Quadro aggiornato della politica commerciale dell’Unione europea e degli strumenti che proteggono imprese, investimenti e sicurezza economica.

Introduzione

Negli ultimi anni la politica commerciale dell’Unione europea ha assunto un ruolo sempre più centrale nella tutela degli interessi economici, industriali e strategici dell’Europa. La pandemia di COVID-19, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, le crescenti tensioni geopolitiche e la competizione globale per il controllo delle tecnologie e delle materie prime critiche hanno evidenziato quanto la sicurezza economica sia ormai una componente essenziale della sicurezza dell’Unione.

In questo nuovo contesto, la politica commerciale non si limita più a negoziare accordi di libero scambio o a favorire l’accesso delle imprese europee ai mercati internazionali. Essa comprende un insieme articolato di strumenti destinati a prevenire pratiche commerciali sleali, proteggere gli investimenti strategici, contrastare le coercizioni economiche esercitate da Paesi terzi e rafforzare la resilienza del mercato interno.

Questo articolo offre una panoramica aggiornata della politica commerciale dell’Unione europea e dei principali strumenti con cui l’UE tutela imprese, investimenti e competitività. Per ciascun tema sono inoltre disponibili collegamenti agli approfondimenti pubblicati su Fare l’Europa, dedicati all’evoluzione della normativa e delle politiche europee in materia.

1. La politica commerciale dell’Unione europea: da apertura dei mercati a sicurezza economica

La politica commerciale comune è una competenza esclusiva dell’Unione europea, attribuita dagli articoli 206 e 207 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ciò significa che è l’Unione, e non i singoli Stati membri, a definire le regole degli scambi commerciali con i Paesi terzi, a negoziare gli accordi internazionali e ad adottare gli strumenti necessari per garantire un commercio aperto, equo e fondato su regole condivise.

Per molti anni la politica commerciale europea è stata orientata principalmente all’apertura dei mercati internazionali, alla riduzione delle barriere agli scambi e alla promozione di un sistema multilaterale basato sulle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In questo quadro, gli accordi di libero scambio hanno rappresentato il principale strumento attraverso cui l’Unione ha favorito la crescita economica, la competitività delle imprese europee e l’integrazione delle catene globali del valore.

Negli ultimi anni, tuttavia, il contesto internazionale è profondamente cambiato. La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali; la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha riportato al centro il tema della sicurezza economica; le crescenti tensioni geopolitiche e la competizione tecnologica tra le principali potenze economiche hanno inoltre dimostrato come commercio, investimenti, tecnologie e sicurezza siano ormai strettamente interconnessi.

Per rispondere a queste nuove sfide, l’Unione europea ha progressivamente affiancato all’obiettivo dell’apertura commerciale quello della tutela dei propri interessi strategici. In questo contesto si inseriscono i concetti di autonomia strategica aperta (Open Strategic Autonomy) e, più recentemente, di sicurezza economica (Economic Security), che ispirano l’evoluzione delle politiche europee in materia di commercio, investimenti, tecnologie critiche e resilienza delle catene del valore.

La politica commerciale dell’Unione europea non mira quindi soltanto a favorire gli scambi internazionali, ma anche a garantire che tali scambi si svolgano in condizioni di equità, sicurezza e reciprocità. È questa evoluzione che spiega la progressiva introduzione di nuovi strumenti destinati a proteggere le imprese europee, gli investimenti strategici e il corretto funzionamento del mercato interno.

2. Gli accordi commerciali restano il pilastro della politica commerciale europea

Nonostante il rafforzamento degli strumenti di tutela della sicurezza economica, gli accordi commerciali continuano a rappresentare il principale strumento della politica commerciale dell’Unione europea. Attraverso la negoziazione di accordi di libero scambio e di partenariato economico con Paesi terzi, l’UE promuove l’accesso delle imprese europee ai mercati internazionali, favorisce gli investimenti, sostiene la crescita economica e contribuisce alla definizione di regole comuni per il commercio mondiale.

Gli accordi commerciali di nuova generazione non si limitano alla progressiva eliminazione dei dazi doganali. Essi disciplinano anche aspetti quali gli appalti pubblici, la tutela della proprietà intellettuale, il commercio dei servizi, gli investimenti, il commercio digitale e gli standard in materia di sviluppo sostenibile, ambiente e diritti dei lavoratori. In questo modo contribuiscono a creare condizioni di concorrenza più trasparenti e prevedibili per gli operatori economici.

In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e dalla frammentazione delle catene globali del valore, gli accordi commerciali svolgono inoltre una funzione strategica. Essi consentono all’Unione europea di diversificare i mercati di esportazione e le fonti di approvvigionamento, rafforzando la resilienza dell’economia europea e riducendo le dipendenze da singoli Paesi o aree geografiche.

