La Convenzione del Consiglio d’Europa sull’IA segna il tentativo europeo di trasformare diritti e democrazia in standard globali.

Introduzione e contesto

L’intelligenza artificiale è ormai uscita dal perimetro delle sole politiche industriali e dell’innovazione tecnologica. La competizione globale sull’IA non riguarda più soltanto la capacità di sviluppare modelli linguistici avanzati, infrastrutture computazionali o piattaforme digitali dominanti. Riguarda sempre più il controllo delle regole, degli standard e dei principi che disciplineranno il funzionamento delle società digitali del XXI secolo.

In questo scenario, la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto – firmata a Vilnius il 5 settembre 2024 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nel maggio 2026 – rappresenta un passaggio storico di straordinaria rilevanza politica e giuridica.

Si tratta infatti del primo trattato internazionale giuridicamente vincolante dedicato alla governance dell’intelligenza artificiale.

L’accordo nasce nel quadro del Consiglio d’Europa, la principale organizzazione paneuropea per la tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Non va dunque confuso con le istituzioni dell’Unione europea, anche se il testo dialoga strettamente con l’AI Act europeo e con l’intero ecosistema normativo sviluppato negli ultimi anni attorno alla regolazione digitale.

Questo elemento istituzionale è già, di per sé, politicamente significativo. Il Consiglio d’Europa riunisce oggi 46 Stati membri e circa 700 milioni di cittadini, ben oltre il perimetro dell’Unione europea. La Convenzione nasce dunque in uno spazio giuridico e politico più ampio del mercato unico europeo e ambisce a definire standard internazionali condivisi per la governance dell’IA.

Non è un caso che il trattato sia aperto anche all’adesione di Stati non europei che hanno partecipato alla sua elaborazione, come Stati Uniti, Canada e Giappone. La Convenzione riflette infatti il tentativo delle democrazie liberali di costruire una piattaforma comune di principi e regole in grado di orientare lo sviluppo globale dell’intelligenza artificiale.

Da questo punto di vista, la Convenzione di Vilnius non è soltanto un testo giuridico. È anche un documento geopolitico.

L’Europa ha infatti progressivamente compreso di non poter competere con Stati Uniti e Cina sul terreno della scala industriale delle piattaforme digitali, dell’hardware avanzato o dei grandi modelli di linguaggio. Le principali infrastrutture tecnologiche globali restano oggi concentrate nelle mani delle Big Tech statunitensi o sotto il controllo strategico delle grandi imprese cinesi sostenute dallo Stato.

Di fronte a questo squilibrio tecnologico e industriale, l’Europa ha sviluppato un’altra forma di potere: il potere normativo.

Negli ultimi vent’anni, l’Unione europea ha progressivamente costruito un ruolo di “superpotenza regolatoria”, capace di influenzare il funzionamento dei mercati globali attraverso standard giuridici che finiscono per estendersi ben oltre i propri confini territoriali. È il fenomeno spesso descritto come “Brussels Effect”: chi vuole operare nel mercato europeo è costretto ad adeguarsi alle regole europee, contribuendo così alla loro diffusione globale.

Il GDPR sulla protezione dei dati personali ne è stato l’esempio più evidente. L’AI Act europeo potrebbe rappresentarne la prosecuzione nel campo dell’intelligenza artificiale. La Convenzione di Vilnius tenta ora di compiere un ulteriore passo: trasformare alcuni principi fondamentali della tradizione giuridica europea – dignità umana, diritti fondamentali, democrazia, Stato di diritto – in riferimenti internazionali per la governance globale dell’IA.

Questo sviluppo si inserisce nel più ampio riposizionamento strategico dell’Unione europea nel campo dell’intelligenza artificiale, già analizzato nell’articolo dedicato alla nuova strategia UE sull’IA e alla trasformazione dell’Europa da semplice regolatore a potenza tecnologica, industriale e geopolitica.

Il punto centrale è che la competizione tecnologica contemporanea non riguarda soltanto l’economia digitale. Riguarda il modello di ordine politico incorporato nelle infrastrutture tecnologiche.

