabiliscono che gli accordi conformi alle rispettive condizioni non sono vietati senza che occorra una previa decisione della Commissione. Gli operatori possono quindi applicare direttamente tali disposizioni, assumendosi però la responsabilità della propria valutazione.
In particolare:
- l’articolo 209 pone sulla parte che invoca l’esclusione l’onere di provare che le relative condizioni sono soddisfatte;
- gli articoli 209, 210 e 210-bis consentono agli operatori interessati di chiedere alla Commissione un parere, ma la richiesta è facoltativa;
- l’assenza di una decisione preventiva non impedisce un successivo intervento delle autorità o dei giudici se le condizioni dell’esclusione non risultano rispettate;
- per gli accordi di sostenibilità, l’articolo 210-bis, paragrafo 7, consente inoltre all’autorità competente di imporne, per il futuro, la modifica, l’interruzione o la mancata attuazione quando ciò sia necessario per evitare l’esclusione della concorrenza o la compromissione degli obiettivi della PAC.
L’articolo 222 segue una logica diversa. La temporanea esclusione dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE durante una grave crisi di mercato non può essere attivata autonomamente dagli operatori: richiede uno specifico atto di esecuzione della Commissione, che ne definisca ambito, territorio e durata.
L’assenza di autorizzazione preventiva non significa, quindi, assenza di controllo. Significa che, nei casi previsti dagli articoli 209, 210 e 210-bis, il controllo avviene normalmente sulla base dell’autovalutazione degli operatori e può essere esercitato successivamente dalle autorità competenti.
Non esclude il divieto di abuso di posizione dominante
Il regolamento consente alle organizzazioni di produttori, alle cooperative e alle loro associazioni di crescere e di rafforzare il proprio potere negoziale. Non vieta, di per sé, che un’organizzazione acquisisca una posizione dominante su un determinato mercato.
Rimane però applicabile l’articolo 102 TFUE, richiamato dall’articolo 206 del regolamento OCM. È pertanto vietato sfruttare abusivamente una posizione dominante, per esempio:
- imponendo prezzi o condizioni commerciali inique;
- limitando ingiustificatamente la produzione o gli sbocchi;
- applicando condizioni diverse a operazioni equivalenti, con conseguente svantaggio competitivo;
- subordinando la conclusione dei contratti a prestazioni supplementari prive di collegamento con il loro oggetto.
Il rafforzamento economico degli agricoltori organizzati è uno degli obiettivi della riforma. Non costituisce, tuttavia, un’autorizzazione a esercitare abusivamente il potere di mercato eventualmente acquisito. La posizione dominante non è vietata; lo è il suo abuso.
Non sostituisce la disciplina sulle pratiche commerciali sleali
Le nuove disposizioni contrattuali dell’OCM e la normativa sulle pratiche commerciali sleali perseguono finalità differenti, anche se possono applicarsi contemporaneamente allo stesso rapporto commerciale.
Gli articoli 148 e 168 del regolamento OCM disciplinano, in particolare:
- la forma e il contenuto minimo dei contratti;
- la determinazione del prezzo;
- gli indicatori utilizzabili nelle formule di prezzo;
- le clausole di revisione;
- la mediazione;
- le relative esenzioni e opzioni nazionali.
La direttiva (UE) 2019/633 vieta, invece, determinate condotte sleali degli acquirenti, quali i ritardi di pagamento, le cancellazioni con breve preavviso, le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e i pagamenti non collegati alla vendita.
La direttiva stabilisce un livello minimo di tutela e delimita il proprio ambito principale mediante fasce relative di fatturato di fornitori e acquirenti, previste dall’articolo 1, paragrafo 2. Il suo articolo 9 consente però agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose, purché compatibili con le regole sul funzionamento del mercato interno.
In Italia, la direttiva è stata attuata con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. La disciplina italiana va oltre l’ambito minimo europeo: ai sensi dell’articolo 1, comma 2, si applica alle cessioni contemplate dal decreto indipendentemente dal fatturato del fornitore e dell’acquirente. Essa contiene inoltre proprie disposizioni imperative sulla forma e sul contenuto dei contratti e un elenco più ampio di pratiche vietate.
La conformità di un contratto agli articoli 148 o 168 del regolamento OCM non basta, pertanto, a garantirne la liceità complessiva. Occorre verificare anche che la sua negoziazione, il suo contenuto e la sua esecuzione rispettino la disciplina europea e nazionale sulle pratiche commerciali sleali.
