La Legge 131/2025 definisce la montagna come principio di coesione tra Costituzione e diritto UE, anticipando il Capitolo Montagna nel partenariato 2028-2034.

Introduzione

Il 12 settembre 2025 l’Italia ha adottato la legge n. 131 sul riconoscimento e la promozione delle zone montane.
È la prima norma organica che unisce principi costituzionali, politiche europee e convenzioni internazionali per fare della montagna un pilastro di coesione economica, sociale e territoriale.

Ne parlo nell’ambito della serie speciale che il blog dedica alla analisi delle proposte della Commissione europea 2028-2034 perché, come cercherò di dimostrare, la nuova legge crea i presupposti per inserire la montagna al centro del futuro Piano di partenariato nazionale e regionale.

Il 18 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha autorizzato l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e ne approva l’elenco ufficiale.
La nuova mappatura, fondata su parametri altimetrici e di pendenza integrati da criteri di contiguità territoriale, rende operativa la legge 131/2025 e costituisce il presupposto per la ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

1. Una legge di sistema

Entrata in vigore il 20 settembre 2025, la legge sul riconoscimento e la promozione delle zone montane è la prima norma organica che dà piena attuazione all’articolo 44, secondo comma, della Costituzione, dedicato ai “provvedimenti a favore delle zone montane”, e lo collega agli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Due disposizioni nate in contesti diversi, ma accomunate da una stessa idea di fondo: la coesione territoriale come condizione di democrazia sostanziale.

Non è una legge settoriale, ma un provvedimento di principio.
Riunisce per la prima volta il livello costituzionale, quello europeo e quello internazionale in una visione coerente: la montagna non come periferia fragile, ma come bene strategico nazionale ed europeo, decisivo per la transizione ecologica, la tutela delle risorse naturali e la coesione delle comunità.

«La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale […] in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del TFUE.»

2. Dal silenzio normativo al ritorno della montagna nella Costituzione economica

Per oltre trent’anni, dopo l’abrogazione dell’articolo 1 della legge 991/1952, la montagna italiana è rimasta priva di un quadro statale unitario.
La competenza di classificazione passò alle Regioni, che adottarono criteri differenti, spesso mutuati dalla Direttiva 268/1975/CEE sulle “zone agricole svantaggiate”.

In Veneto, a esempio, la L.R. 51/1993 tentò una ricognizione autonoma, poi superata dalla L.R. 25/2014, che introdusse forme particolari di autonomia per la Provincia di Belluno.
La Legge Delrio (n. 56/2014) riconobbe le province interamente montane, ma senza strumenti finanziari dedicati.

Il risultato fu una frammentazione amministrativa e concettuale: ogni Regione con la propria definizione di montagna, nessuna regia nazionale, nessuna coerenza con le politiche di coesione dell’Unione.

La legge 131/2025 nasce per colmare quel vuoto: restituisce unità giuridica e politica a un territorio che rappresenta oltre il 40% della superficie nazionale, ma che finora aveva vissuto di interventi speciali, spesso discontinui e scoordinati.

3. L’evoluzione europea: dalla montagna “svantaggiata” alla montagna “strategica”

Nell’Unione europea, la montagna entrò nell’agenda politica nel 1975, con il secondo pilastro della Politica agricola comune (PAC), volto a sostenere le “zone agricole svantaggiate”.
Le prime direttive – tra cui la 268/1975/CEE – descrivevano la montagna come spazio di handicap naturali (altitudine, pendenza, difficoltà di meccanizzazione), giustificando così un trattamento di tipo compensativo.

Negli anni ’90 il paradigma cambiò radicalmente.
La Conferenza ONU di Rio de Janeiro (1992) e l’Agenda 21 affermarono che le montagne sono “una fonte essenziale di acqua, energia e biodiversità” e che la loro tutela è “condizione della sopravvivenza dell’ecosistema globale”.

Il capitolo 13 dell’Agenda 21La gestione degli ecosistemi fragili: sviluppo sostenibile della montagna – trasformò il modo di intendere la questione: da problema a risorsa, da ambito agricolo a bene comune planetario.

Quel passaggio culturale trovò riconoscimento giuridico nell’articolo 174 del TFUE (Trattato di Lisbona, 2009), che inserisce le regioni montane tra le aree cui l’Unione deve dedicare “attenzione particolare” nel quadro della coesione economica, sociale e territoriale.

