Il distacco dei lavoratori nell’Unione europea

11 marzo 2016 di Mauro Varotto

Qualunque lavoratore dipendente, nell’Unione europea, può trovarsi a lavorare per una impresa che lo invia, per un periodo limitato di tempo, a lavorare in un altro Paese dell’Unione.

E’ la figura del “lavoratore distaccato” (“posted” worker), ben diversa da un’altra figura, quella del “lavoratore mobile europeo” (“EU mobile” worker).

I lavoratori mobili dell’Unione europea si spostano in un altro Stato membro per entrare nel mercato del lavoro per un lungo periodo o su base permanente.

La presenza di lavoratori distaccati in un altro Stato membro, invece, è strettamente collegata alla prestazione di un servizio da svolgere. I lavoratori distaccati rimangono alle dipendenze dell’impresa che li invia e il loro soggiorno nel paese ospitante, quindi, è temporaneo.

I lavoratori mobili dell’Unione che si spostano in un altro paese per un lungo periodo o su base permanente sono coperti dal sistema di sicurezza sociale del paese ospitante, mentre i lavoratori distaccati – se il distacco è per un periodo inferiore a due anni – rimangono coperti dal sistema di sicurezza sociale del paese d’origine.

Il fenomeno dei lavoratori distaccati nell’Unione europea, nel 2014, ultimo dato disponibile, ha interessato 1,9 milioni di lavoratori.

Anche se il numero di lavoratori distaccati ha visto un incremento del 44,4% tra il 2010 e il 2014, tuttavia la percentuale dei distacchi nel mondo del lavoro rimane bassa (circa lo 0,7% dell’occupazione totale).

Il distacco dei lavoratori è particolarmente frequente nei settori edile, manifatturiero e dei servizi, ad esempio i servizi alla persona (istruzione, sanità e assistenza sociale) e alle imprese (servizi amministrativi, professionali e finanziari). Il solo settore delle costruzioni, per esempio, rappresenta circa il 43,7% del totale registrato dei lavoratori distaccati.

Come si può evincere dal seguente grafico, sempre nel 2014, i primi tre paesi dell’Unione dai quali provengono i lavoratori sono Polonia, Germania e Francia.

Invece, i primi tre paesi che ospitano più lavoratori distaccati sono Germania, Francia e Belgio.

Fonte: Commissione europea, 2016

Fonte: Commissione europea, 2016

 

 

La libera circolazione dei servizi e il distacco dei lavoratori

Il diritto di tutte le imprese europee a prestare servizi in un altro Stato membro dell’Unione europea, e a distaccare temporaneamente lavoratori per prestare di tali servizi, si fonda sull’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

La libertà di fornire di servizi in tutti gli Stati membri dell’Unione è una delle quattro libertà fondamentali del mercato unico. In sintesi, essa prevede che le imprese possano fornire un servizio in un altro Stato membro senza doversi stabilire in tale paese. Per poterlo fare, però, devono avere la possibilità di inviare i loro dipendenti in un altro Stato membro per l’esecuzione delle prestazioni richieste.

Quali regole e quali condizioni di lavoro si applicano a questi lavoratori? Conservano lo stipendio del paese di origine dell’impresa da cui dipendono o hanno diritto ad avere il medesimo stipendio dei lavoratori del paese che li ospita?

E in caso di distacco da paesi europei in cui il costo della manodopera è inferiore rispetto ai paesi ospitanti, come possono tutelarsi le imprese per evitare fenomeni di “duping sociale” tra Paesi europei?

 

La direttiva sul distacco dei lavoratori del 1996

La prima direttiva europea che ha cercato di dare risposta a queste domande risale a venti anni fa, al 1996, ed è in vigore ancora oggi.

Essa detta esplicite misure di salvaguardia per tutelare i diritti dei lavoratori distaccati e impedire il cosiddetto “dumping sociale” e prevede un insieme di norme obbligatorie in materia di termini e condizioni di occupazione. che devono trovare applicazione quando un lavoratore è distaccato in un altro Stato membro, in ambiti quali:

  • periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
  • durata minima delle ferie annuali retribuite;
  • tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
  • condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
  • salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  • provvedimenti di tutela in termini di condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
  • parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

 

La direttiva di applicazione delle norme sul distacco dei lavoratori del 2014

Nel 2014 è stata adottata una nuova direttiva, di applicazione della precedente, che ha stabilito norme più efficaci soprattutto in alcuni settori, quali le costruzioni e il trasporto di merci su strada, in cui, per esempio, si assiste al fenomeno delle cosiddette “società di comodo” – cioè, senza alcuna attività economica reale nel loro paese di origine – le quali utilizzano distacchi fittizi per eludere le leggi nazionali in materia di sicurezza sociale e condizioni di lavoro.

