Il successo delle obbligazioni sociali dell’Unione europea

30 ottobre 2020 di Mauro Varotto

La risposta dell’Unione europea per mitigare le conseguenze economiche e sociali della crisi innescata in Europa dalla pandemia da Covid-19 è stata immediata e imponente: a un primo pacchetto di iniziative finanziarie, adottato il 15 marzo scorso, è subito seguito un secondo pacchetto, deciso il successivo 2 aprile, fino a giungere all’iniziativa, di più ampia portata, denominata Next Generation EU, proposta dalla Commissione europea il 27 maggio e approvata dai Capi di Stato e di Governo nel Consiglio europeo straordinario che si è tenuto dal 17 al 21 luglio, al quale ho dedicato diversi articoli del blog, cui rinvio per ragioni di sintesi.

Uno dei primi interventi per rispondere all’emergenza è stato lo Strumento europeo di sostegno temporaneo per mitigare i rischi di disoccupazione in caso di emergenza, denominato SURE, (acronimo di European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), approvato con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020: uno strumento che sta fornendo una riserva di liquidità, fino a 100 miliardi di euro, in forma di prestiti, ai Paesi dell’Unione che ne hanno bisogno e che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2022, per garantire che i lavoratori continuino a percepire un reddito e che le imprese mantengano il proprio personale e rimangano sul mercato.

L’unica condizione per richiedere l’assistenza finanziaria dell’Unione del SURE è che la spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata dello Stato membro interessato abbia subito un aumento repentino e severo a decorrere dal 1° febbraio 2020, a seguito di misure nazionali direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo o a misure analoghe per far fronte agli effetti socioeconomici delle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di Covid‐19.

Inoltre, i prestiti erogati agli Stati membri nell’ambito dello strumento SURE sono sostenuti da un sistema di garanzie volontarie da parte degli stessi Stati. Il contributo di ciascuno Stato membro all’importo complessivo della garanzia corrisponde alla sua quota relativa del reddito nazionale lordo totale (RNL) dell’Unione europea, sulla base del bilancio dell’Unione europea del 2020.

L’Unione europea come mutuataria

Per finanziare i 100 miliardi di euro del SURE – e gli 800 miliardi dell’ormai prossimo Next Generation EU – la Commissione è stata autorizzata ad emettere, per conto dell’Unione europea, prestiti obbligazionari sui mercati finanziari internazionali fino alla fine del 2026, la maggior parte dei quali sarà concentrata nel periodo 2021-2024.

L’Unione contrae prestiti in euro esclusivamente per concedere a sua volta prestiti in euro a mutuatari sovrani.

Essa oggi gode di un rating creditizio AAA, con outlook stabile: i prestiti da essa assunti rappresentano obblighi diretti e incondizionati dell’Unione, garantiti da tutti gli Stati membri attraverso il bilancio unionale.

E’ la quarta volta che la Commissione europea, in nome e per conto dell’Unione europea, assume prestiti, cioè agisce sui mercati nella veste di mutuataria (borrower).

Sino ad oggi, infatti, l’Unione ha gestito tre programmi di prestito per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi terzi in difficoltà finanziarie:

  • Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF, da non confondere con il MES, Meccanismo europeo di stabilità, creato dagli Stati membri della sola area euro al di fuori del bilancio dell’Unione): ai sensi del regolamento (UE) 407/2010 del Consiglio dell’11 maggio 2010, l’assistenza finanziaria dell’Unione può essere concessa (sotto forma di prestito o linea di credito) a uno Stato membro in difficoltà o gravemente minacciato da gravi difficoltà causate da eventi eccezionali al di fuori del suo controllo;
  • Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (BdP): ai sensi del regolamento (UE) 332/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002, l’Unione può assistere gli Stati membri al di fuori della zona euro che si trovano in difficoltà o sono seriamente minacciati di difficoltà per quanto riguarda il loro equilibrio dei pagamenti;
  • Assistenza macrofinanziaria (AMF): l’Unione può assistere i paesi terzi che attraversano una crisi della bilancia dei pagamenti con sovvenzioni e/o prestiti sulla base di singole decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo strumento è concepito per far fronte alle eccezionali esigenze di finanziamento esterno dei Paesi che sono geograficamente, economicamente e politicamente vicini all’Unione europea.

Un impulso allo sviluppo della finanza sostenibile

In occasione della raccolta dei prestiti per lo strumento SURE, la Commissione europea ha deciso di promuovere lo sviluppo della finanza sostenibile, emettendo obbligazioni che concorrono a perseguire le sue due attuali priorità strategiche: la costruzione di un’Europa più verde e più sociale.

L’intero volume di prestiti nell’ambito del programma SURE, infatti, sarà emesso con l’etichetta di “obbligazioni sociali”; mentre, nei prossimi mesi, il 30% delle obbligazioni del programma Next Generation EU sarà emesso come “obbligazioni verdi”.

