Una legislazione europea contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP)
27 Maggio 2022 di Mauro Varotto
Le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (denominate anche “azioni bavaglio” o, in inglese, SLAPP, acronimo di Strategic lawsuits against public participation) sono procedimenti giudiziari, manifestamente infondati o abusivi, tesi a bloccare la partecipazione pubblica e sono un fenomeno recente, ma sempre più diffuso, anche nell’Unione europea.
Si tratta di una forma particolarmente dannosa di molestia e intimidazione nei confronti di coloro che partecipano alla tutela dell’interesse pubblico: procedimenti giudiziari infondati o esagerati, generalmente avviati da persone potenti, gruppi di lobby, società commerciali e organi dello Stato nei confronti di parti che esprimono critiche o comunicano messaggi scomodi per gli attori su una questione di interesse pubblico. Mirano a censurare, intimidire e mettere a tacere gli oppositori, imponendo loro l’onere delle spese legali di difesa fino a quando non desistono dalle loro posizioni critiche o dalla loro opposizione.
A differenza di quanto accade nei procedimenti normali, chi avvia una SLAPP non intende esercitare il diritto di accesso alla giustizia allo scopo di vincere il procedimento giudiziario o di ottenere un risarcimento. Le SLAPP vengono invece avviate per intimidire i convenuti ed esaurirne le risorse. L’obiettivo ultimo è produrre un effetto dissuasivo, mettere a tacere i convenuti e dissuaderli dal proseguire il loro lavoro.
Le SLAPP rappresentano, inoltre, un abuso dei procedimenti giudiziari e un onere inutile per gli organi giurisdizionali. Le entità e le persone che avviano una SLAPP possono fondare le loro domande su svariati motivi, spesso legati alla diffamazione ma anche alla violazione di altre norme o diritti (ad esempio le norme sulla protezione dei dati o sul rispetto della vita privata). Tali azioni sono spesso accompagnate da domande di risarcimento danni, anche per responsabilità per fatto illecito, o a volte da provvedimenti ingiuntivi (che mirano a vietare o almeno ritardare la pubblicazione).
Pertanto, nel quadro delle misure previste dal piano d’azione europeo per la democrazia del 3 dicembre 2020 [doc. COM(2020) 790 del 12.3.2020], che annunciava una serie di misure per promuovere la partecipazione pubblica e sostenere media liberi e indipendenti, la Commissione europea ha proposto l’introduzione nell’Unione europea di una legislazione specifica che mira a proteggere le persone bersaglio di SLAPP e a prevenire un’ulteriore espansione di tale fenomeno nell’Unione poiché attualmente nessuno Stato membro dispone di garanzie specifiche contro tali procedimenti.
La proposta di direttiva è stata presentata in concomitanza con una Raccomandazione della Commissione europea dedicata a tale tema.
L’iniziativa legislativa della Commissione europea si inquadra nell’articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) il quale stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione, e nell’articolo 11 della a Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale sancisce il diritto alla libertà di espressione e di informazione, che comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
Infatti, per una democrazia sana e prospera è necessario che i cittadini possano partecipare attivamente al dibattito pubblico senza indebite ingerenze da parte delle autorità pubbliche o di altre entità potenti. Al fine di garantire una partecipazione significativa, i cittadini devono poter accedere a informazioni affidabili, che consentano loro di formarsi le proprie opinioni ed esercitare il loro giudizio in uno spazio pubblico in cui sia possibile esprimere liberamente pareri diversi.
La proposta di direttiva stabilisce garanzie contro i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche, in particolare giornalisti e difensori dei diritti umani, in ragione della loro partecipazione pubblica.
La direttiva si applicherebbe alle questioni di carattere civile o commerciale con implicazioni transfrontaliere, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale adito.
In tale contesto, la proposta di direttiva richiede agli Stati membri di provvedere affinché le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sono avviati procedimenti giudiziari in ragione della loro partecipazione pubblica possano richiedere:
- la costituzione di una cauzione: a tal fine, l’organo giurisdizionale adito dovrà avere il potere di esigere dall’attore la costituzione di una cauzione a copertura delle spese processuali, o delle spese processuali e del risarcimento dei danni, se ritiene che tale cauzione sia opportuna alla luce della presenza di elementi che indichino il carattere abusivo del procedimento giudiziario,
- il rigetto anticipato dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati;
- rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi, quali la condanna a sostenere tutte le spese del procedimento; il risarcimento integrale del danno subito dalla SLAPP; infine, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alla parte che ha avviato tale procedimento.
Infine, la proposta di direttiva prevede anche una serie di norme tese a proteggere le persone fisiche e/o giuridiche vittime di una SLAPP da sentenze emesse nei Paesi terzi, mediante il diniego del riconoscimento e dell’esecuzione di tali sentenze, e la giurisdizione del luogo del domicilio di tale persona fisica e/o giuridica, per avanzare le eventuali richieste di risarcimento dei danni e il pagamento delle spese sostenute in relazione al procedimento svoltosi dinanzi all’organo giurisdizionale del paese terzo, indipendentemente dal luogo in cui è domiciliato l’attore del procedimento nel paese terzo.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
Commissione europea, Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi (“azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica”), doc. COM(2022) 177 del 27.04.2022