Gli algoritmi influenzano sempre più:

  • l’accesso all’informazione;
  • la formazione dell’opinione pubblica;
  • la selezione dei contenuti;
  • i processi decisionali pubblici;
  • il funzionamento delle amministrazioni;
  • la sicurezza;
  • la sorveglianza;
  • il lavoro;
  • il credito;
  • la giustizia;
  • l’istruzione;
  • la sanità.

In altre parole, il potere algoritmico sta diventando una componente strutturale dell’organizzazione sociale contemporanea.

È precisamente questa consapevolezza che attraversa l’intera Convenzione.

Il preambolo del trattato riconosce infatti che le attività relative al ciclo di vita dei sistemi di IA possono promuovere il benessere umano e l’innovazione, ma anche compromettere dignità umana, autonomia individuale, diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto. Il testo esprime inoltre una preoccupazione esplicita per l’uso repressivo dell’intelligenza artificiale attraverso pratiche arbitrarie di sorveglianza e censura.

La Convenzione si colloca quindi dentro una trasformazione storica più ampia: il passaggio dalla protezione dei dati personali alla governance politica del potere algoritmico.

Non è un’evoluzione casuale.

Già negli anni Ottanta il Consiglio d’Europa aveva svolto un ruolo pionieristico con la Convenzione 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali. Oggi, con la Convenzione di Vilnius, il problema non è più soltanto la raccolta dei dati, ma il modo in cui sistemi algoritmici autonomi influenzano decisioni, relazioni sociali e processi democratici.

La posta in gioco è dunque eminentemente politica.

Nel mondo stanno emergendo almeno tre grandi modelli di governance dell’intelligenza artificiale.

Il primo è il modello statunitense, centrato prevalentemente sull’innovazione privata, sul mercato e sulla leadership tecnologica delle grandi piattaforme digitali. In questo modello, il rischio principale è la concentrazione di potere economico e informativo nelle mani di pochi attori privati globali.

Il secondo è il modello cinese, caratterizzato da una forte integrazione tra sviluppo tecnologico, pianificazione statale e controllo sociale. Qui il rischio principale riguarda la subordinazione dei diritti individuali alle esigenze di sicurezza, stabilità e sorveglianza pubblica.

Il terzo è il modello europeo, che tenta di costruire un equilibrio tra innovazione tecnologica, tutela dei diritti fondamentali e legittimità democratica. La Convenzione di Vilnius rappresenta probabilmente il tentativo più avanzato di internazionalizzare questo approccio.

Già nei primi documenti europei sull’intelligenza artificiale emergeva la tensione tra innovazione, diritti fondamentali e sovranità digitale. La Convenzione di Vilnius mostra oggi come quella tensione si sia progressivamente trasformata in una vera questione geopolitica globale.

Naturalmente, il testo riflette anche tutti i compromessi tipici della diplomazia internazionale.

La Convenzione esclude infatti esplicitamente dal proprio ambito di applicazione le questioni di difesa nazionale e consente agli Stati di derogare ad alcune disposizioni per ragioni di sicurezza nazionale.

È un passaggio estremamente significativo.

Da un lato, le democrazie liberali affermano la necessità di subordinare l’intelligenza artificiale ai diritti umani e allo Stato di diritto. Dall’altro, nessuna grande potenza è realmente disposta a limitare la propria libertà strategica nel campo della sicurezza, dell’intelligence e dei sistemi militari autonomi.

Qui emerge il limite strutturale di ogni tentativo di governance globale dell’IA: la competizione geopolitica continua a prevalere quando entrano in gioco sicurezza, difesa e potenza militare.

La Convenzione di Vilnius si colloca dunque in uno spazio di tensione tra universalismo dei diritti e realismo geopolitico.

È proprio questa tensione a renderla storicamente rilevante.

Presentazione della Convenzione

La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto si presenta come uno strumento giuridico “quadro”, destinato a stabilire principi generali comuni piuttosto che obblighi tecnici dettagliati.

Questa scelta non è casuale.

La natura “quadro” del trattato rappresenta una precisa soluzione diplomatica. Consente infatti a Stati con sistemi giuridici, tradizioni costituzionali e interessi strategici differenti di aderire a una piattaforma minima condivisa senza imporre un’immediata armonizzazione normativa completa.