La politica commerciale dell’Unione europea si fonda quindi su un equilibrio tra apertura dei mercati e tutela degli interessi strategici europei. I nuovi strumenti illustrati nei paragrafi successivi non sostituiscono gli accordi commerciali, ma li completano, consentendo all’Unione di affrontare pratiche commerciali sleali, proteggere gli investimenti strategici e reagire alle nuove forme di pressione economica esercitate da Paesi terzi.

3. Il controllo degli investimenti esteri: proteggere la sicurezza e gli interessi strategici dell’Unione

Gli investimenti esteri rappresentano un fattore importante per la crescita economica, l’innovazione e la competitività dell’Unione europea. In alcuni casi, tuttavia, l’acquisizione di imprese o infrastrutture europee da parte di investitori provenienti da Paesi terzi può incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, soprattutto quando riguarda tecnologie critiche, infrastrutture essenziali, materie prime strategiche o settori di particolare rilevanza economica.

Per rispondere a queste esigenze, l’Unione europea ha introdotto nel 2019 un quadro di cooperazione tra gli Stati membri per il controllo degli investimenti esteri diretti. L’obiettivo non è limitare gli investimenti internazionali, ma garantire che essi non compromettano interessi strategici comuni e che i rischi siano valutati secondo criteri condivisi.

Il regolamento, infatti, non attribuiva all’Unione il potere di autorizzare o vietare gli investimenti: tale competenza rimaneva agli Stati membri. Esso introduceva, però, un sistema di cooperazione e di scambio di informazioni volto a consentire una valutazione coordinata delle operazioni suscettibili di incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico dell’Unione.

L’esperienza maturata negli anni successivi ha evidenziato alcuni limiti del sistema. Non tutti gli Stati membri disponevano di un meccanismo nazionale di controllo e le procedure risultavano spesso eterogenee. Inoltre, la crescente competizione internazionale per il controllo delle tecnologie critiche, delle infrastrutture strategiche e delle materie prime essenziali ha reso necessario rafforzare il coordinamento europeo.

Inoltre, l’evoluzione del contesto geopolitico e della sicurezza economica ha reso necessario rafforzare questo sistema. Con il regolamento (UE) 2026/1386, che abroga e sostituisce il precedente regolamento (UE) 2019/452, l’Unione europea introduce un quadro più uniforme ed efficace, prevedendo l’obbligo per tutti gli Stati membri di dotarsi di un meccanismo nazionale di controllo e rafforzando il coordinamento europeo nelle operazioni che riguardano settori sensibili e tecnologie critiche.
Il nuovo regolamento amplia anche l’ambito di applicazione del controllo e definisce con maggiore precisione i settori nei quali gli investimenti possono richiedere una valutazione preventiva, tra cui le infrastrutture critiche, l’energia, i semiconduttori, l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, le materie prime strategiche e altri comparti essenziali per la sicurezza economica dell’Unione.

Il nuovo regolamento individua una serie di settori particolarmente sensibili nei quali gli investimenti possono richiedere una valutazione preventiva. Tra questi figurano, ad esempio:

  • infrastrutture critiche nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni, della sanità e della finanza;
  • tecnologie critiche, quali semiconduttori, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, biotecnologie e cybersicurezza;
  • materie prime strategiche e relative filiere produttive;
  • sistemi e infrastrutture digitali;
  • attività che riguardano dati sensibili o informazioni rilevanti per la sicurezza dell’Unione.

L’obiettivo non è impedire gli investimenti provenienti da Paesi terzi, ma assicurare che le operazioni suscettibili di incidere su interessi strategici siano esaminate secondo criteri comuni e in modo coordinato all’interno dell’Unione.

Il rafforzamento del controllo degli investimenti esteri rappresenta uno degli esempi più significativi dell’evoluzione della politica commerciale europea. L’Unione continua a promuovere un’economia aperta agli investimenti internazionali, ma ritiene necessario affiancare a questa apertura strumenti capaci di tutelare la sicurezza economica, la competitività e la resilienza del mercato interno.

4. Gli strumenti europei di difesa commerciale

L’Unione europea è tra le economie più aperte al commercio internazionale. Perché questa apertura produca benefici per le imprese e i consumatori, è però necessario che gli scambi si svolgano nel rispetto di regole comuni e di condizioni di concorrenza eque.