9. Le conseguenze pratiche per gli operatori della filiera agroalimentare
Il regolamento (UE) 2026/1739 non produce gli stessi effetti per tutti gli operatori. Nell’esaminare tali conseguenze occorre distinguere tre piani. Alcune disposizioni stabiliscono obblighi direttamente applicabili; altre attribuiscono agli Stati membri opzioni che producono effetti soltanto se esercitate; altre, ancora, comportano adeguamenti organizzativi opportuni per assicurare una corretta attuazione, senza formularli come autonomi obblighi giuridici. Questa distinzione sarà mantenuta nell’analisi dedicata ai diversi operatori e alle amministrazioni competenti.
Anche i tempi sono differenti. Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2026/1739:
- dal 18 agosto 2026, data di entrata in vigore del regolamento, si applicano, tra l’altro, le nuove disposizioni sulle OP e sulle AOP, le nuove soglie nel settore lattiero-caseario, l’estensione degli accordi di sostenibilità, le misure di crisi e le modifiche relative al finanziamento degli interventi settoriali;
- dal 19 agosto 2028 si applicheranno le nuove discipline contrattuali degli articoli 148 e 168 del regolamento OCM e le corrispondenti modifiche dei contratti di fornitura delle barbabietole da zucchero, introdotte rispettivamente dall’articolo 1, punti 4, 9 e 14, del regolamento (UE) 2026/1739.
Per gli accordi di sostenibilità occorre una precisazione: i nuovi obiettivi economici e sociali inseriti nell’articolo 210-bis, paragrafo 3, lettere d), e) e f), del regolamento OCM si applicano dall’entrata in vigore della riforma; soltanto la possibilità di chiedere alla Commissione un parere su accordi relativi a tali nuovi obiettivi decorrerà dal 19 agosto 2028, secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 210-bis, paragrafo 6.
Il cambiamento non deve, pertanto, essere affrontato soltanto alla vigilia del 2028. Le organizzazioni dei produttori, le amministrazioni e gli operatori della filiera devono iniziare prima a riesaminare strutture, procedure e prassi contrattuali.
Per gli agricoltori: organizzarsi meglio, senza aspettarsi un prezzo garantito
Basi giuridiche: articoli 148, 149, 152, paragrafo 1-bis, 153 e 168 del regolamento OCM, come modificati dall’articolo 1, punti da 4 a 7 e punto 9, del regolamento (UE) 2026/1739.
Gli agricoltori dispongono di maggiori possibilità per aggregare l’offerta e negoziare attraverso OP e AOP. La riforma rende più flessibile l’adesione alle organizzazioni, amplia in alcuni casi lo spazio della negoziazione collettiva e introduce contratti più trasparenti e più facilmente adattabili all’evoluzione dei mercati e dei costi di produzione.
L’effetto non è, tuttavia, automatico. Il regolamento non garantisce prezzi più elevati né un determinato livello di reddito. Fornisce strumenti che possono migliorare la posizione negoziale degli agricoltori, ma il risultato dipenderà dalla capacità delle organizzazioni di concentrare realmente l’offerta, disporre di informazioni economiche affidabili e negoziare con acquirenti spesso più grandi e strutturati.
Per ciascun agricoltore diventa quindi importante:
- verificare per quali prodotti aderisce a una OP e se la regola dell’adesione a una sola organizzazione è applicata correttamente, tenendo conto della nuova definizione di “prodotto determinato” contenuta nell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento OCM;
- comprendere quali decisioni commerciali sono trasferite alla OP e quali rimangono nella propria disponibilità;
- rispettare le regole interne relative ai conferimenti, alla qualità, ai tempi di consegna e agli eventuali contatti diretti con gli acquirenti;
- conoscere il metodo con cui l’organizzazione determina il prezzo e i pagamenti;
- conservare dati attendibili sui propri costi di produzione, necessari per valutare le formule di prezzo previste dagli articoli 148, paragrafo 4, lettera c), punto i), e 168, paragrafo 4, lettera c), punto i);
- esaminare, dal 2028, non soltanto il prezzo iniziale, ma anche durata, indicatori, clausola di revisione, condizioni di pagamento e conseguenze della forza maggiore.
