Il Fondo UE per l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio
8 marzo 2019 di Mauro Varotto
E’ noto che il diritto dell’ambiente, in realtà, è quella parte del diritto che autorizza e disciplina un certo tasso di inquinamento provocato dalle attività umane.
Non fa eccezione la direttiva 2003/87/CE la quale ha addirittura istituito un mercato per lo scambio di “quote di emissioni dei gas a effetto serra (quote ETS)” nell’Unione europea, con lo scopo di promuovere la graduale riduzione di tali emissioni, secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, in modo da non danneggiare i settori dell’economia maggiormente interessati, perché più inquinanti (dal petrolifero al cementifero, dal ceramico al vetro, dal cartiero al settore chimico).
Tale sistema, che assegna a ogni Stato membro dell’Unione un plafond massimo di gas a effetto serra che le imprese di quello Stato sono autorizzate a emettere (e che è stato via via aggiornato, fino all’ultima modifica del 2018), si colloca tra le iniziative dell’Unione europea volte a raggiungere l’obiettivo, fissato dal Consiglio europeo nell’ottobre 2014, di ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990, in linea con l’accordo di Parigi sul clima, adottato il 12 dicembre 2015 e in vigore dal 4 novembre 2016.
Una parte delle risorse raccolte attraverso la cessione delle quote di emissioni va ad alimentare un Fondo per l’innovazione che sostiene in tutti gli Stati membri progetti dimostrativi, innovativi e sostenibili, di tecnologie e processi a basse emissioni di carbonio. L’obiettivo del Fondo, infatti, è quello di finanziare progetti dimostrativi di successo per l’innovazione pionieristica nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio.
Essenziale per il raggiungimento degli obiettivi climatici e competitivi dell’Unione europea definiti dalla strategia relativa alla creazione di una “Unione dell’energia” e dalla nuova strategia di politica industriale, il Fondo per l’innovazione, come scrive la Commissione nel presentare le regole di attuazione, “costituirà lo strumento per effettuare la dimostrazione delle tecnologie a basse o zero emissioni di carbonio, permettendo la transizione verso un’economia decarbonizzata secondo quanto indicato nella strategia a lungo termine per la riduzione delle emissioni”.
Il Fondo, con la sua dotazione di 10 miliardi di euro proveniente unicamente dalla vendita delle quote ETS, andrà anche a rafforzare gli obiettivi del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (SET), nonché quelli previsti nei partenariati pubblico-privato nell’ambito del programma quadro di ricerca Orizzonte 2020, in particolare SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency), e le imprese comuni “Bioindustrie” e “Celle a combustibile e idrogeno”.
Rispetto agli altri strumenti di finanziamento dell’Unione europea, la collocazione dei progetti che saranno finanziati dal Fondo per l’innovazione è bene descritta nel seguente grafico.
Il primo bando aprirà nel 2020 e ad esso seguiranno altri bandi fino almeno al 2030.
Dal NER 300 al Fondo per l’innovazione
Il Fondo succede al programma NER 300, la cui esperienza si è rivelata fallimentare, come scrive la Commissione europea e come ha evidenziato una relazione speciale della Corte dei Conti dell’Unione europea:
“il problema principale riscontrato nell’attuazione del programma NER300 sono stati gli scarsi successi dei progetti finanziati o i ritardi registrati nelle fasi iniziali di sviluppo dei progetti. Finora sono entrati in esercizio solo 6 dei 39 progetti finanziati mentre 14 progetti sono stati ritirati. Le ragioni principali dello scarso successo dei progetti finanziati dal programma NER300 sono da ravvisarsi nella selezione di progetti non maturi e nell’erogazione tardiva dei finanziamenti”.
Quindi, il Fondo per l’innovazione avrà una nuova architettura e nuove regole rispetto al precedente programma.
Settori interessati e potenziali progetti
Una delle novità del Fondo per l’innovazione è la possibilità di finanziare anche progetti su piccola scala, la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 7,5 milioni di euro.
I settori ammissibili sono quello delle energie rinnovabili (eolica, solare, geotermica, bioenergie ed energia marina), dello stoccaggio dell’energia, della cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), della cattura e utilizzo del carbonio (CCU), nonché alcuni settori industriali (tra i quali, petrolifero, metallifero, cementifero, del vetro e della ceramica, cartario, chimico, ecc.).
Le tipologie di progetti potenzialmente finanziabili sono diverse. Solo per fare qualche esempio, nel settore delle energie rinnovabili sono potenzialmente finanziabili impianti eolici galleggianti al largo; turbine di prossima generazione, centrali solari a concentrazione, celle organiche flessibili, biocarburanti avanzati, tecnologie per l’energia del moto ondoso e delle maree; nel settore cementifero, progetti per la produzione di cemento a basso contenuto di carbonio o modifiche alla composizione del calcestruzzo; infine, nel settore del verto e ceramico, le fornaci elettriche, prodotti non cotti o cotti a basse temperature, e così via.
Sono esclusi gli impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa.
Forme di sostegno del fondo
Il fondo per l’innovazione coprirà fino al 60 % dei “costi pertinenti” del progetto che, come per ogni progetto in campo ambientale, sono calcolati come la differenza tra la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale, del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall’entrata in esercizio del progetto, e il risultato dello stesso calcolo per una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva del prodotto finale in questione.
Limitatamente ai progetti su piccola scala, invece, i costi pertinenti di un progetto sarà la spesa complessiva in conto capitale del progetto.
Il Fondo per l’innovazione opererà tramite sovvenzioni.
In alcuni casi, ai contributi potranno essere abbinate operazioni di finanziamento misto (blending) nell’ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell’Unione InvestEU 2021-2027.
Procedura di presentazione delle domande
I promotori dei progetti saranno invitati a presentare domanda per il sostegno del Fondo per l’innovazione tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione: il primo, come ho anticipato, sarà pubblicato nel 2020.
La procedura di presentazione delle domande sarà articolata in due fasi, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti: una manifestazione di interesse (progetto di massima) e, qualora valutata positivamente dalla Commissione europea, la domanda completa (progetto esecutivo).
Criteri di selezione dei progetti
La selezione dei progetti per il sostegno del Fondo per l’innovazione si baserà sui seguenti criteri:
(a) efficacia in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto ai parametri di riferimento della direttiva 2003/87/CE;
(b) livello di innovazione dei progetti rispetto allo stato dell’arte;
(c) maturità dei progetti in termini di pianificazione, modello di business, struttura finanziaria e giuridica e possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione;
(d) potenziale tecnico e di mercato di una vasta applicazione e riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi;
(e) efficienza a livello dei costi pertinenti del progetto, dedotto qualsiasi contributo del promotore del progetto a tali costi, divisi per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare, di energia che si prevede di produrre o stoccare o di CO2 che si prevede di stoccare nei primi dieci anni di funzionamento.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
Pagina della Commissione europea dedicata all’Innovation Fund