Da allora, la montagna diventa oggetto strutturale della politica di coesione: non più area da compensare, ma da integrare nello sviluppo sostenibile europeo.

4. Dal diritto internazionale alla nuova legge italiana

L’evoluzione europea non avviene in isolamento: è parte di un percorso più ampio, sancito da convenzioni e impegni internazionali che l’Italia ha fatto propri.

Tra essi:

  • la Convenzione delle Alpi (1991, ratificata nel 1999): primo trattato vincolante dedicato a uno spazio montano transnazionale, che promuove tutela ambientale, sviluppo sostenibile e partecipazione delle comunità;
  • la Convenzione dei Carpazi (2003): estende la visione integrata dell’arco montano europeo;
  • gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU, in particolare l’Obiettivo 15 – Vita sulla Terra;
  • la Dichiarazione di Torino (2020): riconosce il ruolo delle aree montane nella transizione ecologica e digitale europea.

La legge 131/2025 si colloca pienamente in questa rete multilivello: assume le convenzioni internazionali come criterio di attuazione vincolante, ponendo la montagna italiana dentro un disegno coerente con i Trattati europei e gli impegni globali.

5. Un nuovo equilibrio tra Costituzione e Trattati dell’Unione

La legge nasce da un incontro: la Costituzione repubblicana e il Trattato europeo si parlano finalmente sul terreno concreto della montagna.

L’articolo 44 della Costituzione fonda il principio di perequazione territoriale e di sostegno alla piccola proprietà nelle zone montane; l’articolo 174 del TFUE lo proietta su scala europea, con la stessa finalità di riduzione dei divari e di valorizzazione delle aree a svantaggio naturale.

La legge 131/2025 riunisce questi due linguaggi – quello nazionale e quello europeo – e ne trae un modello di coesione multilivello: un ordinamento in cui Stato, Regioni, Province autonome, enti locali e Unione europea concorrono alla stessa missione, ciascuno secondo la propria competenza ma dentro una strategia condivisa.

Su questo fondamento, la legge 131/2025 costruisce la propria architettura operativa: riconoscere, pianificare e governare lo sviluppo delle zone montane.

6. Il primo passo: riconoscere la montagna

Ogni politica territoriale nasce da un atto di conoscenza.
Nel caso della montagna, conoscere significa riconoscere: stabilire con precisione quali territori ne fanno parte e quali no.

L’articolo 2 della Legge 131/2025 ha affrontato questa esigenza con un impianto nuovo.
Dopo oltre trent’anni di frammentazione regionale, ha riportato la classificazione dei comuni montani a livello nazionale, senza negare il ruolo delle autonomie.

Il 18 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha autorizzato l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e ne approva contestualmente l’elenco ufficiale. Il regolamento, fondato sui dati ISTAT e su un’istruttoria tecnica svolta con il contributo di esperti designati in sede di Conferenza unificata, rende così pienamente operativa la previsione legislativa.

Altitudine e pendenza restano i parametri centrali, ma sono declinati attraverso criteri oggettivi e plurimi. Sono classificati montani, tra gli altri, i comuni che presentano almeno il 20% della superficie sopra i 600 metri e il 25% con pendenza superiore al 20%, oppure un’altitudine media pari o superiore a 350 o 400 metri secondo soglie differenziate; rileva inoltre l’altitudine massima (pari o superiore a 1.200 metri) e sono previsti criteri di contiguità territoriale per comuni confinanti con territori già montani o con Stati esteri.

Dietro la tecnica parametrica si muove un obiettivo più ambizioso: costruire una mappa nazionale condivisa, capace di coniugare oggettività statistica e legittimazione istituzionale.

Per la prima volta dal 1990, il territorio montano italiano è descritto da un elenco unico, verificabile e aggiornabile annualmente con decreto da adottare entro il 30 settembre, con efficacia dal 1° gennaio successivo.
Non un esercizio burocratico, ma un gesto politico: ricondurre la montagna dentro una geografia della Repubblica, riconosciuta dallo Stato e condivisa – pur tra tensioni e confronto istituzionale – con le Regioni.

6.1. Un sistema dinamico e multilivello

L’articolo 2 introduce, inoltre, una distinzione ulteriore: all’interno dell’elenco generale dei comuni montani, saranno individuati quelli destinatari delle misure di sostegno previste nei capitoli successivi della legge.

