Il contributo dell’Unione europea alla democrazia e ai diritti umani nel mondo
29 ottobre 2015 di Mauro Varotto
Esiste una identità europea? E se esiste, quali sono i suoi connotati?
Il problema è complesso e gli studiosi sono divisi tra chi preferisce parlare, al plurale, di “identità europee” e chi, invece, di fronte alla globalizzazione, trova difficile oggi identificare una specificità europea, soprattutto in considerazione del fatto che molti valori europei sono divenuti patrimonio dell’umanità.
Tuttavia, i Trattati istitutivi dell’Unione europea identificano un nucleo di valori, comuni a tutti i ventotto Stati membri, i quali rappresentano un sicuro elemento portante dell’identità europea.
Sono i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, i quali, come sancisce l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE), “sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.
E’ compito dell’Unione europea promuovere e condividere questi valori autenticamente “europei” anche nei rapporti con i Paesi terzi, come ha stabilito, per la prima volta in maniera esplicita e impegnativa, il Trattato di Lisbona, dove, all’articolo 21 del TUE, si legge che:
“L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”.
Il contributo dell’Unione europea alla democrazia, allo stato di diritto e alla promozione e alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo si fonda e trae la sua linfa vitale non solo dalla tradizione storica e culturale dell’Europa, ma anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da alcuni accordi internazionali, quali il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e altri strumenti attinenti ai diritti umani, adottati soprattutto nell’ambito delle Nazioni Unite (ONU), poiché proprio i valori nati in Europa hanno permeato anche i rapporti internazionali.
L’azione esterna dell’Unione europea, la politica verso i Paesi in via di sviluppo e la stessa politica commerciale comune, si basano sui valori basilari dell’Europa: le relazioni internazionali dell’Unione e ogni suo accordo, anche commerciale, con i paesi terzi, sono imperniate sull’impegno a rispettare, promuovere e tutelare i diritti umani e i principi democratici, perché democrazia e diritti umani sono inestricabilmente connessi e si consolidano a vicenda.
Infatti, le libertà fondamentali di pensiero, coscienza e religione o credo, espressione, assemblea e associazione sono i prerequisiti del pluralismo politico, del processo democratico e di una società aperta. Il controllo democratico, la responsabilità a livello nazionale e la separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l’indipendenza del potere giudiziario e lo stato di diritto, a loro volta necessari per una tutela reale dei diritti umani.
Questi concetti sono nati in Europa, nel corso di un processo durato secoli e millenni, nel quale i popoli europei hanno rielaborato le proprie vicende storiche – contrassegnate da errori, guerre e crimini contro l’umanità – apprendendo dal passato.
Questa è la prospettiva dalla quale guardare al quadro strategico dell’Unione europea per l’affermazione dei diritti umani e della democrazia nel mondo.
Il quadro strategico e i piani d’azione sui diritti umani e la democrazia
Dopo un lungo periodo contrassegnato da dichiarazioni sui diritti umani e sulla democrazia nel mondo relative a questioni specifiche o a determinati paesi, per la prima volta, il 25 giungo 2012, proprio grazie all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio dell’Unione europea ha potuto adottare un vero e proprio quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, accompagnato da un primo piano d’azione per la sua concreta attuazione nel periodo 2012-2014.
Il quadro strategico stabilisce principi, obiettivi e priorità sul lungo periodo, per almeno un decennio, attorno alla cui realizzazione converge lo sforzo collettivo e condiviso delle Istituzioni dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Addirittura, l’Alto appresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza nomina un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per i diritti umani, in modo da rendere più efficace e visibile alla politica dell’Unione europea in materia di diritti umani.
Il 20 luglio scorso, sempre il Consiglio dell’Unione europea – nella formazione “Affari esteri”, che riunisce i Ministri degli esteri dei 28 Paesi dell’Unione europea – ha adottato un secondo piano d’azione sui diritti umani e la democrazia, per il periodo 2015-2019, che continua a sviluppare e ad attuare il quadro strategico del 2012 stabilendo ben trentaquattro obiettivi specifici da perseguire e centotredici azioni da realizzare nei prossimi quattro anni.