La Convenzione non crea dunque un codice globale dell’intelligenza artificiale. Costruisce piuttosto un’architettura di principi destinata a orientare l’evoluzione futura delle legislazioni nazionali e delle pratiche internazionali.

L’articolo 1 definisce chiaramente l’obiettivo del trattato: garantire che le attività relative al ciclo di vita dei sistemi di IA siano pienamente coerenti con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

È un’impostazione profondamente diversa da quella puramente economica o industriale.

La Convenzione non considera l’IA soltanto come tecnologia produttiva o infrastruttura digitale, ma come fenomeno capace di incidere direttamente sull’equilibrio dei sistemi democratici.

Il trattato adotta inoltre una definizione molto ampia di sistema di intelligenza artificiale, descrivendolo come un sistema automatizzato capace di generare previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Questa definizione riflette l’approccio sviluppato negli ultimi anni a livello OCSE e successivamente ripreso anche dall’AI Act europeo.

Uno degli elementi più interessanti della Convenzione riguarda il suo ambito di applicazione.

Gli obblighi si applicano certamente alle attività svolte dalle autorità pubbliche o da soggetti privati che agiscono per loro conto. Ma gli Stati sono chiamati anche ad affrontare i rischi derivanti dalle attività svolte da soggetti privati in generale.

È un punto decisivo.

La governance dell’IA non può infatti limitarsi alla pubblica amministrazione. Gran parte del potere algoritmico contemporaneo è esercitato da imprese private globali che controllano piattaforme digitali, infrastrutture cloud, motori di ricerca, sistemi pubblicitari e modelli di intelligenza artificiale generativa.

La Convenzione tenta dunque di costruire un principio generale di responsabilità che attraversa sia il settore pubblico sia quello privato.

Al tempo stesso, il testo mantiene una notevole flessibilità applicativa. Gli Stati possono scegliere modalità differenti di implementazione, purché coerenti con gli obiettivi fondamentali della Convenzione.

Questa elasticità è il prezzo politico necessario per costruire una coalizione internazionale ampia.

Struttura e articoli principali

La struttura della Convenzione è costruita attorno ad alcuni grandi principi di governance democratica dell’intelligenza artificiale.

Tra i più rilevanti vi è certamente la protezione dei diritti umani.

Gli Stati sono chiamati ad adottare misure legislative, amministrative o di altra natura per garantire che i sistemi di IA rispettino gli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani.

La Convenzione collega inoltre in modo esplicito IA e democrazia.

L’articolo 5 impone agli Stati di proteggere l’integrità, l’indipendenza e l’efficacia delle istituzioni democratiche, compresa la separazione dei poteri e l’accesso alla giustizia.

È un passaggio di straordinaria importanza politica.

Per la prima volta, un trattato internazionale riconosce formalmente che l’intelligenza artificiale può incidere direttamente sul funzionamento delle istituzioni democratiche.

Il riferimento alla capacità delle persone di “formare liberamente le proprie opinioni” richiama chiaramente i rischi legati:

  • alla manipolazione algoritmica;
  • ai sistemi di raccomandazione;
  • alla disinformazione automatizzata;
  • ai deepfake;
  • alla polarizzazione digitale.

La Convenzione introduce poi principi di:

  • trasparenza;
  • sorveglianza;
  • responsabilizzazione;
  • accountability;
  • non discriminazione;
  • protezione della vita privata;
  • affidabilità dei sistemi.

Molti di questi principi erano già emersi negli orientamenti europei sull’“intelligenza artificiale antropocentrica” elaborati a partire dal 2019. La differenza è che quei criteri, inizialmente formulati come linee guida etiche, tendono oggi a trasformarsi in standard giuridici e geopolitici destinati a incidere sulla governance globale dell’IA.

Questi principi non sono semplici dichiarazioni etiche.

Essi sono destinati a tradursi progressivamente in requisiti operativi, procedure di controllo e standard tecnici.

È qui che il diritto tende sempre più a trasformarsi in architettura tecnologica.