Questa seconda classificazione terrà conto anche di parametri socio-economici – densità demografica, reddito medio, accesso ai servizi, tendenze di spopolamento – accanto a quelli geomorfologici.
La logica è quella di una governance adattiva, capace di aggiornarsi ogni tre anni per riflettere le trasformazioni reali del territorio invece di cristallizzarle in una fotografia datata.

In questa prospettiva, la montagna non è più una categoria statica ma un organismo vivo, che può cambiare status in funzione dei processi sociali, ambientali e produttivi.

6.2. Un nuovo ordine normativo delle agevolazioni

Il cuore tecnico della norma è la delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali, finanziarie e amministrative a favore dei comuni montani.
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato un decreto legislativo che integri e coordini le numerose disposizioni oggi disperse, rendendole compatibili con la nuova classificazione nazionale.

Il testo coinvolge sette ministeri e prevede il parere del Parlamento, a garanzia di un percorso trasparente.
È un lavoro di ricomposizione legislativa, indispensabile per passare da un sistema di deroghe episodiche a un ordinamento stabile e verificabile.

La legge stabilisce inoltre che da questa riforma non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: ogni decreto dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica di neutralità finanziaria.
È un principio di rigore contabile che, se da un lato tutela la sostenibilità dei conti, dall’altro impone di affiancare alla classificazione risorse certe e strutturali, pena il rischio di una riforma solo formale.

6.3. Un significato politico profondo

Dietro la tecnica c’è una scelta di metodo.
Definire cosa è “montano” significa, in questa legge, riconoscere un diritto collettivo: quello delle comunità d’altura a essere parte piena della Repubblica, con pari accesso ai servizi, infrastrutture e opportunità di sviluppo.

La classificazione diventa così il primo atto di perequazione attiva: non una statistica territoriale ma una premessa di giustizia.
Solo su questa base – una definizione chiara, condivisa e aggiornata – possono costruirsi le politiche di coesione e gli interventi economici dei capitoli successivi.

L’articolo 2 restituisce quindi unità e trasparenza al sistema, ricucendo il legame tra conoscenza del territorio e azione pubblica.
È il passo che consente di passare dal riconoscimento all’indirizzo, dalla fotografia alla strategia.

7. Dalla definizione alla strategia: la “Strategia per la Montagna Italiana”

Una volta definito il perimetro, la legge compie il salto politico decisivo: trasformare la conoscenza in programmazione.
L’articolo 3 istituisce la Strategia per la Montagna Italiana (SMI), un documento triennale che individua le linee di sviluppo, le priorità di investimento e le modalità di coordinamento con Regioni, Province autonome e Comuni.

È il primo strumento nazionale che unifica, sotto un’unica visione, le politiche pubbliche dedicate ai territori montani.

Le aree di intervento della SMI comprendono:

  • l’accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, in particolare sanità e istruzione;
  • il rafforzamento del presidio territoriale (farmacie, uffici postali, servizi bancari, negozi multiservizi);
  • la gestione associata dei servizi comunali;
  • la promozione della residenzialità, del turismo sostenibile e degli insediamenti produttivi;
  • il ripopolamento delle aree montane.

La Strategia non sostituisce le Regioni, ma si coordina con le loro strategie di sviluppo sostenibile e con gli strumenti nazionali già esistenti: la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), la ZES unica per il Mezzogiorno, la Strategia forestale nazionale e la Strategia delle Green Community.

In questo modo, la montagna diventa punto d’incontro delle politiche territoriali, non più un ambito marginale ma un asse integratore della coesione territoriale.

8. Una governance multilivello per la coesione territoriale

La legge 131/2025 non centralizza, ma ricompone.
È una legge di coordinamento, non di accentramento: lo Stato assume il ruolo di garante dell’unità strategica, mentre Regioni, Province autonome ed enti locali restano i protagonisti dell’attuazione.

È un equilibrio delicato ma innovativo, che traduce nella pratica il principio di leale collaborazione sancito dall’articolo 120 della Costituzione, combinandolo con il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale richiamato dall’articolo 5 del TFUE.

