Le nuove linee guida UE sull’articolo 102 TFUE mostrano come dati, algoritmi ed ecosistemi digitali stiano cambiando il concetto di potere di mercato.
Introduzione
Il 3 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato le prime linee direttrici organiche sull’applicazione dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli abusi di posizione dominante volti a escludere la concorrenza. Pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 settembre 2026 come comunicazione C/2026/4675, sostituiscono gli orientamenti sulle priorità di applicazione risalenti al 2009.
È un documento importante. Non perché riscriva l’articolo 102 TFUE e neppure perché introduca, in senso proprio, nuove norme. Le linee direttrici consolidano soprattutto una giurisprudenza che negli ultimi anni si è sviluppata rapidamente attraverso sentenze come Intel, Servizio Elettrico Nazionale, Unilever, Meta Platforms, Google Shopping e Google Android.
Ma proprio mettendo insieme questi tasselli la Commissione rende visibile qualcosa che prima era più difficile cogliere: come sta cambiando il concetto stesso di potere di mercato nell’economia europea.
È un’evoluzione che si inserisce in una trasformazione più ampia della politica europea della concorrenza. Già nel 2024, analizzando la valutazione dei regolamenti sull’enforcement antitrust, avevo evidenziato come digitalizzazione, concentrazione del potere di mercato e centralità dei dati stessero imponendo all’Unione europea di adeguare strumenti e modalità di applicazione delle regole di concorrenza.
Dati, ecosistemi digitali, effetti di rete, algoritmi, lock-in, qualità, innovazione, privacy: la concorrenza del XXI secolo si gioca sempre meno soltanto sul prezzo.
Da queste 63 pagine emergono almeno cinque “verità scomode”.
Questo articolo si inserisce nel percorso di approfondimento di Fare l’Europa sulla politica antitrust dell’Unione europea, dalle riforme della politica di concorrenza alle nuove sfide poste dalla digitalizzazione, fino al rapporto sempre più stretto tra concorrenza, autonomia strategica e potere di mercato.
1. Essere dominanti non è vietato. Ma il successo comporta una responsabilità speciale
La prima precisazione è fondamentale.
Il diritto europeo della concorrenza non punisce il successo. L’articolo 102 TFUE non impedisce a un’impresa di conquistare una posizione dominante grazie alle proprie competenze, capacità, investimenti o innovazioni.
La Commissione lo afferma senza ambiguità.
Essere dominanti, dunque, non costituisce un illecito.
Ma da quel momento cambia il parametro con cui vengono valutati alcuni comportamenti dell’impresa.
La giurisprudenza europea attribuisce, infatti, all’impresa dominante una “speciale responsabilità” di non falsare la concorrenza effettiva.
È questo uno degli aspetti più peculiari del diritto europeo della concorrenza: una condotta perfettamente legittima per un’impresa priva di significativo potere di mercato può assumere un significato diverso quando è posta in essere da un’impresa dominante.
Non significa che il leader debba rinunciare a competere. Le linee direttrici ribadiscono, anzi, il suo diritto a competere anche energicamente.
Il limite è un altro: deve farlo attraverso la concorrenza basata sui meriti.
Prezzi migliori, prodotti migliori, innovazione, maggiore qualità, maggiore scelta sono esattamente ciò che il mercato dovrebbe premiare. L’articolo 102 interviene quando l’impresa utilizza mezzi diversi da quelli propri di una normale competizione e il comportamento è idoneo a ostacolare la concorrenza esistente o il suo sviluppo.
Ed emerge qui una distinzione essenziale.
Il diritto della concorrenza non protegge i concorrenti dal successo dell’impresa dominante. Protegge il processo concorrenziale.
Un concorrente meno efficiente può perfettamente essere espulso dal mercato se ciò avviene perché un’altra impresa offre condizioni migliori.
Quello che l’impresa dominante non può fare è trasformare il proprio potere di mercato in uno strumento per impedire che altri possano competere sulla base dei propri meriti.
2. Nell’economia digitale il potere di mercato non si misura più soltanto con le quote
Naturalmente le quote di mercato continuano a contare.
Le linee direttrici ricordano che una quota molto elevata mantenuta per un periodo prolungato costituisce normalmente una prova importante della dominanza. Una quota pari o superiore al 50% assume particolare rilievo, mentre secondo l’esperienza della Commissione una posizione dominante è generalmente improbabile al di sotto del 40%, pur rimanendo possibile in circostanze particolari.
Ma sarebbe un errore fermarsi alle percentuali.
Le pagine forse più interessanti del documento sono quelle dedicate alle barriere all’ingresso e all’espansione.
Accanto alle tradizionali economie di scala, all’integrazione verticale, ai diritti di proprietà intellettuale, alle reti distributive e all’accesso privilegiato a fattori produttivi, la Commissione individua fattori tipici della nuova economia:
- disponibilità di dati unici o difficilmente replicabili;
- economie di scala e di scopo legate ai dati;
- capacità di elaborare grandi quantità di dati;
- disponibilità della potenza di calcolo necessaria allo sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- effetti di rete;
- costi di transizione;
- lock-in degli utenti;
- capacità di attrarre e trattenere talenti;
- forza finanziaria e capacità di acquisire concorrenti e innovatori.
