L’imposta europea sui servizi digitali riflette il valore creato dagli utenti?
31 marzo 2018 di Mauro Varotto
Le norme che regolano le imposte sulle imprese sono sorte all’inizio del ventesimo secolo e si basano su un principio fondamentale: gli utili di un’impresa sono tassati nel luogo in cui si è creato il valore.
Lo stesso principio vale per il diritto tributario internazionale ed è alla base delle convenzioni internazionali che disciplinano le cosiddette doppie imposizioni.
Queste norme, nazionali e internazionali, sono state concepite per le imprese “fisiche”: si basano, in prevalenza, sulla presenza fisica di una impresa in un determinato territorio. Infatti, esse definiscono ciò che dà luogo a un diritto a tassazione in uno Stato (dove tassare) e quale percentuale del reddito delle imprese è imputata a un determinato Stato (quanto tassare): il presupposto della tassazione è il fatto che un’impresa abbia una presenza fisica in tale Stato. Ciò significa che persone non residenti ai fini fiscali sono soggette a imposta in uno Stato soltanto se hanno una presenza che costituisce una stabile organizzazione.
Oggi, nell’economia della conoscenza, sono sorti nuovi modelli d’impresa, fondati principalmente su beni immateriali, dati e conoscenze, nei quali le imprese possono fornire beni e servizi in uno Stato senza esservi fisicamente presenti: è il caso delle imprese che forniscono servizi digitali.
Le vigenti norme fiscali non sono state concepite e non tengono conto delle nuove modalità di creazione degli utili nel mondo digitale: sono del tutto inadeguate, per fare un esempio, a cogliere il valore creato attraverso beni immateriali, quali brevetti e algoritmi, che possono essere facilmente trasferiti da una giurisdizione a un’altra dove vi è una imposizione fiscale più bassa o inesistente.
Le conseguenze della inadeguatezza delle norme fiscali tradizionali
L’applicazione delle tradizionali norme fiscali alle imprese dell’economia digitale ha portato a un’asimmetria tra il luogo dove gli utili sono tassati e quello dove è creato il valore.
La prima conseguenza pratica è che oggi, in Europa, le società con modelli d’impresa digitali sono soggette a un’aliquota d’imposizione che è meno della metà di quella applicata alle società con modelli d’impresa tradizionali, come evidenzia il seguente grafico.
Questa differenza è dovuta principalmente alle caratteristiche dei modelli d’impresa digitali, che dipendono in larga misura dai beni immateriali e beneficiano di sgravi fiscali. Le imprese digitali transfrontaliere beneficiano, inoltre, di oneri fiscali ridotti, senza tenere conto della pianificazione fiscale transfrontaliera aggressiva, che può addirittura azzerare l’onere fiscale.
La seconda conseguenza pratica consiste nel fatto che gli sviluppi dell’economia digitale e l’inadeguatezza delle norme fiscali riducono il gettito fiscale dello Stato; ciò, a sua volta, si ripercuote sui bilanci nazionali e, da ultimo, sul finanziamento dei servizi pubblici. In estrema sintesi, questa situazione va a incidere sulla qualità della vita dei comuni cittadini.
I nuovi modelli di business delle imprese digitali
Per affrontare il tema della tassazione dell’economia digitale la soluzione ideale sarebbe un accordo internazionale e multilaterale. Ma poiché, sia a livello internazionale che europeo, i responsabili politici stentano a trovare soluzioni che permettano di garantire un’imposizione fiscale equa ed efficace e che stia al passo con la rapida trasformazione digitale dell’economia, la Commissione europea – che ha fatto della creazione di un mercato unico digitale una delle sue dieci priorità – ha preso l’iniziativa di studiare in maniera approfondita il fenomeno e di proporre una prima soluzione provvisoria che istituisce e disciplina, in maniera uniforme a livello europeo, il regime fiscale delle imprese digitali.
Innanzitutto, la soluzione proposta dalla Commissione europea nasce da una analisi dei modelli di business delle imprese digitali, che sono principalmente i seguenti quattro:
- modello dettagliante online, in cui le piattaforme online vendono beni o collegano acquirenti e venditori in cambio di un canone o contributo per transazione o di una commissione. Amazon, Zalando, Alibaba, sono alcuni esempi di imprese di questo tipo;
- modello social media, in cui i proprietari della rete percepiscono entrate derivanti dalla pubblicità mediante la distribuzione di messaggi commerciali mirati ai consumatori. Facebook, Xing, Qzone, sono esempi di imprese di questo tipo;
- modello abbonamento, in cui le piattaforme addebitano un canone di abbonamento in cambio di un accesso ininterrotto a servizi digitali (a esempio, musica o video). Netflix, Spotify, iQiyi, sono alcuni esempi di imprese di questo tipo;
- modello piattaforma collaborativa, in cui le piattaforme digitali collegano le capacità inutilizzate e la domanda, utilizzano meccanismi di rating reputazionale per sostenere i consumi e permettono ai singoli di condividere l'”accesso” ai beni anziché acquisirli. Le piattaforme addebitano un costo fisso o variabile per ciascuna transazione. Airbnb, Blablacar, Didi Chuxing sono alcuni esempi di imprese di questo tipo.
Questi modelli di business hanno una caratteristica in comune, ovvero per generare ricavi dipendono fortemente dallo sfruttamento della partecipazione degli utenti o dei dati ottenuti su di essi.
Come osserva la Commissione europea, “siamo entrati in un’epoca in cui gli utenti dei servizi digitali partecipano sempre di più, consapevolmente o meno, al processo di creazione di valore. Gli utenti forniscono dati, condividono conoscenze e contenuti e abilitano reti vaste e diversificate. Tutto ciò genera un immenso valore nell’economia odierna, che è certamente destinato a crescere in futuro”.
La natura intensiva dell’attività degli utenti nell’economia digitale è illustrata nel seguente diagramma.
Le nuove sfide in campo fiscale delle imprese digitali
In secondo luogo, la proposta mira a fornire una risposta a due domande fondamentali:
- dove tassare (legame territoriale)? Come stabilire e proteggere i diritti di imposizione in uno Stato in cui le imprese possono fornire servizi attraverso il digitale con una presenza fisica ridotta o inesistente, anche se hanno una presenza commerciale?
- che cosa tassare (creazione di valore)? Come attribuire i profitti nei nuovi modelli d’impresa digitali fondati su beni immateriali, dati e conoscenze?
Sul piano fiscale, infatti, è duplice la sfida posta dalle imprese dell’economia digitale.
Da un lato, infatti, i contributi che un’impresa ottiene dagli utenti, che di fatto costituiscono la creazione di valore per l’impresa stessa, potrebbero provenire da una giurisdizione fiscale in cui l’impresa digitale non è fisicamente stabilita (e, quindi, non è stabilita ai fini fiscali, come richiedono le norme vigenti nei diversi Stati europei) e dove, quindi, i ricavi generati da tali attività non possono essere tassati.
Dall’altro lato, anche se un’impresa digitale ha una stabile organizzazione nella giurisdizione in cui si trovano gli utenti, il valore creato attraverso la partecipazione degli utenti non viene preso in considerazione ai fini della determinazione della quota dell’imposta che dovrebbe essere versata in ciascuno Stato.
La proposta di imposta europea sui servizi digitali
In attesa degli sviluppi a livello internazionale, la proposta di direttiva europea offre una soluzione temporanea che si applicherà, qualora approvata, nell’intera Unione europea: la Digital Services Tax (DST).
Al primo interrogativo, ovvero “dove tassare” nell’economia digitale, la direttiva risponde nel seguente modo: le imprese digitali dovrebbero essere tassate negli Stati membri in cui hanno una presenza digitale significativa, anche quando non vi abbiano una presenza fisica.
Ma come stabilire quando una presenza è significativa? Sulla base dei ricavi provenienti dalla fornitura di servizi digitali, del numero di utenti online o del numero di contratti commerciali per servizi digitali.
Dal lato pratico, la direttiva stabilisce delle soglie che garantirebbero che, nel valutare se una società debba essere tassata, si tenga conto dei livelli significativi di attività digitale, evitando al contempo oneri sproporzionati a carico delle PMI.
Al secondo interrogativo, ovvero “che cosa tassare”, la proposta di direttiva stabilisce nuove regole per l’attribuzione degli utili alle imprese digitali: l’attribuzione degli utili a un’impresa digitale dovrebbe riflettere le particolari modalità con cui le attività digitali conducono alla creazione di valore, mediante il ricorso a criteri quali i dati e gli utenti.
Questa seconda risposta ha delle implicazioni importanti, sui cui vale la pena riflettere, perché sostituisce lo Stato al posto degli utenti dei servizi digitali nei diritti verso le imprese dell’economia digitale: il valore economico dei dati e delle informazioni personali che gli utenti forniscono non viene pagato agli utenti, ma ai singoli Stati.
Quanto valgono i nostri dati e le informazioni che forniamo alle imprese dell’economia digitale?
Nella proposta di direttiva la Commissione europea si spinge anche a indicare la misura dell’imposta temporanea sui servizi digitali a livello europeo: una aliquota del 3% sui ricavi lordi, realizzati nell’Unione europea e derivanti da servizi digitali specifici. Tale imposta sarebbe dovuta nello Stato membro o negli Stati membri in cui si trovano gli utenti dei servizi digitali.
Tale aliquota, quindi, ha un campo di applicazione assai specifico: essa si concentra su attività nelle quale esiste un ampio divario tra il valore creato e la capacità degli Stati membri di tassarlo, cioè nelle quali la partecipazione e i contributi degli utenti svolgono un ruolo centrale nella creazione di valore.
Pertanto, tale misura riflette, in un certo senso, il valore dei dati e delle informazioni che noi utenti forniamo alle imprese dell’economia digitale.
Si stima che l’imposta sui servizi digitali aumenterebbe di circa 5 miliardi di euro all’anno le entrate nell’Unione.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
Comunicazione della Commissione europea, Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione europea per il mercato unico digitale, doc. COM(2017) 547 del 21 settembre 2017
Comunicazione della Commissione europea, È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l’economia digitale, doc. COM(2018) 146 del 21 marzo 2018
Commissione europea, Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa, doc. COM(2018) 147 del 21 marzo 2018