8.1. Lo Stato: indirizzo e coerenza nazionale

Allo Stato spetta il compito di definire la cornice unitaria entro cui si muovono le politiche per la montagna:

  • fissare i criteri di classificazione dei comuni montani (art. 2);
  • adottare e aggiornare la Strategia per la Montagna Italiana (SMI) (art. 3);
  • gestire il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (art. 4);
  • rappresentare l’Italia presso l’Unione europea e le organizzazioni internazionali, promuovendo il riconoscimento delle specificità montane (art. 1, co. 3).

Il suo intervento è dunque di regia e garanzia, volto a mantenere coerenza e continuità in una materia che, per natura, tende alla frammentazione.

8.2. Le Regioni e le Province autonome: la dimensione dell’attuazione

Le Regioni restano protagoniste della gestione operativa. A loro spetta:

  • integrare la Strategia nazionale con le strategie regionali di sviluppo sostenibile;
  • coordinare le risorse del Fondo nazionale con quelle della politica di coesione e della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);
  • partecipare alla definizione dei criteri e alla valutazione dei risultati in sede di Conferenza unificata.

Per le Province autonome di Trento e Bolzano, interamente montane, la legge riconosce pienamente le competenze statutarie speciali.
La Strategia nazionale non impone vincoli, ma offre una cornice di coordinamento volontario, nel rispetto del principio di autonomia e della responsabilità condivisa.

È un modello di federalismo cooperativo che traduce l’articolo 119 della Costituzione in chiave di perequazione attiva: la montagna come laboratorio di una Repubblica delle autonomie solidali.

8.3. Gli enti locali e gli attori territoriali: la montagna dal basso

La legge riconosce un ruolo centrale ai Comuni e alle loro unioni, primo livello di governo dei servizi e dello sviluppo locale.
L’articolo 3 cita espressamente la gestione associata dei servizi pubblici e i processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche delle zone montane.

È un riconoscimento politico importante: le politiche per la montagna non sono più decise su di essa, ma con essa.

Il metodo della Strategia triennale prevede un coinvolgimento sistematico del partenariato economico e sociale: enti locali, comunità montane, imprese, cooperative, università territoriali, organizzazioni sindacali e associative.

La concertazione diventa strumento ordinario, non eccezione, e si traduce nella possibilità di costruire priorità condivise, attorno a infrastrutture, innovazione, servizi, politiche giovanili, turismo sostenibile, energie rinnovabili.

In questo senso, la SMI si presenta come un luogo politico di composizione territoriale, dove interessi diversi trovano convergenza.

8.4. Una politica pubblica “di relazione”

La forza della legge 131/2025 risiede nella sua struttura relazionale.
Non si limita a distribuire competenze, ma costruisce ponti istituzionali: tra Stato e Regioni, tra amministrazioni e comunità locali, tra politiche ambientali, economiche e sociali.

È la prima legge italiana che applica alla montagna la logica della multilevel governance propria dell’Unione europea.

In questo modo, la montagna diventa terreno di sperimentazione per un modello di amministrazione condivisa e sostenibile:

  • orizzontale, perché coinvolge cittadini e attori privati nella co-progettazione;
  • verticale, perché coordina i diversi livelli di governo;
  • trasversale, perché unisce politiche economiche, ambientali e sociali in una visione integrata.

8.5. Un nuovo patto di responsabilità

L’articolo 1 della legge enuncia il principio che ne sorregge l’intera architettura:

«La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale […] anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell’interesse delle future generazioni.»

Da questa formula discende un nuovo patto di responsabilità tra Stato e autonomie:

  • lo Stato garantisce indirizzo generale e rappresentanza internazionale;
  • le Regioni gestiscono e adattano gli strumenti alle proprie specificità;
  • gli enti locali e le comunità montane ne assicurano l’attuazione concreta e partecipata.

Perequazione e autonomia diventano le due facce della stessa idea di Repubblica: una coesione che non è imposizione ma convergenza di scelte.
La Strategia nazionale crea così un linguaggio comune, un quadro stabile in cui ogni livello istituzionale può muoversi senza perdere identità.

8.6. Il valore politico della legge

Nel suo insieme, la legge 131/2025 restituisce dignità e centralità a un tema rimasto ai margini per decenni.
Ma, soprattutto, introduce un metodo che va oltre la montagna: un modo di fare politica pubblica fondato su cooperazione, territorialità e sostenibilità.