Lo strumento finanziario europeo per la democrazia e i diritti umani
Oltre alla definizione di una impostazione politica, l’Unione europea sostiene la democrazia e i diritti umani nel mondo attraverso diversi strumenti di finanziamento.
In particolare, con il regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 ha istituito uno strumento finanziario dedicato: lo strumento per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo (EIDHR), tramite il quale fornisce assistenza allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
La dotazione finanziaria dello strumento, per il periodo 2014-2020, è di oltre 1,3 miliardi di euro, ed è destinata a misure attuate direttamente nel territorio di paesi terzi, indipendentemente dal consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.
Ciò che finanzia questo strumento è la cartina di tornasole che aiuta a conoscere i contenuti concreti dei valori che l’Europa promuove e finanzia nel mondo: infatti, il regolamento adotta un approccio fondato sui “diritti”, che comprende tutti i diritti umani, siano essi civili e politici, economici, sociali o culturali.
Il “catalogo” dei valori e dei diritti che l’Unione europea coltiva al proprio interno e promuove nel mondo è articolato in quattro ambiti, ciascuno declinato in una serie di aspetti specifici che vale la pena di scorrere uno ad uno, perché, in alcuni casi, sono valori e diritti che non sempre in Europa, e soprattutto in Italia, abbiamo sempre presenti:
a) la promozione e il potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, in linea con l’approccio globale al ciclo democratico, compresa la democrazia parlamentare, e dei processi di democratizzazione a livello locale, nazionale e internazionale, principalmente mediante le organizzazioni della società civile:
i) promuovendo la libertà di associazione e di riunione, la circolazione senza impedimenti delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l’espressione politica, artistica e culturale, il completo accesso all’informazione, la libertà di stampa, l’indipendenza e il pluralismo dei media, sia tradizionali che fondati sulle TIC, la libertà su internet e misure di lotta avverso gli ostacoli amministrativi all’esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura, in particolare mediante l’adozione e l’attuazione della legislazione pertinente;
ii) rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l’indipendenza del potere giudiziario e del potere legislativo, sostenendo e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e la loro attuazione, nonché promuovendo l’accesso alla giustizia e sostenendo gli organismi nazionali per i diritti dell’uomo;
iii) promuovendo e rafforzando la Corte penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc, i processi di giustizia di transizione e i meccanismi per la verità e la riconciliazione;
iv) sostenendo la transizione verso la democrazia e le riforme volte a realizzare in modo efficace e trasparente la responsabilità e la vigilanza democratiche e nazionali, anche nei settori della sicurezza e della giustizia, e rafforzando misure anticorruzione;
v) promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica di donne e uomini, in particolare dei membri di gruppi emarginati e vulnerabili, sia come elettori, sia come candidati, ai processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;
vi) rafforzando la democrazia locale, mediante una migliore cooperazione tra le organizzazioni della società civile e le autorità locali, rafforzando in tal modo una rappresentanza politica al livello più vicino ai cittadini;
vii) promuovendo la pari partecipazione di donne e uomini alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la parità di genere, e la partecipazione delle donne ai processi decisionali, e la rappresentanza politica delle donne, in particolare nei processi di transizione politica, di democratizzazione e di consolidamento statuale;
viii) promuovendo la pari partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, economica e politica, ivi comprese misure volte ad agevolare il loro esercizio delle libertà connesse, e sostenendo le pari opportunità, la non discriminazione e la rappresentanza politica;
ix) sostenendo azioni volte a facilitare la conciliazione pacifica fra diversi segmenti della società, ivi incluso il sostegno alle misure per accrescere la fiducia in materia di diritti umani e la democratizzazione;
b) la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali e regionali nell’area dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, con particolare riferimento a:
i) abolizione della pena di morte e all’adozione di una moratoria nell’ottica della sua abolizione, nonché, laddove esiste ancora la pena di morte, alla promozione della sua abolizione e dell’osservanza delle norme minime internazionali;
ii) prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti, nonché alle sparizioni forzate e alla riabilitazione delle vittime della tortura;
iii) sostegno, protezione e assistenza ai difensori dei diritti umani, anche per far fronte alle loro necessità urgenti di protezione, a norma dell’articolo 1 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani;
