Il Fondo europeo di sviluppo e le sue prospettive
4 ottobre 2019 di Mauro Varotto
L’Unione europea intrattiene rapporti di cooperazione con numerosi paesi in via di sviluppo, con il principale obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale, allo scopo principale di ridurre ed eradicare la povertà nel lungo periodo, fornendo ai paesi beneficiari aiuti allo sviluppo e assistenza tecnica.
Un intero titolo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è dedicato, infatti, alla cooperazione allo sviluppo. In particolare l’articolo 208 del TFUE dispone che: “L’obiettivo principale della politica dell’Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l’eliminazione della povertà”, nel quadro degli impegni e degli obiettivi delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.
A tal fine l’Unione in tutte le sue politiche tiene conto delle possibili incidenze sui Paesi in via di sviluppo. Inoltre, essa elabora, insieme ai paesi partner, strategie di cooperazione e mobilita le risorse finanziarie occorrenti per attuarle.
Queste risorse assegnate dall’Unione alla cooperazione allo sviluppo provengono da tre fonti:
– il bilancio dell’Unione europea;
– il Fondo europeo di sviluppo;
– la Banca europea per gli investimenti.
Il Fondo europeo di sviluppo (FES) è il principale strumento di aiuto dell’Unione europea per la cooperazione allo sviluppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (Paesi PTOM).
Il FES non è finanziato dal bilancio dell’Unione. Esso è stato istituito da un accordo interno dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio ed è gestito da un comitato specifico: è, quindi, un fondo esterno al bilancio dell’Unione europea, frutto di un accordo intergovernativo.
Le risorse del FES sono contributi “ad hoc” forniti dagli Stati membri dell’Unione europea. Ogni cinque anni circa, i rappresentanti degli Stati membri si incontrano a livello intergovernativo per decidere l’importo complessivo che sarà assegnato al fondo e per sovrintenderne l’esecuzione, dopodiché la Commissione gestisce il fondo conformemente alla politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione. Poiché gli Stati membri perseguono politiche proprie in materia di sviluppo e di aiuti, in parallelo a quella dell’Unione, per garantirne la complementarità devono coordinare tali politiche con l’UE. Oltre ai suddetti contributi, gli Stati membri possono anche stipulare accordi di cofinanziamento o fornire contributi finanziari volontari al FES.
Tuttavia, è la Commissione europea ad essere responsabile della gestione finanziaria delle operazioni effettuate con risorse del FES.
A sua volta, la Banca europea per gli investimenti (BEI) gestisce il “Fondo investimenti”.
L’11° Fondo europeo di sviluppo
Nel periodo di programmazione 2014-2020 gli aiuti geografici accordati agli Stati ACP e ai Paesi PTOM sono finanziati prevalentemente dal FES.
Di regola ogni FES è istituito per un periodo di circa cinque anni ed è disciplinato dal proprio regolamento finanziario: l’accordo interno che ha istituito l’11º FES (Accordo di Cotonou riveduto) è stato firmato dagli Stati membri partecipanti, riuniti in sede di Consiglio, nel giugno 2013 ed è entrato in vigore il 1º marzo 2015. Nel 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento finanziario per l’11º FES.
Lo “Strumento per gli investimenti” è stato istituito nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-UE. È gestito dalla BEI ed è utilizzato per sostenere lo sviluppo del settore privato nei paesi ACP, finanziando essenzialmente, ma non esclusivamente, gli investimenti privati. Esso è concepito come un fondo rinnovabile, cosicché i rimborsi dei prestiti possono essere reinvestiti in altre operazioni, dando così luogo a uno strumento che si rinnova automaticamente ed è finanziariamente indipendente.
L’11° FES che, come si è scritto, copre il periodo fra il 2014 e il 2020, dispone di una dotazione di 30,5 miliardi di euro, mentre altri 2,6 miliardi di EUR saranno resi disponibili dai fondi Banca di investimento europea sotto forma di prestiti.
I fondi fiduciari dell’Unione europea
Nell’ambito del FES, la Commissione europea può istituire fondi fiduciari dell’Unione.
Tali fondi fiduciari dell’Unione sono costituiti mediante un accordo concluso con altri donatori per le azioni di emergenza e di post-emergenza necessarie per reagire alle crisi o per le azioni tematiche.
I fondi fiduciari dell’Unione sono istituiti dalla Commissione tramite decisione, previa consultazione o approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale decisione comprende l’accordo costitutivo con altri donatori.
I fondi fiduciari dell’Unione sono istituiti e attuati soltanto nel rispetto delle seguenti condizioni:
– esiste un valore aggiunto dell’intervento dell’Unione: gli obiettivi dei fondi fiduciari dell’Unione, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione che non a livello nazionale e l’uso degli strumenti di finanziamento esistenti non sarebbe sufficiente a conseguire gli obiettivi strategici dell’Unione;
– i fondi fiduciari dell’Unione danno visibilità politica all’Unione e vantaggi gestionali evidenti, nonché un migliore controllo da parte dell’Unione dei rischi e dei versamenti dei contributi dell’UE e di altri donatori;
– i fondi fiduciari dell’Unione non duplicano altri canali di finanziamento esistenti o altri strumenti analoghi senza fornire alcuna addizionalità;
– gli obiettivi dei fondi fiduciari dell’Unione sono allineati agli obiettivi dello strumento o della voce di bilancio dell’Unione da cui sono finanziati.
