Conseguenze pratiche dal 1° gennaio 2021 di un mancato accordo di partenariato tra Unione europea e Regno Unito

18 dicembre 2020 di Mauro Varotto

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha receduto dall’Unione europea (e dalla Comunità europea dell’energia atomica) il 1° febbraio 2020, data di entrata in vigore del relativo accordo di recesso.

Questo accordo, che ho descritto in un precedente articolo, prevedeva un periodo di transizione: fino al 31 dicembre 2020, infatti, le politiche, i programmi, l’unione doganale e il diritto dell’Unione europea continuano ad essere applicati al Regno Unito e nel Regno Unito.

Lo stesso accordo prevede anche una possibilità di proroga del periodo di transizione, fino a uno o due anni, al fine di consentire la stipula di un accordo commerciale tra le due aree economiche: tuttavia, a una riunione tra rappresentanti ad alto livello dell’Unione europea e del Regno Unito, tenutasi il 15 giugno scorso, quest’ultimo ha comunicato la decisione di non chiedere alcuna proroga.

Pertanto, il Regno Unito lascerà il mercato unico, l’unione doganale e tutte le politiche dell’Unione europea dal 1° gennaio 2021; dalla medesima data il diritto dell’Unione europea cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito.

Il citato accordo di recesso ha già predisposto una serie di regole per un distacco ordinato del Regno Unito dall’Unione europea, senza conseguenze traumatiche sulle persone e senza perturbazioni dell’economia e dei mercati. Esso, ad esempio, ha previsto la continuità della tutela dei diritti dei cittadini dell’Unione o del Regno Unito interessati, per tutto l’arco della vita, ivi compresi i diritti di sicurezza sociale; ha regolamentato le pendenze finanziarie tra Regno Unito e Unione europea, assicurando che siano finanziati anche nel Regno Unito, come previsto e fino a chiusura, tutti i progetti e i programmi dell’Unione in corso nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, dando certezza a tutti i beneficiari dei programmi dell’Unione; infine, ha stabilito una soluzione giuridicamente operativa che eviti una frontiera fisica nell’isola d’Irlanda, salvaguardando nel contempo l’integrità del mercato unico dell’Unione.

Queste ed altre regole, quindi, si applicheranno dal 1° gennaio 2021, a prescindere dall’esito dei negoziati in corso per concludere un futuro accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Regno Unito, necessario per creare una nuova forma di cooperazione e di integrazione economica tra le due aree.

Questo futuro accordo creerà una zona di libero scambio, che consentirà alle imprese dell’Unione e del Regno Unito un accesso ai rispettivi mercati il più possibile libero da ostacoli, abbattendo dazi e barriere non tariffarie (a esempio, norme tecniche, prescrizioni relative all’imballaggio o alla marcatura dei prodotti, contingenti alla importazione ed esportazione, ecc.), in condizioni di reciprocità.

Tuttavia, in attesa di tale accordo, la Commissione europea già il 9 luglio scorso ha pubblicato una comunicazione dal titolo: “Prepararsi alla svolta – Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l’Unione europea e il Regno Unito”, nella quale ha ribadito la necessità che le amministrazioni pubbliche, le imprese e i cittadini prendano tutte le misure di preparazione necessarie per far fronte alle conseguenze inevitabili delle decisioni del Regno Unito.

La stessa Commissione, inoltre, ha pubblicato 89 avvisi settoriali, contenenti tutti i dettagli dei cambiamenti prevedibili e le azioni necessarie che devono intraprendere amministrazioni, imprese e cittadini: tali avvisi riguardano, in particolare, il commercio di prodotti alimentari, di consumo e industriali e lo scambio di servizi, l’IVA, i diritti d’autore e di proprietà intellettuale, la giustizia civile, il diritto societario e le dogane.

Oggi, a pochi giorni dalla scadenza del periodo transitorio, e di fronte alla concreta possibilità che il 1° gennaio 2021 non entri in vigore alcun accordo economico tra l’Unione e il Regno Unito, la Commissione europea ha adottato alcune misure mirate finalizzate a colmare il vuoto normativo che si creerà fino alla futura entrata in vigore di tale accordo futuro e a tutelare gli interessi dell’Unione europea.