Non riguarda solo Alpi e Appennini, ma l’intero equilibrio della Repubblica e la sua capacità di garantire pari diritti in ogni parte del territorio.

La montagna, da categoria geografica, diventa categoria politica: un banco di prova per la nuova coesione economica e sociale dell’Italia e per la sua piena adesione alla visione europea di sviluppo armonioso.

9. Interventi per la coesione: servizi, territorio, sviluppo

Dopo aver definito chi è montano e quale strategia orienta le politiche pubbliche, la Legge 131/2025 entra nel vivo dell’attuazione.
I Capi III, IV e V raccolgono un insieme coerente di interventi che traducono la coesione in servizi, tutela e crescita economica.

Non misure episodiche, ma un sistema integrato che lega la qualità della vita, la gestione sostenibile delle risorse e la vitalità delle comunità.

9.1. Servizi pubblici: garantire diritti di cittadinanza

Il Capo III affronta il nodo cruciale dell’accesso ai servizi essenziali nelle aree montane.
La legge riconosce che la coesione inizia dove i diritti civili e sociali diventano effettivi.

Gli articoli 6-11 prevedono interventi su sei fronti:

  • sanità di montagna (art. 6): sostegno agli ospedali di valle e ai presidi sanitari locali, con incentivi per medici e infermieri che operano in zone disagiate;
  • scuole di montagna (art. 7) e servizi educativi per l’infanzia (art. 8): strumenti per contrastare la dispersione scolastica e mantenere attivi i plessi nei piccoli comuni;
  • giustizia di prossimità (art. 9): interventi per garantire la continuità dei tribunali montani e l’accesso ai servizi giudiziari;
  • formazione superiore (art. 10): accordi tra università, ITS Academy e istituti scolastici per percorsi professionalizzanti legati alla green economy e alle filiere locali;
  • comunicazioni (art. 11): potenziamento della connettività digitale e dei servizi postali come infrastrutture di coesione.

È un blocco che traduce l’articolo 1 della legge: garantire uguale accesso ai servizi pubblici essenziali come condizione di cittadinanza territoriale.

9.2. Tutela del territorio: la montagna come infrastruttura naturale

Il Capo IV (artt. 12-22) definisce la montagna come bene comune ambientale, intrecciando agricoltura, foreste e biodiversità.
Gli interventi mirano a un equilibrio tra presidio umano e tutela degli ecosistemi:

  • gestione sostenibile di pascoli e boschi (art. 12) e tutela degli ecosistemi montani (art. 13);
  • rafforzamento della rete dei parchi e delle aree protette (art. 14) e limitazioni all’attività venatoria nei valichi montani (art. 15);
  • monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici (art. 16) come strumenti di adattamento climatico;
  • cantieri forestali temporanei (art. 17) per manutenzione e prevenzione del dissesto;
  • tutela degli alberi e dei boschi monumentali (art. 18) come patrimonio culturale;
  • incentivi agli agricoltori e ai silvicoltori (art. 19) per attività multifunzionali e investimenti sostenibili;
  • tavolo tecnico per la ricomposizione fondiaria (art. 20) e valorizzazione dei rifugi e dell’escursionismo (artt. 21-22).

Questo insieme definisce una politica di cura: la montagna non solo come luogo da proteggere, ma come infrastruttura ecologica e culturale dell’Italia.

9.3. Sviluppo economico e sociale: vivere e lavorare in montagna

Il Capo V (artt. 24-30) guarda al futuro delle comunità montane.
L’obiettivo è invertire la tendenza allo spopolamento con strumenti economici e fiscali mirati:

  • professioni della montagna (art. 24): riconoscimento e valorizzazione dei mestieri tradizionali e delle nuove competenze legate alla transizione verde;
  • imprese giovanili (art. 25): crediti d’imposta e incentivi fiscali per attività produttive in montagna;
  • lavoro agile (art. 26): agevolazioni per chi trasferisce la propria residenza o impresa nei comuni montani;
  • casa e rigenerazione (art. 27): incentivi per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna;
  • agevolazioni tariffarie (art. 28) e incentivi alla natalità (art. 29) come misure di sostegno demografico;
  • registro nazionale dei terreni silenti (art. 30): recupero di terreni abbandonati per finalità produttive o ambientali.

