Il futuro delle relazioni tra Unione europea e Regno Unito

7 febbraio 2020 di Mauro Varotto

Dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non è più uno stato membro dell’Unione europea: dopo ben 47 anni di permanenza diventa un “Paese terzo”.

Entrato nell’Unione europea l’1 gennaio 1973, il 23 giugno 2016, i cittadini del Regno Unito hanno votato per lasciare l’Unione europea; il successivo 29 marzo 2017 il Governo del Regno Unito ha comunicato formalmente il Consiglio europeo l’intenzione di recedere dall’Unione, attivando la procedura prevista dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea.

A seguito di due anni e mezzo di trattative, il 17 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha approvato la versione definitiva dell’accordo di recesso.

L’accordo, che è entrato in vigore il 1º febbraio 2020, garantisce un ritiro ordinato del Regno Unito dall’Unione: tutela i diritti dei cittadini; individua una equa soluzione dei reciproci rapporti finanziari; stabilisce specifici protocolli su Irlanda/Irlanda del Nord, Cipro e Gibilterra.

Soprattutto esso prevede un periodo di transizione nel quale il diritto dell’Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, anche se il Paese non sarà più rappresentato nelle Istituzioni dell’Unione europea.

Tale periodo, che serve per consentire a cittadini e a imprese di adattarsi gradualmente alla nuova realtà, terminerà il 31 dicembre 2020, salvo che il Comitato misto, istituito dall’accordo di recesso, adotti, prima del 1º luglio 2020, una decisione unica che proroghi il periodo di transizione per un periodo da uno a due anni.

Ora iniziano i negoziati tra Unione europea e Regno Unito per costruire un nuovo partenariato.

Il quadro delle future relazioni tra Unione europea e Regno Unito

Il quadro per le relazioni future è stato già definito in una dichiarazione politica concordata da entrambe le parti nell’ottobre 2019.

Sul piano dei principi, nella dichiarazione politica si legge che:

“L’Unione e il Regno Unito sono determinati a collaborare al fine di salvaguardare l’ordine internazionale fondato su regole, lo Stato di diritto e la promozione della democrazia, nonché gli standard elevati in materia di commercio libero ed equo e diritti dei lavoratori, la protezione dei consumatori e dell’ambiente e la cooperazione contro le minacce interne ed esterne ai valori e interessi delle parti”.

Sul piano pratico, l’Unione europea e il Regno Unito intendono costruire:

“un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione”.

Il riferimento ad un accordo di libero scambio lascia intravvedere una apertura reciproca dei mercati, mediante la concessione di un accesso preferenziale ai rispettivi mercati: ciò rappresenta, di fatto, un ritorno alla situazione che c’era in Europa nel 1960, quando fu proprio il Regno Unito a promuovere la creazione dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), come alternativa alle Comunità europee.

L’accordo interesserà, innanzitutto, la partecipazione del Regno Unito ai programmi europei.

In secondo luogo, lo scambio di merci, servizi e investimenti nei servizi, servizi finanziari, commercio elettronico, movimenti di capitali e pagamenti, diritti di proprietà intellettuale e appalti pubblici, trasporti, energia, pesca, cooperazione mondiale e libera concorrenza.

Circa la mobilità delle persone, la dichiarazione politica congiunta stabilisce il principio in base al quale: “Il regime di mobilità sarà basato sulla non discriminazione tra gli Stati membri dell’Unione e sulla piena reciprocità.”

Un capitolo a parte riguarda le questioni relative alla sicurezza: è prevista una cooperazione in materia di giustizia penale, difesa, cibersicurezza, protezione civile, sanità, migrazione, terrorismo.

La posizione dell’Unione europea sul nuovo partenariato con il Regno Unito

Su tale base, il 3 febbraio scorso la Commissione europea ha presentato una comunicazione in cui delinea la posizione dell’Unione europea nell’avvio dei negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito.

Il progetto di partenariato proposto dalla Commissione europea si articola in tre componenti:

  • disposizioni generali (disposizioni sui valori e principi di base e sulla governance);
  • disposizioni economiche (disposizioni sul commercio e garanzie della parità di condizioni);
  • disposizioni sulla sicurezza (disposizioni sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e su politica estera, sicurezza e difesa).

Valori e diritti fondamentali

Il futuro partenariato, secondo l’Unione europea, dovrà fondarsi su valori e impegni condivisi.

