Orizzonte Europa: il programma specifico di ricerca nel settore della difesa
18 giugno 2021 di Mauro Varotto
L’Unione europea procede a piccoli passi e, soprattutto, con i piedi di piombo nella costruzione di un’Unione della sicurezza e della difesa.
Se, da un lato, l’attuale Trattato sull’Unione europea, in vigore dal 1° dicembre 2009, nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), prevede esplicitamente la definizione progressiva di una politica di sicurezza e difesa comune (PESD) e consente all’Unione di rafforzare le sue capacità militari e il dispiegamento di missioni al di fuori del suo territorio, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite e nel quadro dell’Organizzazione del trattato del Nord- Atlantico (NATO); dall’altro lato, non è da dimenticare che il medesimo Trattato individua, come obiettivo primario dell’Unione europea, quello di “promuovere la pace”. Non a caso, infatti, le missioni militari dell’Unione sono esclusivamente finalizzate al mantenimento della pace (peacekeeping), alla prevenzione dei conflitti (conflict prevention) e al rafforzamento della sicurezza internazionale (peacebuilding).
Tuttavia, il contesto geopolitico in cui si colloca l’Unione è cambiato radicalmente nell’ultimo decennio: come osserva la Commissione europea “la situazione nelle regioni limitrofe dell’Europa è instabile e l’Unione si trova ad affrontare un quadro complesso e impegnativo, in cui l’avvento di nuove minacce, come gli attacchi ibridi e informatici, si affianca al riemergere di sfide più convenzionali” e di fronte a tale situazione, i cittadini europei e i loro leader politici concordano sul fatto che occorre fare di più, a livello collettivo, nel settore della difesa.
D’altro canto, il settore europeo della difesa e l’industria europea della difesa si trovano ad affrontare notevoli inefficienze del mercato, connesse a economie di scala non pienamente utilizzate (frammentazione dei mercati nazionali con acquirente unico) e a sovrapposizioni delle risorse a livello nazionale. Il settore della difesa è caratterizzato dall’aumento dei costi del materiale di difesa nonché da elevati costi di ricerca e sviluppo che limitano l’avvio di nuovi programmi di difesa e hanno un impatto diretto sulla competitività e sulla capacità innovativa della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB – European defence technological and industrial base): sempre la Commissione constata che “tenuto conto di tale incremento dei costi, lo sviluppo di una nuova generazione di grandi sistemi di difesa e di nuove tecnologie di difesa dovrebbe essere sostenuto a livello di Unione al fine di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di investimenti nei materiali di difesa”.
Infine, nell’Unione europea, la pianificazione, la spesa per le attività di ricerca e sviluppo come pure l’acquisto e la manutenzione dei materiali continuano a essere gestiti in larga misura a livello dei singoli Stati membri, fra i quali la cooperazione è estremamente limitata.
Per questi principali motivi, l’ex presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, aveva indicato la politica europea della difesa tra le principali priorità del suo mandato.
I primi ambiziosi passi verso la sua costruzione si sono fondati su tre elementi, parte di un cosiddetto “pacchetto difesa”, che ho avuto modo di presentare in un precedente articolo del blog al quale rinvio, anche per reperire i relativi documenti:
- la Strategia globale dell’Unione europea in materia di sicurezza e difesa, adottata nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 e nelle Conclusioni del Consiglio “Affari esteri” del 14 novembre 2016;
- il Piano d’azione europeo in materia di difesa, adottato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, che stabilisce misure volte a conseguire una maggiore cooperazione europea in materia di difesa e a sostenere la competitività dell’industria europea della difesa;
- la cooperazione fra l’UE e la NATO, sulla base della “Dichiarazione congiunta UE-NATO” del luglio 2016, firmata dal presidente del Consiglio europeo, dal presidente della Commissione e dal Segretario generale della NATO.
In particolare, il piano di azione europeo in materia di difesa stabilisce misure volte a conseguire una maggiore cooperazione europea in materia di difesa e a sostenere la competitività dell’industria europea della difesa.
L’obiettivo del piano di azione europeo in materia di difesa consiste, infatti, nel garantire che la base industriale e tecnologica della difesa europea soddisfi pienamente le esigenze attuali e future dell’Europa in materia di sicurezza e difesa. Una delle proposte fondamentali del piano d’azione europeo in materia di difesa è stata la costituzione di un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo comuni di tecnologie e materiali di difesa, istituito il 18 luglio 2018. Il successivo mese di agosto la Commissione europea ha altresì definito il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP).
Il programma specifico di ricerca nel settore della difesa
Tale prima esperienza ora proseguirà all’interno del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, istituito per il ciclo di programmazione 2021-2027.
Infatti, il nuovo Fondo europeo della difesa, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del 29 aprile 2021, sosterrà finanziariamente una delle tre componenti fondamentali del programma quadro “Orizzonte Europa”: il programma specifico di ricerca nel settore della difesa.