La clausola di revisione può essere attivata dalla parte agricola nei contratti aventi durata minima superiore a sei mesi nel settore lattiero-caseario e superiore a dodici mesi negli altri settori, secondo gli articoli 148, paragrafo 4, lettera c), punto iii), e 168, paragrafo 4, lettera c), punto iii).
La possibilità di attivare la clausola non assicura che la richiesta venga accolta. Offre però alla parte agricola uno strumento formale per riaprire la contrattazione quando cambiano le condizioni economiche considerate dal contratto.
Per le organizzazioni di produttori: maggiori poteri richiedono una struttura più solida
Basi giuridiche: articoli 152, paragrafi 1 e 1-bis, 153 e 154 del regolamento OCM, come modificati dall’articolo 1, punti 6 e 7, del regolamento (UE) 2026/1739; considerando 10, 12 e 14 del medesimo regolamento.
Le OP escono rafforzate sul piano organizzativo e negoziale.
Il nuovo articolo 152, paragrafo 1, lettera a) consente il riconoscimento per uno o più settori, purché l’organizzazione soddisfi le condizioni applicabili a ciascuno di essi. Il considerando 10 chiarisce che la modifica è diretta a consentire un’unica domanda riguardante più settori o prodotti.
Il nuovo articolo 153, paragrafo 2-bis, inoltre, consente allo statuto di autorizzare contatti diretti tra aderenti e acquirenti, ma soltanto se tali contatti non pregiudicano gli obiettivi dell’organizzazione. La concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato rimangono garantite quando gli elementi essenziali delle vendite – in particolare prezzo, qualità e volume – sono negoziati e determinati dalla OP.
Per le OP del settore lattiero-caseario, l’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 153 decorrerà soltanto dal 19 agosto 2028. Fino a tale data continua infatti a operare l’esclusione prevista dal vigente paragrafo 3.
L’ampliamento delle possibilità di azione rende necessario un riesame degli statuti e delle procedure interne. Una OP dovrà poter dimostrare:
- di essere stata costituita su iniziativa degli agricoltori, come richiesto dall’articolo 152, paragrafo 1, lettera b);
- che gli agricoltori aderenti esercitano un controllo democratico effettivo, ai sensi degli articoli 152, paragrafo 1, lettera a), e 153, paragrafo 2, lettera c);
- che le regole sull’adesione esclusiva sono applicate prodotto per prodotto, secondo l’articolo 153, paragrafo 1, lettera b);
- che almeno una delle attività economiche elencate nell’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii) è effettivamente esercitata;
- che la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato non sono soltanto dichiarate nello statuto, ma effettivamente realizzate, come richiede l’articolo 152, paragrafo 1-bis, secondo comma, lettera b);
- che prezzo, qualità e volume sono negoziati e determinati dalla OP quando questa commercializza la produzione dei soci;
- che gli eventuali contatti diretti tra aderenti e acquirenti non eludono la strategia commerciale comune.
Delibere, mandati negoziali, procedure di formazione del prezzo, controlli sui conferimenti e criteri di distribuzione dei ricavi dovranno essere coerenti tra loro e corrispondere al funzionamento reale dell’organizzazione.
Una OP non può limitarsi a mettere in contatto imprese autonome affinché concordino prezzi o condizioni commerciali. La deroga all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE prevista dall’articolo 152, paragrafo 1-bis, presuppone l’esercizio effettivo delle funzioni economiche attribuite all’organizzazione.
Per le AOP: una nuova capacità negoziale entro limiti precisi
Basi giuridiche: articoli 152, paragrafi 1-bis e 1-ter, e 156, paragrafo 1, del regolamento OCM; articolo 1, punto 6, lettera c), e considerando 13 del regolamento (UE) 2026/1739.
Una AOP riconosciuta può negoziare i termini contrattuali, compreso il prezzo, anche quando non soddisfa direttamente le condizioni relative all’esercizio dell’attività economica e alla concentrazione dell’offerta stabilite dall’articolo 152, paragrafo 1-bis, secondo comma, lettere a) e b), purché siano i suoi aderenti a soddisfarle.