È la sezione che più direttamente lega la legge alla coesione economica e sociale: una montagna abitata, produttiva, connessa, non solo preservata, ma vissuta.

I tre capitoli della legge compongono una visione unitaria: garantire servizi, curare il territorio, sostenere l’economia locale.

È la traduzione operativa dell’articolo 44 della Costituzione e dell’articolo 174 TFUE, dove la coesione non è più un principio astratto ma una politica integrata di vita, lavoro e ambiente.

10. Le risorse e gli strumenti finanziari per la montagna italiana

Dopo la definizione dei principi, della strategia e degli interventi, la legge costruisce il suo pilastro economico: un sistema finanziario stabile e coerente con la programmazione europea.

La coesione, per essere effettiva, richiede continuità di risorse e strumenti affidabili.
La legge 131/2025 lo realizza attraverso un meccanismo unitario: il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), integrato da misure fiscali e da un sistema di monitoraggio che collega il livello nazionale con quello europeo.

10.1. Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane: dal principio alla leva operativa

Ogni strategia nazionale ha bisogno di una base finanziaria certa e riconoscibile.
Per la legge 131/2025 questa base è il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), istituito dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 593) e ora pienamente integrato nella nuova architettura normativa.

A decorrere dal 2025, il Fondo diventa la leva finanziaria unica per l’attuazione della Strategia per la Montagna Italiana (SMI) e per gli interventi regionali e locali previsti dal testo.

Finanzia:

  • gli interventi di competenza regionale e locale, coerenti con i programmi di sviluppo territoriale;
  • gli interventi di competenza statale, in particolare quelli collegati alla Strategia nazionale.

La ripartizione tra i due livelli è definita con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza unificata.
La governance del Fondo riflette così la filosofia generale della legge: co-decisione e leale collaborazione tra i livelli di governo.

10.2. Un fondo perequativo e aggiuntivo

Il Fondo si caratterizza per due elementi fondamentali:

  • perequazione: il riparto delle risorse si basa sulla classificazione dei comuni montani di cui all’articolo 2, tenendo conto dei dati altimetrici e socio-economici;
  • aggiuntività: le somme erogate non sostituiscono i trasferimenti ordinari dello Stato né i fondi europei, ma li affiancano, in conformità con l’articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Si tratta dunque di un fondo strutturale nazionale, distinto ma complementare ai fondi dell’Unione.

In prospettiva, rappresenta la base di cofinanziamento per i programmi di coesione del periodo 2028-2034, permettendo all’Italia di presentare in sede europea una politica montana già dotata di fondi dedicati e di una governance integrata.

10.3. Modalità di gestione e criteri di riparto

Le risorse destinate a Regioni ed enti locali sono attribuite sulla base di parametri oggettivi e della loro eventuale appartenenza alle province interamente montane individuate dalla Legge Delrio (L. n. 56/2014).

Le Regioni, nel rispetto della propria programmazione, definiscono le modalità di assegnazione degli stanziamenti.
Per la quota statale resta ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 595, della Legge 234/2021, che disciplina il finanziamento di azioni di sistema e campagne istituzionali.

Una parte delle risorse può essere destinata alla formazione del personale e all’assistenza tecnica, così da rafforzare la capacità amministrativa delle strutture statali e territoriali.
La legge riconosce che la coesione non è solo questione di fondi, ma anche di competenze amministrative e progettuali.

10.4. Un impegno finanziario decennale

L’articolo 34 quantifica per la prima volta un impegno pluriennale fino al 2034.
Le risorse complessive superano i 100 milioni di euro annui, con una progressione crescente fino al 2026 e una successiva stabilizzazione.

AnnoStanziamento (milioni €)
2025105,0
2026123,5
2027119,6
2028108,0
2029110,5
2030104,2
2031101,3
2032101,6
2033101,1
2034 e seguenti101,0

Questa dotazione stabile segna la fine della logica degli interventi speciali a scadenza.
Le risorse provengono dalla rimodulazione del Fondo esistente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, e sono soggette a monitoraggio congiunto tra il Dipartimento per gli affari regionali e il Ministero dell’economia e delle finanze.

È previsto un meccanismo di rimodulazione annuale tra le misure, previo parere delle Commissioni parlamentari, per garantire flessibilità e trasparenza.