Questo significa, nel caso del programma SURE, che sarà garantito agli investitori in tali obbligazioni che i fondi mobilitati saranno esclusivamente e realmente destinati a scopi sociali.

Ciò non solo perché la Commissione europea ha adottato un “Quadro per le obbligazioni sociali”, secondo le linee guida della International Capital Market Association (ICMA Social Bond Principles – ICMA SBP) e valutato da un organismo indipendente, ma anche perché lo stesso regolamento che istituisce il SURE obbliga gli Stati membri a rendicontare l’impiego dei prestiti, nonché a redigere relazioni in merito agli effetti prodotti sul piano sociale dalle obbligazioni SURE.

Quindi, anche sulla base delle informazioni contenute in tali relazioni, la Commissione europea potrà dimostrare agli investitori che le obbligazioni SURE sono state utilizzate per finanziare programmi aventi un impatto sociale positivo.

Le Spese Sociali Ammissibili finanzieranno o rifinanzieranno, in tutto o in parte, programmi di lavoro a orario ridotto o misure simili ideate dagli Stati membri per proteggere i dipendenti e i lavoratori autonomi. L’obiettivo è ridurre il rischio di disoccupazione e la perdita di reddito.

Le Spese Sociali Idonee finanzieranno o rifinanzieranno inoltre, su base accessoria, misure relative alla salute, in particolare sul posto di lavoro.

 

I Paesi beneficiari del programma SURE e le risorse per l’Italia

Sino ad oggi la Commissione ha proposto di concedere un sostegno finanziario di 87,8 miliardi di euro a 17 Stati membri nell’ambito di SURE, che il Consiglio dell’Unione europea ha formalmente approvato tra le fine del mese di settembre e l’inizio del mese di ottobre.

Come si può osservare nella seguente tabella, l’Italia ha richiesto e ottenuto un importo di 27,4 miliardi di euro, il prestito più consistente dell’intera Unione.

 

La decisione di finanziamento permetterà all’Italia di usare i fondi per finanziare gran parte degli interventi adottati da Governo e Parlamento sin dal 17 marzo scorso – data di adozione del primo di una nutrita serie di decreti legge – in risposta al progressivo diffondersi della pandemia:

a) estensione dei regimi esistenti di riduzione dell’orario lavorativo (Cassa integrazione guadagni) per i lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto negli articoli 19-22 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e negli articoli 68-71 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

b) indennità per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto negli articoli 27, 28 e 44 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito «dalla legge n. 77/2020»;

c) indennità per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, secondo quanto previsto nell’articolo 30 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

d) indennità per i lavoratori dello spettacolo, secondo quanto previsto nell’articolo 38 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

e) indennità per i collaboratori sportivi, secondo quanto previsto nell’articolo 96 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito nella «legge n. 77/2020»;

f) indennità per i lavoratori domestici, secondo quanto previsto nell’articolo 85 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

g) indennità per i lavoratori a chiamata, secondo quanto previsto nell’articolo 44 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

h) contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali, secondo quanto previsto nell’articolo 25 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

i) estensione dei congedi parentali, secondo quanto previsto negli articoli 23 e 25 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 72 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

j) bonus per servizi di baby-sitting, secondo quanto previsto negli articoli 23 e 25 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 73 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

k) estensione dei permessi per disabilità, secondo quanto previsto nell’articolo 24 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 74 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

l) crediti d’imposta per miglioramenti della sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 120 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

m) crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di attrezzature di sicurezza, secondo quanto previsto nell’articolo 125 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020».

 

Il successo della prima emissione di obbligazioni SURE e la destinazione delle risorse

Il 20 ottobre 2020 è stata una giornata importante per l’Unione europea: infatti, la Commissione ha emesso la prima obbligazione sociale da 17 miliardi di euro a titolo dello strumento SURE. L’emissione ha interessato due obbligazioni, una da 10 miliardi di euro con scadenza nell’ottobre 2030 e una da 7 miliardi di euro con scadenza nel 2040.

Gli investitori hanno mostrato forte interesse per questo strumento dal rating elevato: la domanda ha superato di 13 volte l’offerta disponibile e si è tradotta in condizioni di prezzo favorevoli per entrambe le obbligazioni: un apposito comunicato di carattere tecnico spiega il prezzo delle obbligazioni a seguito della negoziazione con 20 banche che si è svolta martedì 20 ottobre 2020 dalle ore 08:55 alle ore 10:00.

Tali risorse sono state erogate il successivo 27 ottobre a tre Stati membri: 10 miliardi di euro all’Italia, 6 miliardi di euro alla Spagna e  1 miliardo di euro alla Polonia.

Nel contempo, la prima obbligazione sociale europea è stata quotata alla Borsa verde di Lussemburgo (LGX – Luxembourg Green Exchange), la principale piattaforma mondiale dedicata esclusivamente ai titoli sostenibili.

 

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Sito Web SURE

Le decisioni di finanziamento del programma SURE

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1349 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica italiana sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19, in GU UE  L 314 del 29.9.2020

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