La nuova possibilità è subordinata alle tre condizioni stabilite dall’articolo 152, paragrafo 1-ter, secondo comma:
- le OP aderenti coinvolte devono essere riconosciute ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1;
- le OP interessate non possono aderire a un’altra AOP riconosciuta per i prodotti oggetto della negoziazione;
- nell’ambito di questa nuova fattispecie, il volume del prodotto interessato non può superare il 36% della produzione nazionale complessiva di quel prodotto nello Stato membro.
Prima di avviare una negoziazione, una AOP dovrà quindi delimitare i prodotti interessati, individuare le OP partecipanti, acquisire mandati chiari e aggiornare i dati relativi ai volumi rappresentati.
La soglia del 36% non è una semplice informazione statistica, ma una condizione giuridica per l’esercizio della nuova capacità negoziale. La necessità di conservarne una prova attendibile costituisce una conseguenza operativa della disposizione.
Per le cooperative: nuove opportunità, ma non un riconoscimento automatico
Basi giuridiche: articoli 152, paragrafo 1-bis, e 154, paragrafo 4, lettera a), nonché articoli 148, paragrafo 5, lettera a), e 168, paragrafo 5, lettera a), del regolamento OCM; articolo 1, punti 4, 6 e 9, del regolamento (UE) 2026/1739.
Una cooperativa, o un’altra forma giuridica equivalente riconosciuta dal diritto nazionale, che abbia presentato domanda di riconoscimento come OP può esercitare le attività previste dall’articolo 152, paragrafo 1-bis, anche prima della conclusione del procedimento nazionale.
La possibilità non deriva, tuttavia, dalla sola presentazione della domanda. L’organizzazione deve già soddisfare tutti i requisiti stabiliti dagli articoli 152, paragrafo 1, e 154.
Essa può avvalersi della deroga:
- durante il termine di quattro mesi entro il quale lo Stato membro deve decidere sulla domanda, stabilito dall’articolo 154, paragrafo 4, lettera a);
- se entro tale termine non è stata adottata alcuna decisione, fino a cinque anni dalla presentazione della domanda;
- fino all’eventuale decisione di rifiuto del riconoscimento.
Prima di negoziare collettivamente, la cooperativa deve quindi verificare e poter dimostrare composizione, controllo democratico, obiettivi, numero minimo di aderenti, valore o volume della produzione commercializzabile e attività effettivamente esercitate.
Dal 2028, le cooperative continueranno inoltre a beneficiare della deroga all’obbligo del contratto scritto per i prodotti conferiti dai soci, alle condizioni stabilite dagli articoli 148, paragrafo 5, lettera a), e 168, paragrafo 5, lettera a).
Lo statuto o le regole interne dovranno prevedere norme:
- trasparenti;
- definite democraticamente;
- comunicate in anticipo;
- relative alla determinazione del prezzo;
- relative ai periodi e alle procedure di pagamento.
La deroga non rende quindi superflua la documentazione del rapporto mutualistico. Richiede, al contrario, regole interne sufficientemente precise da consentire al socio di comprendere in anticipo come saranno determinati prezzo, acconti, conguagli e termini di pagamento.
Per le associazioni agricole e professionali: assistenza agli aderenti, non coordinamento dei prezzi
Basi giuridiche: articoli 148, paragrafo 3, 168, paragrafo 3, 206 e 209 del regolamento OCM; articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Le associazioni agricole e professionali possono assistere gli agricoltori nella costituzione e nel riconoscimento delle OP, predisporre modelli di statuto e di contratto, organizzare dati sui mercati e sui costi di produzione e formare gli operatori sulla disciplina contrattuale e antitrust.
Possono inoltre contribuire ai meccanismi di mediazione. Gli articoli 148, paragrafo 3, e 168, paragrafo 3, impongono agli Stati membri di rendere disponibili meccanismi facoltativi e imparziali e precisano che questi possono comprendere rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori.
La loro partecipazione non è automatica: dipenderà dalle modalità organizzative adottate da ciascuno Stato membro.
L’assistenza agli aderenti e la diffusione di informazioni economiche non autorizzano, tuttavia, a raccomandare o coordinare prezzi, quantità, clienti o strategie commerciali tra imprese autonome. L’articolo 206 del regolamento OCM conferma l’applicabilità delle norme europee della concorrenza, mentre l’articolo 209 delimita le condizioni delle deroghe applicabili agli agricoltori e alle loro associazioni.
