Il regolamento del Recovery and Resilience Facility. Prima parte: natura e obiettivi

5 marzo 2021 di Mauro Varotto

Lo strumento dell’Unione europea per la ripresa (in sigla: EURI, dall’inglese European Union Recovery Instrument) è il veicolo finanziario del pacchetto europeo per la ripresa denominato Next Generation EU.

Esso finanzia sette misure a sostegno della ripresa dopo la crisi sanitaria, economica e sociale generata dalla pandemia: considerata la natura straordinaria dello strumento, l’elenco di tali misure è da considerarsi tassativo.

Una delle sette misure consiste nel sostenere “riforme e investimenti volti a rinvigorire il potenziale di crescita sostenibile e di occupazione al fine di rafforzare la coesione tra gli Stati membri e di aumentarne la resilienza”, attraverso “il finanziamento di un programma per la ripresa e la resilienza economica e sociale”.

Poiché il regolamento dell’’EURI prescrive che le sette misure siano attuate mediante programmi specifici dell’Unione europea, quest’ultima ha creato uno strumento innovativo, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (in sigla: RRF, dall’inglese Recovery and Resilience Facility), istituito con il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Il RRF è la principale componente dell’EURI, poiché dal punto di vista finanziario assorbe quasi il 90% della sua dotazione finanziaria, pari a 723,8 miliardi di euro, espressi in prezzi correnti, cioè rivalutati all’inflazione, che la Commissione europea è stata autorizzata, in via del tutto eccezionale e temporanea, a reperire sul mercato dei capitali.

Considerata l’innovatività e l’importanza dello strumento nella futura programmazione dell’Unione europea, una serie di articoli del blog sarà dedicata a un’approfondita analisi del regolamento istitutivo del RRF.

Struttura del regolamento istitutivo del RRF

Il regolamento istitutivo del RRF stabilisce gli obiettivi e l’ambito di azione del dispositivo, il suo finanziamento e le forme di finanziamento dell’Unione agli Stati membri e, infine, le regole di erogazione di tali finanziamenti.

E’ articolato in 36 articoli (preceduti da ben 75 “considerando”, che illustrano le motivazioni dei singoli articoli) e in 7 allegati tecnici, come rappresentato nella seguente tavola, nella quale, tra parentesi quadre, ho inserito alcuni termini per chiarire il senso dei titoli, estremamente sintetici, di alcuni allegati.

 

 

La natura del RRF e i suoi obiettivi

Il RRF è un nuovo fondo dell’Unione europea, creato sulla base dell’articolo 175, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), cioè nel contesto del Titolo XVII del TFUE dedicato alla “Coesione economica, sociale e territoriale”.

Il terzo comma dell’articolo 175 del TFUE prevede, infatti, che l’Unione europea, accanto ai fondi a finalità strutturale (FEASR, FSE e FESR), possa adottare “azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi”, per raggiungere gli obiettivi della coesione, che consistono nello sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione e nella riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite (per inciso, osservo anche che, dal punto di vista delle priorità politiche del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il RRF è collocato nella Rubrica 2 che raggruppa i programmi settoriali dell’Unione relativi al tema della “Coesione, resilienza e valori”).

Il nuovo dispositivo di finanziamento è straordinario e temporaneo, come le risorse React-EU, ma, a differenza di queste ultime, è diverso e autonomo dai fondi a finalità strutturale, dei quali condivide gli obiettivi della coesione, ma non la fonte di finanziamento e neppure i meccanismi di funzionamento.

L’obiettivo generale del RRF è definito dall’articolo 4, comma 1, del regolamento istitutivo. Riporto il testo integrale poiché spiega in maniera ampia ed esaustiva le finalità del dispositivo:

“promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l’impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 […], nonché al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l’alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l’integrazione delle economie dell’Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all’autonomia strategica dell’Unione unitamente a un’economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo”.

Le strategie nazionali pluriennali di investimento

La lettura dell’obiettivo generale del RFF rivela che tale dispositivo finanzierà ambiziose strategie nazionali pluriennali di investimento degli Stati membri a sostegno di un ampio programma di riforme, le quali avranno un orizzonte temporale ben più ampio della durata del RRF stesso, il quale esaurirà la sua funzione entro il 31 dicembre 2026.

Le riforme saranno quelle concordate a livello europeo nell’ambito del collaudato meccanismo di governance economica dell’Unione europea, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, che, assieme al pilastro europeo dei diritti sociali, rappresenta il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma a livello nazionale e monitorarne l’attuazione.

Il collegamento tra l’obiettivo generale del RRF e i meccanismi di coordinamento delle politiche economiche nazionali, è voluto dal TFUE stesso, poiché il semestre europeo deve essere finalizzato anche al raggiungimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.

L’orizzonte temporale di tali strategie nazionali pluriennali di investimento elaborate dagli Stati membri è delineato dagli obiettivi a lungo termine, fissati per il 2050, dall’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, e dagli obiettivi a medio termine, fissati per il 2030, dall’Agenda dell’ONU sullo sviluppo sostenibile.

Questi obiettivi globali a lungo termine, come è noto, si riflettono nel Green Deal europeo, che è la nuova strategia di crescita dell’Unione europea, ma anche negli altri piani di azione che compongono il quadro di riferimento delle strategie e delle agende dell’Unione per il prossimo decennio, dai piani nazionali per l’energia e il clima, adottati nell’ambito della governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, ai piani per una transizione giusta; dalla strategia per l’Europa digitale ai piani di attuazione della garanzia per i giovani e molti altri.

E’ chiaro, quindi, che il RRF e i relativi piani nazionali di ripresa e di resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) saranno una componente importante – e integrata – dei numerosi programmi settoriali dell’Unione europea volti alla trasformazione dell’Europa in una società più equa, più sana, più verde e più digitale, e con tali programmi dovrà operare in maniera sinergica e complementare.

 

(continua)

 

 

 

 

 

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