Il passaggio dedicato all’intelligenza artificiale è particolarmente significativo: per la Commissione, l’accesso a grandi quantità di dati di elevata qualità e alla capacità computazionale necessaria per utilizzarli può costituire un vantaggio rilevante nell’analisi delle barriere concorrenziali.
Ed è qui che entrano in scena gli ecosistemi digitali.
Quando prodotti, servizi e piattaforme sono interconnessi, la posizione detenuta in un mercato può rafforzare quella detenuta negli altri. Effetti di rete, dati e costi di cambiamento possono accumularsi, rendendo progressivamente più difficile l’ingresso di nuovi concorrenti.
La Commissione richiama anche la differenza fra single-homing e multi-homing.
Se gli utenti possono utilizzare contemporaneamente servizi concorrenti, per un nuovo operatore è relativamente più semplice conquistare progressivamente una base di clienti. Se invece l’utente tende a utilizzare una sola piattaforma, il nuovo entrante deve convincerlo ad abbandonare quella esistente.
È il problema della massa critica.
Ed è una delle ragioni per cui i mercati caratterizzati da forti effetti di rete possono sviluppare quelle dinamiche che le stesse linee direttrici chiamano “winner-takes-all”, nelle quali il successo iniziale tende ad autoalimentarsi.
3. Il danno alla concorrenza non significa soltanto prezzi più alti
Qui si trova forse il cambiamento culturale più importante.
Nell’immaginario comune, l’antitrust serve soprattutto a evitare che il monopolista aumenti i prezzi.
Ma l’articolo 102 protegge una nozione di concorrenza molto più ampia.
La Commissione considera tra i parametri concorrenziali non soltanto il prezzo, ma anche qualità, scelta e innovazione.
E attribuisce alla “qualità” un significato sorprendentemente esteso.
Vi rientrano, tra l’altro:
- sostenibilità, uso efficiente delle risorse, durabilità, sicurezza, possibilità di integrazione con altri prodotti, tutela della vita privata, disponibilità del prodotto, affidabilità della fornitura e persino resilienza delle catene di approvvigionamento.
La conseguenza è importante.
Un comportamento può danneggiare la concorrenza anche se il consumatore continua apparentemente a pagare lo stesso prezzo — o addirittura non paga nulla, come accade in molti servizi digitali.
La degradazione della privacy, la riduzione della qualità, la chiusura di un ecosistema o l’ostacolo allo sviluppo di prodotti alternativi possono rappresentare altrettante dimensioni del danno concorrenziale.
Le linee direttrici compiono poi un ulteriore passo.
La violazione di norme appartenenti ad altri settori del diritto – la Commissione cita espressamente protezione dei dati e sostenibilità – può costituire un forte indizio che il comportamento dell’impresa dominante si discosti dalla concorrenza basata sui meriti, quando quella violazione incide negativamente su un parametro rilevante della concorrenza.
È una precisazione da leggere con attenzione.
Non significa che la Commissione europea per la concorrenza diventi autorità competente per qualsiasi violazione del GDPR o della legislazione ambientale.
Significa qualcosa di più sottile: il diritto antitrust non opera in una bolla.
Se la violazione di un’altra disciplina diventa lo strumento attraverso il quale l’impresa dominante ottiene un vantaggio concorrenziale non fondato sui meriti, quella circostanza può assumere rilevanza anche ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
La sentenza Meta Platforms aveva già aperto questa strada. Le linee direttrici ora la inseriscono espressamente nel quadro analitico della Commissione.
4. Gli algoritmi possono cambiare anche il modo in cui nasce una dominanza collettiva
Una posizione dominante non deve necessariamente appartenere a una sola impresa.
L’articolo 102 TFUE conosce da tempo la nozione di posizione dominante collettiva: due o più imprese giuridicamente indipendenti possono trovarsi, dal punto di vista economico, nella condizione di agire insieme sul mercato in maniera sostanzialmente indipendente dai concorrenti e dai clienti.
La novità interessante è il rilievo attribuito dalla Commissione al coordinamento tacito.
Non occorrono necessariamente un accordo, partecipazioni incrociate o altri legami strutturali. In determinate configurazioni oligopolistiche le caratteristiche stesse del mercato possono facilitare una politica comune.
Le linee direttrici individuano quattro elementi fondamentali:
- la possibilità di individuare i termini del coordinamento;
- la possibilità di osservare se gli altri operatori vi si conformano;
- l’esistenza di meccanismi di deterrenza sufficientemente credibili;
- l’assenza di pressioni esterne capaci di destabilizzare il coordinamento.
Ed è proprio qui che compare un protagonista nuovo: l’algoritmo.
La Commissione osserva esplicitamente che algoritmi messi a disposizione da piattaforme online o soggetti terzi possono facilitare il coordinamento tacito anche quando le imprese sono tra loro asimmetriche.