Per trasformatori, distributori e rivenditori: preparare la revisione dei contratti
Basi giuridiche: articoli 148 e 168 del regolamento OCM, sostituiti dall’articolo 1, punti 4 e 9, del regolamento (UE) 2026/1739; direttiva (UE) 2019/633; in Italia, articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 198/2021.
Dal 19 agosto 2028, nei rapporti contemplati dagli articoli 148, paragrafo 1, e 168, paragrafo 1, il contratto dovrà essere concluso prima della consegna e redatto per iscritto, anche in formato elettronico.
Secondo il paragrafo 4 dei due articoli, il contratto dovrà indicare:
- il prezzo fisso o il relativo metodo di calcolo;
- quantità e qualità;
- calendario delle consegne;
- durata e clausole di risoluzione;
- clausola di revisione, quando richiesta;
- scadenze e procedure di pagamento;
- modalità di raccolta o consegna;
- regole applicabili in caso di forza maggiore.
Gli acquirenti dovranno pertanto censire i rapporti interessati, distinguere i contratti obbligatori dalle consegne esentate e verificare se le formule di prezzo utilizzano indicatori oggettivi, accessibili e comprensibili.
Le eventuali esenzioni nazionali trovano la loro base negli articoli 148, paragrafo 6, e 168, paragrafo 6. La possibilità di imporre la registrazione dei contratti è prevista dai rispettivi paragrafi 9. Gli elementi che gli Stati membri possono aggiungere sono invece disciplinati dai rispettivi paragrafi 8.
Occorre quindi distinguere nettamente:
- gli obblighi direttamente stabiliti dal regolamento;
- le deroghe e gli elementi aggiuntivi che richiedono una decisione nazionale;
- gli adempimenti organizzativi che gli operatori dovranno adottare per assicurare la conformità.
La disciplina OCM deve inoltre essere coordinata con il divieto delle pratiche commerciali sleali previsto dall’articolo 3 della direttiva (UE) 2019/633. In Italia assumono rilievo anche gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 198/2021, relativi agli elementi essenziali dei contratti e alle pratiche vietate.
La conformità formale agli articoli 148 o 168 non esclude, pertanto, che una clausola o una condotta possa risultare illecita ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali sleali.
Per le amministrazioni competenti al riconoscimento: decisioni rapide e controlli sostanziali
Basi giuridiche: articoli 152, 153, 154, paragrafo 4, e 156 del regolamento OCM; articolo 1, punti 6 e 7, del regolamento (UE) 2026/1739.
Conseguenza organizzativa raccomandata: per applicare correttamente le nuove disposizioni, è opportuno che le amministrazioni responsabili del riconoscimento delle OP e delle AOP riesaminino procedure, modulistica e sistemi di controllo. Il riesame dovrebbe comprendere:
Dovranno, in particolare:
- gestire il riconoscimento riferito a più settori o prodotti, ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1, lettera a);
- verificare il controllo democratico esercitato dagli agricoltori aderenti;
- applicare la nuova nozione di prodotto determinato prevista dall’articolo 153, paragrafo 1, lettera b);
- verificare i requisiti delle organizzazioni che iniziano a operare mentre la domanda è pendente;
- controllare le condizioni della negoziazione svolta dalle AOP;
- verificare non soltanto lo statuto, ma anche il funzionamento economico effettivo dell’organizzazione.
Obbligo direttamente applicabile: ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 4, lettera a), lo Stato membro deve decidere sulla domanda di riconoscimento entro quattro mesi dal ricevimento della domanda corredata di tutti i documenti giustificativi. Il rispetto del termine acquista particolare importanza perché, in mancanza di una decisione, un’organizzazione richiedente che soddisfi i requisiti sostanziali può continuare ad avvalersi dell’articolo 152, paragrafo 1-bis, fino a cinque anni dalla presentazione della domanda, salvo che il riconoscimento venga nel frattempo rifiutato.
La necessità di monitorare le domande pendenti e coordinare gli uffici competenti costituisce una conseguenza amministrativa della nuova disciplina, non un autonomo obbligo espressamente formulato dal regolamento.
Per le autorità di gestione e gli organismi pagatori: adeguare gli interventi settoriali della PAC
Basi giuridiche: articolo 2 del regolamento (UE) 2026/1739, che modifica gli articoli 52, 62, 65, 68 e 88 del regolamento (UE) 2021/2115; articoli 1, punto 11, e 3 del regolamento (UE) 2026/1739 per l’impiego della riserva agricola.