Infatti, senza tale nuovo accordo, le relazioni tra il Regno Unito – che diventerà a ogni effetto un “Paese terzo” – e l’Unione saranno prevalentemente disciplinate dai consessi internazionali multilaterali di cui sono parte il Regno Unito e l’Unione europea e/o i suoi Stati membri, così come dal diritto interno dell’Unione o degli Stati membri che si applica in relazione ai paesi terzi.

Ad esempio, gli scambi di beni e servizi tra l’Unione e il Regno Unito (compresi gli acquisti on line) ricadranno sotto la disciplina dell’Organizzazione mondiale del commercio, per cui ciascuna parte applicherà ai beni originari dal territorio dell’altra parte tariffe basate sul principio della “nazione più favorita”. Analogamente la cooperazione giudiziaria e di polizia ripiegherà su una serie di convenzioni internazionali e altri strumenti simili.

Nel settore aereo, però, non esistono soluzioni internazionali di ripiego, mentre nel trasporto su strada la soluzione di ripiego delle autorizzazioni nell’ambito del sistema della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) non è chiaramente sufficiente con il Regno Unito.

Le perturbazioni da un blocco totale – dal 1° gennaio 2021 – di tutti i voli aerei da e per il Regno Unito e dei trasporti su strada sarebbero, quindi, ingestibili e rappresenterebbero una grave la minaccia per gli interessi dell’Unione europea

In aggiunta a ciò, dal 1° gennaio 2021, senza accordo non sarà garantito l’accesso dei pescherecci dell’Unione e del Regno Unito alle acque rispettive, con le immaginabili conseguenze considerata l’importanza che riveste la pesca per il sostentamento economico delle comunità costiere e della necessità di garantire una pesca sostenibile.

In questi tre settori, quindi, la Commissione europea ritiene che si giustifichino “misure di emergenza” da adottare subito ma che, qualora il 1° gennaio 2021 entrasse in vigore un accordo di futuro partenariato, non entreranno in vigore.

Oltre a una proposta sul collegamento ferroviario del tunnel sotto la Manica, già adottata il 27 novembre, la Commissione ha adottato il 10 dicembre un pacchetto di ulteriori quattro proposte legislative, che presenterò nei prossimi paragrafi, assieme alle problematiche che intendono prevenire.

Connettività di base del trasporto aereo e sicurezza aerea

Se non verrà predisposta una misura di emergenza sul trasporto aereo per la fine del periodo di transizione, dal 1° gennaio 2021 si interromperà il traffico aereo tra l’Unione europea e il Regno Unito.

Perché sia assicurata una connettività di base del trasporto aereo, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che garantisce determinati servizi aerei tra il Regno Unito e l’Unione per una durata limitata.

La misura permetterà ai vettori aerei provenienti dal Regno Unito, per una durata massima di sei mesi, di sorvolare il territorio dell’Unione senza atterrare, di fare scalo nel territorio dell’Unione per scopi non commerciali e di prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea di passeggeri e merci tra coppie di punti situati nel Regno Unito e nell’Unione. Queste disposizioni saranno subordinate alla condizione che il Regno Unito conferisca diritti equivalenti ai vettori aerei provenienti dall’Unione e dia solide garanzie di concorrenza leale e di applicazione effettiva di detti diritti e garanzie.

Se non verrà predisposta una misura di emergenza sulla sicurezza aerea, non saranno più validi nell’Unione europea i certificati di progettazione esistenti rilasciati dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) alle società con sede nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Per questi certificati il Regno Unito, in qualità di paese terzo, assumerà le responsabilità dello Stato di progettazione sin dalla fine del periodo di transizione. Lo stesso dicasi per i certificati rilasciati dalle imprese di progettazione con sede nel Regno Unito e certificate dall’EASA. Se questi certificati di progettazione esistenti smetteranno di essere validi nell’Unione, molti aeromobili dell’Unione stessa contenenti prodotti con certificati di progettazione EASA esistenti rilasciati a società del Regno Unito dovranno restare a terra.