E aggiunge che intelligenza artificiale e algoritmi possono aumentare l’osservabilità del mercato, persino quando il mercato sarebbe altrimenti relativamente poco trasparente.
Non significa, naturalmente, che utilizzare algoritmi di pricing o strumenti di intelligenza artificiale comporti automaticamente una violazione dell’articolo 102.
Il punto è un altro.
Tecnologie capaci di osservare quasi istantaneamente il comportamento dei concorrenti e reagire altrettanto rapidamente possono modificare le condizioni economiche che tradizionalmente rendevano difficile mantenere stabile un coordinamento tacito.
È una piccola frase nelle linee direttrici, ma potrebbe diventare una questione molto grande nell’antitrust dei prossimi anni.
5. Il test del “concorrente altrettanto efficiente” non è più la chiave universale
È probabilmente il passaggio tecnicamente più delicato.
Per anni una parte rilevante del dibattito sull’articolo 102 TFUE ha ruotato attorno al cosiddetto AEC test, As Efficient Competitor test: il test del concorrente altrettanto efficiente.
L’idea è intuitiva.
Se una determinata politica commerciale dell’impresa dominante non sarebbe in grado di escludere un concorrente efficiente quanto essa, perché dovrebbe essere considerata anticoncorrenziale?
Il ragionamento rimane importante.
Le linee direttrici ribadiscono che la concorrenza basata sui meriti può legittimamente determinare la marginalizzazione dei concorrenti meno efficienti. E nei comportamenti relativi ai prezzi — in particolare prezzi predatori, compressione dei margini e, in determinate circostanze, sconti — i confronti tra prezzi e costi conservano un ruolo essenziale.
Ciò che viene meno è la pretesa di trasformare il test AEC in un criterio universale dell’abuso.
La giurisprudenza più recente, in particolare Google Shopping e Google Android, ha chiarito che in alcune fattispecie un test prezzo-costo non è né obbligatorio né particolarmente utile.
Il motivo diventa evidente pensando al self-preferencing.
Una piattaforma dominante può favorire i propri servizi attraverso il posizionamento, la visibilità, il ranking, il disegno dell’interfaccia, l’orientamento della scelta degli utenti o la manipolazione di determinati processi di selezione.
Come si traduce tutto questo nel costo di un ipotetico concorrente?
Spesso non si può.
Le stesse linee direttrici riconoscono che, quando la concorrenza riguarda parametri come qualità, innovazione e scelta, un test prezzo-costo può non riuscire semplicemente a cogliere il fenomeno.
Per questo occorrono anche prove qualitative e l’analisi degli sviluppi effettivi del mercato.
È importante però evitare un equivoco.
L’Unione europea non ha deciso di proteggere i concorrenti inefficienti dall’impresa dominante.
Ha deciso qualcosa di diverso: di non ridurre la tutela della concorrenza alla domanda se un ipotetico concorrente con la stessa struttura dei costi dell’impresa dominante sarebbe sopravvissuto.
Nei mercati digitali, la capacità di competere può dipendere da dati, accesso, interoperabilità, visibilità, effetti di rete e possibilità di raggiungere gli utenti molto più che dai soli costi di produzione.
E giudicare l’abuso richiede strumenti capaci di vedere anche queste dimensioni.
Dal prezzo alla struttura del mercato
Le nuove linee direttrici sull’articolo 102 TFUE non rappresentano una rivoluzione improvvisa.
Sono, per molti aspetti, il punto di arrivo di quasi un decennio di giurisprudenza europea.
Ed è forse proprio questo a renderle importanti.
Letti uno alla volta, casi come Intel, Servizio Elettrico Nazionale, Unilever, Meta Platforms, Google Shopping o Google Android possono sembrare singole controversie sull’applicazione di una norma scritta quasi settant’anni fa.
Riuniti in un unico quadro, raccontano invece una trasformazione.
Il diritto europeo della concorrenza sta imparando a misurare il potere economico in mercati nei quali il prezzo rappresenta soltanto una delle variabili rilevanti e nei quali dati, ecosistemi, infrastrutture digitali, algoritmi ed effetti di rete possono determinare chi può realmente competere.
Il problema, allora, non è impedire a un’impresa di diventare grande.
È impedire che, una volta diventata grande, possa utilizzare il potere acquisito per decidere chi avrà ancora la possibilità di sfidarla.
È questo, in fondo, il filo rosso delle nuove linee direttrici.
E pone una domanda che va ben oltre il diritto antitrust: in mercati nei quali il vantaggio competitivo può autoalimentarsi fino a diventare strutturale, come garantire che il successo di oggi non impedisca la concorrenza di domani?
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
- Commissione europea, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione della concorrenza, C/2026/4675, in GU UE C del 9 settembre 2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4675/oj
Approfondimenti sulle norme dell’Unione europea su concorrenza e aiuti di Stato
Politiche antitrust:
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4 ottobre 2024 – Concorrenza UE: strumenti giuridici e sfide del mercato
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