Le conseguenze non riguardano soltanto le autorità che riconoscono le OP. Il regolamento modifica anche il regolamento (UE) 2021/2115 sui Piani strategici della PAC e interessa quindi le amministrazioni responsabili della programmazione, gestione, controllo e pagamento degli interventi settoriali.
Le principali novità finanziarie sono:
- l’aumento dal 50% al 70% del contributo dell’Unione per determinati investimenti materiali e immateriali effettuati da giovani o nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a una OP, alle condizioni previste dal nuovo articolo 52, paragrafo 5-bis, del regolamento (UE) 2021/2115;
- l’aumento al 70% del finanziamento della spesa sostenuta nei programmi operativi colpiti da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni, quando le perdite superano il 30% della produzione media, ai sensi degli articoli 52, paragrafo 7, 62, paragrafo 4, 65, paragrafo 1, lettera e), e 68, paragrafo 2-bis;
- l’aumento di 10 punti percentuali dell’aiuto finanziario dell’Unione per i programmi operativi attuati da OP o AOP negli Stati membri nei quali il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo sia rimasto inferiore al 10% nei tre anni consecutivi precedenti, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera i), letto alla luce del considerando 34 del regolamento (UE) 2026/1739;
- la possibilità di destinare agli interventi in altri settori fino al 6% delle dotazioni riservate ai pagamenti diretti, mediante modifica del Piano strategico PAC, prevista dall’articolo 88, paragrafo 7;
- la possibilità per la Commissione di mettere a disposizione la riserva agricola per sostenere le azioni collettive autorizzate durante gravi squilibri di mercato, prevista dall’articolo 222, paragrafo 1, del regolamento OCM e dall’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116.
Le nuove disposizioni stabiliscono direttamente i tassi massimi di contribuzione, i presupposti per applicarli e i relativi limiti. Tra le condizioni espressamente previste rientrano la qualifica di giovane o nuovo agricoltore, la prima adesione a una OP, la natura e la localizzazione dell’investimento, il periodo entro il quale questo deve essere realizzato e, per gli eventi avversi, il superamento della soglia di perdita del 30%. Spetta inoltre agli Stati membri individuare le condizioni climatiche avverse, le calamità naturali, le fitopatie e le infestazioni rilevanti.
Opzione dello Stato membro. La possibilità di destinare agli interventi in altri settori fino al 6% delle dotazioni riservate ai pagamenti diretti può essere utilizzata soltanto mediante una decisione dello Stato membro e una modifica del Piano strategico della PAC, secondo l’articolo 88, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115.
Conseguenza organizzativa raccomandata. Per rendere applicabili le nuove condizioni di finanziamento, le autorità di gestione e gli organismi pagatori dovrebbero adeguare, ove necessario, criteri applicativi, procedure di domanda e sistemi di controllo. Tali adeguamenti non costituiscono autonomi obblighi formulati dal regolamento, ma strumenti amministrativi necessari per verificare il rispetto dei presupposti europei.
Il maggiore tasso di contribuzione non opera, quindi, come rimborso automatico.
Anche la riserva agricola non può essere attivata direttamente dagli operatori o dalle amministrazioni nazionali. Occorre un atto di esecuzione della Commissione adottato ai sensi dell’articolo 222, paragrafo 1, che definisca l’ambito e la durata della deroga e, se del caso, l’importo assegnato allo Stato membro interessato.
Per le autorità garanti della concorrenza: coordinare il controllo antitrust con l’OCM
Basi giuridiche: articoli 101 e 102 TFUE; articoli 152, paragrafo 1-quater, 206, 209, 210, 210-bis e 222 del regolamento OCM.
L’ampliamento delle possibilità di cooperazione rende ancora più importante il coordinamento tra amministrazioni agricole, autorità garanti della concorrenza e Commissione europea.