10.5. Aiuti di Stato e compatibilità europea

La legge si allinea pienamente al diritto dell’Unione.
Le misure di sostegno che configurano aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 TFUE.

La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti nazionali ed europei in materia di imprenditoria montana.
È una clausola di garanzia che assicura piena compatibilità con le regole europee e tutela il Paese da possibili procedure d’infrazione.

10.6. Fiscalità locale e incentivi territoriali

L’articolo 32 introduce la possibilità per Regioni e Comuni di istituire agevolazioni, riduzioni o esenzioni su tributi e imposte di loro competenza nelle aree montane, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

È una leva di fiscalità differenziata che consente di adattare gli strumenti alle specificità territoriali, favorendo insediamenti produttivi e servizi di prossimità sostenibili.

10.7. Una cornice coerente con la programmazione europea 2028-2034

L’impianto finanziario della legge anticipa la logica del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 proposto dalla Commissione europea, che prevede un Piano di partenariato nazionale e regionale (PNR/RNP) come strumento unico per coesione, agricoltura, sviluppo rurale, pesca e sicurezza.

In questo contesto, la Legge 131/2025 fornisce all’Italia una base già pronta di policy:

  • una classificazione ufficiale dei territori montani (art. 2);
  • una Strategia nazionale triennale (art. 3);
  • un Fondo dedicato e stabile con criteri perequativi (art. 4).

La montagna, da oggetto di politiche settoriali, diventa così capitolo costitutivo della programmazione europea, piattaforma su cui costruire progetti integrati di sviluppo, bioeconomia, turismo sostenibile e transizione digitale.

10.8. Il significato politico del sistema finanziario

L’impianto economico della legge non mira a creare un nuovo flusso di spesa, ma a stabilizzare una visione.
Fondo, fiscalità locale e compatibilità europea formano un triangolo istituzionale che rende permanente la politica per la montagna, sottraendola alla discontinuità dei cicli politici e di bilancio.

La legge compie così un salto di qualità: passa da una logica compensativa a una logica costituzionale ed europea di investimento territoriale, in cui la coesione diventa costruzione di capacità durature e non mera redistribuzione.

11. Verso il Piano di partenariato 2028-2034: la montagna come capitolo nazionale

Con la proposta di riforma del Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, la Commissione europea ha avviato una trasformazione profonda della governance delle politiche territoriali.

Il nuovo sistema sostituirà la molteplicità dei fondi a gestione concorrente – Fondo di coesione, FESR, FSE+, FEASR, FEAMPA e altri – con un Piano di partenariato nazionale e regionale (PNR/RNP) unico, che integrerà tutte le politiche di coesione, agricoltura, sviluppo rurale, pesca, sicurezza e transizione verde.

Questa evoluzione impone agli Stati membri di presentare una visione unitaria e integrata dello sviluppo territoriale.
In questo scenario, la legge 131/2025 arriva al momento giusto: è la prima politica nazionale già coerente con la futura architettura del Piano unico.

11.1. Una cornice già pronta per la nuova programmazione

La legge offre tre pilastri che possono costituire l’ossatura di un futuro Capitolo Montagna nel PNR 2028-2034:

  1. una classificazione nazionale dei territori montani già adottata con DPCM nel febbraio 2026, che definisce in modo univoco e aggiornabile annualmente i perimetri di intervento;
  2. una Strategia nazionale triennale per la montagna (SMI) (art. 3), costruita su concertazione e valutazione periodica;
  3. un Fondo strutturale nazionale stabile (art. 4), dotato di risorse pluriennali e integrabile con i fondi europei.

La legge 131/2025 fornisce dunque al Paese ciò che il nuovo regolamento europeo chiederà a tutti:
una visione unitaria, verificabile e multilivello delle politiche territoriali.

11.2. La montagna come “area funzionale” europea

L’articolo 174 TFUE assegna particolare attenzione alle regioni con svantaggi naturali o demografici permanenti, tra cui le aree montane.
La nuova legge traduce quel principio in chiave operativa: non più territori marginali, ma spazi strategici di coesione, innovazione e sostenibilità.

In un futuro Piano di partenariato integrato, questa impostazione potrebbe tradursi in un Capitolo Montagna nazionale, in cui convergano:

  • gli interventi di coesione economica e territoriale;
  • le misure agro-ambientali e forestali della PAC;
  • le azioni di sicurezza del suolo, energia rinnovabile e turismo sostenibile;
  • le politiche per i servizi essenziali e la cittadinanza territoriale.