iv) lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, la casta, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale e l’identità di genere;
v) libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, ricorrendo anche a misure volte a eliminare ogni forma di odio, intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo e promuovendo la tolleranza e il rispetto della diversità religiosa e culturale tra le società e al loro interno;
vi) diritti delle popolazioni indigene di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, anche mettendo in rilievo l’importanza del loro coinvolgimento nello sviluppo di progetti che li riguardano e fornendo un sostegno volto ad agevolare la loro interazione con i meccanismi internazionali e la partecipazione agli stessi;
vii) diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche;
viii) diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBTT), ivi incluse misure volte a depenalizzare l’omosessualità, a lottare contro la violenza e la persecuzione omofobiche e transfobiche, e a promuovere la libertà di riunione, associazione ed espressione delle persone LGBTT;
ix) diritti delle donne stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi, anche adottando misure per contrastare qualsiasi forma di violenza contro le donne e le bambine, in particolare la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati o combinati, i delitti «d’onore», la violenza domestica e sessuale, e la tratta di donne e bambine;
x) diritti dei fanciulli stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nei suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro il lavoro minorile, la tratta di minori e la prostituzione minorile, l’arruolamento e l’impiego di bambini-soldato, e la protezione dei minori dalla discriminazione indipendentemente da razza, colore, sesso, lingua, religione o credo, opinione politica o di altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, censo, disabilità, nascita o ogni altra circostanza;
xi) diritti delle persone con disabilità stabiliti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
xii) diritti economici, sociali e culturali, compreso il diritto a un tenore di vita adeguato, e le norme minime in materia di lavoro;
xiii) responsabilità sociale delle imprese, in particolare mediante l’attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, e alla libertà di impresa di cui all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
xiv) istruzione, formazione e monitoraggio in materia di diritti umani e democrazia;
xv) sostegno alle organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione o difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
xvi) promozione del miglioramento delle condizioni e del rispetto delle norme di riferimento nelle carceri, in linea con la dignità umana e i diritti fondamentali;
c) il rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, della parità di genere, dello stato di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto umanitario internazionale:
i) fornendo sostegno a strumenti e organismi internazionali e regionali nel settore dei diritti umani, della giustizia, dello stato di diritto e della democrazia;
ii) favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile, tra cui il rafforzamento delle organizzazioni non governative, volte a promuovere e monitorare l’attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti umani, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;
iii) realizzando attività di formazione e di informazione in materia di diritto umanitario internazionale, e di sostegno alla sua applicazione;
d) promuovendo la fiducia nei processi e nelle istituzioni elettorali democratici e il miglioramento della loro affidabilità e trasparenza nel corso di tutte le fasi del ciclo elettorale:
i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell’Unione europea e mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali;
ii) contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile nazionale a livello regionale e locale, e sostenendone le iniziative volte a potenziare la partecipazione al processo elettorale e le fasi successive;
iii) sostenendo misure volte all’integrazione sistematica dei processi elettorali nel ciclo democratico, alla diffusione di informazioni e all’applicazione delle raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale dell’Unione europea, in particolare operando con le organizzazioni della società civile e in cooperazione con le autorità pertinenti, fra cui parlamenti e governi, conformemente al presente regolamento;
iv) promuovendo lo svolgimento pacifico dei processi elettorali, la riduzione delle violenze elettorali e l’accettazione di risultati credibili da parte di tutti i segmenti della società.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
Conclusioni del Consiglio sul piano d’azione sui diritti umani e la democrazia (2015-2019), doc. 10897/15, 20 luglio 2015
Per maggiori informazioni, consultare il sito della Commissione europea sui diritti umani.