Per ciascun fondo fiduciario dell’Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un’equa rappresentanza dei donatori e decide in merito all’impiego dei fondi. Il comitato comprende un rappresentante di ciascuno Stato membro non contribuente, in qualità di osservatore. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell’accordo costitutivo del fondo fiduciario dell’Unione.
I fondi fiduciari dell’Unione sono istituiti per una durata limitata stabilita dall’accordo costituivo.
Tale durata può essere prorogata su richiesta del comitato del fondo fiduciario dell’Unione interessato e previa presentazione da parte della Commissione di una relazione che giustifichi la proroga. A loro volta, il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono chiedere alla Commissione di interrompere gli stanziamenti per un fondo fiduciario dell’Unione o di rivedere l’accordo costitutivo al fine di liquidare il fondo medesimo.
Ad oggi, la Commissione ha istituito quattro fondi fiduciari dell’Unione:
– il fondo fiduciario europeo BÊKOU è il primo fondo fiduciario multi-donatori dell’Unione, denominato Bêkou (ossia “speranza” in lingua sango), istituito il 15 luglio 2014 dalla Commissione e da tre dei suoi Stati membri (Germania, Francia e Paesi Bassi), allo scopo di promuovere la stabilizzazione e la ricostruzione della Repubblica centrafricana. Il fondo è stato istituito per una durata massima di 60 mesi ed è gestito da Bruxelles;
– il fondo fiduciario dell’UE per l’AFRICA, un fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa. Il fondo è stato costituito il 12 novembre 2015 in occasione del vertice sulla migrazione di La Valletta. Tra i principali obiettivi di questo fondo fiduciario figurano quelli di sostenere la stabilità in tutti i suoi aspetti e contribuire a gestire meglio la migrazione e ad affrontare le cause profonde della destabilizzazione, degli sfollamenti forzati e della migrazione irregolare, in particolare promuovendo la resilienza, le prospettive economiche e le pari opportunità, la sicurezza e lo sviluppo, e lottando contro le violazioni dei diritti umani. Il fondo fiduciario opera in tre principali aree geografiche, vale a dire la regione del Sahel e l’area del lago Ciad, il Corno d’Africa e l’Africa settentrionale. Anche gli Stati limitrofi ai paesi ammissibili possono beneficiare, caso per caso, dei progetti del fondo fiduciario. Il fondo fiduciario è stato istituito per un periodo di tempo limitato, ossia fino al 31 dicembre 2020, nell’intento di offrire una risposta a breve e medio termine alle sfide delle regioni interessate, ed è gestito da Bruxelles.
– il fondo fiduciario europeo MADAD, un fondo fiduciario regionale dell’Unione europea in risposta alla crisi siriana. Il fondo è stato costituito il 15 dicembre 2014;
– il fondo fiduciario europeo per la COLOMBIA, a sostegno dell’attuazione dell’accordo di pace durante la prima fase di ripresa e stabilizzazione successiva al conflitto. Il fondo è stato costituito il 12 dicembre 2016.
Il futuro del Fondo europeo di sviluppo
Nella sua proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 la Commissione europea ha proposto una ristrutturazione approfondita degli strumenti di azione esterna dell’Unione per aumentare la coerenza fra di essi, sfruttare le economie di scala e le sinergie fra i diversi programmi e semplificare le procedure.
La nuova struttura proposta per gli strumenti di azione esterna dell’Unione rispecchia la necessità di concentrarsi sulle priorità strategiche sia da un punto di vista geografico (vicinato europeo, Africa, Balcani occidentali, paesi fragili e estremamente bisognosi) che da un punto di vista tematico (sicurezza, migrazione, cambiamenti climatici e diritti umani).
La Commissione, quindi, propone di riunire la maggior parte degli strumenti esistenti in un ampio strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale che abbia una copertura mondiale: in questo strumento dovrebbe essere integrato anche il Fondo europeo di sviluppo che dovrebbe divenire a tutti gli effetti parte del bilancio dell’Unione.
Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo, poiché non è la prima volta che la Commissione europea avanza una simile proposta che, tuttavia, gli Stati membri non hanno accolto sino ad oggi, preferendo una gestione intergovernativa degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo.
La proposta della Commissione europea, che prevede un sostanziale aumento delle risorse per la cooperazione allo sviluppo, è sintetizzata nel seguente schema.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell’Unione Europea riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione Europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE, in GU UE L210 del 6.8.2013
Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in GU L 307 del 3.12.2018
Informazioni sui fondi fiduciari dell’Unione europea sono disponibili sui siti Internet dei singoli fondi: