Una indicazione geografica protetta per i prodotti artigianali e industriali dell’Unione europea
13 Maggio 2022 di Mauro Varotto
Un’indicazione geografica (IG) è un segno utilizzato per indicare che un prodotto ha un’origine geografica specifica e possiede una certa reputazione o qualità proprio a motivo di tale luogo di origine: di norma, infatti, un’IG comprende la denominazione del luogo di origine e tutti i gruppi di produttori della zona in cui si fabbrica un determinato prodotto, secondo una modalità prescritta, possono fregiarsi collettivamente dell’IG. Ne sono esempi lo Champagne o il Prosciutto di Parma.
Al contrario delle IG, la protezione assicurata dai marchi (in particolare i marchi registrati, ad esempio, quella ottenuta attraverso i marchi collettivi UE o i marchi di certificazione UE) non consente ai fabbricanti dei prodotti industriali e artigianali di certificare a livello unionale il collegamento tra la qualità e l’origine geografica: un marchio, infatti, non indica qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali, ma ha la funzione di distinguere uno specifico prodotto o servizio di un’impresa dai prodotti o servizi delle altre imprese concorrenti.
Dal 1992, in attuazione di alcune convenzioni internazionali, l’Unione europea ha istituito una protezione specifica, a livello europeo, delle IG per i vini, le bevande spiritose e altri prodotti agricoli e alimentari, ma, sino ad oggi, non esiste alcun meccanismo, sempre a livello unionale, idoneo a proteggere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali relative ad altri prodotti, quali quelli artigianali e industriali, ad esempio le ceramiche, le opere in vetro, l’abbigliamento, i pizzi, i gioielli, i mobili o i coltelli.
La protezione di questi prodotti artigianali e industriali, tuttavia, è già concessa in alcuni Stati membri: in Italia, ad esempio, essa è disciplinata dagli articoli 29 e 30 del Codice della proprietà industriale (CPI). emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Tuttavia norme nazionali diverse hanno determinato livelli differenti di protezione giuridica in tutta Europa e, pertanto, i fabbricanti di prodotti artigianali e industriali che intendono proteggere un’IG in tutta l’Unione devono presentare una domanda di protezione giuridica in ogni singolo Stato membro, il che è molto oneroso. In aggiunta a ciò, la mancanza di un regime a livello unionale impedisce ai produttori dell’Unione di beneficiare appieno di una protezione a livello internazionale per i loro prodotti IG.
Pertanto, prendendo ispirazione dal successo del sistema delle IG per i vini, le bevande spiritose e altri prodotti agricoli e sull’impulso dato dall’adesione dell’Unione europea, nel novembre 2019, all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, un trattato amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), la Commissione europea, come aveva annunciato nel piano d’azione sulla proprietà intellettuale adottato il 25 novembre 2020 [doc. COM(2020) 760 del 25/11/2020], ha appena presentato una proposta di regolamento che intende consentire ai produttori di proteggere i prodotti artigianali e industriali che vengono associati alle loro regioni e alle loro competenze tradizionali, in Europa e nel mondo.
Questo nuovo quadro giuridico sarà finalizzato a proteggere la proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e industriali che costituiscono il frutto dell’originalità e dell’autenticità di pratiche tradizionali regionali e riguarderà prodotti quali pietre naturali, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro e porcellana, molti dei quali già molto rinomati a livello internazionale (ad esempio, il vetro di Murano, il tweed del Donegal, la porcellana di Limoges, la coltelleria di Solingen e la ceramica di Bolesławiec).
Il regolamento, che prevede una protezione a livello di Unione europea delle IG, permetterà ai consumatori di riconoscere più facilmente la qualità di tali prodotti e di fare scelte più informate, e aiuterà a promuovere, attrarre e mantenere competenze e posti di lavoro nelle regioni d’Europa, contribuendo al loro sviluppo economico. La proposta garantirebbe inoltre di porre i prodotti artigianali e industriali su un piano di parità rispetto alle indicazioni geografiche protette già esistenti nel settore agricolo. Infine, il nuovo regolamento agevolerà l’azione di contrasto ai prodotti contraffatti, compresi quelli venduti online.
Una volta approvato, il nuovo regolamento consentirà una registrazione delle IG semplice ed efficiente in termini di costi per i prodotti artigianali e industriali, attraverso una procedura di presentazione delle domande di registrazione a due livelli, che richiederà ai produttori di presentare le domande di IG alle autorità designate degli Stati membri, le quali a loro volta trasmetteranno all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) le domande ritenute idonee affinché siano ulteriormente valutate e approvate.
Gli Stati membri che non dispongono di una procedura di valutazione nazionale avranno inoltre la possibilità di presentare la domanda direttamente all’EUIPO.
Una volta adottata la decisione di registrazione, l’Ufficio iscriverà nel registro dell’Unione in particolare: il nome registrato, la classe e il paese o i paesi di origine del prodotto.
La proposta offre ai produttori l’ulteriore possibilità di presentare un’autodichiarazione di conformità dei prodotti alle specifiche di produzione, al fine di rendere il sistema più snello e meno costoso;
A tal fine, la proposta di regolamento specifica che:
- i “prodotti artigianali” sono prodotti fabbricati interamente a mano oppure con l’ausilio di utensili manuali, o anche con mezzi meccanici, purché il contributo manuale diretto rappresenti ancora la componente più importante del prodotto finito;
- i “prodotti industriali” sono prodotti fabbricati in modo standardizzato, generalmente su larga scala e avvalendosi di macchinari.
Per beneficiare della protezione IG il prodotto dovrà rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità, incentrati sulla qualità del prodotto radicata a livello geografico:
- essere originario di un luogo, di una regione o di un paese specifici;
- possedere una qualità, una reputazione o un’altra caratteristica essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica; inoltre
- almeno una delle sue fasi di produzione deve aver luogo nella zona geografica definita.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
Commissione europea, Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i Regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo e del Consiglio e Decisione (UE) del Consiglio ) 2019/1754, doc. COM(2022) 174 del 13.04.2022
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE RELAZIONE DI VALUTAZIONE D’IMPATTO sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali che accompagna il documento Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i Regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, doc. SWD (2022) 115 del 13.04.2022
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D’IMPATTO sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali che accompagna il documento Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, doc. SWD (2022) 116 del 13.04.2022
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE che accompagna il documento Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali e recante modifica dei regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio e del Consiglio del 13.04.2022, doc. SWD (2022) 114 del 13.04.2022