Quando imprese di Paesi terzi esportano nell’Unione praticando prezzi artificialmente bassi o beneficiando di aiuti pubblici che alterano la concorrenza, l’UE può ricorrere agli strumenti di difesa commerciale previsti dalla normativa europea e dalle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tali strumenti non hanno finalità protezionistiche, ma mirano a ristabilire condizioni di concorrenza leale nel mercato interno.

Misure antidumping

Il dumping si verifica quando un’impresa esporta un prodotto nell’Unione europea a un prezzo inferiore al suo valore normale, provocando un pregiudizio all’industria europea.

Quando un’indagine della Commissione europea accerta l’esistenza di questa pratica e dimostra il danno arrecato ai produttori europei, l’Unione può imporre dazi antidumping per ristabilire condizioni di concorrenza equilibrate.

Misure antisovvenzioni

Un secondo strumento riguarda le sovvenzioni concesse da governi di Paesi terzi alle proprie imprese esportatrici.

Se tali contributi pubblici consentono di praticare prezzi artificialmente competitivi sul mercato europeo, la Commissione può imporre dazi compensativi (antisovvenzioni) per neutralizzare gli effetti delle sovvenzioni incompatibili con una concorrenza leale.

Il regolamento sulle sovvenzioni estere

Accanto agli strumenti tradizionali di difesa commerciale, l’Unione europea si è dotata di un ulteriore meccanismo: il regolamento sulle sovvenzioni estere (Foreign Subsidies Regulation).

Questo regolamento non riguarda le merci importate, bensì le distorsioni della concorrenza che possono derivare da contributi finanziari concessi da Paesi terzi a imprese operanti nel mercato interno dell’Unione. La Commissione europea può quindi esaminare operazioni di concentrazione, acquisizioni e procedure di appalto pubblico quando vi siano indizi che tali sovvenzioni alterino il corretto funzionamento del mercato.

Con questo strumento l’Unione completa il proprio sistema di tutela della concorrenza, colmando una lacuna della disciplina precedente: mentre le norme sugli aiuti di Stato si applicano ai sostegni concessi dagli Stati membri, il regolamento sulle sovvenzioni estere consente di intervenire anche nei confronti degli aiuti provenienti da Paesi terzi.

Nel loro insieme, gli strumenti di difesa commerciale contribuiscono a garantire che l’apertura dei mercati internazionali non si traduca in una concorrenza sleale a danno delle imprese europee, rafforzando la competitività del mercato interno e la fiducia degli operatori economici.

5. Lo strumento anti-coercizione economica (Anti-Coercion Instrument)

Negli ultimi anni alcuni Paesi terzi hanno fatto ricorso a misure economiche e commerciali per esercitare pressioni politiche sull’Unione europea o sui suoi Stati membri. Restrizioni alle importazioni, controlli sulle esportazioni, boicottaggi commerciali o altre limitazioni agli scambi possono infatti essere utilizzati come strumenti di coercizione per influenzare decisioni politiche sovrane.

Per rafforzare la capacità di risposta dell’Unione, il regolamento (UE) 2023/2675 ha introdotto lo strumento anti-coercizione economica (Anti-Coercion Instrument – ACI). Il suo obiettivo principale è prevenire e scoraggiare l’uso della coercizione economica da parte di Paesi terzi e, se necessario, consentire all’Unione di reagire in modo proporzionato e coordinato.

Lo strumento attribuisce alla Commissione europea il compito di valutare se una misura adottata da un Paese terzo costituisca un atto di coercizione economica. Una volta accertata la situazione, l’Unione privilegia innanzitutto il dialogo e la ricerca di una soluzione negoziata. Solo qualora tali tentativi non abbiano successo, il regolamento consente di adottare contromisure appropriate.

Tra le possibili misure di risposta figurano, ad esempio, l’introduzione o l’aumento di dazi doganali, restrizioni agli scambi di beni e servizi, limitazioni all’accesso agli appalti pubblici, misure riguardanti gli investimenti o la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. L’obiettivo non è punire il Paese interessato, ma ottenere la cessazione delle pratiche coercitive e ripristinare normali relazioni economiche e commerciali.

L’Anti-Coercion Instrument rappresenta un importante passo avanti nella politica commerciale dell’Unione europea. Per la prima volta, l’UE dispone di uno strumento specificamente concepito per difendere la propria autonomia decisionale e quella degli Stati membri di fronte a pressioni economiche provenienti dall’esterno. Esso si inserisce pienamente nella strategia europea di rafforzamento della sicurezza economica e della resilienza dell’Unione in un contesto internazionale sempre più caratterizzato da tensioni geopolitiche.

6. Una politica commerciale al servizio delle imprese europee

La politica commerciale dell’Unione europea è oggi molto più di un insieme di regole che disciplinano gli scambi con i Paesi terzi. Essa rappresenta una componente essenziale della strategia europea per rafforzare la competitività, la resilienza e la sicurezza economica dell’Unione.

Gli strumenti illustrati in questo articolo rispondono a esigenze diverse, ma perseguono un obiettivo comune: creare un contesto nel quale le imprese europee possano competere a livello internazionale in condizioni di apertura, trasparenza e concorrenza leale. Gli accordi commerciali favoriscono l’accesso ai mercati esteri; il controllo degli investimenti protegge i settori strategici; gli strumenti di difesa commerciale contrastano pratiche sleali; lo strumento anti-coercizione rafforza la capacità dell’Unione di reagire a pressioni economiche provenienti da Paesi terzi.

Per le imprese europee, e in particolare per le piccole e medie imprese, ciò significa poter operare in un quadro normativo più stabile e prevedibile, nel quale l’apertura dei mercati è accompagnata da misure volte a tutelare gli interessi strategici dell’Unione e il corretto funzionamento del mercato interno.

La politica commerciale europea continuerà ad evolversi per rispondere alle trasformazioni dell’economia globale, alla competizione tecnologica e alle nuove sfide geopolitiche. Conoscere i suoi strumenti significa comprendere non solo come l’Unione disciplina gli scambi internazionali, ma anche come intende proteggere la propria capacità industriale, l’innovazione e la competitività delle imprese europee in un contesto internazionale sempre più complesso.

Conclusioni

La politica commerciale dell’Unione europea attraversa una fase di profonda evoluzione. Pur mantenendo la sua tradizionale vocazione all’apertura dei mercati e alla promozione di un commercio internazionale fondato su regole condivise, essa integra oggi una nuova dimensione: la tutela della sicurezza economica dell’Unione.

Gli strumenti illustrati in questo articolo testimoniano questo cambiamento. Dal controllo degli investimenti esteri alla difesa commerciale, fino allo strumento anti-coercizione economica, l’Unione europea si è progressivamente dotata di un quadro normativo che le consente non solo di favorire gli scambi internazionali, ma anche di proteggere le proprie tecnologie, le infrastrutture strategiche, il mercato interno e la competitività delle imprese europee.

La politica commerciale europea continuerà ad evolversi. Lo dimostra anche la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione che accompagna l’adozione del regolamento (UE) 2026/1386 sul controllo degli investimenti esteri. Le due istituzioni riconoscono infatti che gli investimenti internazionali rappresentano un fattore essenziale di crescita e competitività, ma sottolineano anche la necessità di prevenire nuove dipendenze strategiche e di salvaguardare il vantaggio tecnologico dell’Unione. La Commissione ha inoltre annunciato l’intenzione di presentare ulteriori iniziative volte a disciplinare gli investimenti esteri nei settori strategici. Si tratta di un chiaro segnale che la sicurezza economica continuerà a rappresentare uno dei principali ambiti di sviluppo della politica commerciale dell’Unione europea nei prossimi anni.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

  • Regolamento (UE) 2026/1386 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo al controllo degli investimenti esteri nell’Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452, in GU UE L, 2026/1386, 26.6.2026, eLI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1386/oj 
  • Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sulla necessità di ulteriori azioni in materia di investimenti esteri e sicurezza economica, in GU UE C, C/2026/3337, 26.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3337/oj 

Approfondimenti sulla politica commerciale e sulla sicurezza economica dell’Unione europea:

23 gennaio 2026 – Sovvenzioni estere UE: orientamenti 2026 che cambiano la concorrenza
9 maggio 2025 – Concorrenza e autonomia strategica: l’UE tra mercato e potere nel rapporto 2024
29 novembre 2024 – Trend e sfide degli investimenti esteri diretti UE nel 2023
2 febbraio 2024 – Rafforzare la sicurezza economica in Europa: cinque nuove iniziative dell’UE nel 2024
26 gennaio 2024 – La politica commerciale UE e i nuovi strumenti 2024 di difesa delle imprese europee
29 luglio 2022 – Partenariati commerciali UE: sostenibilità e benefici globali
15 aprile 2022 – Gli investimenti russi nell’UE nel 2020 e i meccanismi di controllo per la sicurezza
14 febbraio 2020 – La lotta alla contraffazione e alla pirateria nei Paesi extra-UE
16 dicembre 2018 – Il ruolo dell’euro nei mercati internazionali
19 gennaio 2018 – Il commercio con l’UE come motore di crescita dei Paesi in via di sviluppo
21 ottobre 2016 – Stop alle pratiche commerciali internazionali sleali: le proposte della Commissione del 2016
1 maggio 2014 – Che cosa è il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP 2013)?