Per rafforzare l’applicazione pratica delle regole relative al distacco dei lavoratori e per affrontare le questioni legate alle frodi, all’elusione delle norme e allo scambio di informazioni tra gli Stati membri, questa direttiva ha precisato e rafforzato le precedenti regole:

  • sensibilizzando i lavoratori distaccati e le imprese in merito a rispettivi diritti e obblighi;
  • migliorando la cooperazione tra le autorità nazionali preposte ai distacchi;
  • affrontando il problema delle società di comodo che usano il distacco per eludere la legge;
  • definendo le responsabilità degli Stati membri per quanto concerne la verifica del rispetto delle norme sul distacco dei lavoratori;
  • stabilendo requisiti per le imprese di invio in modo da agevolare la trasparenza delle informazioni e delle ispezioni;
  • conferendo ai sindacati e ad altre parti il potere di presentare denunce e promuovere azioni legali e/o amministrative contro i datori di lavoro dei lavoratori distaccati in caso di mancato rispetto dei diritti di questi ultimi;
  • assicurando l’efficace applicazione e riscossione delle sanzioni amministrative e pecuniarie negli Stati membri in caso di violazione degli obblighi imposti dalla normativa dell’Unione europea sul distacco.

La direttiva di applicazione offre, quindi, alle autorità nazionali strumenti efficaci per distinguere un distacco autentico dagli abusi e dall’elusione. Ad esempio, le autorità di uno Stato membro di accoglienza possono chiedere alle autorità dello Stato membro di invio di verificare che l’impresa che effettua il distacco eserciti effettivamente in tale paese attività sostanziali diverse da quelle puramente di amministrazione. Se i lavoratori distaccati sono o no assunti in tale paese è uno dei criteri pertinenti da tenere in considerazione.

La direttiva di applicazione dovrà essere recepita nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri entro il 18 giugno 2016: ad oggi, risulta recepita solo da Francia, Lettonia e Slovacchia.

In Italia, le norme sul distacco sono ancora quelle della cosiddetta “Riforma Biagi” di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e, in particolare, dell’art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

 

Le nuove proposte della Commissione europea sul distacco dei lavoratori del 2016

Nel frattempo, la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di direttiva sul tema del distacco dei lavoratori nell’Unione, che intende introdurre modifiche alla legislazione vigente – cioè alla direttiva del 1996 – in tre ambiti principali: la retribuzione dei lavoratori distaccati, anche nel caso di subappalti; le norme sui lavoratori interinali; il distacco di lunga durata.

In base alla proposta, i lavoratori distaccati saranno generalmente soggetti alle stesse norme che regolano il trattamento economico e le condizioni di lavoro dei lavoratori locali.

Già oggi alcune categorie di lavoratori distaccati che operano in settori specifici, come la sanità e la sicurezza, sono soggetti alle stesse norme dei lavoratori dello Stato membro ospitante. Tuttavia, il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere al lavoratore distaccato una retribuzione superiore alle tariffe minime salariali stabilite dal paese ospitante. Ciò può creare un divario salariale tra lavoratori distaccati e lavoratori locali e potenzialmente tradursi in condizioni di concorrenza sleale tra le imprese, poiché i lavoratori distaccati ricevono spesso un compenso inferiore rispetto agli altri lavoratori a parità di mansione.

La proposta di direttiva prevede che le norme relative alla retribuzione che si applicano generalmente ai lavoratori locali debbano essere applicate anche ai lavoratori distaccati. Oltre alle tariffe minime salariali, quindi, la retribuzione dovrà comprendere anche altri elementi, quali i bonus o le indennità, ove presenti. Le condizioni stabilite dalla legge o da contratti collettivi nazionali di lavoro diventano obbligatoriamente applicabili anche ai lavoratori distaccati, in tutti i settori dell’economia.

La proposta consente, inoltre, agli Stati membri di fissare l’obbligo, per i subappaltatori, di garantire ai loro lavoratori lo stesso trattamento economico concesso dal contraente principale.

La proposta intende anche garantire che le norme nazionali sulle agenzie di lavoro interinale siano applicate anche alle agenzie con sede all’estero che distaccano lavoratori.

Infine, quando la durata del distacco supera i 24 mesi, si applicheranno le condizioni stabilite dal diritto del lavoro degli Stati membri ospitanti, se queste sono più favorevoli per i lavoratori distaccati.

Le modifiche proposte dalla Commissione europea, quindi, mirano a garantire una maggiore protezione dei lavoratori, più trasparenza e certezza del diritto e parità di trattamento tra le imprese locali e quelle che distaccano i lavoratori, nel pieno rispetto dei sistemi di contrattazione salariale degli Stati membri.

Spetta ora a Parlamento europeo e Consiglio approvare le nuove proposte.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, in GU CE L 18 del 21.01.1997, p. 1, recepita in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 “”Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi”, pubblicato nella GURI n. 75 del 30 marzo 2000

Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI), in GU UE L 159 del 28.5.2014, p. 11

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, COM(2016) 128 del 8.3.2016

 

 

 

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