Le regole giuridiche non operano più soltanto attraverso tribunali e amministrazioni pubbliche. Vengono incorporate direttamente nella progettazione degli algoritmi, nelle procedure di gestione del rischio, nei sistemi di auditing e nelle infrastrutture digitali.

La Convenzione dedica particolare attenzione anche ai mezzi di ricorso.

Gli individui devono poter contestare decisioni adottate mediante sistemi di IA o significativamente influenzate da tali sistemi. Gli Stati devono garantire accesso alle informazioni pertinenti e strumenti di reclamo effettivi.

Questo elemento è essenziale.

Il problema democratico dell’IA non riguarda soltanto l’efficienza tecnologica, ma la possibilità per i cittadini di comprendere, contestare e controllare decisioni automatizzate che incidono sui loro diritti.

La Convenzione introduce inoltre un quadro di gestione dei rischi e degli impatti negativi.

Gli Stati devono:

  • individuare;
  • valutare;
  • prevenire;
  • attenuare;
    i rischi derivanti dai sistemi di IA.

Il trattato prevede anche il monitoraggio continuo degli impatti e la documentazione delle misure adottate.

Si tratta di un approccio molto vicino alla logica dell’AI Act europeo, fondato sulla valutazione del rischio.

Ma la Convenzione aggiunge una dimensione più ampia:

  • democrazia;
  • Stato di diritto;
  • ordine costituzionale.

Il testo affronta inoltre temi come:

  • alfabetizzazione digitale;
  • consultazione pubblica;
  • partecipazione multi-attore;
  • cooperazione internazionale.

È interessante notare come il trattato concepisca la governance dell’IA non soltanto come questione tecnica, ma come processo politico e sociale che richiede coinvolgimento democratico e costruzione di fiducia pubblica.

Conclusioni

La Convenzione di Vilnius rappresenta probabilmente il tentativo più avanzato compiuto finora dalle democrazie europee per costruire una governance internazionale dell’intelligenza artificiale fondata sui diritti umani e sullo Stato di diritto.

Il suo significato va però ben oltre il piano strettamente giuridico.

La Convenzione segnala infatti una trasformazione più profonda: l’intelligenza artificiale è ormai diventata una questione geopolitica centrale.

La competizione globale non riguarda soltanto la capacità di produrre algoritmi più potenti o infrastrutture computazionali più avanzate. Riguarda il modello politico incorporato nelle tecnologie digitali.

Chi definisce le regole dell’IA contribuisce infatti a definire:

  • il rapporto tra individuo e potere;
  • i limiti della sorveglianza;
  • il funzionamento dello spazio pubblico;
  • la distribuzione del potere informativo;
  • le condizioni di esercizio dei diritti fondamentali.

L’Europa tenta oggi di affermare un modello nel quale l’innovazione tecnologica resti subordinata ai principi democratici e alla tutela della persona.

Non è una sfida semplice.

Il rischio esiste che l’Europa consolidi il proprio ruolo di potenza regolatoria senza riuscire a sviluppare una capacità industriale e tecnologica comparabile a quella statunitense o cinese.

Allo stesso tempo, la Convenzione mostra tutti i limiti della governance globale contemporanea. Le esclusioni relative alla sicurezza nazionale e alla difesa dimostrano quanto la logica della competizione strategica continui a prevalere quando sono in gioco gli interessi fondamentali degli Stati.

Eppure, proprio dentro queste contraddizioni, la Convenzione di Vilnius assume una rilevanza storica.

Per la prima volta, un trattato internazionale tenta di affermare che l’intelligenza artificiale non può essere governata esclusivamente dal mercato, dalla sicurezza nazionale o dalla competizione tecnologica, ma deve restare compatibile con i principi dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

È una scommessa politica prima ancora che giuridica.

Ed è forse una delle questioni decisive del XXI secolo.

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:


Approfondimenti su economia digitale e IA nell’Unione europea:

Articolo di riferimento sulla strategia digitale UE:
2 gennaio 2026 – La strategia UE sull’intelligenza artificiale: dal “continente dell’IA” alla nuova competitività

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