In particolare, anche il Regno Unito dovrà accettare le cinque clausole politiche vincolanti su cui poggia il complesso delle relazioni fra l’Unione e i Paesi terzi e che riguardano: diritti umani, democrazia e Stato di diritto; non proliferazione delle armi di distruzione di massa; lotta al terrorismo; esercizio dell’azione penale nei confronti delle persone accusate dei crimini ritenuti più gravi dalla comunità internazionale; armi leggere e di piccolo calibro.

Inoltre, altro elemento irrinunciabile del prospettato partenariato sarà la lotta ai cambiamenti climatici quale delineata nel processo della UNFCCC e in particolare nell’accordo di Parigi sul clima.

Per qual che riguarda le disposizioni economiche del futuro partenariato, le principali sono le seguenti:

Merci

Le direttive proposte dalla Commissione europea prevedono la creazione di una zona di libero scambio per le merci, in cui sia garantita l’assenza di tariffe, diritti, tasse, oneri di effetto equivalente o restrizioni quantitative in tutti i settori; una cooperazione doganale e procedure per agevolare gli scambi di merci; infine, l’eliminazione di ostacoli inutili allo scambio di merci e norme tecniche sui prodotti per quanto possibile compatibili.

Servizi e investimenti

Secondo le proposte della Commissione il futuro partenariato dovrà prevedere disposizioni sull’accesso al mercato e sul trattamento nazionale conformemente alle norme dello Stato ospitante per i fornitori di servizi e gli investitori delle parti e dovrà altresì contemplare i requisiti di prestazione imposti agli investitori. In particolare, dovrà prevedere disposizioni che consentano l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali in settori definiti.

Servizi finanziari

La Commissione europea auspica un impegno delle parti a mantenere la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato, la protezione degli investitori e dei consumatori e la concorrenza leale nel campo dei servizi finanziari.

Commercio digitale

La Commissione propone disposizioni comuni volte ad agevolare il commercio digitale, ad eliminare gli ostacoli ingiustificati agli scambi per via elettronica e a garantire a imprese e consumatori un ambiente online aperto, sicuro e affidabile.

Movimenti di capitali e pagamenti

Il nuovo partenariato dovrebbe prevedere disposizioni tese a consentire la circolazione dei capitali e dei pagamenti connessi a transazioni liberalizzate nell’ambito del partenariato medesimo.

Proprietà intellettuale

La Commissione europea chiederà che siano salvaguardati gli attuali livelli elevati di protezione della proprietà intellettuale garantiti sia dell’Unione europea che dal Regno Unito, per quel che attiene, a esempio, al diritto d’autore e diritti connessi, ai marchi, ai disegni o modelli registrati e no, alle indicazioni geografiche, ai brevetti, alle informazioni riservate o alle privative per ritrovati vegetali. In particolare, il futuro partenariato dovrà confermare la protezione delle indicazioni geografiche esistenti, come già prevede l’accordo di recesso, e approntare per la protezione di quelle future un meccanismo in grado di assicurare un livello di protezione identico a quello previsto da tale accordo.

Appalti pubblici

Le direttive della Commissione prevedono di garantire opportunità reciproche sui rispettivi mercati degli appalti pubblici che vadano al di là degli impegni assunti a norma all’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, cui il regno Unito aderirà.

Mobilità

Nel futuro partenariato il regime di mobilità delle persone dovrà basarsi sulla non discriminazione tra gli Stati membri dell’Unione e sulla piena reciprocità, anche per quanto riguarda l’esenzione dall’obbligo del visto per i soggiorni di breve durata.

Esso dovrebbe mirare a stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno per fini quali ricerca, studio, formazione e scambi di giovani.

Infine, si rinvia al testo della comunicazione della Commissione per un approfondimento sugli aspetti relativi ai trasporti aerei, su strada e ferroviari, all’energia, alla pesca e alle piccole e medie imprese nonché sulle questioni relative alla futura cooperazione in materia di sicurezza, politica estera e difesa.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in GU UE L 29 del 31.1.2020, pagg. 7–187

 

Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito (2020/C 34/01), in GU UE C 34 del 31.1.2020, pagg. 1–16

 

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, doc. COM(2020) 35 del 3 febbraio 2020

Le tappe della Brexit sono ricostruite nel sito Web del Consiglio dell’Unione europea.

 

 

 

Profilo dell’autore

Ricerca per tema:

Ricerca per data:

febbraio: 2020
L M M G V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Visite:

  • 211.678

Scopri l’UE:

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: