Gli investimenti russi nell’Unione europea e i meccanismi di controllo per la sicurezza in Europa

15 aprile 2022 di Mauro Varotto

Le imprese dell’Unione europea, nel 2018 (ultimo dato Eurostat disponibile), sono circa 23 milioni.

In base ai dati della Commissione europea, nel 2020 persone o altre entità russe controllano circa 17.000 società registrate nell’Unione europea ed esercitano una influenza dominante, mediante partecipazioni potenzialmente di controllo, in altre 7.000 società; infine, investitori russi possiedono partecipazioni di minoranza in ulteriori 4.000 società.

In base al numero di operazioni in investimenti esteri diretti nel territorio dell’Unione europea concluse tra il 2015 e il 2021, la Russia si attesta all’11° posto, con lo 0,9% del numero di investimenti e lo 0,7% del valore degli investimenti provenienti da tutte le giurisdizioni non-UE.

In particolare, in termini reali, queste percentuali rappresentano 643 operazioni per un valore totale di 15 miliardi di euro (ma tenendo conto che per il 34% delle operazioni mancano i dati relativi al loro valore), tra cui fusioni e acquisizioni, investimenti di minoranza, di portafoglio e in nuovi settori.

In molti casi tali società hanno più azionisti russi, ciascuno dei quali con una partecipazione inferiore al 50%, ma che, considerati complessivamente, totalizzano oltre il 50 % del capitale delle imprese registrate nell’Unione.

Nel 57,7% delle società dell’Unione europea sotto controllo o influenza russi, le attività sono detenute da una persona fisica, nel 9,7% dei casi da una società e nell’1,1% dei casi da un’autorità pubblica/dallo Stato.

Il governo russo detiene attività presso “imprese societarie” nel 79,9 % dei casi e presso banche o altri istituti finanziari nei casi rimanenti.

I settori in cui il controllo russo è maggiormente presente sono il commercio all’ingrosso, i beni immobili, le attività professionali, scientifiche e tecniche nonché le attività finanziarie e assicurative.

I settori in cui si fa maggiormente sentire l’influenza russa sono molto simili: commercio all’ingrosso, beni immobili, attività professionali, scientifiche e tecniche. nonché attività manifatturiere.

Infine, sempre in base ai dati del 2020, persone ed entità bielorusse controllano circa 1.550 società registrate nell’Unione europea e detengono partecipazioni potenzialmente di controllo in altre 600 società e partecipazioni di minoranza in 400 società.

Questi investimenti, a seguito dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, non provocata né giustificata e attivamente sostenuta anche dalla Bielorussia, oggi possono rappresentare una minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico dei ventisette Stati membri dell’Unione europea.

Per questo motivo, la Commissione europea ha adottato una serie di Orientamenti ad uso degli Stati membri riguardanti gli investimenti esteri diretti dalla Russia e dalla Bielorussia, che si affianca all’ampio e solido pacchetto di misure restrittive (sanzioni) nei confronti sia della Russia che della Bielorussia.

Se lo scopo delle sanzioni contro la Russia è minare la capacità del Cremlino di finanziare la guerra, infliggere costi economici e politici chiari agli esponenti dell’élite politica russa responsabili dell’invasione ed erodere la base economica del paese (e, visto il supporto materiale fornito dalla Bielorussia all’invasione russa, l’Unione ha adottato ulteriori sanzioni nei confronti di tale paese, concepite per produrre un impatto analogo), lo scopo dei recenti orientamenti sugli investimenti esteri diretti (IED) è di indicare agli Stati membri come applicare in maniera più efficace il regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli IED, il quale fornisce un quadro essenziale a livello europeo all’interno del quale sia la Commissione europea che gli Stati membri possono coordinare le loro azioni in materia di investimenti esteri per garantire la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblico nel caso in cui questi obiettivi siano minacciati da investimenti esteri diretti.

Nell’assetto istituzionale vigente, la responsabilità del controllo degli IED spetta agli Stati membri. Sino ad oggi diciotto Stati membri hanno già istituito meccanismi nazionali di controllo, tra i quali figura anche l’Italia: la lista dei Paesi e delle disposizioni in vigore è consultabile al seguente link.

E’ chiaro che il controllo degli IED e le sanzioni sono strumenti giuridici distinti, ciascuno con finalità diverse e con modalità operative diverse: tuttavia, l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina rende necessaria una maggior vigilanza nei confronti degli investimenti diretti russi e bielorussi all’interno del mercato unico che va al di là degli investimenti effettuati dalle persone o dalle entità oggetto delle sanzioni.

La Commissione europea osserva, infatti, che nelle circostanze attuali vi è un maggior rischio che qualsiasi investimento direttamente o indirettamente collegato a una persona o entità associata, controllata o soggetta all’influenza del governo russo o bielorusso in attivi critici nell’Unione europea possa fornire fondati motivi per concludere che l’investimento può costituire una minaccia per la sicurezza o l’ordine pubblico negli Stati membri.

A tal fine la Commissione europea invita gli Stati membri:

  • ad utilizzare sistematicamente i loro meccanismi di controllo per valutare e prevenire le minacce collegate agli investimenti russi e bielorussi per motivi di sicurezza e di ordine pubblico;
  • a garantire una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia di sanzioni (ANC) e quelle responsabili del controllo degli investimenti nel contesto dell’attuazione delle sanzioni dell’Unione europea, nonché ad individuare le violazioni e ad imporre penalità;
  • a dare piena attuazione al regolamento sul controllo degli IED, anche mediante la partecipazione attiva al meccanismo di cooperazione tra Stati membri e tra questi e la Commissione, al fine di affrontare i rischi per la sicurezza o l’ordine pubblico connessi agli IED provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia;
  • a garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 antiriciclaggio per prevenire l’uso improprio del sistema finanziario dell’Unione; e
  • a garantire una stretta cooperazione tra le autorità di controllo degli Stati membri, le ANC e le banche o gli istituti di promozione nazionali, nonché gli istituti finanziari internazionali in cui gli Stati membri detengono una partecipazione, al fine di individuare gli investimenti, in particolare provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, che potrebbero incidere negativamente sulla sicurezza o sull’ordine pubblico nell’UE e a facilitare il pieno rispetto delle sanzioni nelle attività sostenute dalle suddette entità di investimento pubblico.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE

Commissione europea, Orientamenti ad uso degli Stati membri riguardanti gli investimenti esteri diretti dalla Russia e dalla Bielorussia in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina e delle misure restrittive stabilite in recenti regolamenti del Consiglio sulle sanzioni, in GU UE C 151 del 6.4.2022

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