La Commissione ha adottato una proposta di regolamento che garantisce agli aeromobili dell’Unione la possibilità di continuare a utilizzare i prodotti o i progetti aeronautici in questione, certificati dall’EASA o da imprese di progettazione da quella certificate prima della fine del periodo di transizione. Questa misura si applicherà unicamente agli aeromobili immatricolati nell’Unione europea.

Connettività del trasporto su strada

Se non verrà concluso un accordo di futuro partenariato tra l’Unione europea e il Regno Unito entro il 1° gennaio 2021, verranno meno le basi che, ai sensi del diritto dell’Unione, autorizzano i trasportatori di merci su strada a prestare servizi tra il Regno Unito e gli Stati membri a partire da quella data.

Il sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) andrà a costituire l’unico quadro giuridico sui cui poter basare la continuità dei servizi. Dati i limiti stringenti che governano il numero di autorizzazioni CEMT, il rischio è che non vi siano autorizzazioni sufficienti per il trasporto di merci su strada tra il Regno Unito e gli Stati membri, il che causerà gravi perturbazioni, anche a danno dell’ordine pubblico.

Inoltre, senza accordo, dal 1° gennaio 2021 si interromperanno anche i servizi regolari di autobus da e verso il Regno Unito. Il quadro multilaterale di ripiego (il protocollo dell’accordo Interbus) dovrebbe entrare in vigore tra l’Unione e il Regno Unito soltanto nel 2021.

La Commissione ha pertanto adottato anche una proposta di regolamento sui collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada per una durata limitata.

Collegamento ferroviario del tunnel sotto la Manica

Senza una misura di emergenza dell’Unione, dopo la fine del periodo di transizione dovrà essere sospeso l’esercizio del collegamento fisso attraverso il tunnel sotto la Manica. In questa eventualità i treni non potranno più circolare nel tunnel sotto la Manica che collega il Regno Unito al continente europeo.

Vista l’importanza economica che riveste per l’Unione il collegamento fisso sotto la Manica, il 27 novembre la Commissione ha adottato una proposta di regolamento per garantirne la continuità di esercizio dopo il 1° gennaio 2021, in attesa di altre disposizioni.

Attività di pesca

Infine, la Commissione europea continua ad attribuire grande importanza a un accordo sulla pesca nel quadro del futuro partenariato Unione europea-Regno Unito. Arrivare alla fine del periodo di transizione senza un accordo sulle future relazioni potrebbe avere effetti negativi sul sostentamento economico delle comunità costiere e minacciare la sostenibilità della pesca nelle acque interessate.

Nell’intento di tutelare gli interessi dei pescatori e delle pescatrici dell’Unione europea, la Commissione ha adottato una proposta che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 in relazione alle autorizzazioni di pesca fino a fine 2021.

La proposta dà accesso ai pescherecci dell’UE e del Regno Unito alle acque dell’altra parte. Le sue disposizioni, se adottate, permetteranno all’Unione di rilasciare ai pescherecci del Regno Unito l’autorizzazione di entrare nelle sue acque, e di gestire le richieste di autorizzazione di ingresso nelle acque del Regno Unito dei pescherecci dell’Unione, purché sussistano condizioni di sostenibilità e reciprocità. Le opportunità di pesca previste da queste disposizioni e definite da entrambe le parti dovranno essere in linea con la gestione sostenibile degli stock in questione.

 

Tali misure sono state approvate, in via d’urgenza, dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 2020, in modo da concordarne la definitiva adozione assieme al Parlamento europeo entro la fine dell’anno.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Comunicazione della Commissione europea, Prepararsi alla svolta Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l’Unione europea e il Regno Unito, doc. COM(2020) 324 del 9 luglio 2020

Comunicazione della Commissione europea su misure di emergenza mirate in mancanza di accordo di futuro partenariato con il Regno Unito, doc. COM(2020) 831 del 10 dicembre 2020

 

Sono stati pubblicati gli 89 avvisi per aiutare i portatori di interessi a prepararsi alla fine del periodo di transizione. Sono consultabili a questo link.

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