Dopo il “fai da te”, una tutela europea per i veri “prodotti di montagna”
18 settembre 2017 di Mauro Varotto
Tutti noi tendiamo a riconoscere determinate caratteristiche ai prodotti alimentari di montagna: la salubrità dell’ambiente, abbinata a metodi tradizionali di produzione, creano un’immagine di qualità del prodotto di montagna che ne rappresenta il vero valore aggiunto, punto di forza e vantaggio competitivo importante per i produttori agricoli che lavorano in quelle aree geografiche caratterizzate da permanenti svantaggi naturali.
Per aiutare i produttori di montagna a migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e, nel contempo, per ridurre i rischi di confusione tra i consumatori sulla provenienza montana dei prodotti che trovano sul mercato, l’Unione europea ha istituito, dal 2012, una nuova indicazione facoltativa di qualità per i prodotti di montagna, che mira a sostituirsi a ogni analoga indicazione nazionale, regionale e/o locale.
Questo regime ha il duplice scopo, da un lato, di tutelare il patrimonio non solo gastronomico ma, innanzitutto, culturale della montagna; dall’altro, di evitare abusi e truffe ai danni degli autentici produttori di montagna e dei consumatori, nonché confusioni legate all’utilizzo di indicazioni locali, spesso utilizzate a fini di marketing ma prive di riscontri affidabili.
Condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità
A quali condizioni, dunque, un produttore agroalimentare può oggi legittimamente utilizzare l’indicazione “prodotto di montagna”?
Innanzitutto, le zone di montagna sono quelle designate dai singoli Stati membri dell’Unione europea, sulla base dei parametri fissati, a livello europeo, dal regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
In base a esso, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:
- all’esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone a più bassa altitudine, all’esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l’impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.
L’elenco dei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani è contenuto nei Programmi di sviluppo rurale (2014-2020) delle singole Regioni italiane.
In secondo luogo, è necessario distinguere tra i prodotti agricoli di origine vegetale e di origine animale.
Il problema della individuazione dei prodotti di montagna è di facile soluzione per i prodotti di origine vegetale: solo una pianta coltivata in una zona montana è prodotto di montagna.
Ma per i prodotti di origine animale?
La soluzione adottata dal regolamento europeo – attuato dalla Commissione europea con un proprio atto delegato del 2014 – è che l’indicazione può essere utilizzata unicamente per i prodotti agricoli destinati al consumo umano (elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) in merito ai quali:
- sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;
- nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione (compresa la stagionatura e la maturazione) ha luogo in zone di montagna.
Pertanto, per i prodotti forniti da animali – come il latte e le uova – la produzione deve avere luogo nelle zone di montagna.
Per i prodotti derivanti da animali – quali le carni -, gli animali dovrebbero essere allevati in zone di montagna. Inoltre, poiché gli agricoltori spesso acquistano animali giovani, tali animali dovrebbero trascorrere almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in zone di montagna.
Tuttavia, il regolamento delegato della Commissione europea consente agli Stati membri di decidere se applicare o meno alcune deroghe all’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, facoltà di cui il Governo italiano si è servito nel recente decreto con cui ha disciplinato l’utilizzo della indicazione “prodotto di montagna” nel territorio italiano:
- le operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse animali e spremitura dell’olio di oliva possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna;
- le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari svolte al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013 possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Obblighi dei produttori
Per essere “protetto” e godere della fiducia dei consumatori, il “prodotto di montagna” deve essere poter essere oggetto di verifiche e controlli effettivi.
Innanzitutto, quindi, gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” devono trasmettere – entro trenta giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna – un apposito modulo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla regione ove è situato l’allevamento o l’azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti: ogni Regione, quindi, istituirà un elenco ufficiale dei prodotti di montagna.
In secondo luogo, gli operatori sono tenuti ad assicurare la rintracciabilità dei prodotti di montagna in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle materie prime e dei mangimi destinati a essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione. Ogni produttore, perciò, deve conservare la documentazione giustificativa la quale deve essere fornita su richiesta degli Organi di controllo ufficiali, che sono il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le regioni e le province autonome e gli altri Organi di controllo ufficiali.
Infine, il Ministero si riserva anche di istituire – accanto alla dicitura “Prodotto di montagna” – un logo identificativo di cui potranno beneficiare gli operatori che aderiscono al regime di qualità.
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