Un capitolo tematico costruito su indicatori comuni e regia unificata, come la legge già prefigura, darebbe all’Italia una posizione di forza nel dialogo con la Commissione e una capacità di spesa più mirata.

Spetterà a Governo e Regioni italiane decidere se percorrere questa strada.

11.3. Dalla coesione alla corresponsabilità

La legge può diventare la sezione più avanzata del futuro PNR 2028-2034: un laboratorio di governance condivisa in cui Stato, Regioni e autonomie speciali attuano insieme gli obiettivi europei.

Le risorse del Fondo nazionale e quelle del Piano potrebbero operare in complementarità, superando la frammentazione che ha indebolito in passato la politica montana.

Ma la prospettiva è anche culturale: il riconoscimento della montagna come obiettivo di interesse nazionale apre la strada a una nuova cittadinanza territoriale europea, in cui vivere, produrre e innovare in montagna non è più una condizione di resistenza, ma di appartenenza e modernità.

11.4. Conclusione: una politica che guarda oltre i confini

La legge 131/2025 non è solo una norma interna: è una piattaforma di convergenza tra Costituzione, Trattati europei e Convenzioni internazionali.
Nel nuovo ciclo 2028-2034, può rappresentare il contributo italiano più originale alla riforma delle politiche di coesione, offrendo all’Europa un modello concreto di integrazione tra sviluppo territoriale, sostenibilità e diritti di cittadinanza.

Un Capitolo Montagna nel futuro Piano di partenariato non sarebbe un’aggiunta tematica, ma la prova che la coesione, per essere reale, deve partire dalle aree più alte: quelle dove la Repubblica incontra se stessa.

12. La montagna come misura della coesione

La legge 131 del 2025 segna un cambio di passo: per la prima volta, la montagna italiana non è trattata come un’eccezione geografica, ma come una questione nazionale di coesione.

Nel suo impianto si ritrovano le tre dimensioni che l’Europa chiede al futuro Piano 2028-2034:

  • una visione strategica,
  • un quadro unitario di governance,
  • un fondo stabile di sostegno.

Mentre la Commissione europea prepara la strada per i nuovi Piani di partenariato nazionali e regionali, destinati a riunire coesione, agricoltura e sviluppo rurale, pesca, sicurezza in un’unica architettura, l’Italia dispone già di una legge che parla lo stesso linguaggio.

La Strategia per la Montagna Italiana e il Fondo nazionale potrebbero costituire – se ben coordinati con la programmazione europea – il cuore di un Capitolo Montagna nel futuro PNR/RNP 2028-2034.

Sarebbe un passo logico e politico insieme: riconoscere che la montagna non è un confine da presidiare, ma un laboratorio di sostenibilità, cittadinanza e innovazione territoriale.

Una prova di maturità istituzionale, che unisce l’Italia alla sua parte più alta e, con essa, alla visione di un’Europa finalmente capace di tenere insieme le sue differenze.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Tutti gli atti e i documenti ufficiali citati in questo articolo e riferiti alla programmazione UE 2028-2034 sono disponibili nella sezione Speciale QFP 2028–2034 denominata “Atti“.


Approfondimenti sui quadri finanziari pluriennali (QFP) dell’Unione europea:

Tutti gli articoli della serie speciale dedicata al quadro finanziario pluriennale UE 2028-2034 sono disponibili nella pagina del blog denominata “Analisi” alla quale si rinvia.

Approfondimenti sulle politiche di sviluppo territoriale dell’Unione europea:

Sviluppo rurale e montano:
31 ottobre 2025 – QFP 2028-2034 | PAC nei PNR e il nuovo ruolo di LEADER
28 febbraio 2025 – Opportunità glocali per i giovani nelle zone rurali: indirizzi UE 2025
27 settembre 2024 – Programma LEADER: impatto e prospettive future
12 agosto 2022 – Leader e sviluppo locale: valutazione 2022 della Corte dei Conti UE
16 luglio 2021 – Il futuro delle zone rurali dell’Europa: una visione, un patto e un piano di azione 2021-2027
16 settembre 2016 – Cork 2.0 e il futuro dello sviluppo rurale europeo