Occorrerà distinguere:
- le attività delle OP riconosciute o in attesa di riconoscimento che rispettano l’articolo 152, paragrafo 1-bis;
- la negoziazione delle AOP svolta alle condizioni dell’articolo 152, paragrafo 1-ter;
- gli accordi che beneficiano delle deroghe degli articoli 209, 210 e 210-bis;
- le misure temporaneamente autorizzate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 222;
- i coordinamenti tra imprese autonome che continuano a ricadere nell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
- le condotte che possono integrare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
L’articolo 152, paragrafo 1-quater, attribuisce inoltre all’autorità nazionale garante della concorrenza il potere di imporre, per il futuro, la modifica, l’interruzione o la mancata realizzazione delle attività contemplate dal paragrafo 1-bis quando ciò sia necessario per evitare l’esclusione della concorrenza o la compromissione degli obiettivi dell’articolo 39 TFUE. Per le trattative riguardanti più Stati membri, la decisione compete alla Commissione.
La qualificazione attribuita dagli operatori non è decisiva. Chiamare un accordo «cooperazione», «sostenibilità» o «iniziativa della filiera» non basta a sottrarlo alle regole della concorrenza. Occorre esaminarne contenuto, soggetti, obiettivi, funzioni effettivamente esercitate e necessità delle restrizioni introdotte.
Per i consulenti: integrare diritto agricolo, concorrenza, contratti e fondi PAC
Basi giuridiche rilevanti: articoli 148, 152-156, 168, 206, 209, 210, 210-bis e 222 del regolamento OCM; articoli 52, 62, 65, 68 e 88 del regolamento (UE) 2021/2115; direttiva (UE) 2019/633 e normativa nazionale di attuazione.
La riforma accresce la responsabilità dei consulenti giuridici, economici, fiscali e organizzativi che assistono gli operatori.
Conseguenza professionale raccomandata: un’assistenza adeguata non dovrebbe limitarsi alla predisposizione formale degli statuti o all’inserimento nei contratti di un generico richiamo ai costi di produzione. La verifica professionale dovrebbe considerare congiuntamente:
- i requisiti per il riconoscimento della OP o della AOP;
- la corrispondenza tra statuto e attività realmente svolte;
- i mandati e i limiti della negoziazione collettiva;
- il rispetto delle soglie quantitative;
- l’attendibilità degli indicatori e delle formule di prezzo;
- la compatibilità con il diritto della concorrenza;
- il rispetto della disciplina sulle pratiche commerciali sleali;
- l’ammissibilità delle spese e le condizioni per accedere ai maggiori tassi di finanziamento della PAC.
Il cambiamento metodologico consiste proprio in questa integrazione. Organizzazione dei produttori, concorrenza, contratti e finanziamenti non possono essere trattati come ambiti separati: la conformità dell’operazione dipenderà spesso dalla loro coerenza complessiva.
Una riforma che richiede preparazione, non soltanto nuovi modelli
Le principali attività preparatorie dovrebbero iniziare prima del 2028:
- revisione degli statuti e delle regole interne di OP, AOP e cooperative, sulla base degli articoli 152 e 153 del regolamento OCM;
- verifica dei requisiti delle organizzazioni in attesa di riconoscimento, ai sensi degli articoli 152, paragrafo 1-bis, e 154;
- costruzione di sistemi affidabili per rilevare volumi, prezzi, costi e quote di produzione;
- predisposizione dei nuovi modelli contrattuali e delle clausole di revisione previste dagli articoli 148 e 168;
- definizione nazionale delle esenzioni, degli indicatori, della mediazione e dell’eventuale registrazione dei contratti;
- adeguamento dei Piani strategici PAC, delle procedure di gestione e dei sistemi di controllo alle modifiche del regolamento (UE) 2021/2115;
- formazione degli operatori e coordinamento tra amministrazioni agricole e autorità garanti della concorrenza.
La riforma non sostituisce il mercato con una disciplina amministrativa dei prezzi. Cerca piuttosto di rendere gli agricoltori più capaci di operare nel mercato attraverso organizzazioni effettive, contratti più trasparenti e strumenti finanziari meglio adattati alle crisi e al ricambio generazionale.
Conclusioni: rafforzare gli agricoltori organizzando il mercato, non eliminandolo
Il regolamento (UE) 2026/1739 conferma e sviluppa una precisa scelta di politica legislativa: affrontare la debolezza economica degli agricoltori non sospendendo le regole della concorrenza o amministrando i prezzi, ma rafforzando la loro capacità di organizzarsi e negoziare lungo la filiera.
La logica della riforma può essere sintetizzata in tre proposizioni.
Specialità senza immunità
L’agricoltura è soggetta a regole specifiche, non beneficia di un’esenzione generale dal diritto della concorrenza.
