Il diritto di iniziativa legislativa dei cittadini europei

17 Maggio 2019 di Mauro Varotto

Nonostante la forza evocativa del nome, il Parlamento europeo non è assimilabile a un Parlamento nazionale.

Se, da un lato, come stabilisce l’articolo 14 del Trattato sull’Unione europea (TUE), il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio dell’Unione europea, la funzione legislativa e di bilancio, nonché funzioni di controllo politico e consultive e, infine, elegge il presidente della Commissione europea, dall’altro lato, l’articolo 17 del medesimo Trattato precisa che: “Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione”.

Quindi, i deputati del Parlamento europeo non hanno quel diritto di iniziativa legislativa che ogni ordinamento democratico nazionale riconosce ai propri parlamentari.

Ciò che può fare il Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono, come prescrive l’articolo 225 del TUE, è chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte su questioni per le quali ritiene necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione per dare attuazione ai Trattati: tuttavia, la Commissione rimane libera di presentare o meno tale proposta, avendo solo l’obbligo di comunicare al Parlamento le motivazioni di un eventuale diniego.

Anche l’altro ramo legislativo dell’Unione, il Consiglio – cioè l’istituzione che rappresenta gli Stati membri – non ha il diritto di iniziativa legislativa ma, deliberando a maggioranza semplice, può, similmente al Parlamento europeo, chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Pure in questo caso, l’unico obbligo che l’articolo 241 del TUE impone alla Commissione europea è di comunicare i motivi di un eventuale rifiuto.

Questo bilanciamento di poteri – denominato check and balance (“controllo e bilanciamento reciproco”) – è una delle caratteristiche peculiari che ha accompagnato il processo di integrazione europea sin dalle origini e ne assicura il pacifico funzionamento da più di sessant’anni: l’Unione europea, infatti, non è uno Stato ma uno spazio di cooperazione politica e istituzionale tra Stati, che, pur uniti, restano indipendenti e sovrani.

Il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, ha introdotto un ulteriore strumento di esercizio dei diritti democratici a livello europeo: dopo avere istituito la cittadinanza dell’Unione europea la quale, come ho avuto modo di scrivere in un precedente articolo del blog, si aggiunge ma non sostituisce la cittadinanza nazionale, esso conferisce a ogni cittadino dell’Unione il diritto di presentare direttamente alla Commissione europea la richiesta di adottare un atto legislativo dell’Unione, sempre nel campo di applicazione dei trattati.

Si tratta di un diritto analogo al diritto conferito al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

L’articolo 11 del TUE, infatti, al comma 4 dispone che:

“Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati”.

Il successivo articolo 24 affida al Parlamento europeo e al Consiglio la definizione delle procedure e delle condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa dei cittadini.

In un precedente articolo del blog di qualche anno fa, ho illustrato le norme e le procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, entrato in vigore il 1° aprile 2012 e che tutti gli Stati membri hanno attuato nei rispettivi ordinamenti interni, compresa l’Italia attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193.

Dopo nove anni di applicazione, un nuovo regolamento, che si applicherà dal 1° gennaio 2020, “mira a rendere l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa, di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori” al fine di agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di cittadini al processo decisionale democratico dell’Unione.

In particolare, il nuovo regolamento intende superare tre aspetti problematici emersi nel corso della prima applicazione dell’iniziativa dei cittadini europei:

  • le difficoltà incontrate dagli organizzatori nella fase di registrazione, tra cui l’elevato tasso proposte di iniziative dei cittadini per le quali si rifiuta la registrazione;
  • la complessità per gli organizzatori delle iniziative di raccogliere le dichiarazioni di sostegno, come dimostra il basso tasso di iniziative valide, ossia che riescono a raggiungere il numero richiesto di firmatari entro il periodo di raccolta di un anno;
  • lo scarso numero di iniziative che raggiungono la soglia di un milione e l’impatto limitato generato finora dalle iniziative dei cittadini.

Il nuovo regolamento, quindi, introduce una serie di importanti novità, la prima delle quali riguarda l’età minima richiesta per esercitare il diritto di iniziativa riconosciuto a ogni cittadino europeo.

Infatti, resta ferma la regola in base alla quale “ogni cittadino dell’Unione che ha raggiunto almeno l’età alla quale si acquisisce il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo ha il diritto di sostenere un’iniziativa (…)”, tuttavia gli Stati membri sono invitati a fissare l’età minima a 16 anni.

Per garantire che un’iniziativa sia rappresentativa di un interesse dell’Unione, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento, il numero minimo di firmatari a livello europeo richiesto dal TUE – almeno un milione di cittadini dell’Unione – è correlato alla loro provenienza da almeno un quarto degli Stati membri.

Il regolamento stabilisce, a livello di ciascuno Stato membro, un numero minimo di firmatari, proporzionato al numero di membri al Parlamento europeo eletti nel medesimo Stato membro: ad esempio, in Italia servono almeno 54.823 firme, in Francia 55.574 fino alle 4.506 di Malta e Cipro.

Inoltre, per evitare un inutile dispendio di energie, le firme possono essere raccolte anche dopo che l’iniziativa è stata registrata dalla Commissione europea, la quale, quindi, effettua un primo vaglio formale della sua ammissibilità.

Gli organizzatori dell’iniziativa hanno, quindi, 6 mesi di tempo dalla registrazione per iniziare la raccolta delle firme, la quale deve concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio scelta dagli stessi organizzatori.

Una novità importante è rappresentata dall’assistenza che la Commissione europea dovrà offrire ai cittadini e ai gruppi di organizzatori, fornendo tutte le informazioni e le indicazioni necessarie a completare con successo la procedura.

Infine, per fine di rendere l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i cittadini, la Commissione creerà e gestirà un sistema centrale, a livello europeo, per la raccolta elettronica delle firme di sostegno.

In caso di procedura conclusa con successo, la Commissione europea dovrà, entro un mese, ricevere i gruppi di organizzatori per approfondire i contenuti dell’intervento legislativo richiesto; entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell’informativa relativa all’iniziativa dei cittadini europei, definire, attraverso un’apposita comunicazione, che cosa intende fare e se intende intervenire o meno.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 riguardante l’iniziativa dei cittadini europei, in GU UE L 130 del 17 maggio 2019

Il portale della Commissione europea per presentare una iniziativa è al seguente link.

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