Analisi degli Orientamenti 2024 della Commissione UE sulla fase finale dei PNRR, tra modifiche possibili, scadenze e semplificazione dell’attuazione.

Introduzione

Entro agosto 2026 i Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) dei 27 Stati membri dovranno essere completamente realizzati: il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) che li finanzia, infatti, è uno strumento eccezionale e straordinario, con tempi di attuazione limitati.

Secondo gli ultimi dati disponibili, a fine aprile 2024 la Commissione europea aveva erogato agli Stati membri 232 miliardi di euro dei 648 miliardi disponibili; l’85% dei traguardi e degli obiettivi il cui completamento era previsto per fine marzo 2024 era stato ritenuto conseguito dalla Commissione o indicato come completato dagli Stati membri.

In questa fase, la Commissione europea raccomanda agli Stati membri che tutti gli sforzi collettivi siano concentrati sulla piena e tempestiva attuazione dei PNRR entro il termine e, a tal fine, ha appena pubblicato delle nuove linee guida.

 

Rapida attuazione dei PNRR esistenti

La prima priorità rimane la rapida attuazione dei PNRR approvati e/o modificati.

Gli Stati membri dovrebbero, quindi, continuare ad adoperarsi al massimo per avanzare con riforme e investimenti, per presentare le richieste di pagamento puntualmente e fornire alla Commissione tutti gli elementi di prova pertinenti, consentendo un’erogazione tempestiva dei fondi.

 

Ultime modifiche dei PNRR

Poiché i contenuti dei PNRR potrebbero necessitare di ulteriori adeguamenti per far fronte alle sfide emergenti e in evoluzione, gli Stati membri dovrebbero dare prova di flessibilità nel superare le strozzature che ne ostacolano l’attuazione via via che si presentano.

Quindi, la Commissione europea incoraggia gli Stati membri a modificare i PNRR individuando tempestivamente le alternative migliori per attuare le misure o per diminuire gli oneri amministrativi connessi alla loro attuazione, senza ridurre l’ambizione dei piani in termini di traguardi e obiettivi da raggiungere.

Ciò significa che ogni Stato membro, entro il 31 dicembre 2024, può ancora proporre misure nuove oppure alternative a quelle già approvate, eliminando quelle che non saranno realizzate entro agosto 2026.

Nel proporre misure nuove o alternative, gli Stati membri sono invitati a:

  • dare priorità alle misure la cui attuazione è già in corso, anche rifinanziandole, purché possano essere completate entro agosto 2026;
  • valutare in via prioritaria la possibilità offerta dal regolamento STEP di fornire un contributo finanziario agli obiettivi della piattaforma STEP – per la quale rinvio a un precedente articolo – inserendo nei PNRR nuove misure per rafforzare le tecnologie strategiche critiche ed emergenti, le tecnologie deep tech e digitali, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie, prendendo in considerazione i progetti cui è stato assegnato il marchio (di sovranità) STEP e che, quindi, sono già stati positivamente valutati dalla Commissione europea.

Dopo aver fornito gli orientamenti per la elaborazione e la presentazione delle modifiche, in allegato alle linee guida la Commissione europea pubblica il format (addendum) che gli Stati possono utilizzare qualora decidano di modificare il proprio PNRR.

 

Semplificare l’attuazione e il controllo

La Commissione semplifica, per quanto possibile, gli obblighi di comunicazione degli Stati membri, riducendo le informazioni richieste nel contesto delle relazioni semestrali sull’attuazione dei PNRR e permettendo agli Stati membri che lo desiderano di eliminare le fasi di monitoraggio che non sono vincolanti.

Inoltre, la stessa Commissione chiede di semplificare l’audit e il controllo al fine di realizzare sinergie e complementarità con gli audit condotti dalle autorità di audit nazionali ed europee. Auspica, quindi, modalità per rafforzare la cooperazione tra le Corti dei conti nazionali e la Corte dei conti europea, al fine di evitare ove possibile, nel pieno rispetto delle prerogative di entrambe le istituzioni, che gli audit si sovrappongano.

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:


Approfondimenti sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza – NextGenerationEU dell’Unione europea:

Quadro giuridico del Dispositivo per la ripresa e la resilienza:
26 marzo 2021 – Recovery and Resilience Facility (RRF) 2021 – Parte IV: finanziamenti ed erogazione
19 marzo 2021 – Recovery and Resilience Facility (RRF) 2021 – Parte III: attuazione e Piani nazionali
12 marzo 2021 – Recovery and Resilience Facility (RRF) 2021 – Parte II: pilastri e iniziative faro
5 marzo 2021 – Recovery and Resilience Facility (RRF) 2021 – Parte I: natura e obiettivi
26 febbraio 2021 – Le nuove risorse proprie UE 2021-2027 per il piano europeo per la ripresa

Piani nazionali di ripresa e resilienza e implementazione:
11 novembre 2025 – PNRR 2025: la Commissione approva la sesta revisione italiana
25 aprile 2025 – Stato di attuazione del PNRR “Italia Domani”: analisi della VI Relazione semestrale 2025
3 maggio 2024 – La partecipazione delle Università italiane al PNRR Italia Domani al 18 aprile 2024
19 aprile 2024 – PNRR: distribuzione territoriale di progetti e risorse UE al 15 marzo 2024
14 ottobre 2022 – PNRR Italia domani: stato di attuazione nel 2022 e prospettive future
25 marzo 2022 – Panoramica dei PNRR europei un anno dopo – 2022
3 settembre 2021 – PNRR Italia Domani: il primo semestre di attuazione 2021
9 ottobre 2020 – I piani nazionali di ripresa e resilienza: orientamenti strategici dell’UE nel 2020
31 luglio 2020 – Il programma dell’UE “Dispositivo per la ripresa e la resilienza” e il piano nazionale 2021
24 aprile 2020 – Verso un’Europa più resiliente, sostenibile ed equa: la roadmap 2020 dell’UE per la ripresa

Valutazioni sui PNRR della Corte del Conti dell’Unione europea:
11 aprile 2025 – PNRR, appalti e aiuti di Stato: la valutazione critica della Corte UE
25 ottobre 2024 – Doppio finanziamento nei PNRR: Corte dei conti vs Commissione
20 settembre 2024 – PNRR: scontro tra Corte dei conti e Commissione sui controlli