L’articolo 42 TFUE consente al legislatore europeo di adattare l’applicazione delle norme antitrust alle esigenze della politica agricola comune. Gli articoli 101 e 102 TFUE rimangono, tuttavia, la disciplina generale; le esclusioni previste dall’OCM operano soltanto nei casi e alle condizioni stabiliti dal legislatore.
Cooperazione senza cartello
Gli agricoltori possono rafforzare il proprio potere negoziale attraverso le forme organizzative e gli accordi ammessi dall’OCM.
Il regolamento (UE) 2026/1739 amplia questo spazio: rafforza OP e AOP, include a determinate condizioni alcune organizzazioni in attesa di riconoscimento, innalza le soglie della negoziazione nel settore lattiero-caseario ed estende gli accordi di sostenibilità a nuovi obiettivi economici e sociali. Entro tali quadri, la negoziazione collettiva può riguardare anche il prezzo.
La riforma non attribuisce, però, agli agricoltori una libertà generale di concertazione. Restano vietati gli accordi tra imprese autonome su prezzi, quantità o ripartizione dei mercati conclusi al di fuori delle esclusioni e delle forme organizzative previste dall’OCM.
La distinzione tra cooperazione lecita e cartello non dipende, quindi, dalla semplice presenza del prezzo nell’accordo, ma dalla base giuridica, dal contesto organizzativo, dalle funzioni effettivamente esercitate e dal rispetto delle condizioni stabilite dal diritto dell’Unione.
Protezione senza amministrazione generalizzata dei prezzi
Contratti scritti, indicatori, clausole di revisione, mediazione e divieti di pratiche commerciali sleali possono rendere la negoziazione più trasparente e riequilibrare i rapporti di forza nella filiera.
Non introducono, tuttavia, prezzi minimi europei, margini garantiti o un sistema generale di prezzi amministrati. Il prezzo continua a derivare dalla contrattazione, anche quando questa è condotta collettivamente da una OP o da una AOP.
Il regolamento (UE) 2026/1739 amplia, dunque, in modo mirato le possibilità di cooperazione economica sottratte al divieto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e accresce concretamente la capacità negoziale degli agricoltori organizzati. Non crea cartelli: delimita uno spazio più ampio, ma rigorosamente regolato, per l’azione collettiva.
È questa la principale novità della riforma.
Rafforzare gli agricoltori non significa sottrarli al mercato, ma consentire loro di parteciparvi in condizioni meno squilibrate. Tutela degli agricoltori e tutela della concorrenza non sono obiettivi alternativi: mercati agricoli efficienti richiedono produttori capaci di organizzarsi, mentre una cooperazione efficace deve rispettare le regole che preservano il corretto funzionamento del mercato.
Il regolamento (UE) 2026/1739 cerca precisamente questo equilibrio: rafforzare gli agricoltori organizzando il mercato, non eliminandolo.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
- Regolamento (UE) 2026/1739 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, in GU UE L, 2026/1739, 29.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1739/oj
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza al settore agricolo, doc.COM(2026) 353 del 9 luglio 2026
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in GU UE L 347 del 20.12.2013. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
- Ultima versione consolidata disponibile, aggiornata al 18 marzo 2026 (non incorpora ancora le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2026/1739): ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2026-03-18
- Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, in GU UE L 111 del 25.4.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj recepita in Italia con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, pubblicato in GURI n. 285 del 30.11.2021 – Supplemento ordinario n. 41
- Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti della Commissione sull’esclusione dall’applicazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell’articolo 210 bis del regolamento (UE) 1308/2013, doc. C(2023) 8306 del 7 dicembre 2023 e documento di lavoro SWD(2023) 398
- Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2017, Président de l’Autorité de la concurrence contro Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e a., C-671/15, EU:C:2017:860.
Approfondimenti sulla concorrenza nella filiera agroalimentare:
23 dicembre 2025 – Pratiche sleali nella filiera agroalimentare: valutazione dell’UE
11 luglio 2025 – Rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: la proposta legislativa 2025
30 maggio 2025 – Sovranità alimentare e limiti alla legislazione nazionale: sentenza CGUE 2025
9 novembre 2018 – L’applicazione delle norme UE in materia di concorrenza al settore Agrifood
13 aprile 2018 – La tutela delle piccole imprese agricole nella filiera alimentare
