Il coordinamento tra il semestre europeo e la politica di coesione 2021-2027
30 agosto 2019 di Mauro Varotto
Durante l’attuale periodo di programmazione (2014-2020) dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), l’Unione europea ha iniziato a rafforzare il coordinamento tra il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e i programmi operativi della politica di coesione economica, sociale e territoriale di Stati membri e Regioni.
Un recente studio condotto dalla Commissione europea (DG EMPL) evidenzia come gli attuali Fondi SIE presentino già un impatto su circa il 60% delle raccomandazioni specifiche per paese.
Il semestre europeo
Come è noto, il semestre europeo, istituito dal Regolamento (UE) n. 1175/2011, è il principale strumento di coordinamento delle politiche economiche nazionali e ha la finalità di assicurare una convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri. Questi ultimi, infatti, hanno l’obbligo di allineare le politiche economiche e di bilancio nazionali alle raccomandazioni specifiche per paese formulate dal Consiglio europeo, su proposta della Commissione.
In particolare, sulla base di tali raccomandazioni, gli Stati membri elaborano strategie nazionali in materia di investimenti che, insieme ai programmi nazionali di riforma (PNR) annuali, vengono proposte come riferimento per i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti nazionali ed europei.
Il semestre europeo e la programmazione 2021-2027 dei Fondi SIE
Il semestre europeo, quindi, influenza la definizione delle politiche pubbliche a livello europeo, nazionale, regionale e locale nel corso dell’anno e poiché gli investimenti dell’Unione europea non possono operare efficacemente se isolati dal più ampio contesto macroeconomico, per il futuro periodo di programmazione (2021-2027), la Commissione europea propone un coordinamento più vincolante tra le raccomandazioni specifiche per paese e i programmi operativi, nazionali e regionali, dei Fondi SIE, appunto per aumentare l’efficacia degli interventi finanziati dalla politica di coesione e raggiungere risultati più duraturi.
In pratica, le raccomandazioni specifiche per paese diventano un elemento fondamentale dell’esercizio di programmazione dei Fondi SIE per gli Stati membri e le Regioni.
Da parte degli Stati membri ciò richiederà un approccio più integrato a livello nazionale e regionale, allo scopo di rafforzare la titolarità delle riforme strutturali e dei relativi investimenti finanziati dall’Unione.
Infatti, nel contesto del semestre europeo, l’analisi dettagliata delle sfide degli Stati membri sotto forma di raccomandazioni specifiche per paese fungerà da tabella di marcia per la programmazione dei Fondi SIE e la concezione dei programmi della politica di coesione all’inizio del periodo 2021-2027: anticipo già che nel prossimo articolo del blog illustrerò le linee tracciate dalla Commissione europea per l’Italia.
Le più recenti raccomandazioni specifiche per paese fungeranno inoltre da guida per la revisione intermedia dei programmi, consentendo di adeguarli alle sfide nuove o persistenti. Nel corso del periodo gli Stati membri dovrebbero presentare periodicamente alla Commissione i progressi compiuti circa l’attuazione dei programmi, a sostegno delle raccomandazioni specifiche per paese.
Governance economica e Fondi SIE
Anche la cosiddetta condizionalità macroeconomica sarà mantenuta per la spesa dei Fondi SIE 2021-2027, al fine di garantire che gli investimenti dell’Unione europea operino in un contesto di bilancio solido. Infatti, qualora uno Stato membro non adotti misure efficaci o azioni correttive nel quadro dei principali meccanismi di governance economica dell’Unione (procedura per i disavanzi eccessivi, procedura per gli squilibri eccessivi) o non sia in grado di attuare le misure richieste da un programma di sostegno alla stabilità, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti relativi ad uno o più programmi di uno Stato membro. Sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato, la Commissione può tuttavia raccomandare che il Consiglio annulli la sospensione.
Condizioni abilitanti per l’utilizzo dei Fondi SIE
Nel periodo 2014-2020, una serie di condizioni preliminari (“condizionalità ex ante”) ha consentito di superare le barriere orizzontali e settoriali che ostacolavano gli investimenti nell’Unione sin dalle prime fasi del periodo di programmazione della politica di coesione.
Sulla base del successo di tale esperienza, i regolamenti dei Fondi SIE per il periodo 2021-2027 presentano un numero limitato di nuove “condizioni “abilitanti” che devranno essere soddisfatte prima di spendere i Fondi SIE assegnati.
Inoltre, rispetto all’attuale periodo di programmazione, ogni Stato membro dovrà assicurare che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l’intero periodo di programmazione e non solo all’inizio dello stesso.
Le nuove condizioni abilitanti riguardano i principali settori prioritari di intervento della politica di coesione, ma anche gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e il rispetto dei diritti fondamentali.
Il rispetto di tali condizioni sarà necessario per ricevere i contributi dell’Unione europea e sarà monitorato regolarmente durante tutto il periodo di programmazione.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
Commissione europea, Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, doc. COM(2018) 375 del 29 maggio 2018
Consiglio dell’Unione europea, Pacchetto legislativo per la politica di coesione 2021-2027 – Sfide future nella programmazione dei fondi. Dibattito orientativo, doc. n. 10054/19 del 7 giugno 2019