La base giuridica del nuovo Fondo è rappresentata dagli articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativi a “Industria” e “Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio”. Infatti, obiettivo generale del Fondo è di promuovere la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) in tutta l’Unione, attraverso il sostegno finanziario ad azioni di collaborazione e di cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici in tutta l’Unione, in particolare le PMI e le imprese a media capitalizzazione (mid-caps, con un massimo di 3.000 dipendenti).
Le predette azioni potranno consistere in:
a) azioni di ricerca, intese come attività di ricerca, in particolare la ricerca applicata e, ove necessario, la ricerca fondamentale, condotte con lo scopo di acquisire nuove conoscenze e incentrate esclusivamente sulle applicazioni nel settore della difesa,
b) azioni di sviluppo, intese come attività orientate alla difesa principalmente nella fase di sviluppo, riguardante sia nuovi prodotti per la difesa o tecnologie per la difesa, sia la modernizzazione di prodotti o tecnologie esistenti, a eccezione della fabbricazione o dell’uso di armi.
La dotazione del fondo è di 7,9 miliardi di euro per l’intero settennio, dei quali 2,6 per la ricerca e 5,3 per lo sviluppo.
Il Fondo sarà eseguito in regime di gestione diretta da parte della Commissione europea e potrà fornire finanziamenti attraverso le diverse modalità previste dal regolamento finanziario dell’Unione, quindi: sovvenzioni, premi e appalti (anche appalti pre-commerciali) e, in base alle specificità dell’azione, strumenti finanziari nell’ambito delle operazioni di finanziamento misto.
Il Fondo fornirà, quindi, un sostegno ad azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie per la difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti.
Le azioni ammissibili al sostegno del Fondo – che dovranno in ogni caso riguardare prodotti e tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione non siano vietati dal diritto internazionale applicabile – riguarderanno una o più delle seguenti attività:
a) attività intese a creare, sostenere e migliorare conoscenze, prodotti e tecnologie, comprese le tecnologie innovative per la difesa, che possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa;
b) attività intese a migliorare l’interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti di dati, ad acquisire la padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento o a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle tecnologie per la difesa;
c) studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di prodotti, tecnologie, processi, servizi e soluzioni nuovi o aggiornati;
d) la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata tale progettazione, incluse le prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;
e) il prototipo di sistema di un prodotto, un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa;
f) il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa;
g) la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa;
h) la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa;
i) lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l’efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa.
Non saranno ammissibili al sostegno del Fondo le azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile e neppure le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare attacchi contro esseri umani.
Potranno usufruire dei finanziamenti del Fondo esclusivamente i “soggetti giuridici idonei” alla partecipazione al programma.
I “destinatari” del sostegno finanziario (il termine “destinatario” ricomprende, sia i beneficiari di una sovvenzione che gli aggiudicatari di un appalto) potranno essere soggetti che presentino i seguenti requisiti di ammissibilità (estesi anche agli eventuali subappaltatori): avere sede nel territorio dell’Unione (o in quello di un paese terzo associato al programma); impiegare infrastrutture, attrezzature, beni e risorse situati nel territorio di uno Stato membro (o di un paese terzo associato); infine, non essere soggetti al controllo da parte di un paese terzo non associato a programma o di un soggetto di un paese terzo non associato al programma.
Le azioni saranno realizzate da soggetti giuridici che cooperano nell’ambito di un consorzio composto di almeno tre soggetti giuridici considerati idonei, con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati, con l’unica eccezione per gli studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di prodotti, tecnologie, processi, servizi e soluzioni nuovi o aggiornati, che potranno essere proposti anche da singoli soggetti idonei.
Di norma, il finanziamento dell’Unione sarà concesso a seguito di inviti a presentare proposte, su base concorrenziale, pubblicati secondo le norme del regolamento finanziario.
Il Fondo finanzierà fino al 100 % dei costi ammissibili delle azioni, con le seguenti due eccezioni:
- 20% dei costi ammissibili per lo sviluppo del prototipo di sistema di un prodotto, un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa;
- 80% dei costi ammissibili per il collaudo, la qualificazione o la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa.
I risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo saranno di proprietà dei destinatari che li hanno prodotti. Naturalmente, qualora il sostegno dell’Unione sia fornito sotto forma di appalto pubblico, i risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo saranno di proprietà dell’Unione.
Tuttavia, nel caso delle azioni di sviluppo, il regolamento precisa che: “L’Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie per la difesa risultanti dalle azioni di sviluppo sostenute dal Fondo, né reclama i DPI relativi a tali azioni”. Ciò significa che le azioni di sviluppo non saranno attuate mediate appalti, tranne nel caso degli studi: ma, in questo caso, tutti gli Stati membri o i paesi associati avranno diritto, ove ne facciano richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l’uso dello studio pagato dal Fondo.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092, in GU UE L 170 del 12.5.2021